Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2025, proposto da
ON BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Alba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 416/2024 depositata il 19.4.2024 dal Tribunale di Locri, nel giudizio RG n. 2188/2022 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. DO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Locri ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 7.5.2025 e depositato il 13.5.2025 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
In data 23.1.2026 parte ricorrente ha depositato memoria allegando di aver preso contezza nel mese di gennaio che il MIUR ha provveduto al pagamento del bonus carta docente oggetto del giudizio, ricaricando la carta docente come evincibile dalla schermata del sito del MIUR relativa all’accesso personale del docente, ragion per cui chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese processuali essendo stata la sentenza de qua ottemperata nel mese di novembre e dunque successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla camera di consiglio del 28.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
La richiesta va accolta.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero –che non ha comprovato, come era suo onere, di aver tempestivamente ottemperato al titolo oggetto dell’odierno giudizio– al pagamento delle spese che si liquidano in dispositivo, tenendo conto dell’andamento e della natura della lite e con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente
DO AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO AG | ER IS |
IL SEGRETARIO