Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine, l'impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell'impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l'imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all'illustrazione dei motivi d'impugnazione e la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l'effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un'impugnazione correttamente formulata e argomentata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 15187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15187 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 22/02/2002
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 302
Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 30391/2001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'istanza di restituzione in termini presentata il 21 dicembre 2000 da:
RI MAURIZIO, nato a [...] il [...] alla Corte di Appello di Roma, che con ordinanza del 2 marzo 2001 ha disposto trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione, ritenuta competente. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. LUIGI MARINI:
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del CONS. Dott. M. FRATICELLI, che ha concluso per il rigetto dell'istanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 ottobre 2000 la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a giorni 20 di arresto e lire 8 milioni di ammenda inflitta al SI. NC dal Pretore di Roma in relazione al reato previsto dall'art. 20 lett. b) della legge 18 febbraio 1985, n. 47, previa assoluzione dal reato previsto dall'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
La sentenza della Corte di Appello è stata depositata il giorno 24 ottobre 2000 e nelle more dei termini per l'impugnazione l'Avv. Pietro Alessandrini, difensore di fiducia del SI. NC, è stato ricoverato con urgenza in ospedale (in data 11 novembre) e sottoposto immediatamente a intervento chirurgico, cui sono seguiti un periodo di degenza nel reparto di rianimazione e la successiva inabilità all'esercizio della professione protrattasi fino al 19 dicembre 2000.
Con istanza del 21 dicembre 2000 (depositata il giorno successivo) il difensore ha chiesto alla Corte di Appello la remissione in termini per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., producendo certificazione medica attestante l'inabilità alla professione come sopra indicata. L'istanza è motivata dalla sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al difensore di esercitare il proprio mandato e di presentare tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello. Con la menzionata ordinanza del 2 marzo 2001, la Corte di Appello ha ritenuto che la competenza a pronunciare sull'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. spetta al giudice chiamato a decidere sulla impugnazione nel processo principale e che l'erronea presentazione dell'istanza al giudice ci quo non comporta l'inammissibilità dell'istanza bensì, in applicazione del principio fissato dall'art.568, ultimo comma cod. proc. pen., l'obbligo per il giudice che l'ha ricevuta di trasmettere gli atti a quello competente. Il Procuratore generale si è espresso con parere scritto per il rigetto dell'istanza e il ricorrente ha in sede preliminare depositato una memoria a contestazione degli argomenti espressi nel citato parere.
MOTIVAZIONE
Rileva la Corte che pacifica appare, ai sensi del comma 4 dell'art.175 cod. proc. pen. la propria competenza a decidere sull'istanza di rimessione in termini presentata dalla difesa del SI. NC (si veda anche Sez. 6 sent. n. 3115 del 30&7-13/9/1994, Italiano e altro, Rv. 199445), e che correttamente il giudice di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi del comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen. (si rinvia sul punto a Sez. 5, sent. n. 310
dell'1.23/2/1995, Buono, Rv. 200666). Passando all'esame dell'istanza merita osservare che il Procuratore generale si è espresso in favore del rigetto, argomentando in base alla constatazione che i documenti prodotti dal difensore non danno conto della durata del ricovero nel reparto ospedaliero di terapia intensiva e, quindi, non forniscono prova idonea in ordine alla sussistenza di un'effettiva causa di forza maggiore per tutto l'arco di tempo posteriore al ricovero avvenuto in via d'urgenza il giorno 11 novembre, e cioè - osserva la Corte - il diciottesimo giorno successivo al deposito della sentenza.
Non vi è dubbio che in via di principio uno stato di malattia che impedisca alla parte di lasciare il proprio domicilio costituisce, se compiutamente documentata, "stato di assoluta incapacità che impedisce la proposizione dell'impugnazione anche nelle forme della spedizione a mezzo posta o della delega al difensore o della presentazione a mezzo di incaricato" (Sez. 4, sent. n. 4969 dell'1/12/2000 - 5/1/2001, Rizzo G. Rv. 219446). Parimenti, non vi è dubbio che, sempre in via di principio, non può escludersi che anche per il difensore possano verificarsi situazioni che gli estremi della forza maggiore. A tale conclusione può giungersi, con argomentazione a contrariis, esaminando Sez. 2, ord. 1763 del 13/4 - 28/9/1999, D'Angelo, Rv. 214363, nonché, questa volta con motivazione esplicita. Sez 3. sent. 1716 del 16/4 - 23/5/1997, Monaco, Rv. 208045. Quest'ultima decisione. nell'affermare l'applicabilità dell'art. 175 cod. proc. pen. anche al difensore, del resto espressamente ricavabile dalla lettera del primo comma della disposizione in parola, sottolinea l'esigenza di valutare con estremo rigore la valenza dell'impedimento che il difensore invoca, anche tenendo conto della possibilità per lo stesso di nominare un sostituto in grado di dare attuazione alle sue direttive. Tuttavia, va segnalato che parte della giurisprudenza esclude che impossibdità per il difensore di presentare gravame nei termini possa integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore sia perché l'attribuzione di delega al difensore "non sottrae all'imputato l'analogo potere" di proporre in proprio il gravame e sia perché "il difensore, ancorché ammalato. può porre in essere altra attività necessaria per il rispetto dei termini" (Sez. 4, sent. n. 1447 del 10 - 24/5/1999, Vittori, Rv. 213820). È vero che la decisione concerne l'ipotesi della mancata presentazione di opposizione a decreto penale, ma il principio da essa affermato potrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui l'imputato può presentare personalmente l'impugnazione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'istanza del ricorrente debba essere accolta.
Non appare convincente l'ipotesi, desumibile dall'ultima decisione citata, che l'impedimento assoluto del difensore sia ininfluente in tutti i casi in cui l'imputato può attivarsi personalmente. Assai diverso, infatti, il caso in cui l'imputato debba presentare in cancelleria una semplice dichiarazione di opposizione a decreto penale - anche se permangono pure in questa ipotesi seri elementi di perplessità - rispetto a quello in cui debba procedersi a impugnazione di una sentenza con necessità di indicare i motivi a sostegno. Evidente appaiono sia la complessità e la delicatezza delle scelte che l'appellante o il ricorrente deve compiere in ordine alla determinazione dei motivi d'impugnazione e alla loro illustrazione, sia la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati. Si versa, dunque, in una fase del processo in cui l'importanza della difesa tecnica si presenta con carattere di decisività.
Una volta affermato il principio per cui è necessario garantire l'effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di una impugnazione correttamente formulata e argomentata, la Corte prende atto del fatto che 12 giorni prima dello scadere del termine per l'impugnazione il ricorrente fu ricoverato d'urgenza in ospedale e subì un pesante intervento chirurgico, cui seguì la necessità della permanenza di alcuni giorni in reparto di rianimazione. Tali circostanze, non contestate, devono far ritenere che il ricorrente nei pochissimi giorni residui non fosse in grado di predisporre e (far) depositare una dichiarazione d'impugnazione corredata di motivi adeguati. La certificazione medica, che colloca la piena ripresa dell'attività in epoca successiva allo spirare del termine per impugnare, costituisce conferma tecnica di conclusione già desumibile dalle circostanze di causa.
Deve perciò ritenersi provata dal ricorrente la sussistenza di impedimento assoluto derivante da forza maggiore, con conseguente accoglimento dell'istanza formulata ex art. 175 cod. proc. pen..
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE L'ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002