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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6201/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2297/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
L'odierno appellante Ricorrente_1, in data 26/03/2008, presentava all'Ufficio Territoriale di Augusta, istanza con la quale richiedeva il rimborso delle imposte pagate a titolo di ILOR ed IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 – per complessivi euro 11.614,00 - richiamando la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007.
L'Ufficio, sulla scorta della circolare della Direzione Regionale della Sicilia protocollo n. 23674/3.1/08, si limitava alla sola protocollazione della citata istanza non procedendo ad effettuare il chiesto rimborso. Avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, in data 14/09/2020, il contribuente avanzava ricorso presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependo l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata e sostenendo di avere diritto al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al 10% dovuto di cui all'Art. 9, comma 17, L n. 289 del 2002
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio premettendo che le imposte di cui si chiedeva il rimborso derivano da REDDITO DI LAVORO AUTONOMO, di CAPITALI e REDDITI DI FABBRICATI ed eccependo, in via pregiudiziale, la INAMMISSIBILITA' del ricorso in quanto, tecnicamente, non si era formato l'impugnato silenzio/rifiuto per la genericità dell'istanza di rimborso nonché della documentazione comprovante la spettanza del diritto al rimborso.
Evidenziava, inoltre, che in A.T. non risultava che per l'anno di imposta 1990 parte ricorrente fosse stata titolare di reddito di lavoro autonomo, essendosi limitata, per quell'anno, a presentare il solo Modello IVA
(vedasi allegato). In sostanza, quindi, risultavano documentate in A.T. solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 1991 e 1992.
Con la sentenza prima indicata, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile in quanto allo stesso ricorso è stata allegata copia di istanza di rimborso, ma - tuttavia - non risulta che, alla istanza di rimborso, presentata in sede amministrativa, sia stata allegata la documentazione giustificativa del diritto alla restituzione (dati ed elementi relativi ai versamenti, ecc.…), con la conseguenza che, nella fattispecie, il rifiuto tacito della restituzione non può considerarsi formato (v.
Sentenza della Corte di Cassazione Sez. V^ in data 30-11-2012 n. 21400);
MOTIVI DELL'APPELLO
L'appellante deduce la Violazione dell'Art. 19, comma 1, lettera g, del D.Lgs 546/92 per essersi validamente e giuridicamente formato il silenzio/rifiuto per erronea interpretazione e ricostruzione del Giudice di prime cure in relazione alla normativa richiamata a supporto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni
Sostiene che l'appellante, esercente l'attività di Medico e titolate di Partita IVA, negli anni in questione esercitava la professione medica in maniera del tutto autonoma. Era, pertanto, lavoratore autonomo a tutti gli effetti. L'appellante, a sostegno della fondatezza della propria richiesta di rimborso, cita l'art. 16 octies del D.L. 20.06.2017 n. 91, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2017 n. 123, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 665, della Legge 23.12.2014 n. 190, sottolineando il seguente periodo della invocata normativa:
per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità,
l'importo oggetto del rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in ragione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. E tuttavia, pur continuando a riportare il testo della modifica legislativa, omette di sottolineare anche il passaggio conclusivo della stessa che, per quanto qui importa, è fondamentale per il riconoscimento e meno del chiesto diritto al rimborso: in ragione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. Orbene, nel caso in specie, come già evidenziato in premessa, per l'anno d'imposta 1990 non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi ma soltanto il Modello IVA.
Per gli anni 1991 e 1992, di contro, sono presenti, in Anagrafe Tributaria, le dichiarazioni dei redditi Mod.
740 dalle quali si evince che l'appellante, per l'anno d'imposta 1991, aveva dichiarato di essere stato titolare soltanto di redditi da LAVORO AUTONOMO (QUADRO E) derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per
Lire 40.296.000 e redditi di CAPITALE (QUADRO I) per Lire 220.000 oltre a redditi da FABBRICATI per lire
1.612.000 e per l'anno d'imposta 1992, , aveva dichiarato di essere stato titolare soltanto di redditi da
LAVORO AUTONOMO (QUADRO E) per Lire 45.461.000 e redditi di CAPITALE (QUADRO I) per Lire
230.000 oltre a redditi da FABBRICATI per lire 1.501.000 (vedasi estratti delle dichiarazioni dei redditi, presenti in Anagrafe Tributaria e allegati alle controdeduzioni).
È incontrovertibile che la parte privata non avesse ivi in alcun modo allegato e dimostrato il possesso di tali requisiti, così come è pacifico che l'onus probandi al riguardo incomba sul contribuente.
Ebbene, ad avviso dell'appellante, esso contribuente sarebbe facultato a dimostrare, per la prima volta, nel giudizio di riesame, l'esistenza dei requisiti del regime de minimis. Pur ammettendo che la prova in argomento possa essere integrata con una autocertificazione, occorrerebbe sempre rilevare che, nel caso di specie, non sarebbe possibile rinvenire nella autocertificazione eventualmente prodotta, una allegazione precisa e circostanziata di fatti specifici, non potendo essa dichiarazione, che essere formulata in termini puramente ipotetici, dichiarando ivi il contribuente di non aver beneficiato di contributi pubblici “. Tale dichiarazione non conterrebbe, pertanto, una precisa allegazione, atteso che alla stregua di essa non è dato sapere se la parte abbia fruito o meno di altri contributi pubblici. Né l'odierno appellante si trova nelle stesse condizioni di altri contribuenti che hanno visto i loro ricorsi accolti poiché trattasi di lavoratori dipendenti o di titolari di redditi assimilati per i quali il rimborso spetta oramai per espressa previsione normativa di cui alla la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
All'udienza del 19.6.25 l'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate, non si oppone al rimborso anni
1991 e 1992 , opponendosi implicitamente al rimborso con riferimento all'anno 1990 e chiede la compensazione delle spese.
La parte appellante depositava memoria illustrativa con cui chiedeva il rimborso in suo favore del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 a titolo di IRPEF oltre interessi dal dì del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della acquiescenza dell'ufficio per gli anni 1991 e 1992 e incidentalmente della parte appellante per l'anno 1990 – come da memoria depositata, l'appello va parzialmente accolto.
In sede di memoria la parte appellante ha ridotto la domanda alle sole annualità 1991 e 1992 Infatti nella parte conclusiva della memoria depositata il 21.5.2025 si legge testualmente “…Alla luce di quanto sopra e di quanto già evidenziato nell'atto introduttivo appare evidente l'erroneità della sentenza impugnata e si insiste affinché, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la sentenza n. 2297/2022 Sez: 6 del 26/04/2022 della CGT Provinciale di SIRACUSA, e conseguentemente venga disposto il rimborso in favore ella ricorrente del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 a titolo di IRPEF oltre interessi dal dì del dovuto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.” D'altra parte per l'anno d'imposta 1990 non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi ma soltanto il Modello IVA, pertanto non era configurabile alcun rimborso
Le spese vanno compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dispone il rimborso esclusivamente per gli anni 1991 e 1992 con interessi e rivalutazione monetaria fino alla data del soddisfo. Compensa le spese
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6201/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2297/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 15/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO.
L'odierno appellante Ricorrente_1, in data 26/03/2008, presentava all'Ufficio Territoriale di Augusta, istanza con la quale richiedeva il rimborso delle imposte pagate a titolo di ILOR ed IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 – per complessivi euro 11.614,00 - richiamando la sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007.
L'Ufficio, sulla scorta della circolare della Direzione Regionale della Sicilia protocollo n. 23674/3.1/08, si limitava alla sola protocollazione della citata istanza non procedendo ad effettuare il chiesto rimborso. Avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, in data 14/09/2020, il contribuente avanzava ricorso presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, eccependo l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata e sostenendo di avere diritto al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al 10% dovuto di cui all'Art. 9, comma 17, L n. 289 del 2002
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio premettendo che le imposte di cui si chiedeva il rimborso derivano da REDDITO DI LAVORO AUTONOMO, di CAPITALI e REDDITI DI FABBRICATI ed eccependo, in via pregiudiziale, la INAMMISSIBILITA' del ricorso in quanto, tecnicamente, non si era formato l'impugnato silenzio/rifiuto per la genericità dell'istanza di rimborso nonché della documentazione comprovante la spettanza del diritto al rimborso.
Evidenziava, inoltre, che in A.T. non risultava che per l'anno di imposta 1990 parte ricorrente fosse stata titolare di reddito di lavoro autonomo, essendosi limitata, per quell'anno, a presentare il solo Modello IVA
(vedasi allegato). In sostanza, quindi, risultavano documentate in A.T. solo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 1991 e 1992.
Con la sentenza prima indicata, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile in quanto allo stesso ricorso è stata allegata copia di istanza di rimborso, ma - tuttavia - non risulta che, alla istanza di rimborso, presentata in sede amministrativa, sia stata allegata la documentazione giustificativa del diritto alla restituzione (dati ed elementi relativi ai versamenti, ecc.…), con la conseguenza che, nella fattispecie, il rifiuto tacito della restituzione non può considerarsi formato (v.
Sentenza della Corte di Cassazione Sez. V^ in data 30-11-2012 n. 21400);
MOTIVI DELL'APPELLO
L'appellante deduce la Violazione dell'Art. 19, comma 1, lettera g, del D.Lgs 546/92 per essersi validamente e giuridicamente formato il silenzio/rifiuto per erronea interpretazione e ricostruzione del Giudice di prime cure in relazione alla normativa richiamata a supporto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni
Sostiene che l'appellante, esercente l'attività di Medico e titolate di Partita IVA, negli anni in questione esercitava la professione medica in maniera del tutto autonoma. Era, pertanto, lavoratore autonomo a tutti gli effetti. L'appellante, a sostegno della fondatezza della propria richiesta di rimborso, cita l'art. 16 octies del D.L. 20.06.2017 n. 91, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2017 n. 123, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 665, della Legge 23.12.2014 n. 190, sottolineando il seguente periodo della invocata normativa:
per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità,
l'importo oggetto del rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in ragione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. E tuttavia, pur continuando a riportare il testo della modifica legislativa, omette di sottolineare anche il passaggio conclusivo della stessa che, per quanto qui importa, è fondamentale per il riconoscimento e meno del chiesto diritto al rimborso: in ragione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. Orbene, nel caso in specie, come già evidenziato in premessa, per l'anno d'imposta 1990 non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi ma soltanto il Modello IVA.
Per gli anni 1991 e 1992, di contro, sono presenti, in Anagrafe Tributaria, le dichiarazioni dei redditi Mod.
740 dalle quali si evince che l'appellante, per l'anno d'imposta 1991, aveva dichiarato di essere stato titolare soltanto di redditi da LAVORO AUTONOMO (QUADRO E) derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per
Lire 40.296.000 e redditi di CAPITALE (QUADRO I) per Lire 220.000 oltre a redditi da FABBRICATI per lire
1.612.000 e per l'anno d'imposta 1992, , aveva dichiarato di essere stato titolare soltanto di redditi da
LAVORO AUTONOMO (QUADRO E) per Lire 45.461.000 e redditi di CAPITALE (QUADRO I) per Lire
230.000 oltre a redditi da FABBRICATI per lire 1.501.000 (vedasi estratti delle dichiarazioni dei redditi, presenti in Anagrafe Tributaria e allegati alle controdeduzioni).
È incontrovertibile che la parte privata non avesse ivi in alcun modo allegato e dimostrato il possesso di tali requisiti, così come è pacifico che l'onus probandi al riguardo incomba sul contribuente.
Ebbene, ad avviso dell'appellante, esso contribuente sarebbe facultato a dimostrare, per la prima volta, nel giudizio di riesame, l'esistenza dei requisiti del regime de minimis. Pur ammettendo che la prova in argomento possa essere integrata con una autocertificazione, occorrerebbe sempre rilevare che, nel caso di specie, non sarebbe possibile rinvenire nella autocertificazione eventualmente prodotta, una allegazione precisa e circostanziata di fatti specifici, non potendo essa dichiarazione, che essere formulata in termini puramente ipotetici, dichiarando ivi il contribuente di non aver beneficiato di contributi pubblici “. Tale dichiarazione non conterrebbe, pertanto, una precisa allegazione, atteso che alla stregua di essa non è dato sapere se la parte abbia fruito o meno di altri contributi pubblici. Né l'odierno appellante si trova nelle stesse condizioni di altri contribuenti che hanno visto i loro ricorsi accolti poiché trattasi di lavoratori dipendenti o di titolari di redditi assimilati per i quali il rimborso spetta oramai per espressa previsione normativa di cui alla la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
All'udienza del 19.6.25 l'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate, non si oppone al rimborso anni
1991 e 1992 , opponendosi implicitamente al rimborso con riferimento all'anno 1990 e chiede la compensazione delle spese.
La parte appellante depositava memoria illustrativa con cui chiedeva il rimborso in suo favore del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 a titolo di IRPEF oltre interessi dal dì del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della acquiescenza dell'ufficio per gli anni 1991 e 1992 e incidentalmente della parte appellante per l'anno 1990 – come da memoria depositata, l'appello va parzialmente accolto.
In sede di memoria la parte appellante ha ridotto la domanda alle sole annualità 1991 e 1992 Infatti nella parte conclusiva della memoria depositata il 21.5.2025 si legge testualmente “…Alla luce di quanto sopra e di quanto già evidenziato nell'atto introduttivo appare evidente l'erroneità della sentenza impugnata e si insiste affinché, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la sentenza n. 2297/2022 Sez: 6 del 26/04/2022 della CGT Provinciale di SIRACUSA, e conseguentemente venga disposto il rimborso in favore ella ricorrente del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 a titolo di IRPEF oltre interessi dal dì del dovuto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.” D'altra parte per l'anno d'imposta 1990 non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi ma soltanto il Modello IVA, pertanto non era configurabile alcun rimborso
Le spese vanno compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello dispone il rimborso esclusivamente per gli anni 1991 e 1992 con interessi e rivalutazione monetaria fino alla data del soddisfo. Compensa le spese
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE