Versione
7 agosto 1991
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13 febbraio 1992
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28 luglio 1994
28 luglio 1994
Art. 2. 1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunita' montane, nonche' ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale che operino senza scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita' di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita' dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. (1)
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno. ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1994 il termine di cui all' articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216 , per l'inoltro della documentazione e della domanda, e' fissato al 30 settembre."
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. (1)
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno. ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1994 il termine di cui all' articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216 , per l'inoltro della documentazione e della domanda, e' fissato al 30 settembre."
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/04/2005, n. 423Provvedimento: […] Con il menzionato provvedimento l'amministrazione, sul presupposto che le disposizioni di cui all'art. 2 lett. m) della legge n ° 216/1991 gestisce nel regime probatorio e che non è consentito il riesame in sede amministrativa di situazione già definita negativamente, ha respinto la domanda della S. diretta ad ottenere un più favorevole trattamento economico in relazione alla infermità “bronchite cronica con enfisema ”, evidentemente considerata non interdipendente da quella già ammessa a pensione di guerra di 7 ^ categoria e precisamente “ disseminazione fibronodulare biapicale ed in sottoclaveare bilaterale ”.Leggi di più...
- presunzione iuris tantum·
- interdipendenza infermità·
- art. 2 legge 261/1991·
- prova contraria·
- pensione di guerra·
- presunzione interdipendenza·
- Collegio Medico Legale·
- Commissione Medica Superiore·
- nesso etiopatogenetico·
- presunzione iure et de iure