Decreto presidenziale 29 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2025, proposto da
IN Di VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Girolamo e Giuseppe Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 278\24 del 15 febbraio, nel Giudizio R.G. n.1441/23 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro, notificata il 10 gennaio 2025, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AR AL AU ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 278/2024 del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 febbraio 2024, nel giudizio R.G. 1441/2023, pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale il Tribunale ha così statuito:
“ Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1.500,00, oltre interessi legali come per legge….”
2. Tale sentenza, in forma esecutiva, è stata notificata al Ministero soccombente, a mezzo PEC, il 10 gennaio 2025 dal legale della ricorrente.
3. La sentenza risulta, altresì, passata in giudicato, come da attestazione in atti del 14 luglio 2025.
4. La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di forma.
6. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
9 - Il ricorso è, nel merito, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 - Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, pubblicata il 15 febbraio 2024, resa nel giudizio R.G. 1441/2023, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 278/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, resa nel giudizio R.G. 1441/2023, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 278/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, resa nel giudizio R.G. 1441/2023, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrenti, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco NA, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
AR AL AU ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL AU ES | Marco NA |
IL SEGRETARIO