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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3818/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica In persona del G.O.T. dott. Paola Scarabotti
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. N. 3818/2022 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Berrettini Pierfederico
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ghignone Massimiliano P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RT C.F._2
Parentini Gianluca
CONVENUTO avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (codice 145999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per l'udienza 15.1.2024) per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertata e dichiarata la responsabilità nel sinistro di cui è causa del signor nella determinazione del sinistro meglio RT
1 descritto in narrativa dell'atto di citazione, condannare il medesimo ex art 2043 c.c. in solido con la in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento integrale dei danni tutti, biologico, morale, materiale, esistenziale, patrimoniale subito dal signor in ragione della fondatezza delle argomentazioni Parte_1 dedotte nel presente atto e, conseguentemente, a pagare a quest'ultimo l'importo in linea capitale di € 22.258,35 comprensiva delle spese mediche sostenute in corso di causa (CTU e
CTP in CTU) ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con condanna della parte convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore per lucro cessante da ritardato adempimento e da computarsi avendo riguardo alla rivalutazione monetaria sull'intero importo debito a far data dal dì del dovuto sino al saldo ed agli interessi moratori che l'Ill.mo Signor Giudice vorrà considerare via via calcolati sulle somme così rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per la convenuta : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Lucca, Controparte_1 respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva in capo al Sig. nella Parte_1 determinazione del sinistro de quo respingere, per i motivi esposti, le domande tutte formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistere una qualsivoglia responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, determinare la relativa quota in CP_2 misura comunque inferiore a quella ascritta al Sig. in ragione delle plurime Parte_1 violazioni, imputabili a quest'ultimo, delle norme di condotta concernenti la guida dei veicoli su strada;
- limitare il risarcimento a quelle sole voci di danno che risulteranno, anche nel quantum, rigorosamente provate ex adverso all'esito del giudizio;
- escludere ex art. 1227 secondo comma c.c. dall'eventuale risarcimento riconosciuto le voci di danno ascrivibili all'attore stesso, in ragione del mancato espletamento di terapie volte ad emendare le conseguenze lesive, nonché in conseguenza di esborsi eccessivi. Con il favore, in ogni caso, delle spese di lite, comprensive di compensi, anticipazioni, rimborso forfettario ed accessori di legge”; per il convenuto “si riporta alle Conclusioni tutte formulate nella propria RT
Comparsa di Costituzione e Risposta (n.d.r. “CONCLUDE affinchè l'Illustrissimo Giudice
2 del Tribunale di Lucca Voglia, contrariis reiectis, provvedere: - nel merito in via principale: al rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice in Atto di Citazione, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto sia per l'assenza di documentazione probatoria a sostegno delle tesi del signor sia per la non imputabilità nei confronti del Parte_1 signor di alcuna responsabilità nella determinazione del sinistro oggetto di RT causa;
- nel merito in via subordinata: nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal signor ad accertare e quantificare le somme realmente dovute Parte_1
a parte attrice, tenuto conto delle violazioni dalla stessa commesse, per tutti i danni fisici subiti nel sinistro verificatosi in data 13.7.2021 e, conseguentemente, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare il signor dal pagamento di Controparte_1 Controparte_3 tutto quanto dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”), insistendo, in via istruttoria, nell'ammissione dei mezzi di prova indicati nella propria Memoria n. 2) ex art. 183, VI° c., c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, avanti all'intestato Parte_1
Tribunale, e affinchè, accertata e dichiarata la Controparte_1 RT responsabilità di nel sinistro occorso il 13.7.2021 alle ore 19:30 circa a RT
, mentre era alla guida del proprio Motociclo Kymco tg. EX11427, colpito Parte_1 dall'autoveicolo Opel Astra tg. DW794VM, di proprietà e condotto da RT assicurato fossero condannati in solido ex art. 2043 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 41.844,00. In particolare, l'attore deduceva che il sinistro era avvenuto per responsabilità del in quanto, CP_2 all'intersezione semaforica di Viale Europa con Via Cavour ad Altopascio, nell'intento di girare a sinistra, ometteva la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore il quale subiva gravi lesioni con postumi permanenti.
Si costituiva contestando sia l'an che il quantum, adducendo che la Controparte_1 responsabilità dell'incidente era da attribuire in via esclusiva al per la condotta di Parte_1 guida posta in essere in violazione dell'art. 141 CdS, che gli imponeva di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni e nell'attraversamento dei centri abitati, avendo tenuto una velocità eccessiva, dopo aver eseguito una serie di sorpassi anche sul lato destro con violazione degli artt. 148 e 154 CdS, nonché per essere risultato positivo all'alcool e a
3 sostanze stupefacenti, con conseguente stato di alterazione, andando a colpire violentemente il mezzo condotto dal che aveva quasi portato a compimento la manovra di svolta a CP_2 sinistra;
concludeva, pertanto, in via principale, per la responsabilità esclusiva del Parte_1 nella determinazione del sinistro e, in via subordinata, per il caso di corresponsabilità, perché fosse determinata la quota a carico di comunque in misura inferiore a quella CP_2 ascritta a limitando il risarcimento alle sole voci provate ed escludendo ex art. Parte_1
1227, co. 2, c.c. le voci di danno ascrivibili all'attore stesso, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva anche il convenuto rilevando l'esclusiva responsabilità del RT nella causazione del sinistro per aver tenuto una velocità non consona in prossimità Parte_1 dell'intersezione e per essere risultato positivo ad alcool e sostanze stupefacenti;
concludeva per il rigetto delle domande e, in via subordinata, per l'accertamento delle somme effettivamente dovute in conseguenza del sinistro e, pertanto, condannare a tenere CP_1 indenne e manlevare il convenuto dal pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese legali.
La causa, istruita a mezzo prove documentali e CTU medico legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2024, concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. L'accertamento della responsabilità del sinistro
La ricostruzione della dinamica del sinistro si fonda sulle risultanze del rapporto di incidente redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo e sulle immagini video delle telecamere poste nell'intersezione semaforica.
Completa il materiale istruttorio, la CTU medico legale della dott.sa . Persona_1
Va subito rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato le rispettive istanze istruttorie, già ritenute implicitamente superflue dal precedente Istruttore, stante la chiara ripresa video della telecamera presente sul luogo, non contestata dalle parti.
Nulla quaestio, pertanto, sulla dinamica del sinistro che può quindi dirsi accertata, al contrario dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro che l'attore imputa esclusivamente alla guida del convenuto e quest'ultimo, unitamente alla Compagnia assicurativa, esclusivamente all'azione dell'attore.
4 Ciò posto, con riferimento alle risultanze della relazione del sinistro eseguita dai CC della
Stazione di Capannori (comprensiva di rilievi foto/planimetrici che però non risultano prodotti in atti), si osserva che la dinamica del sinistro è stata così ricostruita:
“Successivamente venivano acquisiti immagini video della telecamera posta (n.d.r. nei) pressi del semaforo, e si constatava che il motociclo condotto dal percorreva viale Parte_1
Europa con direzione di marcia verso via bientinese con una velocità non adeguata in prossimità di una intersezione con via Cavour, giunto all'incrocio entrava in collisione con
l'autovettura Opel Astra che proveniva in direzione opposta alla sua intenta a svoltare verso
Via G. Puccini.- Entrambi conducenti sottoposti esame alcolemico e tossicologico emergeva che conducente del ciclomotore risultava positivo ai Parte_1 Parte_2 alla successive controanalisi davano esito negativo.- Si comunica che al Per_2 conducente del motociclo è stato elevata contravvenzione al C.D.S. in Parte_1 merito all'art. 141 comma 3 e 8 Circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali.- Si precisa che visionate le telecamere si evince che l'autovettura OPEL ASTRA era già immessa sulla sua direzione di marcia, e causa la velocità non adeguata in prossimità di una intersezione del motociclo, l'impatto è stato inevitabile.-” (v. doc. n. 3 di parte . CP_1
La dinamica del sinistro così rappresentata dagli agenti accertatori è tratta dalle nitide immagini della videoregistrazione in atti (v. doc. n. 7 di parte in cui si vede CP_1 distintamente il motociclo attraversare l'incrocio a velocità sostenuta, non consona al luogo
(centro abitato, incrocio), per superare l'autovettura bianca che svolta a destra per andare ad impattare, nella fase di rientro, violentemente contro l'autovettura del che aveva CP_2 praticamente portato a compimento la manovra di svolta a sinistra, tanto da trovarsi quasi in posizione orizzontale rispetto alla carreggiata e con il “muso” dell'autovettura già posto sulla via Puccini.
D'altra parte, sempre dalle immagini, emerge che l'impatto tra i veicoli è verosimilmente avvenuto all'altezza della portiera anteriore destra dell'autovettura Opel Astra a dimostrazione che il dopo il sorpasso dell'autovettura bianca, sebbene avesse la Parte_1 piena visuale della corsia impegnata dalla Opel Astra, è rientrato in corsia a velocità sostenuta senza adottare una guida in sicurezza, quale poteva essere, oltre al rallentamento, la manovra di sfilare l'autovettura sulla parte posteriore destra atteso che quest'ultima aveva già eseguito in gran parte la manovra di svolta a sinistra e non potendo quindi adottare alcuna manovra per
5 evitare la collisione.
Ciò è dimostrato anche dalla mancanza di frenata di entrambi i veicoli.
In definitiva, la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti sul sinistro risulta non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi (la posizione statica dell'autovettura; la mancanza di frenate) ed avvalorata dalle nitide immagini della telecamera, per cui è fatta propria dal Giudicante ai fini della esatta determinazione delle singole responsabilità, propedeutica all'attribuzione del risarcimento danni.
Ferma restando la preponderante responsabilità del nell'evento di cui è causa, che Parte_1 ha attuato una condotta pericolosa e in violazione del CdS per non aver tenuto, nell'avvicinarsi all'intersezione, sebbene favorito dal diritto di precedenza, una condotta di guida e una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento o una adeguata manovra di emergenza, a fronte dell'avvistamento dell'altro veicolo - in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza, ed in particolare quella di tenere una velocità prudenziale che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza, compreso l'arresto del veicolo dinanzi ad ostacoli imprevedibili - si ritiene che al vada attribuita una corresponsabilità che CP_2 potrebbe essere valutata intorno al 20%, per non aver tenuto quella generale condotta di prudenza che si può pretendere dall'automobilista che approccia un incrocio ed intenda svoltare a sinistra, dovendo cedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Tale ripartizione di responsabilità non è inficiata dal fatto che il sarebbe risultato Parte_1 positivo al test alcolemico e a sostanze stupefacenti poiché, quanto al test alcolemico, sebbene nella relazione dell'incidente stradale allegato in atti si dia conto che l'attore è risultato positivo “come da relativo verbale contestato” (v. doc. n. 2 di parte , agli atti di causa CP_1 il citato verbale non risulta prodotto;
quanto alla positività alle sostanze stupefacenti, se è vero che nella cartella clinica viene riportata l'indicazione dei valori, è altrettanto vero che nei chiarimenti forniti dai CC si legge che “successive controanalisi davano esito negativo” (v. doc. n. 3 di parte . CP_1
Non vi è dunque la prova certa della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di alcool e sostanze stupefacenti.
6 Alla luce di quanto esposto, risulta dunque superabile la presunzione di responsabilità posta all'art. 2054, co. 2, c.c. a carico dei conducenti dei veicoli nel caso di scontro tra questi.
Quanto sopra appare inoltre conforme al combinato disposto degli artt.1227 e 2056 cc., il primo dei quali prevede appunto la diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato, qualora quest'ultimo, con il proprio fatto colposo, abbia concorso a cagionare il danno.
Per i motivi sopra esposti ogni richiesta risarcitoria, che verrà in seguito esposta e valutata, sarà ripartita e posta a carico dell'attore in misura dell'80% mentre per il restante 20% rimarrà
a carico del assicurato . CP_2 Controparte_1
2. Il quantum debeatur
Al riguardo, si osserva come, sulla base della documentazione in atti e della CTU medico legale disposta nel corso del giudizio, debba ritenersi provata la sussistenza di un danno biologico risarcibile nei riguardi dell'attore.
Il CTU, dott.sa medico legale, ha affermato che “in conseguenza ed a causa del Per_1 sinistro subito in data 13.7.2021 il signor soggetto con anamnesi Parte_1 patologica remota positiva per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine (riferisce che nel 2012,per incidente stradale motociclistico, riportò plurime fratture costali a sinistra), ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in particolare la spalla destra ed il torace e consistenti in trauma toracico con PNX destro, fratture costali multiple a destra e frattura di scapola destra”, compatibili con la dinamica del fatto, concludendo che “alle lesioni sofferte sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sull'arto superiore destro e sul torace (in quest'ultimo caso di esclusiva natura anatomica), da intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura dell'8
(otto) %”, oltre ad “un periodo di danno biologico temporaneo totale di giorni 15 (quindici), parziale al 75% di giorni 20 (venti), parziale al 50% di giorni 15 (quindici) circa ed infine minimo per ulteriori giorni 15 (quindici) circa” (v. relazione peritale in atti, pagg. 10-12).
Le considerazioni del CTU sono condivise e fatte proprie dal Giudicante in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite, e neppure contestate dai CCTTPP.
Orbene, fatte queste premesse il danno non patrimoniale comprensivo di tutte le sue componenti del danno biologico, morale, esistenziale, di relazione, viene qui liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024:
Punto danno non patrimoniale
7 (comprensivo di incremento per sofferenza 25%) € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale € 16.754,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Danno biologico temporaneo € 4.743,75
TOTALE € 21.497,75
È dovuto inoltre il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per € 934,00 (v. pag. 13 della relazione peritale in atti, laddove risulta depositata anche la ricevuta fiscale del dott. n. 187/2024). Per_3
In definitiva, va liquidata in moneta attuale la somma di € 21.497,75 per danno non patrimoniale e di € 934,00 per danno patrimoniale.
Occorre, a questo punto richiamare quanto sopra esposto sull'an debeatur e ricordare l'attribuzione di una responsabilità del in misura del 80%, con conseguente Parte_1 attribuzione della restante responsabilità del 20% al La differenza, pari ad € CP_2
4.299,55, rappresenta il quantum debeatur all'attore a titolo di danno non patrimoniale. Stessa sorte per il danno patrimoniale pari dunque ad € 186,80, per un totale complessivo di €
4.486,35.
Spettano inoltre gli interessi legali sul capitale originario (i.e. devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dall'evento dannoso alla pronuncia. Sull'importo complessivo decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo (vedi Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
3. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio, tenuto conto della limitata misura dell'accoglimento della domanda attorea, sono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico dei convenuti in
8 solido e liquidate per l'intero come in dispositivo in base al decisum, parametri medi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese di lite sostenute da CP_1
siccome convenuto in giudizio vertente su responsabilità civile obbligatoria in CP_2 materia di circolazione stradale, nella qualità di litisconsorte necessario, e dunque in ipotesi non riconducibile all'art. 1917 c.c.
Non si apprezzano elementi per l'applicazione dell'art. 96 co. 3, c.p.c., invocata da parte attrice nella conclusionale di replica.
Le spese della CTU sono definitivamente poste a carico di CP_1
Possono riconoscersi le richieste spese di CTP pari ad € 427,00, come da ricevuta fiscale del dott. n. 188/2024. Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità di e nella Parte_1 RT causazione del sinistro stradale del 13.7.2021, rispettivamente nella misura del 80% e del
20%, condanna in solido i convenuti e al Controparte_1 RT pagamento in favore di della somma complessiva di € 4.486,35 oltre Parte_1 interessi come specificato in parte motiva;
2) condanna in solido i convenuti e a rimborsare Controparte_1 RT all'attore le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi € Parte_1
2.552,00, oltre rimborso spese generali 15%, spese documentate, € 427,00 per CTP, IVA e
CAP come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate Controparte_1 in atti.
Lucca, 27 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott. Paola Scarabotti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica In persona del G.O.T. dott. Paola Scarabotti
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. N. 3818/2022 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Berrettini Pierfederico
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ghignone Massimiliano P.IVA_1
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RT C.F._2
Parentini Gianluca
CONVENUTO avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) (codice 145999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte per l'udienza 15.1.2024) per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, accertata e dichiarata la responsabilità nel sinistro di cui è causa del signor nella determinazione del sinistro meglio RT
1 descritto in narrativa dell'atto di citazione, condannare il medesimo ex art 2043 c.c. in solido con la in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 risarcimento integrale dei danni tutti, biologico, morale, materiale, esistenziale, patrimoniale subito dal signor in ragione della fondatezza delle argomentazioni Parte_1 dedotte nel presente atto e, conseguentemente, a pagare a quest'ultimo l'importo in linea capitale di € 22.258,35 comprensiva delle spese mediche sostenute in corso di causa (CTU e
CTP in CTU) ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con condanna della parte convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore per lucro cessante da ritardato adempimento e da computarsi avendo riguardo alla rivalutazione monetaria sull'intero importo debito a far data dal dì del dovuto sino al saldo ed agli interessi moratori che l'Ill.mo Signor Giudice vorrà considerare via via calcolati sulle somme così rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”; per la convenuta : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Lucca, Controparte_1 respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva in capo al Sig. nella Parte_1 determinazione del sinistro de quo respingere, per i motivi esposti, le domande tutte formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistere una qualsivoglia responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, determinare la relativa quota in CP_2 misura comunque inferiore a quella ascritta al Sig. in ragione delle plurime Parte_1 violazioni, imputabili a quest'ultimo, delle norme di condotta concernenti la guida dei veicoli su strada;
- limitare il risarcimento a quelle sole voci di danno che risulteranno, anche nel quantum, rigorosamente provate ex adverso all'esito del giudizio;
- escludere ex art. 1227 secondo comma c.c. dall'eventuale risarcimento riconosciuto le voci di danno ascrivibili all'attore stesso, in ragione del mancato espletamento di terapie volte ad emendare le conseguenze lesive, nonché in conseguenza di esborsi eccessivi. Con il favore, in ogni caso, delle spese di lite, comprensive di compensi, anticipazioni, rimborso forfettario ed accessori di legge”; per il convenuto “si riporta alle Conclusioni tutte formulate nella propria RT
Comparsa di Costituzione e Risposta (n.d.r. “CONCLUDE affinchè l'Illustrissimo Giudice
2 del Tribunale di Lucca Voglia, contrariis reiectis, provvedere: - nel merito in via principale: al rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice in Atto di Citazione, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto sia per l'assenza di documentazione probatoria a sostegno delle tesi del signor sia per la non imputabilità nei confronti del Parte_1 signor di alcuna responsabilità nella determinazione del sinistro oggetto di RT causa;
- nel merito in via subordinata: nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal signor ad accertare e quantificare le somme realmente dovute Parte_1
a parte attrice, tenuto conto delle violazioni dalla stessa commesse, per tutti i danni fisici subiti nel sinistro verificatosi in data 13.7.2021 e, conseguentemente, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare il signor dal pagamento di Controparte_1 Controparte_3 tutto quanto dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”), insistendo, in via istruttoria, nell'ammissione dei mezzi di prova indicati nella propria Memoria n. 2) ex art. 183, VI° c., c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, avanti all'intestato Parte_1
Tribunale, e affinchè, accertata e dichiarata la Controparte_1 RT responsabilità di nel sinistro occorso il 13.7.2021 alle ore 19:30 circa a RT
, mentre era alla guida del proprio Motociclo Kymco tg. EX11427, colpito Parte_1 dall'autoveicolo Opel Astra tg. DW794VM, di proprietà e condotto da RT assicurato fossero condannati in solido ex art. 2043 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 41.844,00. In particolare, l'attore deduceva che il sinistro era avvenuto per responsabilità del in quanto, CP_2 all'intersezione semaforica di Viale Europa con Via Cavour ad Altopascio, nell'intento di girare a sinistra, ometteva la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore il quale subiva gravi lesioni con postumi permanenti.
Si costituiva contestando sia l'an che il quantum, adducendo che la Controparte_1 responsabilità dell'incidente era da attribuire in via esclusiva al per la condotta di Parte_1 guida posta in essere in violazione dell'art. 141 CdS, che gli imponeva di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni e nell'attraversamento dei centri abitati, avendo tenuto una velocità eccessiva, dopo aver eseguito una serie di sorpassi anche sul lato destro con violazione degli artt. 148 e 154 CdS, nonché per essere risultato positivo all'alcool e a
3 sostanze stupefacenti, con conseguente stato di alterazione, andando a colpire violentemente il mezzo condotto dal che aveva quasi portato a compimento la manovra di svolta a CP_2 sinistra;
concludeva, pertanto, in via principale, per la responsabilità esclusiva del Parte_1 nella determinazione del sinistro e, in via subordinata, per il caso di corresponsabilità, perché fosse determinata la quota a carico di comunque in misura inferiore a quella CP_2 ascritta a limitando il risarcimento alle sole voci provate ed escludendo ex art. Parte_1
1227, co. 2, c.c. le voci di danno ascrivibili all'attore stesso, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva anche il convenuto rilevando l'esclusiva responsabilità del RT nella causazione del sinistro per aver tenuto una velocità non consona in prossimità Parte_1 dell'intersezione e per essere risultato positivo ad alcool e sostanze stupefacenti;
concludeva per il rigetto delle domande e, in via subordinata, per l'accertamento delle somme effettivamente dovute in conseguenza del sinistro e, pertanto, condannare a tenere CP_1 indenne e manlevare il convenuto dal pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese legali.
La causa, istruita a mezzo prove documentali e CTU medico legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1.7.2024, concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c.
***
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1. L'accertamento della responsabilità del sinistro
La ricostruzione della dinamica del sinistro si fonda sulle risultanze del rapporto di incidente redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo e sulle immagini video delle telecamere poste nell'intersezione semaforica.
Completa il materiale istruttorio, la CTU medico legale della dott.sa . Persona_1
Va subito rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato le rispettive istanze istruttorie, già ritenute implicitamente superflue dal precedente Istruttore, stante la chiara ripresa video della telecamera presente sul luogo, non contestata dalle parti.
Nulla quaestio, pertanto, sulla dinamica del sinistro che può quindi dirsi accertata, al contrario dell'attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro che l'attore imputa esclusivamente alla guida del convenuto e quest'ultimo, unitamente alla Compagnia assicurativa, esclusivamente all'azione dell'attore.
4 Ciò posto, con riferimento alle risultanze della relazione del sinistro eseguita dai CC della
Stazione di Capannori (comprensiva di rilievi foto/planimetrici che però non risultano prodotti in atti), si osserva che la dinamica del sinistro è stata così ricostruita:
“Successivamente venivano acquisiti immagini video della telecamera posta (n.d.r. nei) pressi del semaforo, e si constatava che il motociclo condotto dal percorreva viale Parte_1
Europa con direzione di marcia verso via bientinese con una velocità non adeguata in prossimità di una intersezione con via Cavour, giunto all'incrocio entrava in collisione con
l'autovettura Opel Astra che proveniva in direzione opposta alla sua intenta a svoltare verso
Via G. Puccini.- Entrambi conducenti sottoposti esame alcolemico e tossicologico emergeva che conducente del ciclomotore risultava positivo ai Parte_1 Parte_2 alla successive controanalisi davano esito negativo.- Si comunica che al Per_2 conducente del motociclo è stato elevata contravvenzione al C.D.S. in Parte_1 merito all'art. 141 comma 3 e 8 Circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali.- Si precisa che visionate le telecamere si evince che l'autovettura OPEL ASTRA era già immessa sulla sua direzione di marcia, e causa la velocità non adeguata in prossimità di una intersezione del motociclo, l'impatto è stato inevitabile.-” (v. doc. n. 3 di parte . CP_1
La dinamica del sinistro così rappresentata dagli agenti accertatori è tratta dalle nitide immagini della videoregistrazione in atti (v. doc. n. 7 di parte in cui si vede CP_1 distintamente il motociclo attraversare l'incrocio a velocità sostenuta, non consona al luogo
(centro abitato, incrocio), per superare l'autovettura bianca che svolta a destra per andare ad impattare, nella fase di rientro, violentemente contro l'autovettura del che aveva CP_2 praticamente portato a compimento la manovra di svolta a sinistra, tanto da trovarsi quasi in posizione orizzontale rispetto alla carreggiata e con il “muso” dell'autovettura già posto sulla via Puccini.
D'altra parte, sempre dalle immagini, emerge che l'impatto tra i veicoli è verosimilmente avvenuto all'altezza della portiera anteriore destra dell'autovettura Opel Astra a dimostrazione che il dopo il sorpasso dell'autovettura bianca, sebbene avesse la Parte_1 piena visuale della corsia impegnata dalla Opel Astra, è rientrato in corsia a velocità sostenuta senza adottare una guida in sicurezza, quale poteva essere, oltre al rallentamento, la manovra di sfilare l'autovettura sulla parte posteriore destra atteso che quest'ultima aveva già eseguito in gran parte la manovra di svolta a sinistra e non potendo quindi adottare alcuna manovra per
5 evitare la collisione.
Ciò è dimostrato anche dalla mancanza di frenata di entrambi i veicoli.
In definitiva, la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti sul sinistro risulta non solo convincente ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi (la posizione statica dell'autovettura; la mancanza di frenate) ed avvalorata dalle nitide immagini della telecamera, per cui è fatta propria dal Giudicante ai fini della esatta determinazione delle singole responsabilità, propedeutica all'attribuzione del risarcimento danni.
Ferma restando la preponderante responsabilità del nell'evento di cui è causa, che Parte_1 ha attuato una condotta pericolosa e in violazione del CdS per non aver tenuto, nell'avvicinarsi all'intersezione, sebbene favorito dal diritto di precedenza, una condotta di guida e una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento o una adeguata manovra di emergenza, a fronte dell'avvistamento dell'altro veicolo - in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente “favorito” di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza, ed in particolare quella di tenere una velocità prudenziale che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza, compreso l'arresto del veicolo dinanzi ad ostacoli imprevedibili - si ritiene che al vada attribuita una corresponsabilità che CP_2 potrebbe essere valutata intorno al 20%, per non aver tenuto quella generale condotta di prudenza che si può pretendere dall'automobilista che approccia un incrocio ed intenda svoltare a sinistra, dovendo cedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Tale ripartizione di responsabilità non è inficiata dal fatto che il sarebbe risultato Parte_1 positivo al test alcolemico e a sostanze stupefacenti poiché, quanto al test alcolemico, sebbene nella relazione dell'incidente stradale allegato in atti si dia conto che l'attore è risultato positivo “come da relativo verbale contestato” (v. doc. n. 2 di parte , agli atti di causa CP_1 il citato verbale non risulta prodotto;
quanto alla positività alle sostanze stupefacenti, se è vero che nella cartella clinica viene riportata l'indicazione dei valori, è altrettanto vero che nei chiarimenti forniti dai CC si legge che “successive controanalisi davano esito negativo” (v. doc. n. 3 di parte . CP_1
Non vi è dunque la prova certa della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di alcool e sostanze stupefacenti.
6 Alla luce di quanto esposto, risulta dunque superabile la presunzione di responsabilità posta all'art. 2054, co. 2, c.c. a carico dei conducenti dei veicoli nel caso di scontro tra questi.
Quanto sopra appare inoltre conforme al combinato disposto degli artt.1227 e 2056 cc., il primo dei quali prevede appunto la diminuzione del risarcimento dovuto al danneggiato, qualora quest'ultimo, con il proprio fatto colposo, abbia concorso a cagionare il danno.
Per i motivi sopra esposti ogni richiesta risarcitoria, che verrà in seguito esposta e valutata, sarà ripartita e posta a carico dell'attore in misura dell'80% mentre per il restante 20% rimarrà
a carico del assicurato . CP_2 Controparte_1
2. Il quantum debeatur
Al riguardo, si osserva come, sulla base della documentazione in atti e della CTU medico legale disposta nel corso del giudizio, debba ritenersi provata la sussistenza di un danno biologico risarcibile nei riguardi dell'attore.
Il CTU, dott.sa medico legale, ha affermato che “in conseguenza ed a causa del Per_1 sinistro subito in data 13.7.2021 il signor soggetto con anamnesi Parte_1 patologica remota positiva per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine (riferisce che nel 2012,per incidente stradale motociclistico, riportò plurime fratture costali a sinistra), ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica attingenti in particolare la spalla destra ed il torace e consistenti in trauma toracico con PNX destro, fratture costali multiple a destra e frattura di scapola destra”, compatibili con la dinamica del fatto, concludendo che “alle lesioni sofferte sono conseguiti postumi permanenti obiettivabili incidenti sull'arto superiore destro e sul torace (in quest'ultimo caso di esclusiva natura anatomica), da intendersi quali danno biologico, quantificabili nella misura dell'8
(otto) %”, oltre ad “un periodo di danno biologico temporaneo totale di giorni 15 (quindici), parziale al 75% di giorni 20 (venti), parziale al 50% di giorni 15 (quindici) circa ed infine minimo per ulteriori giorni 15 (quindici) circa” (v. relazione peritale in atti, pagg. 10-12).
Le considerazioni del CTU sono condivise e fatte proprie dal Giudicante in quanto immuni da censure di tipo logico e frutto di valutazioni approfondite, e neppure contestate dai CCTTPP.
Orbene, fatte queste premesse il danno non patrimoniale comprensivo di tutte le sue componenti del danno biologico, morale, esistenziale, di relazione, viene qui liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024:
Punto danno non patrimoniale
7 (comprensivo di incremento per sofferenza 25%) € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno non patrimoniale € 16.754,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Danno biologico temporaneo € 4.743,75
TOTALE € 21.497,75
È dovuto inoltre il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU per € 934,00 (v. pag. 13 della relazione peritale in atti, laddove risulta depositata anche la ricevuta fiscale del dott. n. 187/2024). Per_3
In definitiva, va liquidata in moneta attuale la somma di € 21.497,75 per danno non patrimoniale e di € 934,00 per danno patrimoniale.
Occorre, a questo punto richiamare quanto sopra esposto sull'an debeatur e ricordare l'attribuzione di una responsabilità del in misura del 80%, con conseguente Parte_1 attribuzione della restante responsabilità del 20% al La differenza, pari ad € CP_2
4.299,55, rappresenta il quantum debeatur all'attore a titolo di danno non patrimoniale. Stessa sorte per il danno patrimoniale pari dunque ad € 186,80, per un totale complessivo di €
4.486,35.
Spettano inoltre gli interessi legali sul capitale originario (i.e. devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dall'evento dannoso alla pronuncia. Sull'importo complessivo decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo (vedi Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
3. Le spese di giudizio
Le spese di giudizio, tenuto conto della limitata misura dell'accoglimento della domanda attorea, sono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico dei convenuti in
8 solido e liquidate per l'intero come in dispositivo in base al decisum, parametri medi, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
Non sussistono i presupposti per porre a carico di le spese di lite sostenute da CP_1
siccome convenuto in giudizio vertente su responsabilità civile obbligatoria in CP_2 materia di circolazione stradale, nella qualità di litisconsorte necessario, e dunque in ipotesi non riconducibile all'art. 1917 c.c.
Non si apprezzano elementi per l'applicazione dell'art. 96 co. 3, c.p.c., invocata da parte attrice nella conclusionale di replica.
Le spese della CTU sono definitivamente poste a carico di CP_1
Possono riconoscersi le richieste spese di CTP pari ad € 427,00, come da ricevuta fiscale del dott. n. 188/2024. Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità di e nella Parte_1 RT causazione del sinistro stradale del 13.7.2021, rispettivamente nella misura del 80% e del
20%, condanna in solido i convenuti e al Controparte_1 RT pagamento in favore di della somma complessiva di € 4.486,35 oltre Parte_1 interessi come specificato in parte motiva;
2) condanna in solido i convenuti e a rimborsare Controparte_1 RT all'attore le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi € Parte_1
2.552,00, oltre rimborso spese generali 15%, spese documentate, € 427,00 per CTP, IVA e
CAP come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate Controparte_1 in atti.
Lucca, 27 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott. Paola Scarabotti
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