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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AY EK CA RT, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato quella emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare che aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui al capo a) di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico (esclusa l'aggravante della transnazionalità), quale organizzatore e coordinatore dei corrieri inviati dal Brasile in Italia, e dei reati di cui ai capi b) e c) ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre Penale Sent. Sez. 6 Num. 1573 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 11/12/2025 1990, n. 309 di importazione di partite di cocaina trasportate mediante ingestione di ovuli da parte dei corrieri in date 19 luglio e 16 agosto 2011, condannandolo, uniti in reati nel vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 10 di reclusione, tenuto conto della diminuente del rito. La Corte, affermata preliminarmente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., per essersi svolta la condotta in parte nel territorio italiano, ha valutato inammissibile il motivo di gravame sulla responsabilità del prevenuto per il delitto associativo, siccome assolutamente generico rispetto al puntuale apparato argomentativo in fatto e in diritto della sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato in proposito la valutazione probatoria del Giudice per l'udienza preliminare circa gli esiti attendibili e concludenti dell'attività di captazione telefonica e ambientale di numerose conversazioni auto- ed eteroaccusatorie, riscontrata dai servizi di monitoraggio della Guardia di Finanza da cui erano conseguiti arresti e sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasportata mediante ingestione di ovuli dai corrieri provenienti da San Paolo del Brasile. E ha quindi condiviso il giudizio di obiettiva sussistenza degli estremi per la configurabilità sia dell'associazione criminale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 dedita al narcotraffico, nella quale l'imputato rivestiva il ruolo di organizzatore e coordinatore dei viaggi dei corrieri (mediante prenotazioni alberghiere o di alloggi, consegna dello stupefacente introdotto in Italia e del corrispettivo in denaro ecc.), sia dei singoli reati fine di cui ai capi b) e c): elementi di prova, questi, che non erano stati oggetto di alcuno specifico rilievo critico dell'appellante rispetto al ragionamento probatorio svolto dal primo giudice. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di AY Lampek, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento: - all'affermata giurisdizione italiana per il delitto associativo, poiché la direzione, la base e la struttura organizzativa del sodalizio sarebbe da localizzare in Brasile;
- alla ritenuta inammissibilità del motivo di gravame sulla responsabilità per il medesimo delitto;
- alla partecipazione dell'imputato, nel ruolo di organizzatore, a un'associazione per delinquere finalizzata allo stabile e organizzato traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo a), ritenuta sussistente alla stregua di stralci equivoci e non concludenti di conversazioni intercettate, mentre la vicenda si sarebbe al più dovuta qualificare in termini di mera partecipazione marginale a detta associazione e di concorso nei singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti, da definire peraltro di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risulta inammissibile, siccome manifestamente infondato, il motivo di ricorso in punto di giurisdizione italiana per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale, infatti, ha considerato in premessa che la condotta ascritta all'imputato, nel ruolo di organizzatore e coordinatore dei corrieri "ovulatori" incaricati dai capi del sodalizio di trasportare rilevanti quantitativi di cocaina dal Brasile per essere immessi nel mercato italiano della droga, si era svolta nel territorio italiano. E, di conseguenza, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in tema di interpretazione dell'art. 6, comma 2, cod. pen., per il quale "In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi e parziale attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico e inscindibile iter criminoso" (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376- 01; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686-01, in una fattispecie di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente;
Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220-01; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703-01; Sez. 6, n. 12142 del 11/02/2009, Porcacchia, Rv. 242936-01 e Sez. 6, n. 29702 del 10/04/2003, Dattilo, Rv. 225486-01, in analoghe ipotesi di concorso in traffico internazionale e importazione in Italia di stupefacenti;
Sez. 6, n. 4284/2000 del 16/12/1999, Pipicella, Rv. 216833-01). 3. Manifestamente infondati si palesano altresì i motivi di ricorso riguardanti l'affermata inammissibilità del motivo di appello in ordine alla responsabilità per il delitto associativo di cui al capo a), con riguardo all'asserita partecipazione dell'imputato, nel ruolo di organizzatore e coordinatore dell'attività dei corrieri della droga, a un'associazione finalizzata al narcotraffico. Invero, come ha puntualmente rilevato la Corte territoriale, l'imputato, con l'atto di appello presentato personalmente, si era limitato a denunziare 3 genericamente la legittimità della pronuncia di condanna "per evidenti vizi di diritto (nullità assolute) e per evidente assenza di prove di colpevolezza relativamente al reato associativo di narcotraffico a carico del sottoscritto che si professa del tutto estraneo ai fatti". D'altra parte, pure il tardivo appello del difensore dell'imputato si era limitato a negare genericamente la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sulla base di una pretesa mancanza di prove o indizi dimostrativi degli stessi. La Corte territoriale ha rilevato che le censure in punto di responsabilità risultavano affette da assoluta genericità, perché sprovviste di specifici rilievi critici a fronte delle precise ed esaurienti argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza di primo grado, con riferimento ai contenuti dei colloqui intercettati, riscontrati dagli esiti dei servizi di monitoraggio della GdF e dai conseguenti arresti e sequestri di droga del tipo cocaina, trasportata mediante ingestione di ovuli dai corrieri provenienti da San Paolo del Brasile. Elementi di prova idonei a documentare adeguatamente sia l'esistenza e l'operatività del gruppo criminale dedito alla sistematica importazione in Italia di significative partite di droga e la stabile interazione in esso dell'imputato, nell'essenziale ruolo di organizzatore- coordinatore dell'attività dei corrieri "ovulatori", sia le singole condotte di introduzione in Italia delle partite di droga - obiettivamente non di lieve entità - di cui ai capi b) e c) ex art. 73 d.P.R. n. 309/90. E, come lineare e logico corollario, ha fatto concreta applicazione del canone ermeneutico fissato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 8825/2017 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01). 3. In definitiva, la Corte territoriale, nell'operazione valutativa ad essa riservata in sede di gravame, ha argomentato in modo congruo, puntuale e immune da vizi giuridici o logici, così sottraendosi al sindacato di legittimità, attesa la manifesta infondatezza della versione difensiva del ricorrente. Sicché deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato che va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato quella emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare che aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui al capo a) di partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico (esclusa l'aggravante della transnazionalità), quale organizzatore e coordinatore dei corrieri inviati dal Brasile in Italia, e dei reati di cui ai capi b) e c) ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre Penale Sent. Sez. 6 Num. 1573 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 11/12/2025 1990, n. 309 di importazione di partite di cocaina trasportate mediante ingestione di ovuli da parte dei corrieri in date 19 luglio e 16 agosto 2011, condannandolo, uniti in reati nel vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 10 di reclusione, tenuto conto della diminuente del rito. La Corte, affermata preliminarmente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., per essersi svolta la condotta in parte nel territorio italiano, ha valutato inammissibile il motivo di gravame sulla responsabilità del prevenuto per il delitto associativo, siccome assolutamente generico rispetto al puntuale apparato argomentativo in fatto e in diritto della sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato in proposito la valutazione probatoria del Giudice per l'udienza preliminare circa gli esiti attendibili e concludenti dell'attività di captazione telefonica e ambientale di numerose conversazioni auto- ed eteroaccusatorie, riscontrata dai servizi di monitoraggio della Guardia di Finanza da cui erano conseguiti arresti e sequestri di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasportata mediante ingestione di ovuli dai corrieri provenienti da San Paolo del Brasile. E ha quindi condiviso il giudizio di obiettiva sussistenza degli estremi per la configurabilità sia dell'associazione criminale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 dedita al narcotraffico, nella quale l'imputato rivestiva il ruolo di organizzatore e coordinatore dei viaggi dei corrieri (mediante prenotazioni alberghiere o di alloggi, consegna dello stupefacente introdotto in Italia e del corrispettivo in denaro ecc.), sia dei singoli reati fine di cui ai capi b) e c): elementi di prova, questi, che non erano stati oggetto di alcuno specifico rilievo critico dell'appellante rispetto al ragionamento probatorio svolto dal primo giudice. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di AY Lampek, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento: - all'affermata giurisdizione italiana per il delitto associativo, poiché la direzione, la base e la struttura organizzativa del sodalizio sarebbe da localizzare in Brasile;
- alla ritenuta inammissibilità del motivo di gravame sulla responsabilità per il medesimo delitto;
- alla partecipazione dell'imputato, nel ruolo di organizzatore, a un'associazione per delinquere finalizzata allo stabile e organizzato traffico internazionale di stupefacenti di cui al capo a), ritenuta sussistente alla stregua di stralci equivoci e non concludenti di conversazioni intercettate, mentre la vicenda si sarebbe al più dovuta qualificare in termini di mera partecipazione marginale a detta associazione e di concorso nei singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti, da definire peraltro di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 2 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risulta inammissibile, siccome manifestamente infondato, il motivo di ricorso in punto di giurisdizione italiana per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale, infatti, ha considerato in premessa che la condotta ascritta all'imputato, nel ruolo di organizzatore e coordinatore dei corrieri "ovulatori" incaricati dai capi del sodalizio di trasportare rilevanti quantitativi di cocaina dal Brasile per essere immessi nel mercato italiano della droga, si era svolta nel territorio italiano. E, di conseguenza, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in tema di interpretazione dell'art. 6, comma 2, cod. pen., per il quale "In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi e parziale attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico e inscindibile iter criminoso" (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376- 01; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686-01, in una fattispecie di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente;
Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220-01; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703-01; Sez. 6, n. 12142 del 11/02/2009, Porcacchia, Rv. 242936-01 e Sez. 6, n. 29702 del 10/04/2003, Dattilo, Rv. 225486-01, in analoghe ipotesi di concorso in traffico internazionale e importazione in Italia di stupefacenti;
Sez. 6, n. 4284/2000 del 16/12/1999, Pipicella, Rv. 216833-01). 3. Manifestamente infondati si palesano altresì i motivi di ricorso riguardanti l'affermata inammissibilità del motivo di appello in ordine alla responsabilità per il delitto associativo di cui al capo a), con riguardo all'asserita partecipazione dell'imputato, nel ruolo di organizzatore e coordinatore dell'attività dei corrieri della droga, a un'associazione finalizzata al narcotraffico. Invero, come ha puntualmente rilevato la Corte territoriale, l'imputato, con l'atto di appello presentato personalmente, si era limitato a denunziare 3 genericamente la legittimità della pronuncia di condanna "per evidenti vizi di diritto (nullità assolute) e per evidente assenza di prove di colpevolezza relativamente al reato associativo di narcotraffico a carico del sottoscritto che si professa del tutto estraneo ai fatti". D'altra parte, pure il tardivo appello del difensore dell'imputato si era limitato a negare genericamente la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sulla base di una pretesa mancanza di prove o indizi dimostrativi degli stessi. La Corte territoriale ha rilevato che le censure in punto di responsabilità risultavano affette da assoluta genericità, perché sprovviste di specifici rilievi critici a fronte delle precise ed esaurienti argomentazioni fattuali e giuridiche della sentenza di primo grado, con riferimento ai contenuti dei colloqui intercettati, riscontrati dagli esiti dei servizi di monitoraggio della GdF e dai conseguenti arresti e sequestri di droga del tipo cocaina, trasportata mediante ingestione di ovuli dai corrieri provenienti da San Paolo del Brasile. Elementi di prova idonei a documentare adeguatamente sia l'esistenza e l'operatività del gruppo criminale dedito alla sistematica importazione in Italia di significative partite di droga e la stabile interazione in esso dell'imputato, nell'essenziale ruolo di organizzatore- coordinatore dell'attività dei corrieri "ovulatori", sia le singole condotte di introduzione in Italia delle partite di droga - obiettivamente non di lieve entità - di cui ai capi b) e c) ex art. 73 d.P.R. n. 309/90. E, come lineare e logico corollario, ha fatto concreta applicazione del canone ermeneutico fissato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 8825/2017 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01). 3. In definitiva, la Corte territoriale, nell'operazione valutativa ad essa riservata in sede di gravame, ha argomentato in modo congruo, puntuale e immune da vizi giuridici o logici, così sottraendosi al sindacato di legittimità, attesa la manifesta infondatezza della versione difensiva del ricorrente. Sicché deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato che va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025