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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004130184000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/5/2024 (all. 1) la signora Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320230004130184000, notificatale il 21/3/2024, avente ad oggetto un'iscrizione a ruolo per IRPEF da controllo automatizzato ex art. 36 bis del 2 DPR n. 600/1973 effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Catania (all. 2), per somme relative ad Irpef anno di imposta 2018 eccependo l'inesistenza della notifica della cartella stante la presunta mancanza di un soggetto abilitato alle notifiche, il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi, la tardiva notifica della cartella nonché l'illegittimità della pretesa impositiva.
Resiste AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La notifica ha raggiunto lo scopo tant'è che la ricorrente ha avuto piena contezza dell'oggetto della cartella che ha, quindi, potuto compiutamente (anche se tardivamente) impugnare. Sul punto da ultimo è tornata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 982 del 16/1/2023,
Con riferimento, poi, all'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi, anche in questo caso se ne contesta l'assoluta illegittimità ed inconducenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, difatti, nella cartella di pagamento oggetto d'impugnazione, nelle avvertenze alla pagina 7 vengono puntualmente riportati i criteri di calcolo degli interessi con i relativi richiami normativi.
Quanto all'eccezione relativa alla presunta tardività della notifica della cartella, poi, si rileva che, in applicazione della sospensione dei termini disposta dal Governo italiano durante il periodo della crisi pandemica Covid-19 (vd. l'art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020), il termine per la notifica della cartella è stato prorogato al 31/12/2024. La notifica della cartella è, quindi, tempestiva.
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
Rientrano nel primo ambito le seguenti proroghe:
9. 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
10. ii) 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019;
11. iii) 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni del
2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il controllo formale, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva, dunque, il 31 dicembre 2024.
Le spese possono essere compensate in considerazione della legislazione succedutasi e delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. CA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4319/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004130184000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10/5/2024 (all. 1) la signora Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320230004130184000, notificatale il 21/3/2024, avente ad oggetto un'iscrizione a ruolo per IRPEF da controllo automatizzato ex art. 36 bis del 2 DPR n. 600/1973 effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Catania (all. 2), per somme relative ad Irpef anno di imposta 2018 eccependo l'inesistenza della notifica della cartella stante la presunta mancanza di un soggetto abilitato alle notifiche, il difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi, la tardiva notifica della cartella nonché l'illegittimità della pretesa impositiva.
Resiste AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La notifica ha raggiunto lo scopo tant'è che la ricorrente ha avuto piena contezza dell'oggetto della cartella che ha, quindi, potuto compiutamente (anche se tardivamente) impugnare. Sul punto da ultimo è tornata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 982 del 16/1/2023,
Con riferimento, poi, all'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione in merito al calcolo degli interessi, anche in questo caso se ne contesta l'assoluta illegittimità ed inconducenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, difatti, nella cartella di pagamento oggetto d'impugnazione, nelle avvertenze alla pagina 7 vengono puntualmente riportati i criteri di calcolo degli interessi con i relativi richiami normativi.
Quanto all'eccezione relativa alla presunta tardività della notifica della cartella, poi, si rileva che, in applicazione della sospensione dei termini disposta dal Governo italiano durante il periodo della crisi pandemica Covid-19 (vd. l'art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020), il termine per la notifica della cartella è stato prorogato al 31/12/2024. La notifica della cartella è, quindi, tempestiva.
La notifica delle cartelle di pagamento relative alla cd. “liquidazione automatica” delle dichiarazioni (ex artt.
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), deve avvenire, secondo l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.
R. 602/1973, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, tale norma è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della pandemia da Covid-19 sia con interventi specifici, sia attraverso norme di portata più generale.
Rientrano nel primo ambito le seguenti proroghe:
9. 14 mesi disposta con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
10. ii) 12 mesi prevista dall'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019;
11. iii) 12 mesi disposta dall'art. 1, co. 158, della legge 197/2022, relativamente alle dichiarazioni del
2020.
Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020 – relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione Covid-19 (8.03.2020 -
31.12.2021), nonché, anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018 – ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Per il controllo formale, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva, dunque, il 31 dicembre 2024.
Le spese possono essere compensate in considerazione della legislazione succedutasi e delle oscillazioni della giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. CA