Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 863
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La notifica ha raggiunto lo scopo, poiché la ricorrente ha avuto piena contezza dell'oggetto della cartella e ha potuto impugnarla.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    Nella cartella di pagamento, alle avvertenze a pagina 7, sono riportati i criteri di calcolo degli interessi con i relativi richiami normativi.

  • Rigettato
    Tardività della notifica della cartella

    In applicazione delle proroghe dei termini disposte durante la crisi pandemica Covid-19, il termine per la notifica è stato prorogato al 31/12/2024. Pertanto, la notifica è tempestiva. Il termine per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) scadeva, per la dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il 31 dicembre 2024, considerando le proroghe introdotte dalla normativa emergenziale.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa impositiva

    Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, implicando il rigetto anche di questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 863
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 863
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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