Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 22005
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Sentenza 22 novembre 2011

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Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse è imposta, a pena di nullità, la verbalizzazione in forma bilingue, salva la possibilità di ciascuna parte di rinunciare alla redazione del verbale nella propria lingua. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente redatto il verbale nella sola lingua italiana, in presenza della rinuncia dell'imputato di lingua tedesca alla verbalizzazione nella propria lingua, anche senza il consenso della parte civile di lingua italiana)

Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano in cui vi siano più parti processuali che hanno indicato lingue diverse l'appello del pubblico ministero deve essere redatto, a pena di inammissibilità, in entrambe le lingue.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 22005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22005
    Data del deposito : 22 novembre 2011

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