TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1591/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
ND TA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
NI ER Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1591 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 ottobre 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]alla Parte_1
via F. Pignatelli n.3, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Brusciano alla via E. Majorana, presso lo studio dell'Avv. Umberto Caccia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 10 RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
alla via Giuseppe Bonito n.74, C.F. , ivi C.F._2
elettivamente domiciliata alla via Arpino n.90, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palladino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/10/2025 i difensori costituiti hanno concluso riportandosi ai propri atti, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Casoria il 20/7/1999, dal quale è nata una Controparte_1
figlia, (nata il [...]). Persona_1
Il ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli del
10/11/2004 e ha chiesto, in ordine alle determinazioni accessorie, di corrispondere l'assegno di mantenimento (€ 400,00) con attribuzione diretta alla figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
pagi na 2 di 10 autosufficiente.
si è costituita con comparsa del 26/4/2024 e, non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di divorzio, ha contestato gli assunti di parte ricorrente, chiedendo con domanda riconvenzionale il riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore di € 500,00, nonché l'assegno in suo favore per il mantenimento della figlia della somma rivalutata pari ad € 568,40.
All'udienza del 4/6/2024, uditi i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, la Giudice delegata si è riservata.
Con provvedimento del 23/5/2025 la Giudice delegata, ritenuta matura la causa, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 20/10/2025.
Il P.M ha apposto il visto in data 22/10/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
(avvenuta il 22/10/2004) che ha omologato con decreto del 10/11/2004 la loro separazione consensuale, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In via preliminare, osserva il Collegio che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte "in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili pagi na 3 di 10 del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del
"bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati". Ne deriva che le indagini richieste a mezzo della polizia tributaria, in assenza di puntuali e circostanziate allegazioni circa l'espletamento di redditi lavorativi in nero sono state giustamente disattese perché del tutto esplorative.
Quanto alle richieste relative al mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne, il Collegio rileva che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte resistente le circostanze assunte dal ricorrente all'udienza del 4/6/2024. Il ricorrente, invero, ha dedotto di corrispondere, all'attualità 1000 euro al mese per la figlia la Per_1
quale sarebbe medio tempore divenuta economicamente indipendente.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la giovane percepisce
1300 euro mensili con un contratto a tempo indeterminato da aprile
2024 ed 500 euro mensili per il servizio civile. Quanto alla richiesta di corresponsione diretta del mantenimento alla figlia, il resistente ha pagi na 4 di 10 rappresentato di aver il mantenimento per la figlia sul conto della resistente fino a maggio 2021, per poi corrisponderlo, fino all'attualità, in via diretta sul conto della figlia.
Stante l'intervenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne, il ricorrente ha chiesto di revocare il mantenimento in suo favore con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 10/12/2024.
La resistente, sul punto, ha chiesto l'adeguamento del mantenimento per e con nota scritta depositata in data 31/1/2025 ha Per_1
rappresentato che, medio tempore, ha perso il lavoro (allegando Per_1
l'iscrizione della stessa al Centro per l'impiego) e ha concluso il servizio civile, pertanto non ha nessun reddito.
Sul punto occorre una breve premessa in ordine al venir meno in capo all'obbligato del mantenimento nel caso di perdita del lavoro da parte del figlio maggiorenne.
È pacifico che il raggiungimento della maggiore età non faccia cessare l'obbligo del genitore, separato o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio. Tuttavia, il suddetto obbligo non è permanente e il genitore richiedente deve dimostrare che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Il giudice di merito, per escludere la sussistenza del diritto, deve accertare i seguenti presupposti: l'età del figlio che rileva in rapporto di proporzionalità inversa, infatti, all'avanzare dell'età dell'avente diritto «si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al pagi na 5 di 10 conseguimento», il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno profuso nel reperimento di un'occupazione.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e quindi essi siano tenuti a mantenere il figlio maggiorenne per il tempo necessario al reperimento di un'occupazione, ma la ricerca del lavoro deve avvenire contemperando l'aspirazione astratta del figlio con il concreto mercato del lavoro.
Inoltre, l'obbligo di mantenimento non è volto a soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa a cui un giovane adulto deve ambire poiché a ciò sono diretti altri strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati a dare sostegno al reddito. La portata dell'obbligo di mantenimento è circoscritta dal principio di autoresponsabilità, in quanto vanno anche considerati i doveri gravanti sui figli adulti.
La giurisprudenza ha ritenuto che lo svolgimento di un'attività retribuita possa rappresentare un elemento indicatore della capacità del figlio di procurarsi una fonte di reddito e che la cessazione del rapporto di lavoro non determina la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che lo svolgimento dell'attività lavorativa di nel periodo indicato Per_1
costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di una astratta idonea autosufficienza economica che esclude il persistere dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente.
In ordine alla domanda di assegno divorzile, la resistente si duole del fatto che il si era impegnato, con accordo a latere della Pt_1
pagi na 6 di 10 separazione consensuale, a versare un contributo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, oltre al pagamento del canone di locazione della casa coniugale.
La Suprema Corte, con recenti pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo - compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità.
E' stato anche precisato che in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di pagi na 7 di 10 salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione” (Cass. civ. Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti non costituisce da solo un elemento decisivo per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno poiché l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue risorse.
Invero, il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, la resistente ha riferito di essere disoccupata, di aver svolto lavori saltuari percependo un piccolo reddito nel 2023 di circa 3000, che è stata sottoposta a un intervento al cuore nel 2009 ed ha un'invalidità civile del 46% e che versa un canone di locazione pari ad euro 370,00 mensili. All'udienza di comparizione la resistente ha dichiarato di aver lavorato fino a dicembre per 250,00 euro mensili e di percepire la Naspi per 178,00 euro. Il ricorrente ha dichiarato di lavorare all'estero con un guadagno mensile di 2500 dollari, pari ad euro 2130 euro mensili, destinando la somma di euro 1000 alla figlia potendo beneficiare dell'aiuto economico dell'attuale compagna.
Facendo corretta applicazione dei principi suesposti nel caso di specie,
pagi na 8 di 10 osserva il Collegio che per il riconoscimento dell'assegno non è sufficiente l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi ma occorre la allegazione e la prova della riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, allegazione e prova del tutto mancante nel caso di specie. Parimenti, non vi è prova di esigenze assistenziali anche sopravvenute rispetto alla separazione.
A fortiori, non può riconoscersi il diritto all'assegno in sede di divorzio a una distanza temporale di 21 anni dalla separazione consensuale, dovendosi ritenere che la resistente abbia in questi anni comunque goduto di redditi adeguati al proprio sostentamento.
Il Collegio ritiene che la resistente abbia adeguate capacità di procurarsi redditi sufficienti a consentirle di condurre una vita dignitosa, pertanto, ritiene insussistenti i presupposti per la concessione di un assegno divorzile né in funzione compensativo - perequativa, né in funzione assistenziale.
Considerata la natura necessaria della pronuncia e il rigetto della domanda accessoria formulata da parte resistente, si dispone la compensazione delle spese di lite per ½ e per la residua metà, in ragione della soccombenza, la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei giudizi a valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
pagi na 9 di 10 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 20/7/1999 da , nato a [...] il Parte_1
37271971 e nata a [...] il [...] (Atto Controparte_1
n. 98 P.II, Serie A, Reg. Atti matrimonio dell'anno 1999);
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casoria la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- revoca il mantenimento in fare della figlia Per_1
- compensa le spese di lite per ½;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa, che si
[...]
liquidano in complessivi euro 1.551,00, di cui € 98,00 per esborsi ed euro 1453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
NI ER ND TA
pagi na 10 di 10