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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21/11/2024 al n. 5841 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maddalena C.F._1
Santomassimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco
(NA) al Viale Alfa Romeo n. 17;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Bove ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Verdi
n. 37;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24/09/2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 [...]
(matrimonio celebrato in Pomigliano D'Arco l'08/03/2007 – atto n. 6 parte I Controparte_1 dell'anno 2007 del Comune di Pomigliano D'Arco) dalla cui unione nasceva il figlio il Per_1
15/11/2011 in San Gennaro Vesuviano.
Per l'udienza del 24/09/2025 le parti, previa richiesta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi tra le stesse intercorsi.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il piccolo ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi Per_1
e residenza con la madre presso la casa di cui la Sig.ra acquisterà la proprietà a Pt_1 seguito della concordata permuta di cui al punto o) dell'accordo o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro dalla madre deIGnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità separatamente.
2. Colloca il minore presso ognuno dei genitori a settimane alterne, quindi la settimana che sarà collocato presso la madre con pernotto trascorrerà il week end con il padre con pernotto e la settimana in cui sarà collocato presso il padre con pernotto trascorrerà il week end con la madre con il pernotto;
durante la permanenza presso il genitore collocatario potrà vedere l'altro genitore Per_1 anche quotidianamente compatibilmente con le sue eIGenze;
tale modalità è già stata adottata dai coniugi nel corso degli ultimi due anni, la permanenza presso ciascuno dei genitori consente al bambino di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali;
le modalità di collocazione del minore potranno subire variazioni, concordate tra i genitori, in conseguenza delle eIGenze di e in considerazione delle attività scolastiche o Per_1 extrascolastiche ed, in ogni caso, delle necessità del minore;
3. disciplina il diritto di visita come segue: ciascun genitore trascorrerà con quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi, secondo le eIGenze lavorative di entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
le parti concordano che il minore verrà prelevato dal genitore, al termine del periodo di vacanza trascorso con l'altro, presso il domicilio di ciascuno di essi, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove si recherà con il figlio minore, anche per periodi di breve durata, ed entrambi acconsentono affinchè, durante i periodi di lontananza, il genitore con cui il piccolo si trova favorisca il contatto telefonico con l'altro, almeno una volta al giorno, in orari compatibili con le eIGenze del minore;
ad anni alterni, per le festività natalizie, i genitori trascorreranno con il bambino o il periodo comprensivo della vigilia, il giorno di Natale ed il giorno 26 dicembre, o il periodo comprensivo del 31 dicembre e 1° gennaio, lasciando inalterati i giorni fissati per le visite;
altrettanto alternativamente i genitori trascorreranno con il minore la giornata del 6 gennaio;
sempre ad anni alterni i genitori trascorreranno con il bambino le festività pasquali ovvero il periodo comprensivo del giorno di Pasqua e del giorno di Pasquetta;
il minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la Festa del Papà, con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la Festa della Mamma;
, inoltre, trascorrerà i Per_1 compleanni, onomastici e ricorrenze importanti con entrambi i genitori che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone anche gli oneri economici;
4. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
5. atteso il periodo di permanenza paritario del minore presso ciascuno dei genitori e la diversa capacitò reddituale, pone in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00) alla IG.ra . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo Parte_1 gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
6. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
Prende atto che le parti hanno inteso prevedere quali spese straordinarie abbigliamento e accessori di inizio stagione, libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, progetti ed iniziative scolastiche, viaggi di istruzione e non indipendentemente dalla durata, spese di trasporto pubblico o privato, spese per attività ludiche o ricreative, spese per baby sitter e doposcuola, corsi extrascolastici, esperienze culturali (musei- concerti – teatri – eventi) e tutte quelle determinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Nola ed il Tribunale.
Prende atto che le parti hanno inteso che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Prende atto che le parti, con riguardo alle spese straordinarie da concordare hanno inteso che il genitore a fronte di una richiesta dell'altro dovrà esprimere il proprio motivato dissenso in un tempo massimo di 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
7. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui entrambi i genitori corrisponderanno al piccolo una paghetta settimanale pari ad euro 5,00 affinchè il bambino possa gestirla Per_1 autonomamente per affrontare piccole spese e le uscite con gli amichetti e che detta somma sarà via via aumentata nel tempo, adeguandola alla crescita del figlio e concordata tra i coniugi;
8. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'Assegno Unico Universale sarà riscosso dalla IG.ra a favore della quale saranno altresì le detrazioni spettanti per figli a Parte_1 carico;
9. Prende atto dell'accordo tra i coniugi per cui gli immobili di proprietà esclusiva dei coniugi saranno oggetto di permuta.
La permuta rappresenta un elemento centrale della definizione della suddetta crisi coniugale nonché funzionale alla stessa risoluzione e pertanto è elemento fondamentale.
Prende atto che parti si obbligano a fare la permuta di un immobile nei confronti dell'altro, come precisato nei patti sottoscritti in data 05/08/2025 cui integralmente si rinvia, entro e non oltre 10 giorni dall'omologa dei suddetti patti.
10. Prende atto che la IG.ra rinuncia alla corresponsione del plusvalore relativo Parte_1 all'immobile che andrà ad accettare rispetto a quello ceduto;
11. Prende atto della dichiarazione del IG. secondo cui alla data di Controparte_1 sottoscrizione dei patti non esiste alcuna pendenza relativamente ad oneri condominiali ordinari e straordinari per entrambi gli immobili ovvero sia per quello di cui è intestatario che per quello di cui è proprietaria la IG.ra e adibito a casa familiare;
Pt_1
12. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui, in ogni caso, rimarranno a carico del IG.
[...]
tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie oggetto di delibera fino Controparte_1 alla data della permuta;
13. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le attività, gli oneri e spese necessarie per procedere alla predetta permuta saranno a carico del IG. ; Controparte_1
14. Prende atto della rinuncia da parte della IG.ra a qualsiasi somma a titolo di Parte_1 mantenimento;
15. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il IG. corrisponderà alla Controparte_1 IG.ra a titolo di transazione relativamente alle pregresse posizioni Parte_1 patrimoniali dei coniugi la somma una tantum onnicomprensiva di euro 42.000,00
(quarataduemila/00) con le seguenti modalità: euro 22.000,00 (ventiduemila/00) verranno corrisposti mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e
20.000,00 (ventimila/00) verranno corrisposti mediante bonifico contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
Prende atto che con il pagamento della suddetta somma, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, presente e futuro, anche in relazione ad assegni divorzili futuri rinunciandovi espressamente.
16. Prende atto che le parti riconoscono che l'accordo ha efficacia pienamente transattiva, definitiva e irrevocabile, e si impegnano a non proporre in futuro alcuna azione giudiziale o istanza volta a ottenere ulteriori somme, benefici o prestazioni economiche dall'altra parte. 17. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui le somme detenute dal IG. Controparte_1
e accantonate per il figlio a vario titolo da entrambi i genitori pari ad euro
[...] Per_1
7.355,00 (settemilatrecentocinquantacinque/00) saranno ripartite tra i coniugi al 50% pertanto il IG. provvederà a versare alla IG.ra la somma di euro 3.677,50 CP_1 Pt_1
(tremilaseicentosettantasette/50) contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
18. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui la IG.ra preleverà dalla casa Parte_1 familiare tutti i suoi effetti e oggetti personali e il corredo, lasciando nella disponibilità del l'arredo completo della stessa;
CP_1
19. Prende atto della dichiarazione dei coniugi per cui con l'accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, precisando che in virtù dell'accordo non spetterà alla IG.ra nessuna voce rispetto al TFR nella Pt_1 titolarità di Controparte_1
20. rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il piccolo ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi Per_1
e residenza con la madre presso la casa di cui la Sig.ra acquisterà la proprietà a Pt_1 seguito della concordata permuta di cui al punto o) dell'accordo o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro dalla madre deIGnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità separatamente.
c) Colloca il minore presso ognuno dei genitori a settimane alterne, quindi la settimana che sarà collocato presso la madre con pernotto trascorrerà il week end con il padre con pernotto e la settimana in cui sarà collocato presso il padre con pernotto trascorrerà il week end con la madre con il pernotto;
durante la permanenza presso il genitore collocatario potrà vedere l'altro genitore Per_1 anche quotidianamente compatibilmente con le sue eIGenze;
tale modalità è già stata adottata dai coniugi nel corso degli ultimi due anni, la permanenza presso ciascuno dei genitori consente al bambino di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali;
le modalità di collocazione del minore potranno subire variazioni, concordate tra i genitori, in conseguenza delle eIGenze di e in considerazione delle attività scolastiche o Per_1 extrascolastiche ed, in ogni caso, delle necessità del minore;
d) disciplina il diritto di visita come in parte motiva;
e) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
f) pone in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) alla IG.ra
. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come Parte_1 per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
g) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
Prende atto che le parti hanno inteso prevedere quali spese straordinarie abbigliamento e accessori di inizio stagione, libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, progetti ed iniziative scolastiche, viaggi di istruzione e non indipendentemente dalla durata, spese di trasporto pubblico o privato, spese per attività ludiche o ricreative, spese per baby sitter e doposcuola, corsi extrascolastici, esperienze culturali (musei- concert – teatri – eventi) e tutte quelle determinate dal Protocollo d'intesa sottosrcitto tra l'Ordine degli avvocati di
Nola ed il Tribunale.
Prende atto che le parti hanno inteso che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Prende atto che le parti, con riguardo alle spese straordinarie da concordare hanno inteso che il genitore a fronte di una richiesta dell'altro dovrà esprimere il proprio motivato dissenso in un tempo massimo di 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
h) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui entrambi i genitori corrisponderanno al piccolo una paghetta settimanale pari ad euro 5,00 affinchè il bambino possa gestirla Per_1 autonomamente per affrontare piccole spese e le uscite con gli amichetti e che detta somma sarà via via aumentata nel tempo, adeguandola alla crescita del figlio e concordata tra i coniugi;
i) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'Assegno Unico Universale sarà riscosso dalla IG.ra a favore della quale saranno altresì le detrazioni spettanti per figli a Parte_1 carico;
j) Prende atto che parti si obbligano a realizzare la permuta degli immobili in conformità a quanto precisato nei patti sottoscritti in data 05/08/2025 cui integralmente si rinvia;
k) Prende atto che la IG.ra rinuncia alla corresponsione del plusvalore relativo Parte_1 all'immobile che andrà ad accettare rispetto a quello ceduto;
l) Prende atto della dichiarazione del IG. secondo cui alla data di Controparte_1 sottoscrizione dei patti non esiste alcuna pendenza relativamente ad oneri condominiali ordinari e straordinari per entrambi gli immobili ovvero sia per quello di cui è intestatario che per quello di cui è proprietaria la IG.ra e adibito a casa familiare;
Pt_1
m) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui, in ogni caso, rimarranno a carico del IG.
[...]
tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie oggetto di delibera fino Controparte_1 alla data della permuta;
n) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le attività, gli oneri e spese necessarie per procedere alla predetta permuta saranno a carico del IG. ; Controparte_1
o) Prende atto della rinuncia da parte della IG.ra a qualsiasi somma a titolo di Parte_1 mantenimento;
p) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il IG. corrisponderà alla Controparte_1 IG.ra a titolo di transazione relativamente alle pregresse posizioni Parte_1 patrimoniali dei coniugi la somma una tantum onnicomprensiva di euro 42.000,00
(quarataduemila/00) con le seguenti modalità: euro 22.000,00 (ventiduemila/00) verranno corrisposti mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e
20.000,00 (ventimila/00) verranno corrisposti mediante bonifico contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
Prende atto che con il pagamento della suddetta somma, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, presente e futuro, anche in relazione ad assegni divorzili futuri rinunciandovi espressamente.
q) Prende atto che le parti riconoscono che l'accordo ha efficacia pienamente transattiva, definitiva e irrevocabile, e si impegnano a non proporre in futuro alcuna azione giudiziale o istanza volta a ottenere ulteriori somme, benefici o prestazioni economiche dall'altra parte. r) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui le somme detenute dal IG. Controparte_1
e accantonate per il figlio a vario titolo da entrambi i genitori pari ad euro
[...] Per_1
7.355,00 (settemilatrecentocinquantacinque/00) saranno ripartite tra i coniugi al 50% pertanto il IG. provvederà a versare alla IG.ra la somma di euro 3.677,50 CP_1 Pt_1
(tremilaseicentosettantasette/50) contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
s) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui la IG.ra preleverà dalla casa Parte_1 familiare tutti i suoi effetti e oggetti personali e il corredo, lasciando nella disponibilità del l'arredo completo della stessa;
CP_1
t) Prende atto della dichiarazione dei coniugi per cui con l'accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, precisando che in virtù dell'accordo non spetterà alla IG.ra nessuna voce rispetto al TFR nella Pt_1 titolarità di Controparte_1
u) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
v) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio del 30/09/2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21/11/2024 al n. 5841 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maddalena C.F._1
Santomassimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco
(NA) al Viale Alfa Romeo n. 17;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Bove ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Verdi
n. 37;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24/09/2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 [...]
(matrimonio celebrato in Pomigliano D'Arco l'08/03/2007 – atto n. 6 parte I Controparte_1 dell'anno 2007 del Comune di Pomigliano D'Arco) dalla cui unione nasceva il figlio il Per_1
15/11/2011 in San Gennaro Vesuviano.
Per l'udienza del 24/09/2025 le parti, previa richiesta di trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi tra le stesse intercorsi.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il piccolo ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi Per_1
e residenza con la madre presso la casa di cui la Sig.ra acquisterà la proprietà a Pt_1 seguito della concordata permuta di cui al punto o) dell'accordo o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro dalla madre deIGnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità separatamente.
2. Colloca il minore presso ognuno dei genitori a settimane alterne, quindi la settimana che sarà collocato presso la madre con pernotto trascorrerà il week end con il padre con pernotto e la settimana in cui sarà collocato presso il padre con pernotto trascorrerà il week end con la madre con il pernotto;
durante la permanenza presso il genitore collocatario potrà vedere l'altro genitore Per_1 anche quotidianamente compatibilmente con le sue eIGenze;
tale modalità è già stata adottata dai coniugi nel corso degli ultimi due anni, la permanenza presso ciascuno dei genitori consente al bambino di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali;
le modalità di collocazione del minore potranno subire variazioni, concordate tra i genitori, in conseguenza delle eIGenze di e in considerazione delle attività scolastiche o Per_1 extrascolastiche ed, in ogni caso, delle necessità del minore;
3. disciplina il diritto di visita come segue: ciascun genitore trascorrerà con quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi, secondo le eIGenze lavorative di entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
le parti concordano che il minore verrà prelevato dal genitore, al termine del periodo di vacanza trascorso con l'altro, presso il domicilio di ciascuno di essi, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove si recherà con il figlio minore, anche per periodi di breve durata, ed entrambi acconsentono affinchè, durante i periodi di lontananza, il genitore con cui il piccolo si trova favorisca il contatto telefonico con l'altro, almeno una volta al giorno, in orari compatibili con le eIGenze del minore;
ad anni alterni, per le festività natalizie, i genitori trascorreranno con il bambino o il periodo comprensivo della vigilia, il giorno di Natale ed il giorno 26 dicembre, o il periodo comprensivo del 31 dicembre e 1° gennaio, lasciando inalterati i giorni fissati per le visite;
altrettanto alternativamente i genitori trascorreranno con il minore la giornata del 6 gennaio;
sempre ad anni alterni i genitori trascorreranno con il bambino le festività pasquali ovvero il periodo comprensivo del giorno di Pasqua e del giorno di Pasquetta;
il minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la Festa del Papà, con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la Festa della Mamma;
, inoltre, trascorrerà i Per_1 compleanni, onomastici e ricorrenze importanti con entrambi i genitori che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone anche gli oneri economici;
4. prende atto dell'obbligo assunto dalle parti di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
5. atteso il periodo di permanenza paritario del minore presso ciascuno dei genitori e la diversa capacitò reddituale, pone in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00) alla IG.ra . Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo Parte_1 gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
6. pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
Prende atto che le parti hanno inteso prevedere quali spese straordinarie abbigliamento e accessori di inizio stagione, libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, progetti ed iniziative scolastiche, viaggi di istruzione e non indipendentemente dalla durata, spese di trasporto pubblico o privato, spese per attività ludiche o ricreative, spese per baby sitter e doposcuola, corsi extrascolastici, esperienze culturali (musei- concerti – teatri – eventi) e tutte quelle determinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Nola ed il Tribunale.
Prende atto che le parti hanno inteso che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Prende atto che le parti, con riguardo alle spese straordinarie da concordare hanno inteso che il genitore a fronte di una richiesta dell'altro dovrà esprimere il proprio motivato dissenso in un tempo massimo di 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
7. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui entrambi i genitori corrisponderanno al piccolo una paghetta settimanale pari ad euro 5,00 affinchè il bambino possa gestirla Per_1 autonomamente per affrontare piccole spese e le uscite con gli amichetti e che detta somma sarà via via aumentata nel tempo, adeguandola alla crescita del figlio e concordata tra i coniugi;
8. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'Assegno Unico Universale sarà riscosso dalla IG.ra a favore della quale saranno altresì le detrazioni spettanti per figli a Parte_1 carico;
9. Prende atto dell'accordo tra i coniugi per cui gli immobili di proprietà esclusiva dei coniugi saranno oggetto di permuta.
La permuta rappresenta un elemento centrale della definizione della suddetta crisi coniugale nonché funzionale alla stessa risoluzione e pertanto è elemento fondamentale.
Prende atto che parti si obbligano a fare la permuta di un immobile nei confronti dell'altro, come precisato nei patti sottoscritti in data 05/08/2025 cui integralmente si rinvia, entro e non oltre 10 giorni dall'omologa dei suddetti patti.
10. Prende atto che la IG.ra rinuncia alla corresponsione del plusvalore relativo Parte_1 all'immobile che andrà ad accettare rispetto a quello ceduto;
11. Prende atto della dichiarazione del IG. secondo cui alla data di Controparte_1 sottoscrizione dei patti non esiste alcuna pendenza relativamente ad oneri condominiali ordinari e straordinari per entrambi gli immobili ovvero sia per quello di cui è intestatario che per quello di cui è proprietaria la IG.ra e adibito a casa familiare;
Pt_1
12. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui, in ogni caso, rimarranno a carico del IG.
[...]
tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie oggetto di delibera fino Controparte_1 alla data della permuta;
13. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le attività, gli oneri e spese necessarie per procedere alla predetta permuta saranno a carico del IG. ; Controparte_1
14. Prende atto della rinuncia da parte della IG.ra a qualsiasi somma a titolo di Parte_1 mantenimento;
15. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il IG. corrisponderà alla Controparte_1 IG.ra a titolo di transazione relativamente alle pregresse posizioni Parte_1 patrimoniali dei coniugi la somma una tantum onnicomprensiva di euro 42.000,00
(quarataduemila/00) con le seguenti modalità: euro 22.000,00 (ventiduemila/00) verranno corrisposti mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e
20.000,00 (ventimila/00) verranno corrisposti mediante bonifico contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
Prende atto che con il pagamento della suddetta somma, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, presente e futuro, anche in relazione ad assegni divorzili futuri rinunciandovi espressamente.
16. Prende atto che le parti riconoscono che l'accordo ha efficacia pienamente transattiva, definitiva e irrevocabile, e si impegnano a non proporre in futuro alcuna azione giudiziale o istanza volta a ottenere ulteriori somme, benefici o prestazioni economiche dall'altra parte. 17. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui le somme detenute dal IG. Controparte_1
e accantonate per il figlio a vario titolo da entrambi i genitori pari ad euro
[...] Per_1
7.355,00 (settemilatrecentocinquantacinque/00) saranno ripartite tra i coniugi al 50% pertanto il IG. provvederà a versare alla IG.ra la somma di euro 3.677,50 CP_1 Pt_1
(tremilaseicentosettantasette/50) contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
18. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui la IG.ra preleverà dalla casa Parte_1 familiare tutti i suoi effetti e oggetti personali e il corredo, lasciando nella disponibilità del l'arredo completo della stessa;
CP_1
19. Prende atto della dichiarazione dei coniugi per cui con l'accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, precisando che in virtù dell'accordo non spetterà alla IG.ra nessuna voce rispetto al TFR nella Pt_1 titolarità di Controparte_1
20. rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il piccolo ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi Per_1
e residenza con la madre presso la casa di cui la Sig.ra acquisterà la proprietà a Pt_1 seguito della concordata permuta di cui al punto o) dell'accordo o nella diversa abitazione che dovesse essere in futuro dalla madre deIGnata. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità separatamente.
c) Colloca il minore presso ognuno dei genitori a settimane alterne, quindi la settimana che sarà collocato presso la madre con pernotto trascorrerà il week end con il padre con pernotto e la settimana in cui sarà collocato presso il padre con pernotto trascorrerà il week end con la madre con il pernotto;
durante la permanenza presso il genitore collocatario potrà vedere l'altro genitore Per_1 anche quotidianamente compatibilmente con le sue eIGenze;
tale modalità è già stata adottata dai coniugi nel corso degli ultimi due anni, la permanenza presso ciascuno dei genitori consente al bambino di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali;
le modalità di collocazione del minore potranno subire variazioni, concordate tra i genitori, in conseguenza delle eIGenze di e in considerazione delle attività scolastiche o Per_1 extrascolastiche ed, in ogni caso, delle necessità del minore;
d) disciplina il diritto di visita come in parte motiva;
e) prende atto dell'obbligo assunto dalle parti di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
f) pone in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) alla IG.ra
. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come Parte_1 per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
g) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno.
Prende atto che le parti hanno inteso prevedere quali spese straordinarie abbigliamento e accessori di inizio stagione, libri scolastici, corredo scolastico di inizio anno, progetti ed iniziative scolastiche, viaggi di istruzione e non indipendentemente dalla durata, spese di trasporto pubblico o privato, spese per attività ludiche o ricreative, spese per baby sitter e doposcuola, corsi extrascolastici, esperienze culturali (musei- concert – teatri – eventi) e tutte quelle determinate dal Protocollo d'intesa sottosrcitto tra l'Ordine degli avvocati di
Nola ed il Tribunale.
Prende atto che le parti hanno inteso che le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
Prende atto che le parti, con riguardo alle spese straordinarie da concordare hanno inteso che il genitore a fronte di una richiesta dell'altro dovrà esprimere il proprio motivato dissenso in un tempo massimo di 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
h) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui entrambi i genitori corrisponderanno al piccolo una paghetta settimanale pari ad euro 5,00 affinchè il bambino possa gestirla Per_1 autonomamente per affrontare piccole spese e le uscite con gli amichetti e che detta somma sarà via via aumentata nel tempo, adeguandola alla crescita del figlio e concordata tra i coniugi;
i) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'Assegno Unico Universale sarà riscosso dalla IG.ra a favore della quale saranno altresì le detrazioni spettanti per figli a Parte_1 carico;
j) Prende atto che parti si obbligano a realizzare la permuta degli immobili in conformità a quanto precisato nei patti sottoscritti in data 05/08/2025 cui integralmente si rinvia;
k) Prende atto che la IG.ra rinuncia alla corresponsione del plusvalore relativo Parte_1 all'immobile che andrà ad accettare rispetto a quello ceduto;
l) Prende atto della dichiarazione del IG. secondo cui alla data di Controparte_1 sottoscrizione dei patti non esiste alcuna pendenza relativamente ad oneri condominiali ordinari e straordinari per entrambi gli immobili ovvero sia per quello di cui è intestatario che per quello di cui è proprietaria la IG.ra e adibito a casa familiare;
Pt_1
m) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui, in ogni caso, rimarranno a carico del IG.
[...]
tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie oggetto di delibera fino Controparte_1 alla data della permuta;
n) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui tutte le attività, gli oneri e spese necessarie per procedere alla predetta permuta saranno a carico del IG. ; Controparte_1
o) Prende atto della rinuncia da parte della IG.ra a qualsiasi somma a titolo di Parte_1 mantenimento;
p) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il IG. corrisponderà alla Controparte_1 IG.ra a titolo di transazione relativamente alle pregresse posizioni Parte_1 patrimoniali dei coniugi la somma una tantum onnicomprensiva di euro 42.000,00
(quarataduemila/00) con le seguenti modalità: euro 22.000,00 (ventiduemila/00) verranno corrisposti mediante bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e
20.000,00 (ventimila/00) verranno corrisposti mediante bonifico contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
Prende atto che con il pagamento della suddetta somma, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, presente e futuro, anche in relazione ad assegni divorzili futuri rinunciandovi espressamente.
q) Prende atto che le parti riconoscono che l'accordo ha efficacia pienamente transattiva, definitiva e irrevocabile, e si impegnano a non proporre in futuro alcuna azione giudiziale o istanza volta a ottenere ulteriori somme, benefici o prestazioni economiche dall'altra parte. r) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui le somme detenute dal IG. Controparte_1
e accantonate per il figlio a vario titolo da entrambi i genitori pari ad euro
[...] Per_1
7.355,00 (settemilatrecentocinquantacinque/00) saranno ripartite tra i coniugi al 50% pertanto il IG. provvederà a versare alla IG.ra la somma di euro 3.677,50 CP_1 Pt_1
(tremilaseicentosettantasette/50) contestualmente all'operazione di permuta degli immobili di cui al punto o) dei patti;
s) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui la IG.ra preleverà dalla casa Parte_1 familiare tutti i suoi effetti e oggetti personali e il corredo, lasciando nella disponibilità del l'arredo completo della stessa;
CP_1
t) Prende atto della dichiarazione dei coniugi per cui con l'accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, precisando che in virtù dell'accordo non spetterà alla IG.ra nessuna voce rispetto al TFR nella Pt_1 titolarità di Controparte_1
u) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
v) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio del 30/09/2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)