Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 5995/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5995/2023 Ruolo Generale promossa
DA
(P.IVA Parte_1
OGGETTO: P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. MORETTI PAOLO per procura in atti;
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc ATTORE - OPPONENTE
(ivi compresa l'azione contro ex 1669cc) Controparte_1 P.IVA_2 (C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NOBILI
ANDREA per procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Dell'attore - opponente
“Voglia l'on.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o di legge, ogni diversa contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via
istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi su esposti:
- IN VIA PRELIMINARE DI RITO -
1) In via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità per
mancanza della condizione di cui al D.Lgs. 28/2010 per omesso invito alla
mediazione obbligatoria;
- NEL MERITO -
In via principale:
1) revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto
giuridico il Decreto Ingiuntivo n. n. 2140/2023 – R.G. n. 4634/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/07/2023, in questa sede opposto, con ogni effetto
di legge e conseguente dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente, per i
motivi di cui alla narrativa che precede, 2) accertare e dichiarare la risoluzione
del Contratto di Appalto.
In via subordinata:
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
riconoscesse dovute, anche solo parzialmente, le somme ingiunte, accertato e
dichiarato che è debitrice delle somme di cui alla penale e/o CP_1
dall'accordo espresso di cui alla Lettera di Assegnazione e/o di qualsiasi altra
somma risulti dal processo de quo, derivante dal Contratto di appalto,
compensare tra loro le predette somme per tutti i motivi esposti nella narrativa
che precede. - 3 -
In ogni caso:
condannare in ogni caso la convenuta, per soccombenza, al pagamento
delle spese e competenze di giudizio”.
Della convenuta - opposta
“In via principale, respingere l'eccezione di improcedibilità formulata
dall'opponente, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto,
confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 2140/2023 del 21/07/2023, RG n.
4634/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo e intimante il pagamento della
somma capitale di euro 291.978,01, dedotti gli acconti versati per complessivi
euro 128.353,93, dedotto l'acconto versato;
In subordine, accertare e dichiarare che il
[...]
ha rinunciato alla clausola risolutiva espressa ed ai Parte_1
suoi effetti per tutte le ragioni esposte nella superiore narrativa, condannando il
(C.F./P.I. ), sito in Parte_1 P.IVA_1
GO (BG), via Agostino Pinetti n.39, in persona del legale rappresentante
p.t. dott. al pagamento di euro 291.978,01 dedotti gli acconti CP_2
versati per AVV. ANDREA NOBILI VIA DOMENICO FIASELLA 3/14 16121
GENOVA TEL. 010.4712850 - FAX 010.9530740 e-mail:
Email_1
In ultimo subordine, salvo gravame, dichiarare e dare atto della
sussistenza in capo all'opponente di responsabilità contrattuale per aver attivato
la clausola risolutiva espressa illegittimamente in violazione del contratto - 4 -
stipulato il 2.05.2023, anche sotto il profilo della buona fede, condannando il
(C.F./P.I. ), sito in Parte_1 P.IVA_1
GO (BG), via Agostino Pinetti n.39, in persona del legale rappresentante
p.t. dott. al pagamento di euro 291.978,01, dedotti gli acconti CP_2
versati per complessivi euro 128.353,93, a titolo di danno emergente e alla somma
ritenuta di giustizia a titolo di lucro cessante, parametrandola al lucro che
avrebbe ritratto se l'esecuzione dell'appalto fosse stata Controparte_1
regolare.
Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 ottobre 2023
(di seguito, il ) ha Parte_1 Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in favore di per il complessivo importo di Controparte_1
euro 291.978,01, oltre interessi e spese occorrende, quale corrispettivo insoluto della fattura n. 44/E del 9 giugno 2023, emessa a titolo di acconto ai sensi dell'art.
5.2 lett. (v) del contratto di affidamento per l'esecuzione dei lavori presso il stipulato tra le parti in data 2 Controparte_3
maggio 2023 (cfr. doc. 3 di parte opponente).
A fondamento della propria opposizione, il ha eccepito Parte_1
in via preliminare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010; nel merito, ha eccepito sotto - 5 -
più profili l'inadempimento contrattuale di dal momento Controparte_1
in cui la società opposta:
- non ha rispettato il termine essenziale di inizio lavori, fissato dall'art.
6.1 del contratto al 22 maggio 2023;
- ha violato l'art. 17.1 lett. (ii) del contratto, sospendendo senza autorizzazione l'esecuzione dei lavori per un periodo superiore a dieci giorni;
- ha violato l'art. 2 della lettera di assegnazione stipulata tra le parti in data 2 maggio 2023 (cfr. doc. 2 di parte opponente), in quanto non ha mai esibito la documentazione comprovante il possesso delle attestazioni
SOA richieste dall'art.10-bis D.L. 21/2022 a far data dal 1° luglio 2023 e più volte sollecitate dal (cfr. docc.
6-9 di parte opponente), e non Parte_1
ha dimostrato di aver intrapreso la procedura utile all'acquisizione delle stesse, tanto è vero che è stata temporaneamente esclusa dal in Parte_1
data 29 agosto 2023 (cfr. doc. 11 di parte opponente).
Il ha quindi concluso in via principale per la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto nonché, invocata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto stipulato in data 2 maggio 2023, per la declaratoria di risoluzione dello stesso.
In via subordinata, ha poi eccepito ai sensi dell'art.
1.6 della lettera di assegnazione la compensazione delle somme ingiunte con il complessivo importo di euro 263.396,22, dettagliato come segue: - 6 -
- euro 28.353,93 corrispondenti all'importo erogato dal Parte_1
in favore di a fronte del SAL emesso dalla Direzione dei Controparte_1
Lavori in data 31 luglio 2023;
- euro 89.053,29 quale corrispettivo (pari al 25% dell'importo dedotto nella fattura emessa da per i lavori eseguiti) Controparte_1
dovuto al ai sensi dell'art. 8 della lettera di assegnazione per i Parte_1
servizi offerti alla consorziata;
- euro 145.989,00 corrispondenti alla penale (pari al 5% dei lavori oggetto di affidamento), dovuta in forza dell'art.
5.2 della lettera di assegnazione, stante l'esclusione dal in data 29 agosto 2023. Parte_1
Costituendosi in giudizio, ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto le avverse allegazioni, eccependo anzitutto che il non ha provveduto a corrispondere entro il 15 giugno 2023 Parte_1
l'acconto pari al 10% dell'importo dei lavori oggetto di affidamento, così
come previsto dall'art.
5.2 lett. (v) del contratto.
Conseguentemente, la convenuta opposta ha dedotto:
- di non avere iniziato l'esecuzione dei lavori entro il termine essenziale, in ragione del mancato versamento dell'acconto;
- di aver comunicato al la sospensione dei lavori in data Parte_1
29 giugno 2023 (cfr. doc. 6 di parte opposta), diffidandolo altresì al pagamento dell'importo dovuto;
- che a tale comunicazione non è seguita alcuna contestazione da - 7 -
parte del , il quale si è limitato a richiedere l'attestazione SOA Parte_1
entro il 30 giugno 2023, ed ha contestualmente assunto l'impegno di versare l'acconto entro il 18 luglio 2023;
- che in data 18 luglio 2023 nulla è stato pagato, ed il Parte_1
l'ha autorizzata a sospendere i lavori sino all'incasso dell'acconto, attese le difficoltà legate al procedimento di cartolarizzazione (cfr. doc. 5 e 5bis di parte opposta);
- di aver comunicato al in data 7 ottobre 2023 (cfr. Parte_1
docc. 7 e 7 bis di parte opposta) di essere in possesso dell'attestazione SOA
e di aver attivato la procedura per il rilascio della stessa in data 6 maggio
2023.
ha infine eccepito come la società opponente Controparte_1
abbia implicitamente rinunciato alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, come si evince: dall'interesse di quest'ultima alla ripresa dei lavori presso il (cfr. doc. 11 di parte opposta); Controparte_3
dalla corresponsione dell'importo di euro 100.000,00 in data 2 novembre
2023 (cfr. doc. 14 di parte opposta); dal riconoscimento dell'imputabilità
del ritardo nell'esecuzione dei lavori a se stessa (cfr. doc. 9 di parte opposta); dalla mancata esclusione di dal . Controparte_1 Parte_1
ha dunque concluso: Controparte_1
- in via principale, per il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, nonché per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dedotti - 8 -
gli acconti versati per complessivi euro 128.353,93;
- in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria della rinuncia da parte del alla clausola risolutiva espressa ed ai suoi Parte_1
effetti, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di euro
291.978,01, dedotti gli acconti versati per la complessiva somma di euro
128.353,93;
- in via di ulteriore subordine, per l'accertamento della responsabilità contrattuale in capo al per aver attivato la clausola Parte_1
risolutiva espressa in violazione del contratto datato 2 maggio 2023, nonché
dell'obbligo di buona fede, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di euro 291.978,01, dedotti gli acconti versati per complessivi euro 128.353,93, a titolo di danno emergente ovvero della somma ritenuta di giustizia a titolo di lucro cessante, parametrandola al vantaggio che avrebbe ottenuto se l'esecuzione dell'appalto fosse stata Controparte_1
regolare.
La causa, a seguito della sospensione per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività
istruttoria a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata l'opposizione promossa dal Parte_1
nei termini e per le ragioni che seguono. - 9 -
Il credito azionato in sede monitoria rinviene la propria causa
petendi nella fattura n. 44E del 9 giugno 2023 pari ad euro 291.978,01 con causale “fattura per anticipo esecuzione di contratto di subappalto presso il
in Torre Boldone via Don Luigi Palazzolo 9, per Controparte_3
lavori di miglioramento energetico delle parti private”, emessa ai sensi dell'art.
5.2 lett. v) del contratto di appalto secondo cui “il Parte_1
erogherà un acconto pari al 10% dell'importo lavori il giorno 15.6.2023”.
Trattasi, dunque, di somma che avrebbe dovuto essere versata dal all'appaltatrice a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori Parte_1
presso il , rientranti nel c.d. superbonus 110% di cui Controparte_3
agli artt. 119 e segg. d.l. 34/2020, ammontanti al complessivo importo di euro 2.919.780, 10.
E' circostanza pacifica ed incontestata in causa che i lavori non siano mai iniziati e che nessuna tra le opere commissionate sia stata realizzata da Controparte_1
E' altresì documentato che il ha comunque versato in Parte_1
favore dell'odierna opposta:
- la somma di euro 28.353,93 a copertura delle spese iniziali a carico dell'appaltatrice, consistenti sostanzialmente nell'approntamento di recinzioni, ponteggi ed i baraccamenti di cantiere, per cui il Direttore dei
Lavori ha in seguito compilato apposito SAL datato 31.7.2023 (doc. 7 e 8
fascicolo parte opponente); - 10 -
- la somma di euro 100.000,00 in data 2 novembre 2023, quale
“acconto sull'acconto” contrattualmente pattuito (doc. 14 fascicolo parte opposta).
Pertanto, preso atto dei pagamenti intervenuti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, deve procedersi alla revoca del provvedimento monitorio per cui è causa.
Il Tribunale è quindi chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna svolta da per la minor somma di euro Controparte_1
128.062,00, implicitamente contenuta nella richiesta formulata dall'opposta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa detrazione degli acconti ricevuti.
Trattasi di domanda non meritevole di accoglimento e ciò per svariati ragioni.
In primo luogo, attesa l'omessa esecuzione dei lavori appaltati,
non può reclamare un pagamento a titolo di acconto, Controparte_1
difettando in caso contrario la sinallagmaticità propria del contratto di appalto, che è pacificamente un negozio a prestazioni corrispettive;
è invero evidente che nessun corrispettivo può essere versato in caso di mancata realizzazione delle opere appaltate, integrandosi altrimenti un pagamento indebito.
D'altro canto, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dall'opposta, l'inizio dei lavori – pacificamente mai intervenuto – non era - 11 -
in alcun modo condizionato al versamento dell'acconto da parte del
, come si evince chiaramente dai riferimenti temporali indicati in Parte_1
contratto, ed ovvero 22 maggio 2023 per l'inizio dei lavori e 15 giugno
2023 per il versamento dell'acconto del 10%.
A ciò si aggiunga che l'opposta non ha dimostrato di essere in possesso delle attestazioni SOA al 1 luglio 2023, contrariamente agli impegni assunti con la lettera di assegnazione (art. 2 – doc. 2 fascicolo parte opponente), così violando il disposto normativo del D.L. n. 21/2022,
convertito con legge n. 51/2022, in forza del quale alla data del 1 luglio
2023 le imprese coinvolte in interventi che accedono ai benefici del
Superbonus per un importo superiore ad euro 516.000,00, erano obbligate a munirsi dell'attestazione SOA quale condizione imprescindibile per potere usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n.
34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/20201. Dalla
documentazione agli atti, si evince invero che ha comunicato CP_1
al di essere in possesso dell'attestazione SOA soltanto in data 7 Parte_1
settembre 2023 (doc. 7 fascicolo parte opposta).
Ferme le superiori considerazioni, non vi sono dubbi sulla legittimità della scelta dell'opponente di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto d'appalto, senza che possa ravvisarsi una rinuncia implicita nella condotta tenuta dal stesso. Parte_1
In argomento, si fa rilevare che secondo la consolidata - 12 -
giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di clausola risolutiva espressa “la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione
della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la
stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di
tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore
protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di
volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti
concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto
adempimento delle proprie obbligazioni” (cfr. Cass, 14195/2022).
Dalla documentazione agli atti si evince chiaramente come il abbia sempre sollecitato l'inizio dei lavori, che non sono mai Parte_1
stati eseguiti neppure dopo la ricezione della provvista di euro 100.000,00,
di talché l'inadempimento di non può essere messo in Controparte_1
discussione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda di condanna per la minor somma residua di cui alla fattura azionata deve essere rigettata.
La domanda restitutoria svolta dal è invece fondata nei Parte_1
limiti della somma di euro 100.000,00, versata – come sopra già esposto – a titolo di acconto per opere in realtà mai eseguite.
La somma di euro 28.353,93 è stata invece corrisposta dal a copertura delle spese iniziali a carico dell'appaltatrice, meglio Parte_1 - 13 -
indicate nel SAL datato 31.7.2023 (doc. 7 e 8 fascicolo parte opponente);
non si ravvede, pertanto, motivo perché l'appaltatrice debba restituire le somme sopra indicate, in quanto non costituenti un acconto dell'importo indicato nel contratto d'appalto, oggi dichiarato risolto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione promossa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara risolto il contratto d'appalto datato 2 maggio 2023;
3. rigetta la domanda di condanna svolta da Controparte_1
4. condanna a restituire in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 100.000,00, oltre agli Parte_1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma quarto c.c., dal 2 novembre
2023 sino alla data di effettiva restituzione;
5. condanna a rimborsare le spese di lite a Controparte_1
favore di liquidandone Parte_1
l'ammontare in euro 22.457,00 per compensi professionali ai sensi del
D.M. 55/2014 ed euro 684,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15 - 14 -
% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 12 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)