Art. 34.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all' art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1966, in lire 107.200.000.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all' art. 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612 , e' determinato, per l'anno finanziario 1966, in lire 107.200.000.