Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini previsti dall'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - anche non definitiva-, deve tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in custodia cautelare e in esecuzione pena per un preesistente titolo, in quanto anche in questo caso si determina un superamento dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., dovendo gli stessi essere computati per l'intervenuta affermazione di responsabilità, non più con riguardo a quelli, astratti, di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ma in relazione alla pena in concreto inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2014, n. 47998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47998 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 10/10/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1353
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 29100/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
ON DO N. IL 18/02/1972;
avverso l'ordinanza n. 1600/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 05/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc .gen. dott. M. Pinelli, che ha chiesto annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. TA LD, per quel che si apprende dalla lettura del provvedimento in epigrafe, è stato condannato con sentenza del GUP Napoli 20.12.2010, alla pena di anni 14 di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto ex art. 416 bis c.p., in ipotesi pluriaggravata. La sentenza è stata confermata in appello (20.3.2013). Lo stesso, tuttavia, aveva già riportato condanna (definitiva) alla pena di anni 26 e mesi 11 di reclusione.
1.1. Ritenuto il vincolo dalla continuazione tra tale condanna e quella - sopra indicata - ad anni 14 di reclusione e, tenuto conto del limite di cumulo imposto dall'art. 78 c.p., la pena "complessiva e finale" è stata determinata in anni 30 di reclusione. Conseguentemente l'aumento per continuazione, calcolato ovviamente ponendo come pena base quella più grave (anni 26 e mesi 11 di reclusione), è stato individuato per differenza dalla pena "complessiva e finale" di anni 30, in anni 3 e mesi 1 di reclusione.
2. Con riferimento al procedimento che si è (provvisoriamente) concluso con la condanna ad anni 14 di reclusione (sentenza GUP Napoli 20.12.2010, sentenza corte appello Napoli 12.3.213) fu disposta la custodia cautelare in carcere del TA. La corte di appello, investita della istanza di scarcerazione ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 4 con ordinanza 24.2.2014, ha deciso negativamente.
Il TdR di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse del TA, ha dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare intramuraria, ordinandone la scarcerazione, se non detenuto per altra causa, ritenendo che, essendo stato il predetto detenuto in custodia cautelare dal 4.11.2008 al 25.7.2013, la durata della custodia già subita sia "non inferiore alla entità della pena irrogata" (come appunto recita l'art. 300 c.p.p., comma 4).
3. Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica di Napoli (DDA) e deduce violazione di legge, citando giurisprudenza di questa corte, in base alla quale "ai fini di cui all'art. 300 c.p.p., comma 4, secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 5 e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare" (ASN 199906066 - RV 214841).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va osservato che, innanzitutto, la massima sopra riportata ha riferimento alla ipotesi in cui il titolo detentivo per espiazione di pena sia sopravvenuto e non, come nel caso in scrutinio, preesistente.
1.1. In ogni caso, il ricorso non è fondato. Esso deve, dunque, essere rigettato. La cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
2. La possibile coesistenza nei confronti di un medesimo soggetto di una "duplice condizione carceraria", è prevista dal sistema processuale nel caso in cui il soggetto versi nella situazione giuridica cumulativa di imputato (in un procedimento) e di condannato (in un altro); tale ipotesi non deroga al principio secondo cui uno stesso periodo di privazione di libertà personale non può essere imputato a due diverse cause restrittive. La coesistenza, infatti, come emerge dalla collocazione dell'art. 298 c.p.p. e dell'art. 297 c.p.p., comma 5, è limitata, per quel che concerne la misura cautelare, al computo e al decorso dei termini massimi di durata. L'ultima parte dell'art. 297 c.p.p., u.c. infatti, come è noto, recita "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza".
2.1. Il problema allora consiste nel chiarire se, quando la durata della custodia cautelare presofferta superi l'entità della pena in concreto applicata, si sia in presenza (oppure no) di un'ipotesi di previsione di durata massima della custodia cautelare stessa.
2.2. La logica, la sistematica (e l'equità) impongono risposta positiva.
Il capo quinto del libro quarto del codice di rito ("estinzione delle misure") elenca i casi in cui le misure cautelari perdono, per varie ragioni, efficacia, ovvero si trasformano in altre misure. L'estinzione può derivare da diverse cause, conseguenti ad omissioni dell'organo procedente (art. 302), alla natura stessa e alla finalità della misura (art. 301), alla pronuncia di "determinate sentenze" (art. 300), al superamento dei termini massimi stabiliti dalla legge (artt. 303 e 304).
2.3. Invero la funzione del "tetto" posto alla durata della custodia cautelare è quella di stabilire (in linea generale e astratta) un rapporto di proporzione tra gravità del reato e sacrificio della libertà personale nei confronti di un soggetto - sottoposto a indagine ovvero a processo - nei cui confronti, tuttavia, vige la presunzione di innocenza. La durata massima della custodia cautelare è, non a caso, parametrata alla gravità del reato, nel senso che, quanto più severamente è punito il reato, tanto più a lungo può durare la privazione della libertà, pur in assenza di una definitiva affermazione di colpevolezza.
2.4. Ebbene, una volta che alla generica previsione del legislatore (tra un minimo e un massimo di pena) si sostituisca la concreta statuizione del giudice (che indica "quella" pena, determinata in specie e durata), il rapporto di proporzione tra durata della custodia cautelare e gravità del reato, da astratto, si trasforma in concreto, nel senso che diviene verificabile se la custodia cautelare sia stata inferiore, pari o superiore alla pena inflitta. E, nel caso in cui sia stata pari o superiore a quella determinata con sentenza di condanna, la custodia cautelare - per esplicito dettato del legislatore - perde efficacia, anche se la sentenza non sia definitiva (art. 300 c.p.p., comma 4). La norma dunque si pone come deroga (di favore per l'imputato) al principio generale in base al quale, fin quando la sentenza non acquisti definitività, la custodia cautelare (se non siano superati i limiti in astratto previsti) può essere istaurata, ovvero mantenuta. Le ragioni della doppia (e provvisoria) imputazione del medesimo periodo di tempo a due finalità (quella cautelare e quella espiativa) sono evidenti: da un lato, evitare che l'indagato o l'imputato, già detenuto per altra causa, veda dilatarsi il suo stato di custodia cautelare, che di fatto sarebbe "assorbito" dalla pena che sta espiando;
dall'altro, rendere autonoma la carcerazione cautelare e quindi renderla impermeabile alle vicende eventualmente modificative della carcerazione che è in atto, in esecuzione di pena. Questa e non altra - evidentemente - è la spiegazione della fictio juris in base alla quale lo stesso periodo di detenzione va computato in relazione a due diverse finalità. Ma, una volta che sia intervenuta la determinazione (sia pur provvisoria) di una pena - in concreto - inferiore o pari alla custodia cautelare già sofferta, la porzione di detta custodia eccedente la pena "concreta" è evidentemente da considerarsi ingiustificata e, dunque, tamquam non esset, con la conseguenza che il permanere dello stato detentivo sarà imputabile alla sola pena in fase di espiazione.
2.5. In altre parole: il superamento del criterio di proporzionalità tra gravità del reato e durata della custodia cautelare non è più dovuto al superamento dei limiti, in astratto, previsti dal legislatore, ma di quelli, in concreto, determinati dal giudice. Sarebbe d'altra parte assurdo che si facesse luogo alla scarcerazione di un soggetto in stato di custodia cautelare perché risultano superati i termini massimi ex art. 303 c.p.p. e non anche quando - con accertamento ex post - si verifichi che la custodia cautelare è, di fatto, stata superiore alla pena inflitta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014