Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da
Gioia Costruzioni S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RI CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI CA, non costituito in giudizio;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Carolillo, Carmelo Triulcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2174/2024 del 20 novembre 2024 del Tribunale di Cosenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. FE FF e udito il difensore del Comune come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 20 novembre 2024, n. 2174/2024, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune di Cosenza al pagamento, in favore di Gioia Costruzioni s.r.l.s., “ dell’importo di euro 137.701,30 a titolo di pagamento della fattura n. 4 del 20.9.2019 oltre interessi nella misura prevista all’art. 5 D.Lgs. 231/2002, calcolati sull’importo della detta fattura dalla scadenza, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, al soddisfo, nonché al pagamento in favore della predetta Gioia Costruzioni srls degli interessi moratori nella misura prevista all’art 5 Dlgs. 231/2002 calcolati sull’importo di euro 136.820,20 di cui alla fattura n. 3 del 15.10.2020 e, rispettivamente, sull‘importo di euro 62.957,66 di cui alla fattura n. 4 del 4.5.2021, dalle rispettive scadenze delle dette due fatture, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, alla data del 28.12.2021”; nonché “alla rifusione in favore della Gioia Costruzioni srls delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 11.229,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ”;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 21 novembre 2024;
- con ricorso notificato in data 12 maggio 2025, depositato in Segreteria nella stessa data, i creditori hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- le parti ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di interessi, nonché di ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione si è costituita con memoria deducendo anzitutto l’improcedibilità della domanda per intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, con deliberazione n. 51 dell’11 novembre 2019;
- all’udienza del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio deve verificare l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza alla luce dello stato di dissesto finanziario in cui versa l'Amministrazione resistente.
Secondo il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la dichiarazione di dissesto comporta una netta separazione tra la "massa passiva" (debiti pregressi) e la gestione corrente. In particolare:
- L’art. 248, comma 2, TUEL sancisce che, dalla data della dichiarazione di dissesto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
- L’art. 252, comma 4, TUEL fissa il limite temporale di tale competenza ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
- L’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 specifica che tale competenza attrae tutti i debiti correlati a fatti gestionali anteriori a tale data, ancorché accertati giudizialmente in epoca successiva.
Il Comune di Cosenza ha dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare n. 51 dell'11 novembre 2019. Poiché la delibera dispone il differimento degli adempimenti dell'OSL al 1° gennaio 2020, l'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è il 2020.
Ne consegue che il "termine di spartiacque" per la competenza dell'OSL è fissato al 31 dicembre 2019. Tutti i crediti derivanti da prestazioni eseguite o fatti verificatisi entro tale data sono soggetti al blocco delle azioni esecutive di cui all’art. 248, comma 2, TUEL.
Dall'esame del dispositivo della sentenza azionata, emerge la coesistenza di crediti soggetti a regimi giuridici differenti:
A) La condanna al pagamento della fattura n. 4 del 20.9.2019 (importo euro 137.701,30 più interessi) attiene a un fatto gestionale verificatosi entro il termine del 31 dicembre 2019, considerata la data di emissione della fattura. Essendo tale data ampiamente antecedente al termine finale del 31 dicembre 2019 sopra individuato, il debito de quo ricade pienamente nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Cosenza. Per tale posta creditoria, l’azione di ottemperanza deve essere dichiarata inammissibile (e non già improcedibile, in quanto la deliberazione dello stato di dissesto è antecedente all’instaurazione del presente giudizio). La parte ricorrente potrà eventualmente far valere le proprie pretese nell'ambito della procedura concorsuale di liquidazione dinanzi all'OSL.
B) Gli interessi moratori calcolati sulla fattura n. 3 del 15 ottobre 2020 e sulla fattura n. 4 del 4 maggio 2021 (rispettivamente per euro 136.820,20 ed euro 62.957,66) derivano da fatti gestionali successivi al 31 dicembre 2019, come risulta ancora una volta dalla data di emissione delle fatture e dalla motivazione della sentenza azionata. Tali somme sfuggono alla competenza dell’OSL e gravano sulla gestione corrente dell’Ente. Non avendo l'Amministrazione fornito prova dell'avvenuto pagamento di tali importi né di ragioni ostative alla loro liquidazione, il ricorso deve essere accolto limitatamente a queste voci e alle spese di lite liquidate nel titolo azionato (trattandosi di debito funzionale alla difesa in giudizio maturato successivamente al dissesto).
In ordine alla domanda sugli interessi, essi sono dovuti per le spese del giudizio nella misura legale, poiché non sono certamente applicabili gli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
Per quanto invece riguarda gli interessi richiesti sugli interessi delle fatture n. 3/2020 e 4/2021, essi sono ammissibili nel caso di specie ricorrendo i due presupposti dell’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., cioè che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi e che sussista una domanda giudiziale (costituita dal ricorso in esame).
Venendo in rilievo interessi anatocistici va tuttavia ulteriormente precisato che poiché il loro presupposto è una domanda giudiziale, la data di notifica del ricorso di ottemperanza costituisce anche il dies a quo della loro decorrenza: in altre parole gli interessi anatocistici sono dovuti a partire dal 12 maggio 2025.
Il saggio degli interessi anatocistici sarà tuttavia quello legale e non quello dei ritardi sulle transazioni commerciali. In questo senso militano due argomenti: a) non esistono parametri legali per giustificare una correlazione automatica tra il saggio degli interessi primari (anche se moratori o commerciali) e quello degli interessi sugli interessi (anatocistici): questi ultimi, in mancanza di una specifica convenzione scritta, seguono sempre il saggio legale (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 14688 del 2 ottobre 2003); b) il d.Lgs. 231/2002, nel disciplinare il ritardo nel pagamento del corrispettivo di transazioni commerciali, è una disciplina di carattere eccezionale che non regola la produzione di interessi su interessi, fattispecie che rimane affidata alle norme generali del codice civile; in altre parole mancando nel d.lgs. n. 231/2002 una norma speculare all’art. 1283 c.c., per gli interesse anatocistici si impone il ritorno al saggio legale stabilito dall'art. 1284, comma 1 (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 8128 del 23 aprile 2020).
Non può invece trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che con la presente sentenza sono già riconosciuti interessi anatocistici.
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va dichiarato inammissibile rispetto alle poste di credito relative alla fattura n. 4/2019;
- il ricorso va accolto per il resto e dunque va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, in relazione agli interessi sulle fatture n. 3/2020 e 4/2021, e sulle spese del giudizio di merito, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario del Comune di Corigliano-Rossano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare esecuzione al giudicato di cui è questione, nei termini di cui in motivazione;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio sono compensate alla luce della parziale fondatezza della eccezione di inammissibilità del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), decidendo sul ricorso in epigrafe:
a) lo dichiara parzialmente inammissibile con riferimento alle poste di credito relative alla fattura n. 4/2019;
b) lo accoglie per il testo e dichiara l’obbligo del Comune di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe, nei termini di cui in motivazione, mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già eventualmente corrisposte;
c) nomina Commissario ad acta il Segretario del Comune di Corigliano-Rossano, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub b), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza delle parti ricorrenti, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FF | IV EA |
IL SEGRETARIO