Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/02/2026, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04217/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4217 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Villanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di determinazione n. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-18-01-2018 datato 18.01.2028, notificato in data 25 gennaio 2018, con cui il Direttore della Divisione – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione – del Ministero delle Difesa, stabiliva che il ricorrente “...non verrà valutato per l’avanzamento al grado superiore ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 7 del D.M. 18 aprile 2002, applicativo dell’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” [omissis] in quanto la domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della Difesa, prodotta dall’interessato, sospende l’applicazione nei confronti dello stesso, di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione di stato o di avanzamento...” (cfr. all. 1);
- del successivo quadro di avanzamento dei Caporal Maggiore Scelto in s.p., inseriti nell’aliquota del 31 dicembre 2016, valutati per l’avanzamento al grado superiore ai sensi dell’art. 1056 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e giudicati IDONEI per l’aliquota del 31 dicembre 2007 con i verbali n. 65/CMS/ALIQUOTA 2016 in data 12/05/018, n. 76/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 05/06/2018, n. 86/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24/05/2018, n. 87/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24.05.2018, n. 90/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 24/05/2018, n. 95/CSM/ALIQUOTA in data 05/06/2018, n. 105/CSM/ALIQUOTA 2018 in data 26/07/2018 e n. 110/CSM/ALIQUOTA 2016 in data 27/09/2018, riferito all’aliquota 2016, pubblicato dal Ministero della Difesa, con foglio d’ordine n. 11/18 – ESERCITO –, il 27/08/2018 (cfr. all. 2);
- per quanto occorrer possa alla Circolare Ministeriale con cui è stata indetta la procedura di avanzamento laddove contenga criteri contrari ai precetti di legge in materia di avanzamento;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato ai fini del conferimento del grado di Caporale Maggiore Capo dell’Esercito Italiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. UC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, l’allora Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano -OMISSIS- ha impugnato la determina prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 18/01/2018 – e i successivi quadri d’avanzamento - con la quale l'Amministrazione lo ha escluso dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore di Caporal Maggiore Capo; l’esclusione è stata disposta in ragione del fatto che nei confronti del ricorrente, essendo stato quest’ultimo dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e da reimpiegare nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa con verbale del 08/11/2017 ed avendo egli proposto istanza di transito in data 09/11/2017, sarebbe stata sospesa, in forza dell’art. 2, commi 3 e 7, del decreto ministeriale 18 aprile 2002 (a sua volta applicativo dell’art. 930 del codice dell’ordinamento militare) l’applicazione di tutte le disposizioni comportanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
2. Il ricorrente, rappresentato di essere transitato nelle aree civili in data 19/03/2018 quale “assistente ai servizi di vigilanza”, affida il gravame ad un unico composito motivo di diritto con cui sostanzialmente censura l’erronea applicazione dell’art. 930 del codice dell’ordinamento militare e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.
In sintesi, secondo la tesi attorea, l’Amministrazione avrebbe fatto erroneamente applicazione di norme di legge e regolamentari che sarebbero state successivamente abrogate; invero, l’art. 1051-bis del codice dell’ordinamento militare (entrato in vigore in data 20/02/2020 con il D. Lgs. n. 173/2019) sarebbe espressamente una disposizione con natura retroattiva e ai sensi della stessa, così come della circolare applicativa del Ministero della Difesa nr. M_D GMIL REG2020 0420158 del 02/11/2020, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla agognata promozione.
Alla luce dell’anzidetta censura, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale “previa declaratoria di nullità ovvero annullamento del provvedimento n. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-18-01-2018 datato 18.01.2028 ” di accertare l’avvenuto avanzamento per anzianità nel grado superiore con decorrenza 01/01/2017.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione e memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
4. All’udienza pubblica del 04/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è irricevibile perché tardivo.
Il presente ricorso, invero, è stato avanzato da parte ricorrente per l’annullamento del provvedimento M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 18/01/2018 e, sebbene nelle conclusioni il difensore faccia un generico riferimento alla nullità dell’atto, avendo egli chiesto testualmente, come sopra riportato, l’accertamento del diritto ad ottenere la promozione “ previa declaratoria di nullità ovvero annullamento del provvedimento”, non risultano prospettati vizi di nullità né gli stessi emergono dalla documentazione agli atti; il Collegio ritiene, pertanto, che l’azione avanzata da parte ricorrente sia una normale azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a., con la conseguenza che la stessa deve essere considerata tardiva perché proposta oltre il termine di decadenza di 60 giorni (l’atto gravato risulta, infatti, notificato al ricorrente in data 25/01/2018, mentre il ricorso risulta notificato al Ministero della Difesa in data 04/03/2023).
Giova rammentare, infatti, che il provvedimento impugnato è un atto a carattere autoritativo (come tale sottoposto al termine decadenziale di impugnativa) e che la qualificazione della richiesta avanzata da parte ricorrente come volta alla tutela di un diritto soggettivo non consente di eludere i termini tassativi previsti dalla legge per l’impugnativa di provvedimenti di nomina e inquadramento nel grado – o, come nel caso di specie, di impossibilità di essere valutato per l’avanzamento - aventi tutti carattere autoritativo.
Al riguardo il Collego non può che condividere gli argomenti sviluppati, in caso analogo al presente, dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza del 30/11/2023 n. 10361, ove si legge che “i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell’organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall’inquadramento, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5881). 10.2. Recentemente questa Sezione con la sentenza del 9 dicembre 2022, n.10794, in aderenza a tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, decidendo analoghi ricorsi concernenti la procedura di stabilizzazione in questione, ha osservato quanto segue:
< …. Risulta …. fondata l’eccezione di irricevibilità.
7.1. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto per l’annullamento del decreto n. 14/09 del Ministero della Difesa, pubblicato in G.U. n. 5 del 20 gennaio 2009, con il quale è stata indetta la procedura speciale per la stabilizzazione di Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri per gli anni 2007 e 2008, nella parte in cui non ha contemplato il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché avverso gli atti conseguenziali, incluso l’atto di nomina comunicato il 3.9.2009, nella parte in cui ha previsto la decorrenza dell’anzianità assoluta a partire dal 31.12.2007. Si tratta degli atti che hanno concretamente ed originariamente leso l’interesse del ricorrente, come esplicitato dallo stesso nell’ambito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove, a pagina 4, specificava di aver partecipato al concorso trasmettendo una specifica nota con la quale si riservava di tutelare i propri diritti in ordine alla violazione dei principi comunitari relativi al lavoro a tempo determinato, dimostrando, dunque, di avere ben percepito la lesività del bando; d’altra parte, lo stesso specificava che, durante la frequenza del corso per ufficiali stabilizzati, egli veniva nominato Tenente in SPE dal 31 dicembre 2009, nomina dalla quale risultava evidente il mancato riconoscimento della pregressa anzianità poi rivendicato sei anni dopo.
8. La decisione appellata si discosta dalla costante giurisprudenza (recentemente riaffermata da questa Sezione con decisione n. 4859 del 14.6.2022 e n. 5750 del 11.7.2022) in materia di richiesta di retrodatazione giuridica nonostante l’acquiescenza ai precedenti provvedimenti di inquadramento. La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (ex multis: Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI, 18/8/2010, n. 5869; sez. V, 10/8/2010, n. 5568).”
Ad avviso di questo Collegio, allora, nel caso di specie, in carenza della tempestiva e puntuale impugnazione del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha decretato l’impossibilità di valutare il ricorrente per l’avanzamento stante la dichiarazione di non idoneità allo svolgimento del servizio militare, se ne è determinata l’inoppugnabilità, il che osta all’accoglimento della domanda del ricorrente. Pertanto la mancata tempestiva impugnativa del predetto provvedimento ne ha determinato l’inoppugnabilità e il definitivo consolidarsi degli effetti, il che preclude a questo Tribunale la stessa possibilità di esaminare il merito della pretesa attorea.
In definitiva, emerge per tabulas e in maniera inequivocabile la tardività del ricorso né, d’altra parte, il ricorrente ha fornito elementi che possano far ritenere tempestiva la presente impugnazione, non avendo, dopo l’eccezione di rito formulato dall’Avvocatura, dedotto alcunché a tal proposito. Al contrario, che lo stesso ricorrente fosse consapevole della tardività del presente rimedio giurisdizionale emerge da quanto rappresentato dall’Avvocatura in sede di memorie. Nella difesa erariale è stato, infatti, riportato che il ricorrente, in data 27/11/2020, chiedeva di rivalutare la decisione relativa alla sua esclusione dalla valutazione per l’avanzamento e che tale istanza veniva respinta con nota M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-del 18/03/2022 (priva di carattere provvedimentale e comunque non impugnata) con la quale l’Amministrazione confermava quanto già precedentemente statuito; seguiva una seconda istanza del ricorrente in data 07/04/2022 e un secondo atto di rigetto in data 21/06/2022 (anche questo atto, così come il diniego precedente, ha natura meramente confermativa e non risulta mai essere stato impugnato).
Il ricorrente, pertanto, consapevole di non essere più in termini per adire l’autorità giudiziaria, ha tentato di ottenere tutela, presentando due distinte istanze di annullamento e solo successivamente all’esito negativo delle stesse si è risolto per proporre il presente ricorso, impugnando il provvedimento lesivo del 2018.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile perché tardivo.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
UC AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AM | GI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.