Decreto presidenziale 5 maggio 2017
Ordinanza cautelare 17 maggio 2017
Ordinanza collegiale 16 luglio 2018
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00499/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2017, proposto da
AS GG, IG LI, PE GG ed AN GG, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bordighera (IM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Montanaro e Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza a firma del responsabile Settore Tecnico 17/2/2017, n. 343/UT (prot. n. 3687), notificata il successivo 27/2, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie realizzate nell’immobile sito in via Arziglia n. 35;
di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, e segnatamente:
a) della “ proposta di adozione del provvedimento finale in data 13/2/2017 ” (non conosciuta);
b) della relazione di sopralluogo 15/2/2017, prot. n. 3456 (non conosciuta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. PE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti avversavano l’ordinanza n. 343/UT con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Bordighera ingiungeva loro la demolizione, entro 90 giorni, delle opere abusive indicate nella premessa del provvedimento impugnato avvertendo che, in caso di inottemperanza all’ordine impartito, alla rimozione delle opere si sarebbe provveduto in loro danno, oltre all’acquisizione a titolo gratuito del manufatto in questione, dell’area di sedime e di una superficie pertinenziale pari a 250 mq. circa.
In punto di fatto, essi esponevano che, con una prima ordinanza n. 250/UT del 22 ottobre 2012, veniva intimato loro di rimuovere una serie di opere edilizie, in parte coincidenti con quelle di cui al provvedimento fatto oggetto dell’odierno gravame e che, a seguito di quell’atto, essi avevano provveduto ad una parziale rimozione delle opere in questione, eccezion fatta per due (ampliamento del fabbricato al piano terra e posa di pensilina in legno e ferro) per la regolarizzazione delle quali procedevano a presentare, il 16 gennaio 2013, istanza di accertamento di conformità.
Tuttavia, con determinazione prot. n. 16817 del 30 luglio 2013, la domanda di sanatoria in parola veniva respinta, ed avverso tale atto i ricorrenti proponevano il gravame R.G. n. 1239/2013, pendente dinanzi a questo Tribunale, discusso nel merito e chiamato in decisione all’odierna udienza.
Successivamente, con l’ordinanza n. 343/UT del 17 febbraio 20217, l’Ufficio tecnico comunale ingiungeva ai ricorrenti la rimozione delle opere per le quali era stato presentata (e respinta) l’istanza di accertamento di conformità del 16 gennaio 2013, contro la quale essi proponevano il presente gravame avanzando i seguenti mezzi di censura.
“ I. Violazione e/o falsa applicazione artt. 10, 14, 15, 23, 24, 40, 45, 46, 47 e 56, l.r. n. 16/2008 e s.m.i.; art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti ”.
Secondo i ricorrenti, il Comune di Bordighera non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto, nel caso in esame, che le opere di cui è stata ingiunta la rimozione costituissero interventi di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
Inoltre, essi si dolevano che il Comune avrebbe errato nel considerare l’ampliamento in contestazione superiore al limite del 20 percento della cubatura del manufatto preesistente previsto dall’art. 10, comma 2, lett. f ) della L.R. n. 16/2008 ratione temporis applicabile alla presente fattispecie.
In particolare, essi sostenevano che l’amministrazione non avrebbe dovuto escludere dal computo della volumetria preesistente l’ingombro del primo livello dell’edificio (avendolo considerato come porzione interrata), siccome detta parte dell’immobile, costituendo volume solo in parte interrato, avrebbe dovuto essere computata nel calcolo volumetrico complessivo dell’immobile, interpretazione questa che, a loro avviso, sarebbe avvalorata anche dall’art. 68 della L.R. cit. (sempre nel testo applicabile al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato) e dalle disposizioni dello strumento urbanistico comunale, entrambe escludendo che locali solo parzialmente interrati possano considerarsi del tutto tali e, quindi, esclusi dal calcolo della volumetria preesistente.
“ II. Violazione artt. 3 e 6, legge n. 241/1990 e s.m.i.; artt. 10, 45, 46 e 47, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti – Violazione del principio di proporzionalità ”.
A parere dei ricorrenti, il provvedimento gravato sarebbe stato lesivo del principio di proporzionalità, non avendo considerato che l’intimata rimozione delle opere (eseguite su di un edificio per il resto legittimamente assentito) avrebbe comportato pregiudizi per la staticità delle restanti parti del manufatto non attinte dall’ordine di demolizione.
“ III. Violazione artt. 7 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento, ancorché non vi fossero ragioni di urgenza legittimanti la deroga a tale obbligo.
“ IV. Violazione artt. 3, 7, 21-quater e 21-nonies, legge n. 241/1990 e s.m.i. – Difetto di istruttoria, ilogicità, travisamento dei fatti ”.
L’amministrazione non avrebbe motivato in ordine al mancato accoglimento delle deduzioni difensive tempestivamente proposte dai ricorrenti.
“V . Violazione e/o falsa applicazione art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 45, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta ”.
L’ordinanza impugnata non avrebbe recato l’indicazione di alcuna ragione di interesse pubblico concreto e attuale idonea a giustificare la rimozione delle opere di che trattasi e prevalente rispetto all’interesse dei ricorrenti al mantenimento del manufatto nello stato in cui trovasi.
“ VI. Violazione art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 45, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità ”.
L’ordinanza demolitoria sarebbe stata emanata sulla scorta di un’istruttoria sommaria ed incompleta.
“ VII. Violazione e/o falsa applicazione artt. 142, 146 e 167, d.lgs. 22/1/2004, n. 42; art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i. – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ”.
Deducono i ricorrenti come il provvedimento avversato non consenta di comprendere quali delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 sia applicabile al caso di specie e quale sia il provvedimento impositivo del vincolo.
Inoltre, poiché le opere in questione sarebbero state realizzate sul finire degli anni ’90 del secolo scorso, alle stesse avrebbe dovuto trovare applicazione il regime anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, con possibilità quindi di essere mantenute previo pagamento della inerente sanzione pecuniaria.
“ VIII. Violazione artt. 9 e 11, l.r. n. 13/2014; art. 167, d.lgs. n. 42/2004 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia grave e manifesta ”.
Sostengono i ricorrenti che non sarebbe stato acquisito il parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio.
“ IX. Violazione art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i.; artt. 10, 45 e 46, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà ”.
A parere dei ricorrenti l’amministrazione – oltre a non poter disporre l’acquisizione gratuita di opere integranti, al più, interventi di ristrutturazione edilizia non conformi alla disciplina, non avrebbe motivato in ordine alla necessità di acquisire un’area ulteriore oltre a quella di sedime, oltre a non essersi curata di verificare se l’area interessata alla realizzazione di opere analoghe a quelle di cui è stata intimata la rimozione fosse eventualmente inferiore a quella così calcolata.
“ X. Violazione e/o falsa applicazione art. 3, 7 e seguenti legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 45, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, indeterminatezza, ingiustizia grave e manifesta ”.
Esponevano i ricorrenti che la nuda proprietà di una porzione dell’edificio in questione spetterebbe a soggetto terzo (il sig. AN GG, figlio e fratello dei ricorrenti) al quale l’ordinanza gravata non sarebbe mai stata notificata ed al quale, quindi, non potrebbe riferirsi la minacciata perdita del diritto reale sull’immobile, senza considerare che uno dei ricorrenti (il sig. AS GG) è solamente nudo proprietario dell’immobile, concesso in usufrutto ai genitori, e, quindi, sarebbe impossibilitato a prestare esecuzione all’ordine impartito.
“ XI. Violazione art. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 45, l.r. n. 16/2008 e s.m.i. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, indeterminatezza, ingiustizia grave e manifesta ”.
Infine, i ricorrenti contestavano la sanzione pecuniaria irrogata per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, sostenendone l’inapplicabilità retroattiva agli abusi commessi anteriormente all’entrata in vigore della L.R. n. 12/2015 e, comunque, la non assoggettabilità a tale sanzione delle opere da essi realizzate (sul presupposto della loro natura di interventi di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione).
Si concludeva il gravame con la domanda di sospensione cautelare dell’atto avversato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bordighera eccependo l’infondatezza, nel merito, di tutte le doglianze avversarie.
Con ordinanza n. 117/2017, apparendo opportuna la definizione contestuale del presente ricorso assieme al gravame avverso il presupposto diniego di sanatoria edilizia relativo alle medesime opere (e, al contempo, ritenendo necessario mantenere la res adhuc integra ), veniva concessa l’invocata sospensione cautelare degli effetti dell’atto gravato.
Seguivano due interruzioni del processo per morte di altrettanti ricorrenti (seguite dalle relative riassunzioni in termini) e tre richieste di rinvio della trattazione dell’affare nel merito, tutte concesse.
In vista dell’udienza di discussione del 22 aprile 2026, le parti depositavano documenti e memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., dai quali si evinceva che:
- a seguito del diniego di sanatoria impugnato con ricorso R.G. n. 1239/2013, i ricorrenti avevano avanzato una nuova istanza di accertamento di conformità nel 2023, tuttavia respinta con provvedimento del 30 luglio 2025 e, comunque, successivamente rinunciata con richiesta del 3 dicembre 2025 (cui faceva seguito la nota comunale di archiviazione del successivo 4 dicembre);
- parte ricorrente aveva avanzato, in data 30 ottobre 2025, una nuova istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, non ancora definita ma trasmessa dall’amministrazione comunale alla competente Soprintendenza con parere sfavorevole a corredo;
- la medesima parte, nel febbraio 2026, avrebbe presentato una nuova domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
In considerazione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva al Collegio di voler disporre un nuovo rinvio della trattazione della causa, mentre parte resistente insisteva per il rigetto, nel merito, del gravame.
Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accedere all’ulteriore istanza di rinvio della definizione dell’affare, a ciò ostando il chiaro tenore letterale dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., a mente del quale “ il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Tale norma, introdotta dall’art. 17, comma 7, lett. a ) del d.l. n. 80/2021 (conv., con mod., in legge n. 113/2021 e poi così modificata dall’art. 7 del d.l. n. 36/2022, conv, con mod., in legge n. 79/2022) e sopravvenuta in corso di causa, ancora a stringenti parametri (“ casi eccezionali ”) la concessione di dilazioni nella trattazione della causa che, pertanto, non possono che applicarsi restrittivamente.
Nel caso di specie, a fronte di un contenzioso risalente a 13 anni orsono, si sono registrate due interruzioni del processo e ben 3 rinvii, intersecatisi con due nuove istanze di sanatoria presentate dalla parte ricorrente (una delle quali già respinta dall’amministrazione) ed un accertamento di compatibilità paesaggistica (ancora in corso di definizione ma sul quale il Comune resistente si è già espresso in termini sfavorevoli alla parte istante).
Concedere un ulteriore rinvio nelle more della definizione delle istanze di sanatoria edilizia e paesaggistica tuttora pendenti consentirebbe alla parte (laddove dette istanze fossero nuovamente respinte), attraverso la rinuncia alle medesime in conseguenza della comunicazione di eventuali motivi ostativi al loro accoglimento, di rinviare, sostanzialmente sine die , la definizione nel merito dell’affare.
Tale condotta è incompatibile con il valore, costituzionalmente garantito, della ragionevole durata del processo e, pertanto, non può trovare avallo da parte del Collegio che, quindi, respinge l’istanza di rinvio da ultimo avanzata.
Nel merito, il gravame proposto è privo di fondamento e va respinto.
Giova precisare che, a fronte dell’ordine di demolizione impartito con l’ordinanza n. 250/UT del 22 ottobre 2012 (relativa a quattro opere, due delle quali oggetto anche dell’ordinanza gravata con il presente ricorso e, precisamente, la tettoia in legno e struttura portante in ferro della superficie di 8 mq. collocata al piano seminterrato e l’ampliamento del fabbricato sul lato est del piano terra), parte ricorrente ha parzialmente ottemperato alla misura ripristinatoria mentre, per le opere oggetto dell’atto impugnato, ha presentato, il 16 gennaio 2013, istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, al fine di regolarizzare un ampliamento di un manufatto al piano terreno per una superficie di mq. 17 ed un volume di mc. 49,30 e la costruzione di una “ piccola pensilina in legno e ferro sul lato sud del fabbricato tra il piano seminterrato ed il piano rialzato ”, e tanto sulla scorta dell’affermato rispetto del limite del 20 percento della volumetria dell’intero fabbricato e del pregiudizio alla struttura portante della restante parte dell’opera legittima.
Prima ancora, con ordinanza n. 250/UT del 22 ottobre 2012, era stato ingiunto ai ricorrenti la rimozione di una serie di opere di cui pone interesse, con riferimento al caso di specie, menzionare un “ ampliamento del fabbricato mediante recupero della volumetria del terrazzo sul lato est, per una superficie di circa mq. 17 ed una volumetria di circa mc. 45,90 ” e, al piano seminterrato, la realizzazione di una “ tettoia in legno con struttura portante in ferro, della superficie di circa mq. 8 ”.
L’istanza di sanatoria in questione veniva respinta con provvedimento del 30 luglio 2013, contro il quale la parte proponeva il gravame R.G. n. 1239/2013, anch’esso chiamato in trattazione all’odierna udienza.
Va osservato, allora, come, “ La presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all'ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione dell'ingiunzione di demolire ma esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e non si sia formato l'eventuale atto tacito di diniego. Pertanto, una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale tempestiva del diniego tacito, l'ingiunzione di demolizione riprende ipso facto vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte dell'Amministrazione procedente ” (così T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, n. 4975/2024).
Nondimeno, la successiva riedizione del potere sanzionatorio (prudenzialmente esercitato dall’amministrazione resistente in ragione, all’epoca dei fatti, del non ancora pieno consolidamento dell’orientamento interpretativo esemplificativamente esposto con la pronuncia da ultimo citata) ha comportato la rinnovazione dell’ordine di rimozione precedentemente impartito (questa volta con un oggetto, però, più limitato del precedente), legittimando pertanto i ricorrenti (che, a fronte dell’originaria ordinanza di demolizione, non avevano proposto gravame, limitandosi ad avanzare istanza di accertamento di compatibilità) ad interporre l’odierno gravame il quale comunque, come preannunciato, non è provvisto di fondamento.
Innanzitutto, ed in base alle osservazioni sopra svolte, sono del tutto da respingere tutte le censure con le quali, in vario modo, essi deducono l’omissione di garanzie partecipative nell’ambito del procedimento sanzionatorio sfociato con l’adozione del provvedimento impugnato.
I ricorrenti, infatti, sono a conoscenza delle contestazioni mosse dal Comune di Bordighera alle opere da essi realizzate sin dal 2012, ed hanno avuto modo di interloquire con l’amministrazione resistente tanto nel corso del procedimento sfociato nell’adozione dell’ordinanza n. 250/UT del 2012 quanto in quello culminato con il diniego di rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Pertanto, essi non possono opporre né di non essere stati a conoscenza del procedimento conclusosi con l’adozione dell’atto impugnato né di non aver potuto ad esso partecipare né, infine, dell’omessa considerazione delle osservazioni da essi svolte.
Analoga sorte devono conoscere tutte le censure concernenti supposti difetti di motivazione del provvedimento impugnato, in ossequio al costante insegnamento pretorio secondo cui “ In materia edilizia, l'abusività dell'opera, quale illecito permanente, esclude la configurabilità di un affidamento giuridicamente tutelabile alla sua conservazione, con la conseguenza che l'ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede una motivazione rafforzata neppure quando adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, né impone una specifica valutazione dell'interesse pubblico o una comparazione con gli interessi privati, essendo l'interesse alla repressione dell'illecito in re ipsa e non potendo il decorso del tempo legittimare situazioni contra legem ” (così, da ultimo, T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, n. 2256/2026).
Anche la doglianza con la quale parte ricorrente contesta l’omessa valutazione, da parte dell’amministrazione comunale, della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria è da respingere, scontrandosi con l’indirizzo interpretativo assolutamente prevalente secondo cui “ La valutazione circa la possibilità di dare corso all'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire di talché tale profilo non influisce sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione. In ogni caso, l'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio ” (così, di recente, Cons. St., sez. VII, n. 4382/2025), a tal fine di certo non potendo valorizzarsi il documento redatto dal tecnico dei ricorrenti il 15 gennaio 2013, con esso rilevandosi non un’impossibilità assoluta di demolire le parti abusive senza pregiudizio per il resto del manufatto legittimo, ma la mera incidenza dell’intervento di demolizione sulla parte preesistente.
Ancora, non merita adesione l’argomento – pure agitato dai ricorrenti – secondo cui l’ordinanza gravata avrebbe omesso di considerare separatamente (e sempre separatamente sanzionare) le opere di cui è stata ordinata la demolizione.
Tale assunto è del tutto fuori fuoco rispetto al costante insegnamento secondo cui, al fine di valutare l'incidenza di un intervento edilizio sull'assetto del territorio, qualora esso consista in una pluralità di opere, è necessaria una valutazione complessiva e globale delle stesse, non potendo le stesse essere considerate in modo "atomistico" e slegato le une dalle altre ( ex multis , T.A.R. Toscana, sez. III, n. 1100/2025).
Quanto alla doglianza secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime non potrebbe operare, nel caso di specie, a causa, da un lato dell’estraneità del ricorrente, sig. AS GG, alla realizzazione delle opere e, dall’altro, in ragione dell’omessa notifica dell’ordine di demolizione al sig. AN GG, nudo proprietario di una porzione dell’immobile, si osservi quanto segue.
Premesso che, per costante giurisprudenza, “ il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è una conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica pertanto ope legis, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica ” (così Cons. St., sez. IV, n. 2114/2025. In termini analoghi anche Cons. St., Ad. Plen. n. 16/2023, secondo cui “ a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive; b) la mancata ottemperanza (…) alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza ”), è altresì noto come il proprietario dell'immobile che non sia l'autore materiale dell'abuso, ove voglia sottrarsi alla sanzione acquisitiva, deve dimostrare non solo la propria totale estraneità alla realizzazione delle opere, ma anche di essersi attivato concretamente, una volta ricevuta la notifica dell'ordinanza di demolizione, per costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi, un contegno meramente inerte non essendo sufficiente a escludere l'applicazione della misura (cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, n. 365/2025).
Nel caso di specie, è da escludere, quindi, che la non imputabilità delle opere al sig. AS GG rilevi al fine di impedire l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo tanto più che, per effetto della morte dei restanti ricorrenti (usufruttuari dell’immobile), si è verificata la riespansione del diritto dominicale di cui egli è il titolare, di talché il medesimo ha riacquistato il potere, pieno ed incondizionato, di prestare ottemperanza all’ordine di demolizione impartitogli e, nel caso di inadempimento al medesimo, di subire l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Quanto, poi, alla mancata notifica dell’ordine di demolizione anche al fratello AN, nudo proprietario di una restante porzione dell’immobile, essa è circostanza che in nessun modo può inficiare la legittimità della misura ripristinatoria, dal momento che, come noto, “ L'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione anche a tutti i comproprietari, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi, comproprietari per i quali è mancata la notifica che potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere in via autonoma le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione ” (Cons. St., sez . VI, n. 6235/2021).
Ancora, quanto alle censure con cui viene contestata la qualificazione dell’abuso quale nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, l’inapplicabilità della sanzione demolitoria pur in presenza di vincoli paesaggistici e l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria accessoria, esse sono prive di fondamento.
Infatti, è da escludersi che le opere di cui è stata intimata la demolizione costituiscano meri interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” giacché, attraverso di essi, si è pervenuti ad un consistente ampliamento di superfici utili e volumetria in un’area gravata da vincoli paesaggistici, il che rende del tutto superfluo attardarsi in ordine alla qualificazione delle opere come interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, costituendo insegnamento costante che “ Nelle ipotesi in cui gli interventi edilizi abusivi siano stati realizzati in area vincolata in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione demolitoria non ammette alcun tipo di deroga e opera d'ufficio ancorché si tratti di opere che non avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire ” (Cons. St., sez. VII, n. 6428/2025).
Riguardo, poi, all’argomento secondo cui l’intervento in questione sarebbe stato compiuto anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, non ricadrebbe nel divieto di regolarizzazione paesaggistica postuma delle opere comportanti un aumento di superfici o volumetria, esso è comunque infondato posto che, come correttamente messo in luce dall’amministrazione resistente, parte ricorrente non ha comprovato in alcun modo che gli abusi contestati risalgano alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, così contravvenendo all’onere probatorio che l’ordinamento pone a suo carico (cfr. Cons. St., sez. II, n. 853/2024).
Ad ogni modo, quand’anche fosse dimostrato (ma così non è) che le opere in questione fossero state realizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004 (e del correlato principio di insanabilità delle nuove costruzioni realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica preventiva), rimane chiaro che, in forza del principio tempus regit actum , “ La normativa applicabile all'istanza del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in sanatoria o meno, non può che essere quella del momento in cui l'autorizzazione deve essere rilasciata e non quella vigente al momento della domanda. Ciò in conformità al noto principio del tempus regit actum che disciplina la successione di norme nel tempo nell'ambito del procedimento amministrativo, sancendo il principio secondo cui ogni atto deve essere adottato in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione ” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, n. 3312/2016).
Circa, poi, al carattere meramente accessorio della struttura realizzata sul fronte sud dell’edificio (la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe finalizzata esclusivamente a proteggere dalle intemperie gli infissi del piano seminterrato), essa deve escludersi in considerazione delle non secondarie dimensioni della medesima (circa 8 mq.) e delle modalità di costruzione della stessa (copertura in legno poggiante su di una struttura in ferro), le quali escludono che essa possa essere ricompresa nella nozione di pertinenza urbanistica (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 293/2025: “ La nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando siano realizzati nuovi volumi, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che alteri la sagoma di un fabbricato assentito. A tale riguardo, è da escludere il carattere di precarietà della tettoia realizzata con una struttura in ferro e stabilmente ancorata al suolo; non può, infatti, ritenersi "precaria" poiché non si tratta di opera facilmente smontabile in relazione ai metodi e ai materiali utilizzati che caratterizzano, invero, gli interventi edilizi di tipo non precario ”), con la conseguenza che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, come nel caso di specie, non rientra nella nozione di manutenzione ordinaria, né in quella di manutenzione straordinaria, in quanto determina una modifica della superficie dell'area interessata dal vincolo e dalla conseguente protezione integrale, oltre che una trasformazione edilizia del territorio con conseguente necessità di un titolo edilizio (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, n. 8017/2024) e, a fortiori , sfugge all’applicabilità della sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.
Infine, quanto all’omesso parere della Commissione locale per il paesaggio, trattasi di adempimento del tutto superfluo nel caso di specie in cui il provvedimento adottato concerne esclusivamente la difformità dello stato dei luoghi dalla normativa urbanistico-edilizia vigente e non venendo in rilievo profili di discrezionalità tecnica concernenti la compatibilità paesaggistica delle opere di cui trattasi (sul punto, vedi, T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, n. 1260/2020).
In conclusione, quindi, l’intero gravame è destituito di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Bordighera, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bordighera, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
PE HE, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| PE HE | RA LE |
IL SEGRETARIO