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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa i iscritta al n. 1679/2025 V.G. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._1
Strada di Casa AN 12
E
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._2 di Casa AN 12;
rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'Avv. Michele Del Giusto giusta delega da considerarsi allegata al ricorso anche ex art. 83 c.p.c. nonché domiciliati in Montepulciano Via delle Terme Sud 7 presso e nel di lui studio
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale dichiarare la loro separazione consensuale mandando alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile di Cetona onde l'emanando provvedimento venga debitamente annotato a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
Art. 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
Art. 2) Nella casa coniugale sita in Cetona Via di Strada di Casa AN 12 resterà ad abitare il Sig.
già comproprietario del suddetto immobile Parte_1
Art. 3) I signori AN e ichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento;
Art. 4) in relazione al figlio -come sopra meglio identificato- i ricorrenti concordano affinchè Per_1 questo rimanga affidato ad entrambi con collocazione abitativa prevalente presso il padre e con diritto della madre a vederlo e tenerlo con se ogni qual volta ne abbia desiderio compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del figlio.
Entrambi i ricorrenti provvederanno al mantenimento dello stesso ed in particolare mentre il mantenimento ordinario avverrà in natura secondo il disposto dell'art. 317 c.c. le spese straordinarie concordate tra i genitori e quelle scolastiche, mediche e ludico ricreative verranno sostenute a metà da ciascuno dei genitori cosicchè il genitore che le abbia anticipate avrà diritto al relativo rimborso della quota del 50% gravante sull'altro genitore
Art. 5 I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto, anteriormente alla sottoscrizione del presente atto, a definire i loro rapporti di natura economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro né in relazione al rapporto di coniugio né a nessun altro titolo o ragione;
Art. 6) I ricorrenti si prestano sin da ora assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie. Identico consenso viene prestato per l'espatrio e per il rilascio di documento valido per l'espatrio anche per il figlio minorenne;
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 19.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 e chiedevano l'omologa della Parte_1 Parte_2 separazione assumendo di avere il 25.10.2025 contratto matrimonio in regime di comunione nel Comune di Cetona;
- che dall'unione coniugale nascevano due figli, nato il [...] a [...] e Per_2 residente in [...]maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e nato il [...] a Per_1
Castiglione del Lago e residente in [...]; - che con il passare del tempo i rapporti affettivi tra erano coniugi si sono indeboliti tanto che gli stessi hanno preso a vivere separati di fatto da circa un anno;
- che i medesimi avevano deciso di addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse del figlio minore
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Parte_2 presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Cetona il giorno 25.10.1997 trascritto nei Registri di quel Comune al n. 6 Parte I dell'anno 1997 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cetona di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in EN , Camera di Consiglio 12.9.2025 Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice re.est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa i iscritta al n. 1679/2025 V.G. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...] C.F._1
Strada di Casa AN 12
E
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in [...] C.F._2 di Casa AN 12;
rappresentati e difesi nel presente procedimento dall'Avv. Michele Del Giusto giusta delega da considerarsi allegata al ricorso anche ex art. 83 c.p.c. nonché domiciliati in Montepulciano Via delle Terme Sud 7 presso e nel di lui studio
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale dichiarare la loro separazione consensuale mandando alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile di Cetona onde l'emanando provvedimento venga debitamente annotato a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
Art. 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
Art. 2) Nella casa coniugale sita in Cetona Via di Strada di Casa AN 12 resterà ad abitare il Sig.
già comproprietario del suddetto immobile Parte_1
Art. 3) I signori AN e ichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, Pt_2 pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento;
Art. 4) in relazione al figlio -come sopra meglio identificato- i ricorrenti concordano affinchè Per_1 questo rimanga affidato ad entrambi con collocazione abitativa prevalente presso il padre e con diritto della madre a vederlo e tenerlo con se ogni qual volta ne abbia desiderio compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del figlio.
Entrambi i ricorrenti provvederanno al mantenimento dello stesso ed in particolare mentre il mantenimento ordinario avverrà in natura secondo il disposto dell'art. 317 c.c. le spese straordinarie concordate tra i genitori e quelle scolastiche, mediche e ludico ricreative verranno sostenute a metà da ciascuno dei genitori cosicchè il genitore che le abbia anticipate avrà diritto al relativo rimborso della quota del 50% gravante sull'altro genitore
Art. 5 I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto, anteriormente alla sottoscrizione del presente atto, a definire i loro rapporti di natura economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro né in relazione al rapporto di coniugio né a nessun altro titolo o ragione;
Art. 6) I ricorrenti si prestano sin da ora assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie. Identico consenso viene prestato per l'espatrio e per il rilascio di documento valido per l'espatrio anche per il figlio minorenne;
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 19.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 e chiedevano l'omologa della Parte_1 Parte_2 separazione assumendo di avere il 25.10.2025 contratto matrimonio in regime di comunione nel Comune di Cetona;
- che dall'unione coniugale nascevano due figli, nato il [...] a [...] e Per_2 residente in [...]maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e nato il [...] a Per_1
Castiglione del Lago e residente in [...]; - che con il passare del tempo i rapporti affettivi tra erano coniugi si sono indeboliti tanto che gli stessi hanno preso a vivere separati di fatto da circa un anno;
- che i medesimi avevano deciso di addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse del figlio minore
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Parte_2 presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Cetona il giorno 25.10.1997 trascritto nei Registri di quel Comune al n. 6 Parte I dell'anno 1997 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cetona di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in EN , Camera di Consiglio 12.9.2025 Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice re.est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi