TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2803
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione delle norme sull'avanzamento

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La domanda è stata qualificata come azione di annullamento e non come accertamento di un diritto soggettivo inoppugnabile.

  • Inammissibile
    Illegittimità del quadro di avanzamento

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La domanda è stata qualificata come azione di annullamento e non come accertamento di un diritto soggettivo inoppugnabile.

  • Inammissibile
    Contrarietà ai precetti di legge della Circolare

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La domanda è stata qualificata come azione di annullamento e non come accertamento di un diritto soggettivo inoppugnabile.

  • Inammissibile
    Diritto all'avanzamento

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché proposto oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La domanda è stata qualificata come azione di annullamento e non come accertamento di un diritto soggettivo inoppugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2803
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2803
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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