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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3234/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023653381000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, l'intimazione di pagamento n.29620259023653381, notificatagli il 28.6.2025, emessa a seguito della cartella di pagamento n.
29620140027594770 relativa all'Irpef anno 2009, asseritamente notificata in data 18.01.2015.
Ha eccepito la illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione/decadenza del diritto a procedere all'esecuzione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando controdeduzioni corredate di documentazione.
L'ADER non si è costituita.
Parte ricorrente ha replicato con memoria illustrativa.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza vanno disattesi.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità della cartella che ne costituisce il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica della stessa o siano prescritte le somme da essa portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Ebbene,l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova che la notifica della cartella di pagamento n.
29620140027594770 è stata effettuata in data 18.1.2015 mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e invio della raccomandata informativa all'interessato.
Al riguardo, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente nella memoria illustrativa, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr Cassazione, pronunce nn. 23039/2016,
23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021). Posto ciò l'atto presupposto è stato regolarmente notificato ed è divenuto definitivo in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione della cartella, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la sua notifica, avente ad oggetto IRPEF, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che alle imposte erariali si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta.
Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 (prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del
2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Presa in esame la data di avvenuta notifica della suddetta cartella (18.01.2015) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'intimazione impugnata e notificata il 28.06.2025 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994).
Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 18.01.2025 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dalla cartella su menzionata per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 28.06.2025. Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione...".
In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese processuali, a favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 738,40. Compensa le stesse nel rapporto con ADER.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3234/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023653381000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, l'intimazione di pagamento n.29620259023653381, notificatagli il 28.6.2025, emessa a seguito della cartella di pagamento n.
29620140027594770 relativa all'Irpef anno 2009, asseritamente notificata in data 18.01.2015.
Ha eccepito la illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione/decadenza del diritto a procedere all'esecuzione.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando controdeduzioni corredate di documentazione.
L'ADER non si è costituita.
Parte ricorrente ha replicato con memoria illustrativa.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di doglianza vanno disattesi.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità della cartella che ne costituisce il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica della stessa o siano prescritte le somme da essa portate anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta.
Ebbene,l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova che la notifica della cartella di pagamento n.
29620140027594770 è stata effettuata in data 18.1.2015 mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e invio della raccomandata informativa all'interessato.
Al riguardo, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente nella memoria illustrativa, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr Cassazione, pronunce nn. 23039/2016,
23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021). Posto ciò l'atto presupposto è stato regolarmente notificato ed è divenuto definitivo in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione della cartella, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la sua notifica, avente ad oggetto IRPEF, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che alle imposte erariali si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta.
Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 (prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del
2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Presa in esame la data di avvenuta notifica della suddetta cartella (18.01.2015) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'intimazione impugnata e notificata il 28.06.2025 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994).
Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 18.01.2025 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dalla cartella su menzionata per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 28.06.2025. Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione...".
In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla refusione delle spese processuali, a favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, che liquida in euro 738,40. Compensa le stesse nel rapporto con ADER.