Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2013, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/12/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1908
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 23487/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA DE N. IL 21/08/1985;
avverso l'ordinanza n. 1206/2012 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del 18/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla confermata revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.04.2013 il G.I.P del Tribunale di Belluno ha confermato la revoca della patente di guida nei confronti di OV EN, imputato in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 giudicato con sentenza del 22.11.2012, ha pure confermato la revoca della patente di guida originariamente disposta.
Avverso l'ordinanza di cui sopra il OV personalmente proponeva ricorso in cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento limitatamente alla conferma della revoca della patente di guida per i seguenti motivi:
1) errata applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio. Osservava sul punto il ricorrente che la prima violazione dell'art. 186 C.d.S. era stata da lui commessa il giorno 1.12.2008 (il relativo decreto penale di condanna diveniva irrevocabile il 26.09.2009) e la seconda violazione in data 17.09.2011, quando erano trascorsi ormai oltre due anni dalla prima. Il G.I.P. pertanto avrebbe errato nell'applicare la legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2) Errata applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Secondo il ricorrente, in seguito alla dichiarazione di estinzione del reato all'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, viene meno altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il legislatore infatti ha indicato espressamente l'effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sulla sospensione della patente di guida che viene dimezzata. E ciò comporterebbe il venir meno della più grave sanzione accessoria della revoca della patente.
3) Errata applicazione di legge con riferimento alla competenza del giudice penale e/o esercizio da parte del giudice di una potestà riservata per legge a organi amministrativi, in quanto, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, a seguito della declaratoria di estinzione del reato, non sarebbe il giudice penale competente ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, bensì il Prefetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie che ci occupa il giudice, nel dichiarare a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità stabilito nei confronti del ricorrente, l'estinzione del reato giudicato con sentenza del 22.11.2012, ha altresì confermato la revoca della patente di guida originariamente disposta.
Tanto premesso si osserva che, proprio la considerazione svolta nel provvedimento impugnato in conformità al dato normativo, secondo cui, in caso di dichiarata estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente di guida, dimostra che quest'ultima non può essere revocata. Tale statuizione infatti, determinando la definitiva privazione del titolo abilitativo, risulta in insanabile contrasto con la previsione di legge che, invece, riducendo della metà la sanzione amministrativa della sospensione della patente, evidenzia la temporaneità che deve caratterizzare la privazione del detto titolo nel sopra indicato specifico caso di estinzione del reato.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di conferma della revoca della patente, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014