TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 499
TAR
Decreto presidenziale 5 maggio 2017
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TAR
Ordinanza cautelare 17 maggio 2017
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TAR
Ordinanza collegiale 16 luglio 2018
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TAR
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 10, 14, 15, 23, 24, 40, 45, 46, 47 e 56, l.r. n. 16/2008; art. 3, legge n. 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 6, legge n. 241/1990; artt. 10, 45, 46 e 47, l.r. n. 16/2008 – Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti – Violazione del principio di proporzionalità

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione artt. 7 e seguenti, legge n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 7, 21-quater e 21-nonies, legge n. 241/1990 – Difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, legge n. 241/1990; art. 45, l.r. n. 16/2008 – Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, legge n. 241/1990; art. 45, l.r. n. 16/2008 – Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile.

  • Rigettato
    Violazione artt. 142, 146 e 167, d.lgs. 22/1/2004, n. 42; art. 3, legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità

    Le censure relative ai vizi procedurali (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, omessa considerazione delle deduzioni difensive, difetto di motivazione) sono respinte in quanto i ricorrenti erano a conoscenza delle contestazioni sin dal 2012 e hanno partecipato ai procedimenti precedenti. L'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione rafforzata. La qualificazione delle opere come nuova costruzione è superata dalla presenza di vincoli paesaggistici che rendono l'abuso insanabile. I ricorrenti non hanno provato che le opere risalgano alla fine degli anni '90. In ogni caso, si applica il principio del tempus regit actum.

  • Rigettato
    Violazione artt. 9 e 11, l.r. n. 13/2014; art. 167, d.lgs. n. 42/2004 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia grave e manifesta

    L'omesso parere della Commissione locale per il paesaggio è irrilevante poiché il provvedimento riguarda la difformità dalla normativa urbanistico-edilizia e non la compatibilità paesaggistica.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, legge n. 241/1990; artt. 10, 45 e 46, l.r. n. 16/2008 – Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà

    La censura relativa all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è respinta. L'acquisizione è automatica in caso di inottemperanza alla demolizione. Il sig. AS GG, pur non essendo autore materiale dell'abuso, non ha dimostrato di essersi attivato per la rimozione e, con la riespansione del suo diritto dominicale, è ora tenuto all'ottemperanza. La mancata notifica al sig. AN GG non inficia la legittimità della misura.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, 7 e seguenti legge n. 241/1990; art. 45, l.r. n. 16/2008 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, indeterminatezza, ingiustizia grave e manifesta

    La censura relativa all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è respinta. L'acquisizione è automatica in caso di inottemperanza alla demolizione. Il sig. AS GG, pur non essendo autore materiale dell'abuso, non ha dimostrato di essersi attivato per la rimozione e, con la riespansione del suo diritto dominicale, è ora tenuto all'ottemperanza. La mancata notifica al sig. AN GG non inficia la legittimità della misura.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, legge n. 241/1990; art. 45, l.r. n. 16/2008 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, indeterminatezza, ingiustizia grave e manifesta

    Le censure relative alla qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, all'inapplicabilità della sanzione demolitoria in presenza di vincoli paesaggistici e all'inapplicabilità della sanzione pecuniaria sono respinte. Le opere costituiscono un ampliamento di superfici e volumetria in area vincolata. I ricorrenti non hanno provato la data di realizzazione delle opere. La sanzione pecuniaria è accessoria e non applicabile in caso di impossibilità oggettiva di demolizione senza incidere sulla stabilità dell'edificio, cosa non dimostrata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 499
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 499
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo