Sentenza 6 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2019, n. 18811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18811 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI VA UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.LI IO per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata liquidata la somma di euro 17.467, 50, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito di assoluzione, con sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., dal reato di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa in danno della regione Puglia e della ASL TA/1 nonché dal reato di truffa continuata e aggravata.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, dimostrato da una consulenza di parte da lui prodotta, da cui si evince che nell'anno 2008, dopo che il LI venne raggiunto, nel mese di febbraio, da ordinanza di custodia cautelare, si registrò una consistente contrazione dei livelli economici e reddituali, considerato che il ricorrente svolgeva attività di libero professionista. I danni patrimoniali patiti dal LI sono quantificabili in euro 381.455, considerato anche il discredito derivato all'immagine del ricorrente dalla spettacolarizzazione mediatica della vicenda che lo riguardava. E comunque per almeno 21 giorni il ricorrente non aveva potuto espletare alcuna attività perché detenuto in regime di arresti domiciliari. Contraddittoriamente il giudice a quo, mentre 'ha annesso rilevanza probatoria alla consulenza medico-specialistica di parte relativa al danno psico-fisico, non ha riconosciuto analogo spessore dimostrativo alla consulenza concernente il danno patrimoniale.
2. Con requisitoria in data 13/12/2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3.Con memoria depositata il 28 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4- 2004, Antonelli).
2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che i danni patrimoniali asseritamente patiti dal LI, quale effetto eziologicamente riconducibile alla privazione della libertà personale, non risultavano documentati. Infatti, la relazione del consulente di parte non era supportata da alcuna allegazione documentale comprovante l'effettiva percezione, da parte del LI, dei redditi in essa indicati (ad esempio, dichiarazioni dei redditi o documentazione equipollente). Non era dato nemmeno sapere se il LI esercitasse, nel periodo in considerazione, la propria attività medico-chirurgica soltanto presso la clinica D' Amore ovvero anche presso altre strutture sanitarie e con quale inquadramento giuridico, sicché non si conoscevano le fonti dei redditi asseritamente percepiti. D'altronde - aggiunge il giudice a quo - quand'anche i redditi derivanti dall'attività professionale fossero stati quelli indicati nel prospetto contenuto nella predetta relazione del consulente di parte, non vi era prova che il decremento registrato nell'anno 2008 fosse imputabile al periodo di ingiusta detenzione sofferto, atteso che dall'esame del prospetto emergeva che anche nell'anno 2010, dopo un sostanziale raddoppio del reddito prodotto nell'anno 2009, vi era stato un sensibile decremento, seguito da un notevole aumento nel 2011 e da una nuova riduzione nel 2012. Tale andamento altalenante del reddito, anche a distanza di lungo tempo dal periodo di privazione della libertà personale, induce ragionevolmente a ritenere - argomenta la Corte d'appello - che il decremento riscontrato nel 2008 non sia eziologicamente riconducibile alla detenzione sofferta ma a fattori diversi, ripropostisi anche a distanza di svariati anni dalla vicenda di cui si tratta. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte d'appello preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in • nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che li