Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 458
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione triennale applicabile alla tassa automobilistica regionale non sia conferente all'addizionale erariale (superbollo), che è un tributo statale distinto per presupposto, soggetto impositore e regime.

  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure inerenti la prescrizione, gli atti prodromici e i vizi del ruolo non investono l'operato dell'Agente della Riscossione, che è soggetto meramente esecutivo. Inoltre, il ricorrente non ha individuato concrete nullità proprie della cartella.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata riporta gli estremi del ruolo, la causale, gli importi dovuti e gli accessori, elementi sufficienti a rendere intellegibile la pretesa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Gli interessi moratori non richiedono un analitico computo al momento dell'emissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 458
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 458
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo