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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 4757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4757 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gricignano di Aversa (CE) alla via Sant'Antonio Abate n. 27, presso lo studio dell'avvocato Mercedes Diretto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni
All'udienza del 07.11.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM, con visto del 07.11.2025, ha espresso parere favorevole.
1 Fatto e Diritto
La ricorrente – non sposata e senza figli – ha adito questo Tribunale affinché la autorizzasse a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepita uomo e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di disforia di genere.
In particolare, la ricorrente, con il proprio atto introduttivo, ha rappresentato che vive stabilmente in conformità all'identità di genere elettiva da almeno otto anni, come attestato dalla documentazione allegata, ed infatti la stessa si percepisce e si indentifica al maschile sin dall'infanzia ed ha avuto piena consapevolezza della sua identità di genere all'età di quindici anni;
che, inoltre, a seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, ha avviato la transizione mediante la terapia con testosterone da Settembre 2019 e con LHRH – analogo da settembre 2020, sperimentando un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti androgenizzanti del testosterone.
Per tali ragioni, la ricorrente ha concluso per la richiesta di autorizzazione, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ed ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gricignano di Aversa di rettificazione dell'atto di nascita.
All'udienza del 07.11.2025, il Giudice ha proceduto all'esame della ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultima si è sempre percepita come uomo e che i suoi familiari hanno accettato fin da subito la sua identità maschile;
che ha intrapreso un percorso psicologico all'età di 16 anni e si è sottoposta ad un trattamento ormonale presso il Secondo Policlinico di Napoli.
In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 07.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella
2 psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che la documentazione in atti dimostra come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 26.02.2021 dalla dott.ssa psicologa psicoterapeuta dell'A.O.U. Federico II di Napoli – Persona_1
D.A.I. Materno Infantile, emerge che “il complesso dei sintomi e dei segni rilevati depongono, pertanto, per una diagnosi di Disforia di Genere in soggetto biologicamente femmina in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità” giungendo, dopo aver ricostruito la storia personale e clinica dell'attore, alla conclusione che “la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità.”; quanto agli interventi chirurgici “possono anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità di vita”. Inoltre, dalle prescrizioni a firma del Prof. endocrinologo, e dai referti delle Persona_2 visite ambulatoriali risulta attestato che è in corso terapia ormonale.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal dato che la ricorrente, sin dall'infanzia, ha avuto un comportamento come appartenente al genere maschile e che la stessa ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del
07.11.2025.
In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva il Tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
3 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal Parte_1 genere femminile al genere maschile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia, e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
4 l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici –
“sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con
l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
5 Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di (C.F. ), nata ad Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) il 19 agosto 2001, alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, con la modifica del nome in “ ; Persona_3
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gricignano di Aversa la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata ad [...] Parte_1 il 19 agosto 2001, nel senso che laddove è indicato il nome deve Pt_1 intendersi e laddove è indicato il genere femminile deve intendersi Persona_3 maschile e, per l'effetto, ogni altro atto di stato civile ed i documenti anagrafici;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4757 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Gricignano di Aversa (CE) alla via Sant'Antonio Abate n. 27, presso lo studio dell'avvocato Mercedes Diretto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni
All'udienza del 07.11.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM, con visto del 07.11.2025, ha espresso parere favorevole.
1 Fatto e Diritto
La ricorrente – non sposata e senza figli – ha adito questo Tribunale affinché la autorizzasse a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepita uomo e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di disforia di genere.
In particolare, la ricorrente, con il proprio atto introduttivo, ha rappresentato che vive stabilmente in conformità all'identità di genere elettiva da almeno otto anni, come attestato dalla documentazione allegata, ed infatti la stessa si percepisce e si indentifica al maschile sin dall'infanzia ed ha avuto piena consapevolezza della sua identità di genere all'età di quindici anni;
che, inoltre, a seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, ha avviato la transizione mediante la terapia con testosterone da Settembre 2019 e con LHRH – analogo da settembre 2020, sperimentando un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti androgenizzanti del testosterone.
Per tali ragioni, la ricorrente ha concluso per la richiesta di autorizzazione, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ed ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gricignano di Aversa di rettificazione dell'atto di nascita.
All'udienza del 07.11.2025, il Giudice ha proceduto all'esame della ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultima si è sempre percepita come uomo e che i suoi familiari hanno accettato fin da subito la sua identità maschile;
che ha intrapreso un percorso psicologico all'età di 16 anni e si è sottoposta ad un trattamento ormonale presso il Secondo Policlinico di Napoli.
In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 07.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella
2 psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che la documentazione in atti dimostra come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 26.02.2021 dalla dott.ssa psicologa psicoterapeuta dell'A.O.U. Federico II di Napoli – Persona_1
D.A.I. Materno Infantile, emerge che “il complesso dei sintomi e dei segni rilevati depongono, pertanto, per una diagnosi di Disforia di Genere in soggetto biologicamente femmina in fase di post-transizione ed in assenza di condizioni fisiche di intersessualità” giungendo, dopo aver ricostruito la storia personale e clinica dell'attore, alla conclusione che “la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità.”; quanto agli interventi chirurgici “possono anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità di vita”. Inoltre, dalle prescrizioni a firma del Prof. endocrinologo, e dai referti delle Persona_2 visite ambulatoriali risulta attestato che è in corso terapia ormonale.
L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso
(cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte, dal dato che la ricorrente, sin dall'infanzia, ha avuto un comportamento come appartenente al genere maschile e che la stessa ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza del
07.11.2025.
In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva il Tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
3 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal Parte_1 genere femminile al genere maschile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, Affaire Y.Y. c. Turquie).
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia, e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
4 l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici –
“sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con
l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015”.
L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n. 221 del 2015).
La Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
5 Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di (C.F. ), nata ad Parte_1 C.F._1
Aversa (CE) il 19 agosto 2001, alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, con la modifica del nome in “ ; Persona_3
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gricignano di Aversa la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata ad [...] Parte_1 il 19 agosto 2001, nel senso che laddove è indicato il nome deve Pt_1 intendersi e laddove è indicato il genere femminile deve intendersi Persona_3 maschile e, per l'effetto, ogni altro atto di stato civile ed i documenti anagrafici;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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