CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6480/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5470/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ME Benvenuto, come in atti rappresentato e difeso, impugnava della cartella di pagamento n 295 2024 00357552 33/ 000, notificata in data 27.09.2024, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma €2.254,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, relativi agli anni d'imposta 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica/consegna degli atti presupposti e, per l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non è costituita
L'ATO si è costituita evidenziando che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica delle fatture prima, da ultimo è stata preceduta dall'Intimazione di pagamento n. 261548 del 29.07.2019 e spedita in data 13.08.2019 con raccomandata n 61634572806 – 4 e restituita al mittente dall'Ufficio Postale in data
01.10.2019 con esito compiuta giacenza come da busta bianca allegata, con utile effetto interruttivo della prescrizione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per gli anni dal 2008 al 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni dal 2008 al 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6480/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035755233000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5470/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 ME Benvenuto, come in atti rappresentato e difeso, impugnava della cartella di pagamento n 295 2024 00357552 33/ 000, notificata in data 27.09.2024, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma €2.254,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani, relativi agli anni d'imposta 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica/consegna degli atti presupposti e, per l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non è costituita
L'ATO si è costituita evidenziando che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica delle fatture prima, da ultimo è stata preceduta dall'Intimazione di pagamento n. 261548 del 29.07.2019 e spedita in data 13.08.2019 con raccomandata n 61634572806 – 4 e restituita al mittente dall'Ufficio Postale in data
01.10.2019 con esito compiuta giacenza come da busta bianca allegata, con utile effetto interruttivo della prescrizione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per gli anni dal 2008 al 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni dal 2008 al 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025