Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000673/2012
RE BBLICA ANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 95000673/2012 promossa da
Parte 3 Parte 1 Parte 2
rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito Amodio;
OPPONENTI
contro
Controparte_1 e per essa in Controparte_2
qualità di mandataria, rappresentate e difese, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Bovio;
OPPOSTE
nonché contro
CP 4 quale mandataria, in qualità di mandante, e Controparte_3 rappresentate e difese, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Bovio;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.10.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 11. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2012, Parte_2 e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/12, emesso dal Parte 3
Tribunale di Bari il 05.09.2012 con il quale, ad istanza di Controparte_1 e per essa [...]
Parte 2 in solido tra loro, il pagamento della somma diParte 1 e prestata, a
€ 81.934,99 oltre interessi convenzionali a decorrere dal 23.01.2012, a Parte 3 il pagamento della somma di € 29.607,62 oltre interessi convenzionali a decorrere dal 26.04.2005, a titolo di saldo a debito del c/c n. 78423 (ora n. 3362823) intestato alla Controparte_5 e infine a tutti e tre, in solido tra loro, le spese di procedura. A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito, preliminarmente, 1) il difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito opposto
2) la carenza di prova documentale del credito;
3) la mancata trasmissione degli estratti conto;
4) la violazione delle condizioni contrattuali e 4) la diversa responsabilità dei fideiussori per aver Parte_3
[...] comunicato la revoca della garanzia con atto del 26.04.2005. Sulla base di tali censure, hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 06.02.2013, la Controparte_6 e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 ha eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando, in merito alla propria legittimazione attiva, la fusione per incorporazione
Controparte_6 e di altri istituti di credito in CP 1di Controparte_7 di
[...] con atto del notaio Per 1 del 19.10.2010, rep. 19430, con efficacia dal 01.11.2010, nonché il
Controparte_2 di gestire i crediti della prima in via mandato conferito alla autonoma, in forza di procura per atto del notaio Per 2 del 22.01.2008, rep. 356676. Ha sostenuto la completezza della documentazione prodotta a sostegno della propria pretesa e l'insussistenza di un obbligo di trasmissione degli estratti conto ai fideiussori o di doveri informativi nei loro riguardi circa le condizioni patrimoniali del debitore;
ha precisato che l'obbligazione del fideiussore Parte 3
[...] è stata limitata all'esposizione debitoria della alla data di Controparte_5
comunicazione del recesso dalla fideiussione, pervenuta in banca in data 26.04.2005. Escludendo qualsiasi condotta violativa del dovere di buona fede, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 19.12.2013, il G.U. ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 11.06.2024, si è costituita la CP_4
[...] mandataria di quest'ultima società cessionaria del credito Controparte_8 vantato dalla opposta Controparte 1 Richiamate e fatte proprie le difese, contestazioni e argomentazioni già formulate dall'istituto di credito opposto, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 19.10.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_9 società mandante della CP 4 in quanto tardiva, perché formulata solo nella comparsa conclusionale. Infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così,
Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).
Nella specie, non avendo gli opponenti tempestivamente formulato l'eccezione alla prima udienza o con il primo atto difensivo utile, successivi all'intervento della cessionaria, può dirsi che gli stessi hanno implicitamente riconosciuto la validità della cessione. Sul punto si evidenzia come la proposizione tardiva delle eccezioni dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte (Cass. n. 17121/2020). A nalogamente tardiva è da considerarsi l'altra eccezione formulata solo in sede di comparsa conclusionale, ossia il difetto di capacità processuale della mandataria per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
Si intende, quindi, accertata la qualifica di cessionario in capo a Controparte_10
Risulta ugualmente tardiva l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per conformità al modello ABI, in quanto formulata solo in sede di comparsa conclusionale e senza aver tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia.
La Corte di Cassazione con Ordinanza pubblicata in data 01.02.2025, ha precisato che la relativa eccezione dev'essere tempestivamente proposta, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia, n.
55 del 2005, è un atto regolatorio per il quale non vale il principio iura novit curia e che lo stesso, pertanto, non può essere qualificato come fatto notorio.
In particolare, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito che: "Ebbene nella specie, benché sia assorbente quanto già rilevato a proposito della preclusione al rilievo costituito dall'accertata decadenza dei ricorrenti a far valere la clausola di cui all'art. 1957 quand'anche reviviscente per effetto della nullità della clausola derogatoria contenuta nel contratto fideiussorio, giova aggiungere che i ricorrenti - oltre a non aver dedotto alcunché a proposito della data e delle caratteristiche della fideiussione in questione, e ad aver precisato solo con l'istanza di decisione la conformità della stessa allo schema ABI - non hanno prodotto tempestivamente il provvedimento della Banca d'Italia - che in quanto atto amministrativo andava prodotto dalla parte, inconferente essendo l'evocazione del principio iura novit curia e della giurisprudenza di merito che invoca in proposito il "fatto notorio". Conclude, quindi, così la Suprema Corte: "Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa
Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI".
Generica appare la contestata violazione degli obblighi informativi gravanti sull'istituto di credito, avendo gli opponenti esclusivamente addebitato alla Banca di non aver mai inviato agli stessi alcuna comunicazione riguardo i rapporti in corso e gli eventuali sconfinamenti, ovvero le operazioni effettuate dal debitore principale.
Invero «è onere della parte, che deduca la violazione del canone della buona fede dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento della condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza» del debitore principale. (così Cass. ord.
n. 26947/2021).
2. Va, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Secondo la difesa di parte opponente, l'istituto di credito opposto non potrebbe agire nei confronti dei fideiussori, poiché il rapporto di conto corrente è stato intrattenuto con la Controparte_6
sede di Monopoli. Tale eccezione, così come formulata, non attiene propriamente alla legittimazione processuale dell'istituto di credito, quanto piuttosto al merito della pretesa creditoria, poiché volta a contestare la titolarità del diritto di credito in capo alla Controparte_1
Tanto trova conferma nell'orientamento, oramai consolidato, della Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire la differenza tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del diritto, precisando che "la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto"; mentre "l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza" (Cass. civ.
n. 6132/2008). Nel caso di specie, avendo la Controparte 1 agito in qualità di creditrice per il saldo dovuto in forza del conto corrente de quo, si pone un problema di accertamento dell'effettiva titolarità del diritto.
Chiarito quanto precede, si osserva che, già in sede monitoria, l'istituto di credito ricorrente ha fondato la propria pretesa rappresentando che, con atto a rogito del notaio Per 1 di Torino del
19.10.2010 rep. 19430 (cfr. all.4 fasc. parte opposta), le banche Controparte_6 [...]
Controparte 7 e altri istituti di credito sono state fuse per incorporazione in Controparte 1 a far data dal 01.11.2010.
Nel corpo dell'atto di fusione, all'art. 8 si legge che "In dipendenza della fusione la società incorporante Controparte 1 subentra, "ipso iure" e senza soluzione di continuità, a ciascuna società incorporata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere o "in fieri", sia in Italia, sia all'estero".
Sugli effetti della fusione possono essere richiamate le Sezioni Unite (sent. n. 21970/2021) che, in merito ad un contrasto insorto sulla natura giuridica della fusione, hanno chiarito che la fusione provoca l'estinzione della società incorporata e si verifica un fenomeno di successione universale della incorporante alla incorporata, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici della incorporata in capo alla incorporante.
La Controparte 1 ha poi conferito a Controparte_2 la gestione dei propri crediti in via autonoma, per atto del notaio Per 2 rep. n. 356676 e racc. n. 77776 (cfr. all.3 fasc.
parte opposta).
Ebbene, tale documentazione è idonea a provare l'effettiva titolarità del credito in capo alla
Controparte 1 anche in ragione del fatto che l'art. 57 co.4 T.U.B., in tema di fusioni e scissioni,
statuisce che "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti,
a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione". Con la logica conseguenza che la Controparte 1 risulta titolare del rapporto di credito sorto dall'apertura del conto corrente n. 78423 (ora n. 3362823), ottenuto dalla presso la filiale di Controparte_5
Monopoli dell'ex Credito Italiano s.p.a., in data 22.06.2001, per il cui saldo oggi si agisce nei confronti dei fideiussori.
3. Anche l'eccezione relativa alla mancata indicazione del legale rappresentante p.t. dell'istituto di credito opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo non può trovare condivisione, in quanto nella procura generale alle liti conferita all'avv. Bovio in data 19.07.2011 con atto notarile rep. 68696 racc. n. 19300 (cfr. all.2 fasc. monitorio) e richiamata nell'incipit del ricorso introduttivo, si rinviene espressamente l'indicazione del legale rappresentante p.t. della Controparte_2
[...] appartenente al gruppo bancario Controparte_1 in persona del sig. Parte_4
4. Nel merito, occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Ciò detto va subito rilevato che già in sede monitoria l'odierno creditore opposto ha adempiuto all'onere probatorio innanzi richiesto, fornendo copiosa ed esaustiva documentazione bancaria e contabile idonea a dar prova del credito ingiunto.
Nello specifico, ripercorrendo i principali atti depositati dall'opposta, si rinviene innanzitutto il contratto di accensione del conto corrente ordinario clienti n. 78423 (ora n. 3362826) del 22.06.2001, aperto da presso l'ex Credito Italiano s.p.a., filiale di Monopoli, le condizioni Controparte_5
su rapporto di conto corrente e la scheda del firmatario autorizzato (cfr. all.5 fasc. monitorio); gli estratti conto relativi al c/c n. 3362823 dal 04.07.2001 al 23.01.2012 (cfr. all. 14).
In secondo luogo, parte opposta ha depositato, con riferimento alla specifica posizione di ciascun fideiussore odierno opponente, la seguente documentazione: fideiussione dei sigg. Parte 3
Parte_2 e Parte_1 del 04.07.2001 in favore di
[...] Controparte_5
[...] sino all'importo di € 67.139,40 con successiva prosecuzione e disponibilità all'aumento del
25.06.2003 sino all'importo di € 97.500,00 (cfr. all. 7, 8 e 9 fasc. monitorio); nonché contratto di concessione affidamento di complessivi € 75.000,00 rilasciato da Controparte_6 in data
25.06.2003 in favore di Controparte 5 (cfr. all. 6).
Da ultimo, si rinvengono la comunicazione di revoca della fideiussione da parte di Parte_3
[...] inviata all'istituto di credito in data 22.04.2005 (cfr. all.10) e successiva comunicazione di
Controparte 1 al del 27.12.2010 dell'esposizione debitoria della [...] Parte_3
Controparte 5 alla data di revoca della garanzia prestata, per un importo di € 29.607,62 oltre interessi e accessori (cfr. all. 11); nonché raccomandate A/R di revoca delle facilitazioni creditizie e intimazioni di pagamento inviate da Controparte 1 ai tre fideiussori in data 04.10.2010 e 24.01.2011 (cfr. all. 12). Così ripercorsa la produzione documentale offerta dal creditore opposto, si rileva che la Suprema
Corte ha di recente ribadito che "Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti" (Cass. Civ. ord. n.7329 del 20.03.2024).
In ossequio al principio di diritto innanzi richiamato, si osserva che può riconoscersi piena efficacia probatoria agli estratti conto prodotti da parte opposta, per altro muniti di attestazione di conformità rilasciata ai sensi dell'art. 50 T.U.B. dal funzionario Massimo D'olimpio anche ai fini della certezza e della liquidità del credito ivi indicato (cfr. all. 14), in assenza altresì di contestazione da parte degli odierni opponenti circa l'invio e la ricezione degli stessi da parte del correntista/debitore principale del rapporto di conto corrente nei termini di legge ovvero l'esistenza di contestazione ai sensi dell'art
1832 c.c.
Ne discende, pertanto, che non possono trovare condivisione le doglianze formulate dagli opponenti circa l'invocata nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 2719 c.c. nonché quelle afferenti al mancato invio e/o ricezione degli estratti conto ai tre fideiussori poiché ai medesimi non spetta né per legge né per contratto,
A tal riguardo, è doveroso altresì osservare che nessun onere incombe sull'istituto bancario di informare i fideiussori delle condizioni patrimoniali del debitore principale e sull'andamento del rapporto di garanzia come previsto dall'art.5 della fideiussione rilasciata dagli opponenti (cfr. all. 7,
8 e 9), gravando piuttosto su questi ultimi l'onere di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi, presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca" ovvero di poter domandare direttamente alla banca gli estratti conto ai sensi dell'art. 119 co.4 T.U.B. (come di recente affermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 24181/2020), richiesta non formulata nel caso oggetto di giudizio.
Parte 3Da ultimo, con riferimento alla specifica posizione del fideiussore preso atto della revoca della garanzia pervenuta alla Controparte 1 in data 26.04.2005, l'istituto di credito ha correttamente limitato l'obbligazione di garanzia all'esposizione debitoria della società [...]
Controparte 5 alla data in cui si è perfezionata la comunicazione di recesso, ovvero al saldo passivo pari ad € 29.607,62 oltre interessi sino al soddisfo, come da raccomandate A/R del 27.12.2010, con annesso estratto conto al 30.04.2005, e del 24.01.2011 (cfr. all. 11 e 12 fasc. monitorio), in ossequio a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, senza determinazione di durata, il recesso del fideiussore è operante dal momento in cui viene a conoscenza della banca, e produce l'effetto di limitare la garanzia al saldo passivo esistente a tale data, non essendo opponibile l'eventuale ulteriore prosecuzione del rapporto di apertura di credito. Tuttavia, poiché l' obbligazione del fideiussore ha lo stesso contenuto dell'obbligazione garantita (non potendo, fra l'altro, eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale - art. 1941, comma primo, cod. civ.-), e diventa attuale quando questa - con l'estinzione del rapporto di apertura di credito - viene definitivamente determinata e si rende esigibile, l'intervenuto recesso assume rilievo in relazione al saldo finale del conto, contenendo,
nei limiti suddetti, l'ambito della garanzia, senza, altresì e peraltro, che - valendo il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente, che in quello fra banca e garante - le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio, possano essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante, in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo" (Cass. Civ.
n.7512/1998). 5. Alla luce del complessivo quadro probatorio, nonché dei principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, avendo parte opposta comprovato l'esistenza, sia nell'an sia nel quantum, del credito azionato. 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €52.001 - 260.000) e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 184/2012.
2. Condanna Parte 1 Parte 3 e Parte 2 in solido tra loro, al
Controparte_3 e per essa CP 4pagamento delle spese di lite in favore di quale mandataria, liquidate in € 8.433,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 09.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato