Ordinanza cautelare 4 giugno 2016
Ordinanza collegiale 6 aprile 2017
Decreto decisorio 6 settembre 2022
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2024
Decreto cautelare 3 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 9903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9903 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09903/2025REG.PROV.COLL.
N. 02689/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2024, proposto da:
Comune di Morgex, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Callà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UR LE NE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sportello Unico degli Enti Locali della Valle D'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti Locali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta n. 00015/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UR LE NE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Consigliere NZ Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Fabrizio Callà e Domenico Ielo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Morgex ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 15/2024, con la quale il T.A.R. per la Valle d’Aosta ha accolto il ricorso proposto da UR LE NE (di seguito anche solo “ WI ”) e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado, costituiti: i ) dal provvedimento n. 283/2024, con cui lo Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta, aveva respinto l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel comune di Morgex, località Chemin des Litzes ; ii ) da ogni altro presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, il parere negativo del Comune di Morgex del 2.5.2023, il preavviso di rigetto del 4.5.2025 e il successivo parere del Comune di Morgex del 7.6.2023.
2. In punto di fatto il Comune appellante ha esposto che: i ) in data 28.2.2023 WI aveva presentato l’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base nel territorio del Comune di Morgex; ii ) l’area ove realizzare l’impianto è inserita nella sottozona del P.R.G. del Comune di Morgex “ Ei9: Marais - Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvopastorali ”, ai sensi dell’art. 57 delle n.t.a. e della tabella 1.59 dell’allegato 1 alle n.t.a.; iii ) lo Sportello unico aveva inviato una richiesta di integrazioni e aveva acquisito dal Comune di Morgex la verifica ed il parere di coerenza e di conformità ai sensi degli artt. 6 e 11 della L.r. della Valle d’Aosta n. 25/2005; iv ) l’Amministrazione comunale aveva reso parere negativo in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento; v ) lo Sportello unico aveva, quindi, comunicato i motivi ostativi a cui avevano fatto seguito le osservazioni di WI; vi ) il Comune aveva, quindi, esaminato le osservazioni della Società e reso un nuovo parere negativo; vii ) lo Sportello unico aveva, quindi, emesso il diniego all’autorizzazione all’installazione dell’opera.
3. WI ha proposto ricorso al T.A.R. per la Valle d’Aosta deducendo sette motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati. In particolare WI ha dedotto: i ) con il primo motivo l’illegittimità del diniego, fondato su una mera declaratoria di non conformità dell’intervento al P.R.G. non preceduta da adeguata attività istruttoria, finalizzata a valutare le caratteristiche dell’impianto; ii ) con il secondo motivo l’insussistenza di regole del P.R.G. ostative alla realizzazione dell’impianto; iii ) con il terzo motivo la contrarietà delle n.t.a. ai principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla previsione di cui all’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001; iv ) con il quarto motivo l’illegittimità di prescrizioni volte a imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti; v ) con il quinto motivo e con il sesto motivo – articolati in via di subordine – l’illegittimità delle disposizioni di cui agli artt. 10, 37 e 57 delle n.t.a., se interpretate nel senso di imporre un divieto di installazione nella zona “ Ei9 ”, anche per violazione dei principi di imparzialità e non discriminazione tra i vari operatori; vi ) con il settimo motivo l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, nella parte in cui aveva evidenziato l’impossibilità di realizzare la stazione radio base in prossimità della riserva naturale del Marais.
4. Il T.A.R. per la Valle d’Aosta ha esaminato, congiuntamente, i primi quattro motivi di ricorso e ha ritenuto che la disciplina urbanistica comunale non avrebbe posto un divieto assoluto di installazione degli impianti nell’area ove si sarebbe dovuto realizzare l’intervento. Il T.A.R. ha, quindi, assorbito la disamina del quinto e del sesto motivo, articolati in via di subordine e ha, invece, ritenuto fondato il settimo motivo per la genericità delle motivazioni addotte dall’Amministrazione in ordine alle esigenze di salvaguardia ambientale.
5. Il Comune di Morgex ha proposto ricorso in appello, affidato a sette motivi, che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio WI chiedendo di respingere il ricorso in appello e la domanda cautelare articolata in via incidentale.
6. Con decreto n. 1194/2024 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica articolata dalla Società per difetto dei presupposti dell’estrema gravità e urgenza e considerato che l’eventuale paventata formazione del silenzio-assenso non avrebbe, comunque, comportato l’avvio dei lavori prima della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio. Con ordinanza n. 1541/2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare collegiale.
7. In vista dell’udienza pubblica del 13.11.2025 il Comune di Morgex ha depositato memoria conclusionale. WI ha depositato memoria di replica. All’udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di ricorso in appello il Comune ha evidenziato come il T.A.R. avesse trattato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, non avvedendosi che il primo motivo del ricorso introduttivo era relativo a dedotte violazioni procedimentali e deficit nella motivazione del provvedimento in quanto – secondo WI – l’Amministrazione si sarebbe limitata a ritenere l’installazione incompatibile senza compiere attività istruttoria e senza tener conto delle caratteristiche dell’impianto. Il Comune ha osservato che ove il T.A.R. non avesse frainteso il motivo non lo avrebbe accolto, riscontrando che l’Amministrazione aveva effettuato una compiuta istruttoria ed espresso parere negativo in ragione: i ) dell’impossibilità di installazione degli impianti nella sottozona “ Ei9 ”; ii ) della vicinanza con un’area di particolare pregio naturalistico; iii ) della mancanza nella relazione tecnica allegata al progetto di ragioni urbanistico-paesaggistiche che lo avrebbero potuto giustificare. Inoltre, il Comune aveva argomentato puntualmente sulle osservazioni della Società osservando come: i ) lo strumento di pianificazione territoriale non potesse essere derogato per ragioni di pubblica utilità; ii ) l’art. 4, comma 2, della L.r. della Valle d’Aosta n. 25/2005 conferiva ai Comuni la realizzazione dei siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni; iii ) il Piano comunale aveva destinato alcune aree idonee alle attività di radio-telecomunicazione, escludendo quella interessata dalla richiesta; iv ) sul territorio comunale erano presenti altri impianti e non era motivata la richiesta di realizzazione di una nuova stazione, anche tenuto conto della copertura della zona. Il Comune ha, quindi, evidenziato di aver compiutamente assolto l’obbligo di motivazione, con conseguente erroneità della sentenza del T.A.R. nell’accogliere il primo motivo.
8.1. Osserva il Collegio come le censure dedotte dal Comune non siano rilevanti. In termini generali, va chiarito che la precettiva della pronuncia dipende dal contenuto concreto della domanda e dall’oggetto della statuizione del Giudice. Infatti, la portata precettiva del giudicato varia in relazione al contenuto dell’accertamento e ai motivi che sorreggono (v., in termini generali, Cassazione civile, Sezioni unite, 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26343, le cui affermazioni hanno portata generale e possono mutuarsi – quanto meno in parte qua – anche nel sistema processuale amministrativo), con la conseguenza che la correlazione tra oggetto della domanda e oggetto della pronuncia è solo tendenziale. In particolare, l’estensione e la portata del giudicato dipendono dal motivo portante della pronuncia in relazione ai motivi specificamente dedotti dalla parte. Nel caso di specie, il T.A.R. ha affermato di esaminare congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso per identità della ratio ad essi sottesa ma ha, invero, incentrato la decisione sull’interpretazione delle n.t.a. del P.R.G. e, quindi, sul secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio. Il vincolo precettivo della pronuncia ha carattere oggettivo e, nel caso di specie, si è formato in relazione al motivo che ha giustificato la sentenza. Il mero riferimento ad un esame congiunto dei motivi non amplia i confini della cosa giudicata, che, come chiarito, ha portata oggettiva e risulta circoscritta al motivo portante accolto. La questione relativa alla motivazione del provvedimento e alla completezza dell’istruttoria (oggetto del primo motivo) è, quindi, estranea ai confini della res iudicata che riguarda la correttezza della motivazione e non la sua insufficienza. Di conseguenza, il motivo articolato risulta inammissibile in quanto non calibrato sull’effettiva statuizione resa dal Giudice di primo ma afferente ad una questione che, esaminando oggettivamente la pronuncia (al di là delle erronee formule lessicali dalla stessa utilizzata), deve ritenersi, propriamente, assorbita dalla sentenza di primo grado e non oggetto del presente giudizio, in difetto di rituale riproposizione da parte della Società appellata (v. ff . 14 ss. della memoria di costituzione di WI, ove sono stati riproposti solo i motivi n. 5, n. 6 e n. 7).
9. Con il secondo motivo del ricorso in appello il Comune ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con i quali erano state dedotte illegittimità delle n.t.a. del P.R.G. comunale ( ff . 10-11 del ricorso in appello). Secondo il Comune il T.A.R. avrebbe errato nel non constatare l’impossibilità di annullare tali disposizioni in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della Regione, che aveva approvato il P.R.G.
9.1. La censura è inammissibile in quanto, come esposto in precedenza, la sentenza di primo grado ha accolto il motivo – ritenuto portante – racchiuso nel secondo motivo di ricorso e fondato su un’erronea interpretazione delle n.t.a. comunali. La statuizione di primo grado ha accertato, quindi, solo la non esatta interpretazione/applicazione delle regole racchiuse nelle n.t.a., senza estendere il proprio accertamento all’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione che ha, infatti, escluso.
10. Con una seconda censura il Comune ha dedotto l’erroneità dell’interpretazione delle n.t.a. effettuata dal T.A.R. osservando che: i ) la L.r. della Valle d’Aosta n. 25/2005 ha subordinato la realizzazione degli impianti alla verifica della loro compatibilità urbanistica; ii ) la normativa regionale ha qualificato le strutture per le comunicazioni come interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, imponendo, quindi, la verifica della sussistenza di una previsione di localizzazione per gli impianti; iii ) la struttura oggetto del giudizio doveva essere realizzata nella “ Ei9: Marais - Parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate ”, destinata agli usi agro-silvo-pastorali, ai sensi dell’art. 57 delle n.t.a. e della tabella 1.29 dell’allegato 1 alle n.t.a.; iv ) l’art. 37, punto 3, delle n.t.a. consentiva la realizzazione degli impianti nelle zone diverse dalle sottozone Eb7, Eb3 e Eb6 sono in caso di dimostrazione in concreto della necessità di derogare la disciplina di piano ( ff . 11-21 del ricorso in appello).
10.1. La censura è infondata per le ragioni di seguito esposte.
10.2. La disposizione di cui all’art. 6 della L.r. della Valle d’Aosta n. 25/2005 riguarda i progetti regionali di reti presentati dagli operatori (art. 5) e, quindi, l’insieme dello schema funzionale – inteso come “ la rappresentazione schematica in cui siano indicati, con blocchi funzionali e linee di connessione, tutti gli elementi che connettono le stazioni radioelettriche di una rete di comunicazione elettronica, nonché il punto di origine del segnale costituito da studi di produzione, collegamenti satellitari o altro, ed ogni altro elemento, compresi i ricevitori passivi, ossia gli specchi e le parabole satellitari connesse alla rete, e gli impianti di uso straordinario per emergenza o di riserva, costituente l'infrastruttura della rete ” [art. 2, comma 1, lett. f )] e degli elementi tecnici e topografici di ogni stazione radioelettrica esistente o che si intenda installare e di ogni stazione radioelettrica in esercizio che si intenda modificare [art. 2, comma 1, lett. g )]. Si tratta, quindi, di una disposizione relativa ad un programma di carattere generale presentato dagli operatori e non a singoli impianti. L’autorizzazione all’installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche è regolata, invece, dalla disposizione di cui all’art. 11, che, al comma 2, lett. c ), impone di verificare la conformità dell’installazione con gli strumenti urbanistici comunali.
10.3. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la normativa regionale – ivi compresa la normativa delle Regioni a statuto speciale – deve essere interpretata in senso conforme a quella nazionale in materia di comunicazioni elettroniche, posto che tale materia è di diretto recepimento della normativa eurounitaria (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 7882). Negli stessi termini si è espresso il C.G.A.R.S., secondo il quale l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di t.l.c. alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; in sostanza, il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha inteso esprimere un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (sentenza dell’8 aprile 2024, n. 271).
10.4. Questa esigenza di interpretazione conforme (nell’impossibilità della quale potrebbe prospettarsi una questione di legittimità costituzionale delle regole regionali) si impone anche per gli atti amministrativi adottati in attuazione della normativa regionale e, in particolare, per gli strumenti urbanistici comunali. Nel caso di specie, l’operazione primaria che l’interprete è chiamato a compiere è, quindi, quella di verificare se questi atti possano ritenersi conformi o, comunque, conformarsi in via interpretativa ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa nell’interpretazione delle disposizioni statali di riferimento.
10.5. In particolare, occorre accertare se le disposizioni contenute nelle n.t.a. abbiano inteso dettare un divieto di localizzazione generalizzato per le zone e sottozone diverse dalle sottozone
Eb7 (AR SO), Eb3 (SO ET) ed Eb6 (Prarion). Sul punto deve osservarsi come l’art. 57, comma 5, delle n.t.a. del P.R.G. comunale abbia destinato l’area Ei9 ad attività agro-silvo-pastorale, categoria “ B ”. Le destinazioni d’uso e le attività ammesse sono state previste dall’allegato 1 alle n.t.a., che ha consentito gli usi e le attività di servizio pubblico o di pubblico interesse di cui: i ) alla sottocategoria M1 (attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi); ii ) alla sottocategoria M2 “ attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi ”; iii ) alla sottocategoria M5 “ cabine di trasformazione dell'energia elettrica ”. Nell’indicazione contenuta nell’allegato 1 alle n.t.a. non compare, quindi, espressamente, la sottocategoria M3, relativa a impianti di radio-telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi.
10.6. Da tale constatazione il Comune ha fatto derivare il divieto di installazione dell’impianto, trattandosi di un intervento relativo ad una sottocategoria non espressamente ammessa. Tale interpretazione muta la mancata indicazione tra gli interventi ammissibili in un divieto localizzativo non tenendo conto di come le opere in esame siano, per specifica ed espressa qualificazione della legge statale, opere di urbanizzazione primaria e, come tali, compatibili con ogni destinazione urbanistica. La mancata indicazione delle opere non può, quindi, intendersi come un divieto quanto come una possibilità discendente direttamente dalla norma primaria statale e derogabile solo qualora siano individuati siti specifici nei quali l’installazione debba ritenersi preclusa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374, secondo la quale “ il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite ”; principio esplicitamente ribadito dal legislatore con la modifica dell’art. 8 della L. n. 36/2001 ad opera dell’art. 38, comma 6, della L. n. 120/2020, in base al quale “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4 ”).
10.7. Tenendo conto delle disposizioni statali e della giurisprudenza formatasi in materia deve, quindi, ritenersi che l’omessa indicazione della sottocategoria non possa ritenersi ex se impositiva di un divieto che esporrebbe la regolazione del piano ad un possibile contrasto con la disciplina sovraordinata. In quest’ottica deve leggersi anche la disposizione contenuta all’interno dell’art. 37, comma 3, delle n.t.a. che consente l’installazione delle infrastrutture anche in zone diverse da quelle astrattamente destinate a tale attività, perché vi sia una motivata necessità. Ora, da tale disposizione non può ricavarsi, per converso, un divieto generalizzato, pur derogabile, di installazione nelle zone diverse da quelle destinate ad ospitare le infrastrutture. Una simile interpretazione contrasterebbe, comunque, con il quadro sopra indicato in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, un divieto generalizzato derogabile solo in presenza di un presupposto non previsto dalla normativa primaria e non consistente in un ammissibile criterio localizzativo. Alla luce del quadro tracciato deve ritenersi, invece, che la disposizione possa interpretarsi nel senso di ammettere l’installazione degli impianti anche in zone diverse da quelle indicate dal Piano, da intendersi, quindi, come ubicazioni meramente preferenziali e non esclusive. Le motivate ragioni a sostegno di tale installazione ben possono, quindi, sostanziarsi nelle specifiche esigenze di assicurare la capillarità e qualità del servizio che il Comune non ha, nel caso di specie, analiticamente contestato.
10.8. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, escludersi la sussistenza di un divieto all’installazione discendente dallo strumento urbanistico. Di conseguenza, lo specifico impianto non può ritenersi in contrasto con le prescrizioni del Piano, come richiesto dalla normativa regionale indicata. Non vi è, quindi, spazio per prospettare una possibile contrarietà di tale normativa alle disposizioni statali, con conseguente irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
11. Passando alle deduzioni relative al terzo e al quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio riproposte dal Comune in questo grado di giudizio, il Collegio ribadisce che tali motivi non sono stati posti a fondamento della decisione di primo e non sono stati riproposti dalla Società. Di conseguenza, si tratta di deduzioni relative a censure non oggetto della cognizione e decisione del Collegio.
12. Con il quinto e con il sesto motivo il Comune ha reiterato le eccezioni di inammissibilità e infondatezza del quinto e del sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, relativi alla possibile illegittimità delle prescrizioni contenute nelle n.t.a. ( ff . 24-26 del ricorso in appello).
12. Osserva il Collegio come il quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio erano stati articolati in via di subordine. La parte aveva, quindi, articolato i motivi secondo un cumulo c.d. eventuale o condizionale proprio, con la conseguenza che l’accoglimento di uno dei primi quattro motivi avrebbe precluso la cognizione e decisione del quinto e del sesto motivo. Il Giudice di primo grado ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha, quindi, correttamente assorbito la disamina del quinto e del sesto motivo. Il ricorso in appello ha, quindi, proposto deduzioni relative a motivi assorbiti che possono essere esaminati dal Collegio solo in caso di eventuale loro riproposizione da parte della ricorrente in primo grado. Il Comune ha, quindi, proposto censure che non configurano un motivo di impugnazione della sentenza di primo grado che postula, logicamente e giuridicamente, la sussistenza di una decisione sul punto.
12.1. Va, comunque, considerato che la Società appellata ha riproposto il quinto e sesto motivo nella memoria di costituzione depositata nel presente grado di giudizio. Nel farlo la parte ha, tuttavia, ribadito come si trattava di motivi dedotti in via di subordine. Il cumulo condizionale proprio di primo grado si trasla, del resto, nel giudizio di appello, non potendo la riproposizione alterare il rapporto impresso nella domanda introduttiva del giudizio. Di conseguenza, i motivi riproposti in via di subordine devono ritenersi offerti alla cognizione e decisione del Collegio solo in caso di reiezione degli altri motivi (e, quindi, di accoglimento del ricorso in appello del Comune). La reiezione dei motivi di appello del Comune comporta, però, la conferma della decisione di annullamento di primo grado, comportando, quindi, l’impossibilità di conoscere censure articolate in via di subordine e, conseguentemente, rendendo irrilevanti le deduzioni articolate dal Comune nel ricorso in appello, pur volendole qualificare – in virtù del principio di conservazione degli atti processuali - come eccezioni e difese rispetto ad un motivo (solo successivamente) riproposto.
13. Con il settimo motivo il Comune ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il settimo motivo di ricorso, volto a censurare l’ulteriore ratio decidendi posta a fondamento del diniego di autorizzazione e basata sull’incompatibilità dell’intervento da autorizzare ed esigenze di salvaguardia ambientale. Secondo il T.A.R. l’Amministrazione si era limitata a richiamare genericamente, esigenze di tutela ambientale, nonché le conseguenze “ impattanti ” sull’ambiente che sarebbero derivate dalla realizzazione dell’impianto. Argomentazioni che il T.A.R. ha ritenuto inidonee a comprimere le facoltà riconosciute al privato dalla disciplina di settore. Il T.A.R. ha, poi, evidenziato come l’Amministrazione avesse osservato che l’area interessata dall’installazione era prossima ad un’area di particolare pregio naturalistico. Secondo il Giudice di primo grado tale motivazione doveva ritenersi inidonea a sorreggere il diniego considerato che il mero riferimento alla prossimità ad un’area di particolare pregio naturalistico, senza ulteriori specificazioni, non era circostanza idonea ad illuminare il bilanciamento di interessi in concreto compiuto dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento di diniego.
13.1. Il Comune ha contestato il capo di sentenza evidenziando, in primo luogo, che il provvedimento aveva affermato quanto segue: “ L’area interessata dall’installazione di impianto di telefonia cellulare risulta essere in prossimità di una area di particolare pregio naturalistico, denominata Siti di importanza comunitaria (SIC) “Riserva Naturale del Marais” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, concernente la protezione degli uccelli selvatici, pertanto la nuova struttura prevista in progetto risulterebbe in contrasto con la tutela dell’area e impattante dal punto di vista paesaggistico ”.
13.2. Osserva, tuttavia, il Collegio come la motivazione riportata non indichi nel dettaglio quali sarebbero i concreti effetti dell’impianto sul contesto protetto, non esaminando né la specifica struttura in progetto né le sue possibili incidenze sul contesto naturalistico limitrofo. La motivazione del provvedimento risulta in parte qua generica. Del resto, il riscontro di un mero difetto di motivazione non preclude la possibilità di rieditare il potere esplicitando, compiutamente (ove ve ne siano) le ragioni della tutela. Nel caso di specie, non è stata disconosciuta dalla parte né dal T.A.R. la valenza della riserva naturale ma è stato dedotto e riscontrato un difetto di motivazione nell’indicare ragioni ostative all’intervento legate alla sola prossimità della struttura senza, quindi, puntuale e analitica verifica degli impatti della stessa su un contesto a cui la stessa è, comunque, esterna. Non rilevano, quindi, le disposizioni delle n.t.a. specificatamente dedicate alla protezione della riserva, trattandosi di un’area esterna alla stessa. Né rileva la generica esigenza di tutela dell’avifauna migratoria, dovendosi, anche sotto questo profilo, indicare gli eventuali impatti sui percorsi migratori esaminando, nel dettaglio, la struttura in progetto e la sua incidenza. Aspetti che non sono stati esaminati dal provvedimento impugnato. Allo stesso modo, l’impatto paesaggistico è stato affermato in termini generici e senza specificare l’incidenza sulla percezione del contesto discendente dall’impianto.
13.3. Le deduzioni racchiuse nel settimo motivo non possono essere, quindi, condivise.
14. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC NT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
NZ I', Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ I' | NC NT |
IL SEGRETARIO