Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 2
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse è imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue, salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione del verbale nella propria lingua. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente redatto il verbale nella sola lingua italiana, in presenza della rinuncia dell'imputato di lingua tedesca alla verbalizzazione nella propria lingua, anche senza il consenso della parte civile di lingua italiana)
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse l'appello del pubblico ministero deve essere redatto, a pena di inammissibilità, in entrambe le lingue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 22005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22005 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/11/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1766
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16075/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Trento sezione di Bolzano;
avverso la sentenza emessa il 14/10/2010 dalla Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano;
nei confronti di:
IM OM, nato a [...] il [...];
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. di Trento;
uditi i difensori dell'imputato, avv. Francesco Coran e Cristoph Baur, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 3.4.2009, all'esito di giudizio ordinario celebrato in forma bilingue italo-tedesca in ragione della diversa lingua processuale scelta dalle parti, il Tribunale di Bolzano ha prosciolto OM SI (e i tre coimputati) per insussistenza del fatto dai tre reati ascrittigli. Reati, connessi alla sua qualità pubblica di coordinatore del progetto edificatorio di due istituti scolastici finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e integrati da episodi di: concorso in tentata truffa aggravata in danno della Provincia;
tentata concussione nei confronti del direttore dei lavori NI RE;
concorso in abuso di ufficio. Fatti avvenuti a Bolzano dal marzo 1999 fino all'11.5.2001. 2. La sentenza assolutoria è stata impugnata nei confronti del solo SI, con atto di appello redatto in lingua tedesca, dal Procuratore della Repubblica di Bolzano per motivi di merito. La difesa dell'imputato SI ha interposto appello incidentale, qualificato dalla Corte territoriale come "memoria difensiva" ex art.121 c.p.p., invocando la declaratoria di nullità e inammissibilità
dell'appello del p.m. per violazione dell'art. 179 c.p.p., del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 18 e 18 bis come modificati dal D.Lgs.29 maggio 2001, n. 283 (norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione T.-A.A. in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari), poiché l'appello del p.m. non era stato redatto anche in lingua italiana, come imposto dal regime bilingue regolante il giudizio definito con l'impugnata sentenza liberatoria del Tribunale di Bolzano.
3. Con la sentenza in data 14.10.2010, richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Trento sezione di Bolzano ha dichiarato "la nullità dell'appello del p.m. e la inammissibilità del medesimo appello", confermando la sentenza impugnata.
Decisione motivata con i rilievi che seguono.
Fin dal primo atto di indagine compiuto con la sua presenza l'imputato SI ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 575 del 1988, art. 14, quale propria lingua madre la lingua tedesca. Nella
prima udienza utile allo scopo (23.2.2006) la p.o. NI RE si è costituita parte civile con atto redatto in lingua italiana, di tal che - avendo l'imputato e la parte civile "utilizzato" ciascuno una lingua diversa - il processo è diventato bilingue a norma del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18, comma 1. Lo sviluppo del dibattimento svoltosi davanti al Tribunale rende pacifica la circostanza che il processo di primo grado nella sua fase conclusiva è stato bilingue. Ciò implica, a norma del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 17 bis, comma 1, che "la lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello". Tale disciplina è derogabile soltanto ove sia richiesta dall'imputato la prosecuzione del giudizio di secondo grado "nell'altra lingua", diversa da quella prescelta. Il che non si è verificato nel processo riguardante l'imputato SI. Ne discende, allora, che anche l'atto di appello del p.m., diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere redatto, a pena di nullità assoluta, in entrambe le lingue del processo. L'evenienza per cui ne' la parte civile RE di persona ne' il suo difensore, pur citati, siano intervenuti nel giudizio di appello non determina la revoca tacita della costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p., comma 2 (regola che la S.C. ha statuito essere valevole per il solo giudizio di primo grado) e non produce la caducazione applicativa della disciplina del bilinguismo processuale. L'inosservanza di detta disciplina nella redazione dell'appello del p.m. è sanzionata da nullità assoluta dell'atto ex art. 179 c.p.p., come espressamente previsto dal D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18 bis, comma 1. Per l'effetto, conclude la Corte territoriale, "l'atto di appello redatto dal p.m. nella sola lingua tedesca in un processo che era bilingue deve essere dichiarato nullo e tale dichiarazione di nullità deve essere fatta con sentenza;
essendo l'atto di appello affetto da nullità assoluta, esso non è suscettibile di produrre effetto alcuno;
da ciò consegue l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.m. e la necessaria conferma dell'impugnata sentenza".
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, denunciandone vizi di violazione di legge ed insufficienza e illogicità della motivazione sotto un triplice profilo.
4.1. La sentenza deve considerarsi affetta da nullità derivata per la previa nullità del verbale dell'udienza di appello svoltasi il 14.10.2010. Il D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18, comma 3, lett. f), prevede che, salva la rinuncia delle parti per specifici atti, gli interventi del p.m., le sue richieste, le requisitorie orali o scritte siano pronunciate in entrambe le lingue e che i provvedimenti del giudice siano redatti in entrambe le lingue. All'udienza del 14.10.2010 l'imputato SI ha espressamente rinunciato alla redazione in lingua tedesca dei provvedimenti della Corte e della requisitoria del P.G. Ma non ha rinunciato anche alla redazione bilingue del verbale di udienza, che è stato compilato nella sola lingua italiana. Ne consegue che il verbale dell'udienza dibattimentale è inficiato da nullità assoluta ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18, comma 3, art. 18 bis, comma 1 e art. 179 c.p.p., comma 2. Tale nullità si estende alla sentenza impugnata.
4.2. Al contrario di quanto ipotizza la Corte territoriale, il D.P.R. n. 574 del 1988, citato art. 18 nulla stabilisce in ordine alla redazione dell'atto di appello delle parti. L'atto di appello non è un intervento, ne' una requisitoria e neanche una richiesta in senso tecnico-giuridico. Quest'ultimo termine è utilizzato nel codice di rito con un significato e una portata sempre ben precisi e definiti. Sicché alla locuzione "richiesta del pubblico ministero" di cui all'art. 18 citato non può attribuirsi un significato inclusivo di qualsiasi attività del p.m. In difetto di una specifica previsione dell'appello del p.m. nel ridetto art. 18 e in virtù del principio di tassatività dei casi di nullità assoluta degli atti processuali ex art. 179 c.p.p., la mancata redazione dell'appello del p.m. in forma bilingue non ne determina la nullità. Tanto più ove si osservi che l'appello è stato redatto in tedesco, cioè nella lingua madre dell'imputato SI.
4.3. Posto che - come correttamente osserva la sentenza impugnata - l'assenza della parte civile nel processo di appello non implica revoca della costituzione della stessa parte civile, deve constatarsi che la parte civile RE non ha personalmente rinunciato alla redazione della requisitoria del P.G. e dei provvedimenti della Corte di Appello in lingua tedesca. Tali atti e la susseguente sentenza della stessa Corte redatti soltanto in italiano debbono, per ciò, ritenersi nulli (D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18 bis, comma 1). I difensori dell'imputato SI hanno depositato (25.10.2011) per la discussione una memoria difensiva, con cui contestano le deduzioni del ricorrente pubblico ministero distrettuale, evidenziandone la giuridica erroneità o infondatezza.
5. Gli argomenti prospettati dal ricorrente P.G. non sono assistiti da fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata.
5.1. I motivi primo e terzo del ricorso (omessa redazione del verbale di udienza anche in lingua tedesca) sono privi di pregio. Come si osserva nella memoria difensiva dell'imputato, il sistema di garanzie delineato dalla normativa statutaria speciale, predisposto per assicurare all'imputato o indagato un effettivo esercizio del diritto di difesa in base alla regola della piena parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana e dell'impiego per ciascun atto processuale della lingua "usata" dalla parte interessata, non introduce un diritto di quest'ultima a pretendere la redazione di un atto in "entrambe le lingue". L'imputato o indagato ha, infatti, diritto alla redazione degli atti nella lingua del processo da lui prescelta, ma non alla redazione bilingue, dal momento che - come stabilisce il D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18, comma 3 - "nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata" (cfr. Cass. Sez. 2, 2.10.2007 n. 2/08, P.O. in proc. Tucci, rv. 239262). Soltanto nel caso in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse si impone la verbalizzazione in forma bilingue ed è in facoltà di ciascuna parte rinunciare alla redazione nella propria lingua. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui l'imputato SI, che aveva scelto la lingua tedesca, all'udienza di appello del 14.10.2010 ha dichiarato di rinunciare alla redazione in lingua tedesca (oltre che della requisitoria orale del P.G.) dei "provvedimenti della Corte", in essi compresa anche la redazione del verbale di udienza. Di tal che la rinuncia alla verbalizzazione in una determinata lingua deve essere espressa non da tutte le parti processuali, ma unicamente da quelle che avrebbero diritto e interesse alla verbalizzazione in quella specifica lingua. Per altro, come ancora osserva la difesa dell'imputato, essendosi proceduto alla discussione immediata del giudizio di appello, la parte in teoria bilingue del verbale di udienza si sarebbe ridotta alla sola indicazione delle parti processuali presenti, cioè del solo imputato SI, dei suoi difensori e del P.G. (assente risultando la parte civile). In conclusione l'imputato SI aveva diritto alla redazione degli atti e provvedimenti del giudizio di appello in lingua tedesca, diritto cui ha esplicitamente rinunciato, laddove la parte civile RE, assente in appello, aveva diritto alla verbalizzazione in lingua italiana, come in effetti è avvenuto.
5.2. Con il secondo, centrale, motivo di ricorso il ricorrente P.G. sviluppa in buona sostanza una duplice censura. Da un lato valuta non colpito da nullità (recte irregolarità formale ex lege) l'atto di appello redatto in una lingua diversa da quella del processo e, da un altro lato, assume che comunque l'appello è stato redatto in lingua tedesca, cioè nella stessa lingua dell'imputato, che non ha - quindi - ragione di dolersene, sì che lo stesso non è affetto da alcuna nullità.
Le congiunte deduzioni del ricorrente sono infondate. Il presupposto del ragionamento del ricorrente P.G. è che l'appello del p.m. non ricada tra gli atti, in particolare tra le "richieste scritte" del p.m., per le quali il D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18 prevede, salva rinuncia delle parti, la redazione in doppia lingua in caso di processo bilingue. Il presupposto è errato e indurrebbe a concludere, paradossalmente, che il p.m. in un processo bilingue possa redigere il proprio atto di impugnazione in una qualsiasi delle due lingue a sua scelta. Il che ovviamente non è possibile. Innanzitutto riesce arduo supporre che l'elencazione esemplificativa degli atti del p.m. che vanno compilati in forma bilingue ("interventi, richieste, requisitorie orali o scritte") contenuta nel D.P.R. n. 574 del 1988, art. 18, comma 3, lett. b), anche in riferimento al disposto dell'art. 109 c.p.p., comma 2, escluda dal rispetto del canone del bilinguismo un atto come l'appello, di particolare rilievo e interesse per l'imputato e per la tutela del suo diritto di difesa (che costituisce la ratio della normativa speciale prevista per la Regione T.-A.A.). L'appello, del resto, altro non è che una "richiesta" al giudice del gravame di riformare una determinata decisione (arg. ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. b).
In secondo luogo la regola generale della disciplina legislativa è che il p.m. ha obbligo di redigere ogni suo atto avente effetti processuali nella "lingua del procedimento". Ora, pur ipotizzandosi che l'art. 18 non vada interpretato come riferibile anche all'appello del p.m., il predetto obbligo del p.m. di compilare in forma bilingue tutti gli atti di sua emissione discende da altre collegate disposizioni del D.P.R. n. 574 del 1988, quali gli artt. 14, 15, 18 bis e - segnatamente - art. 17 bis (disposizione non a caso richiamata dalla sentenza impugnata, ma del tutto ignorata dal ricorrente P.G.), che regola la lingua del giudizio di appello e include tale atto di impugnazione tra gli atti di carattere processuale che debbono uniformarsi alla redazione in forma bilingue. Non essendovi dubbio che il processo a carico del SI sia stato bilingue per la costituzione di una parte civile dell'altra lingua, è palese che l'appello del p.m. dovesse essere redatto sia in lingua tedesca che in lingua italiana. L'inosservanza della regola implica la caducazione degli atti processuali non conformi, che il D.P.R. n.574 del 1988, art. 18 bis sanziona con la nullità assoluta ex art.179 c.p.p., rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le decisioni di questa S.C. richiamate nel ricorso del P.G. non fanno velo ai precedenti rilievi, poiché attengono a situazioni non assimilabili a quella del processo contro il SI e comunque ad atti delle parti processuali private e non anche del p.m.. Ciò non esime dal rilevare, ferma la giustezza giuridica degli esiti della decisione impugnata, l'erroneità o incongruenza della duplice formula definitoria adottata dalla Corte di Appello atesina, che contestualmente ha annullato l'atto di appello del p.m., dichiarandolo inammissibile per tale causa di nullità. La nullità (cfr. Cass. S.U., 17.10.2006 a 10251, Michaeler, rv. 235697) è una specifica forma di invalidità tipica degli atti processuali formati dagli organi del procedimento (in primo luogo il giudice nei vari gradi di giudizio), laddove per gli atti delle parti, ivi comprese le impugnazioni, la sanzione di invalidità assume i caratteri dell'inammissibilità. Con la conseguenza, dunque, che sul piano della correttezza formale la Corte di Appello avrebbe dovuto o potuto limitarsi a dichiarare inammissibile l'appello del p.m. per violazione del D.P.R. n. 574 del 1988, art. 17 bis (redazione in doppia lingua degli atti del processo bilingue), cioè per un vizio di "forma" dell'impugnazione, in sintonia con quanto dispone il codice di rito con il combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p.. 5.3. Ragioni di completezza espositiva inducono ad aggiungere che - pure accantonando, in ipotesi, le descritte tematiche sulla regolarità dell'atto di appello del p.m. nel processo bilingue contro l'imputato SI - l'odierno ricorso del P.G. non potrebbe trovare accoglimento anche per altra rilevante ragione processuale. Tutti e tre i reati ascritti all'imputato sono oggi attinti da causa estintiva per decorso del termine massimo di prescrizione. Il reato più grave tra quelli contestati, quello di concussione tentata consumata l'11.5.2001, è scandito da un termine di prescrizione di otto anni, prorogabile ex art. 161 c.p., comma 2 a dieci anni. Tenuto conto del periodo di sospensione del termine pari a sei mesi (due differimenti di udienza per l'adesione dei difensori alla astensione proclamata dagli organismi rappresentativi forensi), il reato di tentata concussione (gli altri due reati essendo già prescritti) risulta prescritto alla data dell'11.11.2011. Deve ritenersi, infatti, non ammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del p.m. finalizzato ad ottenere la condanna dell'imputato assolto in primo grado da reati per i quali sia già maturata la prescrizione, essendo precluso ex art. 129 c.p.p., comma 1 al giudice del gravame in fase di eventuale rinvio l'accoglimento delle censure del p.m. (v., ex plurimis: Cass. Sez. 6,13.4.2010 n. 18105, Curcio, rv. 246920; Cass. Sez. 5, 24.6.2010 n. 30939, P.G. in proc. Mangiafico, rv. 247971).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012