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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.2709/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'1 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi C.F._4
Fioretti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Sisto V n. 19, giusta procura in atti;
Parte opponente
e
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1
Ranaldi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino,
Via Enrico de Nicola n. 151;
Parte opposta
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'1 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato al Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 4 primo, in data 2.10.2024, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Cassino n. 17893/2023 del
17.09.2024 (R.G. N. 1653/24), con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.374,19. A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto l'inidoneità del titolo azionato in quanto la suddetta ordinanza, con cui era stato rigettato un reclamo proposto in corso di causa, non avrebbe dovuto contenere la liquidazione delle spese di lite. Ciò posto, hanno chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte, e, nel merito, di accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo azionato, e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inesistenza, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto.
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e l'istanza di sospensione Controparte_1 formulata da controparte, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stata fissata l'udienza per la discussione.
All'udienza dell'1.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va preliminarmente qualificata la doglianza mossa dagli opponenti come opposizione
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo essa sull'accertamento del diritto dell'opposta di procedere a esecuzione forzata danno in loro danno sulla scorta del predetto titolo.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Deve infatti osservarsi che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui pagina 2 di 4 corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso di specie, l'opposizione va dichiarata inammissibile, posto che gli anzidetti motivi, afferendo ad un vizio genetico del titolo (con riguardo alla statuizione delle spese di lite), non possono essere fatti valere in questa sede.
Del resto, la Suprema Corte, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di evidenziare che “l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite”. Ha poi affermato che “qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass., sez. 3, 13 maggio 2021, n. 12898)” (cfr. Cass. civ. sez. I, 2.09.2022, n. 25927).
Tali principi sono stati espressi ancora più di recente dalla Suprema Corte, che ha affermato che
“In base a tale indirizzo si ammette, in effetti, la proponibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione per contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso in sede cautelare all'esito del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., ma solo nella contemporanea ricorrenza delle seguenti due condizioni: 1) che l'opponente intenda contestare esclusivamente il quantum della liquidazione e non la condanna in sé (ovvero la compensazione), essendo ciò possibile esclusivamente instaurando il giudizio di merito;
2) che, comunque, non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ultimo caso, anche il quantum della liquidazione delle spese del procedimento cautelare potrà e dovrà essere ridiscusso in quella sede” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, n. 23719 del 3.8.23).
La suddetta pronuncia, a cui si ritiene di aderire in quanto condivisibile alla luce dei principi generali sopra esposti in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ammette, dunque, la proponibilità dell'opposizione esecutiva per contestare il provvedimento emesso in sede cautelare all'esito del reclamo purché ciò investa solo il quantum della liquidazione e non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ipotesi, il sindacato sul capo condannatorio contenuto nel provvedimento cautelare dovrà essere sindacato in tale sede.
pagina 3 di 4 Pertanto, la contestazione avente ad oggetto l'illegittima statuizione delle spese di lite da parte del provvedimento di reclamo in corso di causa è una censura che attiene ai presupposti stessi della statuizione e alla corretta applicazione delle norme processuali, con la conseguenza che essa dovrà essere esaminata dinanzi al giudice del merito. Quando il merito è pendente, come nel caso in esame, la parte ha già a sua disposizione lo strumento processuale per ottenere una revisione della statuizione sulle spese, con conseguente inammissibilità dell'opposizione al precetto proposta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va pertanto respinta, atteso che ogni determinazione in punto di spese di lite (in ordine alla legittimità o meno della loro liquidazione) spetta al giudice competente per la decisione del merito della causa ed esula, pertanto, dalla cognizione del giudice dell'opposizione esecutiva.
Ogni altra questione è da intendere assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente espletata
(con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1 euro 1700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.2709/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza dell'1 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi C.F._4
Fioretti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Sisto V n. 19, giusta procura in atti;
Parte opponente
e
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1
Ranaldi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cassino,
Via Enrico de Nicola n. 151;
Parte opposta
Oggetto
Opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'1 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato al Parte_3 Parte_4
pagina 1 di 4 primo, in data 2.10.2024, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Cassino n. 17893/2023 del
17.09.2024 (R.G. N. 1653/24), con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 6.374,19. A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto l'inidoneità del titolo azionato in quanto la suddetta ordinanza, con cui era stato rigettato un reclamo proposto in corso di causa, non avrebbe dovuto contenere la liquidazione delle spese di lite. Ciò posto, hanno chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte, e, nel merito, di accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo azionato, e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inesistenza, invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto.
si è costituita in giudizio contestando l'opposizione e l'istanza di sospensione Controparte_1 formulata da controparte, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione ed è stata fissata l'udienza per la discussione.
All'udienza dell'1.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Va preliminarmente qualificata la doglianza mossa dagli opponenti come opposizione
(preventiva) all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., vertendo essa sull'accertamento del diritto dell'opposta di procedere a esecuzione forzata danno in loro danno sulla scorta del predetto titolo.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Deve infatti osservarsi che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, ove rilevi, come nel caso di specie, un titolo esecutivo giudiziale, non è consentito far valere, con l'opposizione all'esecuzione, un vizio genetico dello stesso, che, traducendosi in motivo di gravame, potrebbe essere denunciato solo in sede di impugnazione.
Va infatti ricordato che, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 17.02.2011, n. 3850), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o ha avuto la possibilità di essere o è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia minacciata o sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui pagina 2 di 4 corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Nel caso di specie, l'opposizione va dichiarata inammissibile, posto che gli anzidetti motivi, afferendo ad un vizio genetico del titolo (con riguardo alla statuizione delle spese di lite), non possono essere fatti valere in questa sede.
Del resto, la Suprema Corte, con argomentazioni che si condividono, ha avuto modo di evidenziare che “l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite”. Ha poi affermato che “qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio (Cass., sez. 3, 13 maggio 2021, n. 12898)” (cfr. Cass. civ. sez. I, 2.09.2022, n. 25927).
Tali principi sono stati espressi ancora più di recente dalla Suprema Corte, che ha affermato che
“In base a tale indirizzo si ammette, in effetti, la proponibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione per contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso in sede cautelare all'esito del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., ma solo nella contemporanea ricorrenza delle seguenti due condizioni: 1) che l'opponente intenda contestare esclusivamente il quantum della liquidazione e non la condanna in sé (ovvero la compensazione), essendo ciò possibile esclusivamente instaurando il giudizio di merito;
2) che, comunque, non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ultimo caso, anche il quantum della liquidazione delle spese del procedimento cautelare potrà e dovrà essere ridiscusso in quella sede” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, n. 23719 del 3.8.23).
La suddetta pronuncia, a cui si ritiene di aderire in quanto condivisibile alla luce dei principi generali sopra esposti in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ammette, dunque, la proponibilità dell'opposizione esecutiva per contestare il provvedimento emesso in sede cautelare all'esito del reclamo purché ciò investa solo il quantum della liquidazione e non sia stato instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ipotesi, il sindacato sul capo condannatorio contenuto nel provvedimento cautelare dovrà essere sindacato in tale sede.
pagina 3 di 4 Pertanto, la contestazione avente ad oggetto l'illegittima statuizione delle spese di lite da parte del provvedimento di reclamo in corso di causa è una censura che attiene ai presupposti stessi della statuizione e alla corretta applicazione delle norme processuali, con la conseguenza che essa dovrà essere esaminata dinanzi al giudice del merito. Quando il merito è pendente, come nel caso in esame, la parte ha già a sua disposizione lo strumento processuale per ottenere una revisione della statuizione sulle spese, con conseguente inammissibilità dell'opposizione al precetto proposta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va pertanto respinta, atteso che ogni determinazione in punto di spese di lite (in ordine alla legittimità o meno della loro liquidazione) spetta al giudice competente per la decisione del merito della causa ed esula, pertanto, dalla cognizione del giudice dell'opposizione esecutiva.
Ogni altra questione è da intendere assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente espletata
(con omissione della fase istruttoria/trattazione in quanto non tenutasi) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1 euro 1700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino il 22.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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