CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240120386669000 TASSA AUTOM 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4500/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro la Regione Lombardia in relazione alla cartella di pagamento n. 06820240120386669000, notificata via PEC in data 28.11.2024, avente ad oggetto “omesso pagamento addizionale erariale tassa auto 2017” per complessivi € 735,51, deducendo in sintesi: la prescrizione del credito in conseguenza del termine triennale proprio della tassa automobilistica regionale;
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici, con conseguente nullità derivata della cartella;
il difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7
L. 212/2000, per omessa indicazione della causale, degli atti presupposti e dei criteri di calcolo (interessi/ aggio).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti prescrizione, atti prodromici e ruolo, in quanto di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore;
deduceva, inoltre, la congruità formale della cartella in punto motivazione e la non necessità di dettagliare in essa il computo analitico degli interessi moratori ex art. 30
DPR 602/1973, chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositava memoria illustrativa la Regione Lombardia, eccependo la totale estraneità alla pretesa impugnata in quanto la cartella riguardava il c.d. “superbollo” (addizionale erariale ex D.L. 98/2011), tributo statale non regionale;
ne chiedeva l'estromissione, deducendo la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Dalla lettura dell'atto impugnato e dalle produzioni in atti risulta che la cartella n. 06820240120386669000 concerne l'addizionale erariale comunemente detta “superbollo”, istituita dall'art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, di competenza statale e gestione impositiva rimessa all'Agenzia delle Entrate, con riscossione demandata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ne consegue che la Regione
Lombardia è estranea al presente rapporto impositivo: non ha emesso il ruolo, non ha svolto attività accertativa, non è titolare del relativo credito. Le richieste della parte ricorrente non possono quindi essere utilmente rivolte alla Regione, che va considerata non legittimata passiva in relazione alla pretesa dedotta in giudizio. Parimenti, le censure che il ricorrente svolge in tema di prescrizione del credito, di omessa/ irregolare notifica degli atti prodromici e, più in generale, di vizi del ruolo attengono a profili sostanziali del rapporto tributario e alla fase anteriore alla consegna del ruolo;
esse, pertanto, non investono l'operato dell'Agente della Riscossione, che è soggetto meramente esecutivo e incaricato alla riscossione, e non è tenuto a verificare la regolarità della precedente fase di accertamento/notifica. In ogni caso la prospettazione del ricorrente in ordine all'applicabilità del termine triennale previsto per la tassa automobilistica regionale non è conferente rispetto all'addizionale erariale (superbollo), che è tributo statale distinto dal bollo regionale per presupposto, soggetto impositore e regime. Inoltre, l'estratto di ruolo prodotto da ADER e la relata di notifica della cartella comprovano la regolarità dell'azione esecutiva di competenza dell'Agente, non essendo stati articolati specifici motivi o puntuali disconoscimenti idonei a revocarne la efficacia probatoria. Il ricorrente allega di non aver ricevuto gli atti presupposti, invocando la nullità derivata della cartella. Tuttavia, la censura non individua concrete nullità proprie della cartella (p.es. vizi della relata o della spedizione/PEC della cartella stessa). Per quanto concerne il preteso difetto di motivazione la cartella impugnata riporta gli estremi del ruolo, la causale (“addizionale erariale – anno 2017”), gli importi dovuti e gli accessori;
tali elementi sono sufficienti a rendere intellegibile la pretesa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Quanto agli interessi moratori ex art. 30 DPR 602/1973, la loro indicazione in cartella ha natura informativa e non richiede l'analitico computo al momento dell'emissione, poiché essi decorrono solo dopo il termine dilatorio dalla notifica e sono determinati da misure normative/ministeriali; non sussiste, dunque, il vizio motivazionale dedotto. Alla luce di quanto precede ritiene la Corte di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, avuto riguardo alla peculiare differenza terminologica tra “tassa automobilistica” e “addizionale erariale” che può aver ingenerato incertezza nel contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240120386669000 TASSA AUTOM 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4500/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro la Regione Lombardia in relazione alla cartella di pagamento n. 06820240120386669000, notificata via PEC in data 28.11.2024, avente ad oggetto “omesso pagamento addizionale erariale tassa auto 2017” per complessivi € 735,51, deducendo in sintesi: la prescrizione del credito in conseguenza del termine triennale proprio della tassa automobilistica regionale;
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici, con conseguente nullità derivata della cartella;
il difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7
L. 212/2000, per omessa indicazione della causale, degli atti presupposti e dei criteri di calcolo (interessi/ aggio).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure inerenti prescrizione, atti prodromici e ruolo, in quanto di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore;
deduceva, inoltre, la congruità formale della cartella in punto motivazione e la non necessità di dettagliare in essa il computo analitico degli interessi moratori ex art. 30
DPR 602/1973, chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositava memoria illustrativa la Regione Lombardia, eccependo la totale estraneità alla pretesa impugnata in quanto la cartella riguardava il c.d. “superbollo” (addizionale erariale ex D.L. 98/2011), tributo statale non regionale;
ne chiedeva l'estromissione, deducendo la carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Dalla lettura dell'atto impugnato e dalle produzioni in atti risulta che la cartella n. 06820240120386669000 concerne l'addizionale erariale comunemente detta “superbollo”, istituita dall'art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, di competenza statale e gestione impositiva rimessa all'Agenzia delle Entrate, con riscossione demandata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ne consegue che la Regione
Lombardia è estranea al presente rapporto impositivo: non ha emesso il ruolo, non ha svolto attività accertativa, non è titolare del relativo credito. Le richieste della parte ricorrente non possono quindi essere utilmente rivolte alla Regione, che va considerata non legittimata passiva in relazione alla pretesa dedotta in giudizio. Parimenti, le censure che il ricorrente svolge in tema di prescrizione del credito, di omessa/ irregolare notifica degli atti prodromici e, più in generale, di vizi del ruolo attengono a profili sostanziali del rapporto tributario e alla fase anteriore alla consegna del ruolo;
esse, pertanto, non investono l'operato dell'Agente della Riscossione, che è soggetto meramente esecutivo e incaricato alla riscossione, e non è tenuto a verificare la regolarità della precedente fase di accertamento/notifica. In ogni caso la prospettazione del ricorrente in ordine all'applicabilità del termine triennale previsto per la tassa automobilistica regionale non è conferente rispetto all'addizionale erariale (superbollo), che è tributo statale distinto dal bollo regionale per presupposto, soggetto impositore e regime. Inoltre, l'estratto di ruolo prodotto da ADER e la relata di notifica della cartella comprovano la regolarità dell'azione esecutiva di competenza dell'Agente, non essendo stati articolati specifici motivi o puntuali disconoscimenti idonei a revocarne la efficacia probatoria. Il ricorrente allega di non aver ricevuto gli atti presupposti, invocando la nullità derivata della cartella. Tuttavia, la censura non individua concrete nullità proprie della cartella (p.es. vizi della relata o della spedizione/PEC della cartella stessa). Per quanto concerne il preteso difetto di motivazione la cartella impugnata riporta gli estremi del ruolo, la causale (“addizionale erariale – anno 2017”), gli importi dovuti e gli accessori;
tali elementi sono sufficienti a rendere intellegibile la pretesa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Quanto agli interessi moratori ex art. 30 DPR 602/1973, la loro indicazione in cartella ha natura informativa e non richiede l'analitico computo al momento dell'emissione, poiché essi decorrono solo dopo il termine dilatorio dalla notifica e sono determinati da misure normative/ministeriali; non sussiste, dunque, il vizio motivazionale dedotto. Alla luce di quanto precede ritiene la Corte di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, avuto riguardo alla peculiare differenza terminologica tra “tassa automobilistica” e “addizionale erariale” che può aver ingenerato incertezza nel contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.