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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VALENTINI NICOLO', Presidente
GREGORIO AR RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5317/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
-
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.07.2025 Ricorrente_1 e Difensore_2, nella qualità di socie limitatamente responsabili della C.L.A.S. CARBUTANTI-LUBRIFICANTI-
Società 1 DI Ricorrente_1 E Società_2 S.N.C. impugnavano, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Resistente_1 S.p.A., in liquidazione, le cartelle (nn.....802
e....803), notificate il 13.05.2025 ed il 24.5.2025, per il pagamento della somma di € 25.713,88, comprensiva di sanzioni, interessi e diritti notifica, per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione dei relativi ruoli;
per vizi afferenti alla validità dei ruoli (omesso controllo ex art. 17 lett. D del d.lgs. n. 165/2001), per difetto di motivazione e prova
(violazione del diritto di difesa); per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
per omessa notifica dell'atto prodromico e per prescrizione quinquennale degli importi richiesti a titolo di capitale, sanzioni ed nteressi.
Concludeva per la nullità delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i vizi ad essa non imputabili;
l'infondatezza del ricorso e la legittimità della procedura di riscossione, concludendo per l'inammissibilità delle domande con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva anche l'Resistente _1, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante la pregressa notifica delle fatture e dell'intimazione TIA, atti non impugnati, con la conseguente tardività del ricorso proposto, e l'infondatezza delle eccezioni. Concludeva per l'inamissibilità /infodnatezza del ricorso, con la conferma delle cartelle, con il favore delle spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'ATO ha documentato la notifica delle raccomandate n....770-9 il 16.04.2011 (all. 1), n....401-9 il
20.4.2011 (all. 5), della racc. n. ....878 il 20.08.2012 (all. 9), della racc. ....265-0 il 15.2.2012 (all. 7).
Degli altri atti prodotti (all. 11, 16, 3, 13, 10, 1215, 6, 4, 14, 8 e 2), relativi a fatture, dettaglio documenti ed intimazioni TIA (009776/2016 e n. 293267/2019) o manca del tutto la prova della notifica, oppure gli atti non risultano notificati perché "indirizzo insufficiente” (v. all. 16), "destinatario sconosciuto" (all. 12),
"destinatario irreperibile” (all. 4), “destinatario trasferito" (all. 14).
Ne consegue, in difetto di prova di ulteriori atti, aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, trattandosi di tributi locali, successivi agli atti notificati con le suddette raccomandate nelle date sopra indicate, che il predetto termine di prescrizione è ampiamente decorso alle date di notifica delle cartelle (13 e 24 maggio 2025) impugnate con il ricorso in esame .
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto ed annullati gli atti impugnati.
Sulle parti convenute, in quanto soccombenti, grava in solido il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore delle ricorrenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore delle ricorrenti, in complessivi €. 2.091,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto.
Messina 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicolò Valentini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VALENTINI NICOLO', Presidente
GREGORIO AR RITA, Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5317/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
-
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 4 CF Difensore 4 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038049808802 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.07.2025 Ricorrente_1 e Difensore_2, nella qualità di socie limitatamente responsabili della C.L.A.S. CARBUTANTI-LUBRIFICANTI-
Società 1 DI Ricorrente_1 E Società_2 S.N.C. impugnavano, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Resistente_1 S.p.A., in liquidazione, le cartelle (nn.....802
e....803), notificate il 13.05.2025 ed il 24.5.2025, per il pagamento della somma di € 25.713,88, comprensiva di sanzioni, interessi e diritti notifica, per tassa rifiuti anni 2009, 2010, 2011 e 2012, eccependo la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione dei relativi ruoli;
per vizi afferenti alla validità dei ruoli (omesso controllo ex art. 17 lett. D del d.lgs. n. 165/2001), per difetto di motivazione e prova
(violazione del diritto di difesa); per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
per omessa notifica dell'atto prodromico e per prescrizione quinquennale degli importi richiesti a titolo di capitale, sanzioni ed nteressi.
Concludeva per la nullità delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i vizi ad essa non imputabili;
l'infondatezza del ricorso e la legittimità della procedura di riscossione, concludendo per l'inammissibilità delle domande con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva anche l'Resistente _1, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, stante la pregressa notifica delle fatture e dell'intimazione TIA, atti non impugnati, con la conseguente tardività del ricorso proposto, e l'infondatezza delle eccezioni. Concludeva per l'inamissibilità /infodnatezza del ricorso, con la conferma delle cartelle, con il favore delle spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, stante che comunque al soggetto esattore, che, peraltro, nella fattispecie, ha emanato l'atto impugnato, deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale con l'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
L'ATO ha documentato la notifica delle raccomandate n....770-9 il 16.04.2011 (all. 1), n....401-9 il
20.4.2011 (all. 5), della racc. n. ....878 il 20.08.2012 (all. 9), della racc. ....265-0 il 15.2.2012 (all. 7).
Degli altri atti prodotti (all. 11, 16, 3, 13, 10, 1215, 6, 4, 14, 8 e 2), relativi a fatture, dettaglio documenti ed intimazioni TIA (009776/2016 e n. 293267/2019) o manca del tutto la prova della notifica, oppure gli atti non risultano notificati perché "indirizzo insufficiente” (v. all. 16), "destinatario sconosciuto" (all. 12),
"destinatario irreperibile” (all. 4), “destinatario trasferito" (all. 14).
Ne consegue, in difetto di prova di ulteriori atti, aventi efficacia interruttiva del decorso del termine quinquennale di prescrizione, trattandosi di tributi locali, successivi agli atti notificati con le suddette raccomandate nelle date sopra indicate, che il predetto termine di prescrizione è ampiamente decorso alle date di notifica delle cartelle (13 e 24 maggio 2025) impugnate con il ricorso in esame .
Restando assorbiti gli altri motivi, il ricorso va accolto ed annullati gli atti impugnati.
Sulle parti convenute, in quanto soccombenti, grava in solido il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore delle ricorrenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore delle ricorrenti, in complessivi €. 2.091,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto.
Messina 23.01.2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa M. Rita Gregorio dott. Nicolò Valentini