Art. 1. 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno ((9 del mese di settembre)) presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 .
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 .