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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 912/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze - Via Foggini 18 50142
Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 142/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08170010035U GIOCHI-LOTTERIE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08170010041U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Appello in esame le parti ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1
s.n.c. hanno proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.142/03/23, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 9 gennaio 2023.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto congiuntamente dai medesimi avverso gli avvisi di accertamento sopraindicati, relativi all'Imposta Unica sulle scommesse sportive, per l'annualità
2017.
In particolare gli appellanti, tra l'altro, hanno riportato all'attenzione di questa CGT il noto sviluppo storico- legislativo che ha caratterizzato la fattispecie in argomento, insistendo, con note illustrative, per un rinvio pregiudiziale ai fini interpretativi alla CGUE oppure per un rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.
Al riguardo l'Agenzia ha richiamato l'orientamento, favorevole all'Ufficio, espresso sia dalla Suprema
Corte di Cassazione che dalla giurisprudenza di merito delle attuali Corti di Giustizia tributaria.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132, avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate. In particolare la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In effetti, nel merito la vicenda, per quanto concerne gli anni di imposta antecedenti l'applicazione della legge 208/15 (qui in esame), ha trovato definitiva soluzione in virtù di recentissimi pronunciamenti degli organi di legittimità nazionali e comunitari.
In particolare la Corte di Cassazione con le recenti ord. del 6 settembre 2024 n.24033 e 4 ottobre 2024
n.26055 hanno precisato che:
“questa Corte, in numerose pronunce emesse in materia di imposta unica sulle scommesse e in controversie vertenti tra le medesime parti (cfr, Cass. n. 8757/2021, nn. 8907 8911/2021,
9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021,
9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728 9735/2021 e, da ultimo, Cass. n.
26384/2022, Cass. n. 813/2023 e Cass. n. 6761/2023), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta in esame, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale
(sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C 788/18), ha, tra l'altro, precisato che:
- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d'imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
- l'imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
- l'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso l'assoggettamento ad imposta delle sole ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
- quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l'obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011, ovvero nel periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n.
220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato con riferimento al caso di specie, che nel periodo oggetto di imposizione (anni 2013 e 2014) era in vigore la sopra indicata norma interpretativa, sicché non poteva sussistere alcuna incertezza interpretativa sulla portata e l'applicazione della norma tributaria, la cui accertata violazione comporta l'applicazione della relativa sanzione”.
Tale pronunciamento segue alla precedente (molto più corposa) Ord. 6 settembre 2024 n.24033 che si è soffermata sui rapporti con il Diritto Unionale escludendo le patentate violazioni e, di conseguenza,
l'opportunità di un ulteriore invio degli atti.
Ancora più completa e dettagliata è l'analisi effettuata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sent.
8 luglio 2024 n.18625 cui il Collegio rimanda.
Per quanto concerne invece gli anni di imposta 2016 e ss. la giurisprudenza tributaria non ha assunto un indirizzo uniforme.
Effettivamente si riscontrano pronunciamenti di tenore opposto e di analogo grado trattandosi di sentenze di seconda istanza non ancora suffragate da giurisprudenza di legittimità.
A favore della tesi di parte ricorrente si possono citare sentenze della BA (n.3592/02/25 –
2183/09/25), dell'AB (123/01/25) e dell'IA (156/01/25) nonché altrettante di senso contrario della NA (504/01/25) e del Lazio (6226/14/24 – 7911/14/24).
Dovendo comunque aderire ad una interpretazione giurisprudenziale della norma questo Collegio valuta condivisibile la tesi di parte resistente per la quale il criterio della tassazione del margine è riservato agli operatori collegati al totalizzatore nazionale mentre i non regolarizzati restano vincolati e soggetti al precedente criterio dell'accertamento induttivo.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto però, relativamente alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la normativa di settore nonché l'oscillazione giurisprudenziale lascia, allo stato, ampi margini di valutazione che integrano (ex art. 15/2 D.Lgs. 546/92) le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 912/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.toscana,sardegna,umbria-Um-Sede Firenze - Via Foggini 18 50142
Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 142/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08170010035U GIOCHI-LOTTERIE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M08170010041U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Appello in esame le parti ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1
s.n.c. hanno proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.142/03/23, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 9 gennaio 2023.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto congiuntamente dai medesimi avverso gli avvisi di accertamento sopraindicati, relativi all'Imposta Unica sulle scommesse sportive, per l'annualità
2017.
In particolare gli appellanti, tra l'altro, hanno riportato all'attenzione di questa CGT il noto sviluppo storico- legislativo che ha caratterizzato la fattispecie in argomento, insistendo, con note illustrative, per un rinvio pregiudiziale ai fini interpretativi alla CGUE oppure per un rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.
Al riguardo l'Agenzia ha richiamato l'orientamento, favorevole all'Ufficio, espresso sia dalla Suprema
Corte di Cassazione che dalla giurisprudenza di merito delle attuali Corti di Giustizia tributaria.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132, avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate. In particolare la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle argomentazioni e delle documentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In effetti, nel merito la vicenda, per quanto concerne gli anni di imposta antecedenti l'applicazione della legge 208/15 (qui in esame), ha trovato definitiva soluzione in virtù di recentissimi pronunciamenti degli organi di legittimità nazionali e comunitari.
In particolare la Corte di Cassazione con le recenti ord. del 6 settembre 2024 n.24033 e 4 ottobre 2024
n.26055 hanno precisato che:
“questa Corte, in numerose pronunce emesse in materia di imposta unica sulle scommesse e in controversie vertenti tra le medesime parti (cfr, Cass. n. 8757/2021, nn. 8907 8911/2021,
9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021,
9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728 9735/2021 e, da ultimo, Cass. n.
26384/2022, Cass. n. 813/2023 e Cass. n. 6761/2023), all'esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell'imposta in esame, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale
(sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C 788/18), ha, tra l'altro, precisato che:
- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d'imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
- l'imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
- l'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso l'assoggettamento ad imposta delle sole ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
- quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l'obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011, ovvero nel periodo successivo alla legge d'interpretazione autentica n.
220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato con riferimento al caso di specie, che nel periodo oggetto di imposizione (anni 2013 e 2014) era in vigore la sopra indicata norma interpretativa, sicché non poteva sussistere alcuna incertezza interpretativa sulla portata e l'applicazione della norma tributaria, la cui accertata violazione comporta l'applicazione della relativa sanzione”.
Tale pronunciamento segue alla precedente (molto più corposa) Ord. 6 settembre 2024 n.24033 che si è soffermata sui rapporti con il Diritto Unionale escludendo le patentate violazioni e, di conseguenza,
l'opportunità di un ulteriore invio degli atti.
Ancora più completa e dettagliata è l'analisi effettuata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sent.
8 luglio 2024 n.18625 cui il Collegio rimanda.
Per quanto concerne invece gli anni di imposta 2016 e ss. la giurisprudenza tributaria non ha assunto un indirizzo uniforme.
Effettivamente si riscontrano pronunciamenti di tenore opposto e di analogo grado trattandosi di sentenze di seconda istanza non ancora suffragate da giurisprudenza di legittimità.
A favore della tesi di parte ricorrente si possono citare sentenze della BA (n.3592/02/25 –
2183/09/25), dell'AB (123/01/25) e dell'IA (156/01/25) nonché altrettante di senso contrario della NA (504/01/25) e del Lazio (6226/14/24 – 7911/14/24).
Dovendo comunque aderire ad una interpretazione giurisprudenziale della norma questo Collegio valuta condivisibile la tesi di parte resistente per la quale il criterio della tassazione del margine è riservato agli operatori collegati al totalizzatore nazionale mentre i non regolarizzati restano vincolati e soggetti al precedente criterio dell'accertamento induttivo.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto però, relativamente alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la normativa di settore nonché l'oscillazione giurisprudenziale lascia, allo stato, ampi margini di valutazione che integrano (ex art. 15/2 D.Lgs. 546/92) le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio