Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 03/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
ID GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24011 del registro di segreteria, su ricorso proposto da NN AT, (C.F. [...]), nato in Ancona il 27 aprile 1999, ivi residente in via Giordano Bruno, EA CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, vai T. Frediani 10, giusta procura in atti. avverso , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Valeria AT e NN ER, Inps, via San Martino n. 23.
Esaminati gli atti e i documenti di causa nonché la documentazione 0 dicembre 2025, sentiti i legali delle parti come da verbale.
FATTO
La parte ricorrente, sig. NN AT, con ricorso ritualmente , rappresentava che, a seguito del decesso, avvenuto in data 25/5/2022, del padre NN Raffaele
(titolare di pensione a carico della Cassa dei Trattamenti pensionistici dello Stato, quale ex dipendente del Ministero della Giustizia) e di domanda presentata il 28 giugno 2022, si è visto riconoscere
(iscrizione n. 17037340/Z2) con la aliquota del 20% della pensione già liquidata al genitore, a decorrere dal 1/6/2022 fino al termine del corso legale di studi in qualità di orfano maggiorenne studente universitario.
Esponeva che, dopo aver conseguito in data 2 luglio 2021 la laurea Svizzera Italiana di Lugano in data 18 marzo 2021, si era iscritto al corso di laurea magistrale in Cyber Risk Strategy and Governance Milano,
sostenendo gli esami previsti negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 per poi laurearsi in data 5/4/2024.
ricorrente ha iniziato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali, inizialmente sino al 31/12/2023, poi prorogate sino al 31 marzo 2024) con la Security Reply s.r.l. di Torino preso la sede di Milano, via Robert Koch ¼, società con la quale aveva in precedenza effettuato uno stage curriculare dal 5/9/2022 al 28/2/2023.
di 20 ore settimanali si concentrava su 2,5 giorni alla settimana, così da consentire allo studente lavoratore di continuare il suo percorso di studi.
(comprensiva Assumeva il ricorrente che tale attività lavorativa gli sarebbe servita, almeno in parte, per mantenersi agli studi universitari magistrali, durante i quali ha sostenuto spese di iscrizione per circa euro 14.000,00 per ciascun anno accademico, cui si è aggiunto il canone di frequentare le lezioni e sostenere gli esami universitari, oltre spese di vitto, spostamenti ed altro.
Non si sarebbe trattato di attività lavorativa tale da determinare la contenuto e concentrato su 2,5 giorni a settimana.
della laurea (in data 5/4/2024), il rapporto lavorativo con la Security Reply s.r.l sarebbe stato tradotto in rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
ricostituzione della pensione ai superstiti in godimento onde ottenere conseguimento
della fino al conseguimento della laurea in data 5/4/2024, dichiarando un reddito presunto da lavoro dipendente di A seguito di tale domanda, con provvedimento del 18/4/2024, la della somma di euro 10.963,44 indebitamente erogatagli a tale titolo di opera retribuita in detto periodo con un reddito presunto di euro maggiorato del 30%, con conseguente venir meno del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di orfano studente.
In conseguenza di tale provvedimento lo NN, in data 7/5/2024 ripristino sul presupposto che nel corso di tale anno il suo reddito effettivo era stato di euro 8.454,82 lordi, importo inferiore al maggiorato del 30%.
La domanda di ripristino della pensione veniva, però, respinta laddove si ribadiva che duratura e con adeguata retribuzione e, pertanto, decadeva dallo status di studente.
La quota di pensione non doveva essere revocata, in quanto il lavoro della legge n. 903/1965 (che legge n. 218/1952).
Osserva infatti che, ai fini del riconoscimento della quota di pensione di reversibilità o indiretta ai figli superstiti infra-ventiseienni iscritti vivenza a carico del genitore al momento del decesso; la mancata prestazione di lavoro retribuito.
Pacifico il primo, sul secondo parte ricorrente indugia precisando che occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n.
42/19999, la quale ha escluso che la espressione lavoro retribuito di a retribuzione di qualsiasi misura.
La Corte ha quindi concluso che qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà di volta in volta essere valutata in concreto) la percezione di un piccolo reddito, pur venendo a migliorare la qualifica di studente, sicchè la totale eliminazione o anche semplice decurtazione della quota di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3,4, 34 e 35 della Costituzione.
Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21707 del 2016 ha precisato che il riferimento della norma alla prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
I medesimi principi sono stati sviluppati dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Lombardia con sentenza n. 30 del 17/2/2025 che ha affermato come spetti al Giudice, chiamato ad applicare la norma al caso concreto, individuare i criteri in base ai quali possa desumersi che il percettore abbia perso la prevalente qualifica di studente e, conseguentemente, il diritto alla pensione di reversibilità.
In subordine, anche a volere ritenere ipoteticamente applicabile al caso di specie la circolare il criterio di riferimento per il diritto dei figli studenti alla pensione di reversibilità, parla di reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto maggiorato del 30%.
Fatto sta che nel 2023, il reddito di lavoro del ricorrente è stato pari ad euro 8.454,82 lordi a fronte di un trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% pari a euro 10.116,47.
Conclusivamente, qualità di orfano maggiorenne universitario; che sia accertato, in somma di euro 10.963,44 di cui al provvedimento del 18/4/2024.
Con memoria versata in atti rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle richieste e conclusioni compendiate negli atti scritti.
DIRITTO
Al fine di riconoscere il diritto alla quota di pensione di reversibilità ai figli superstiti infra-ventiseienni aprile 1952, n. 218) postula la sussistenza di due requisiti:
vivenza a carico del genitore assicurato deceduto;
la mancanza di lavoro retribuito.
Nel caso che oggi ne occupa il ricorrente si lamenta della revoca della quota di pensione di reversibilità, riconosciutagli per il periodo 8 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 in qualità di orfano maggiorenne studente universitario, e della conseguente richiesta di ripetizione
.
Parte attrice, nel richiamare giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, ha ritenuto illegittim pensando ai principi enunciati dalla sentenza della Corte qualsiasi misura anche se minimali, come avvenuto nel caso in esame.
A evidenziato come, in assenza di una previsione legislativa, con la circolare n. 185/2015 sarebbe stato individuato il limite reddituale, pari al trattamento obbligatoria maggiorato del 30%, oltre il quale lo svolgimento di attività lavorativa avrebbe fatto perdere al percettore la prevalente qualifica di studente e, di conseguenza, fatto venire meno la causa giustificativa della prestazione previdenziale per i figli superstiti infra venti seienni.
Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorrente NN AT ha percepito la pensione indiretta (n. 17037340/Z2 a decorrere dal giugno 2022 fino al termine del corso legale di studi (31/10/2023),
in qualità di orfano maggiorenne universitario.
ha iniziato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) con la Security Reply S.r.l. e ha della quota di tredicesima mensilità, moltiplicato per 13 mesi, è pari 7.003,71.
Orbene, non ignora questo Giudicante i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42/1999 come richiamati dal ricorrente.
qualsiasi misura anche minimali.
Nel caso di specie il ricorrente ha svolto una attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali concentrate su 2,5 giorni a settimana, con un contratto che inizialmente prevedeva una durata fino al 31/12/2023, poi prorogato fino al 31 marzo 2024.
Tale attività, pur essendo part-time, presenta caratteristiche di stabilità e continuità che la configurano come normale prestazione duratura.
In tal caso il figlio superstite o equiparato che alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento Diversamente, ove presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Il vacuum legislativo derivato dalla sentenza costituzionale, in punto di perimetrazione della attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, è rimesso alla valutazione del caso concreto.
ritenuto che sussista un lavoro retribuito e, dunque, non tollerabile (ai fini che ci interessano) se e in quanto il reddito individuale del figlio superstite, dedotti i redditi compatibili per legge, non superi maggiorato del 30%, ove per trattamento minimo deve intendersi della tredicesima mensilità ( cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, sent. 102/2023).
alcuni mesi (continuativi o meno), si provvede alla riparametrazione del trattamento minimo maggiorato in rapporto al numero di mesi in Dunque, non si nega che il ricorrente abbia dedicato il proprio tempo alla sua formazione universitaria, ma tale valutazione, ai fini che ne occupa è scalfita dal superamento del limite reddituale fissato miglioramento della situazione economica del percipiente.
Certamente, il riferimento alla prestazione di un indistinto rapporto lavoro retribuito non può riguardare attività lavorative, precarie, saltuarie e con minimo reddito ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
applicare la norma e soppesare il diritto allo studio, sacrosanto e tutelato dalla Costituzione con il principio, pur esso rilevante, e contenuto nella Carta costituzionale (art. 81) che risponde alla esigenza costituzionale di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel senso che una indiscriminata estensione delle prestazioni ai superstiti comporterebbe oneri aggiuntivi non compatibili con gli equilibri di bilancio del sistema pensionistico.
A tal fine, partendo luglio 1965 n. 903 la Corte cost. con la citata sentenza n. 42/1999 ha ritenuto infatti giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare di mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice rimettente, remunerazione. Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere
(che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui Nello specifico però, alla luce degli elementi forniti in atti e delle coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte costituzionale, avendo
- individuato in base al criterio generale adottato nelle linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti di cui circolare n. 185/2015- pari al minimo pensionistico annuo, maggiorato del 30%, legittimo appare il recupero.
Infatti, in assenza di una previsione legislativa erogazione delle prestazioni agli aventi diritto da parte degli uffici preposti, pur non assumendo in questa sede giudiziale- efficacia previdenziale di reversibilità in discorso, impone di esaminare tutti gli elementi offerti.
Conclusivamente, ritiene questa giudice che il Sig. NN abbia perso la prevalente qualità di studente a causa della attività lavorativa come effettivamente svolta e del reddito annuale che da questa ne è derivato.
Nè tale convincimento può reputarsi recessivo in virtù degli oneri sostenuti per frequentare la prestigiosa Università Bocconi a Milano o per aver sostenuto il canone di un appartamento a Milano.
Ciò, pur apprezzando la dedizione agli studi universitari prescelti, e al completamento del percorso di studi con profitto, non consente di ritenere, in buona sostanza, che il limite reddituale previsto in sede possa/ debba essere ancorato alle spese sostenute (Rette universitarie, spese alloggio, trasferimenti, vitto etc.)
Alla luce degli elementi sopra lumeggiati, in via interpretativa, soppesando gli interessi coinvolti, va rigettato il ricorso e dichiarata la La particolarità delle questioni, unitamente ad una certa opinabilità , rimessa oggi alle valutazioni di questo Giudicante, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c., rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Deposito della sentenza entro 60 c.g.c.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice unico Cons. ID GN Firmato digitalmente
DECRETO
Il Giudice Lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta Il Giudice
ID GN
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico 52 del D. Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e Depositata in Segreteria il Il Funzionario di Segreteria Dr.ssa Antonella Chiarenza f.to digitalmente