TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata proposta da
nata a [...] il giorno 8 febbraio 1991, c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dagli Avv.ti Caterina MORANO e C.F._1
Stefano CERA ed elettivamente domiciliata presso la prima, nel suo studio sito a Bologna (BO) in via Morandi n. 4 RICORRENTE e
nato a [...] il 1° luglio 1983, c.f. CP_1
, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Claudio DI CANDIA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo stesso nel suo studio sito a Veglie (LE) in piazza Umberto I snc RESISTENTE
***** OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
***** CONCLUSIONI: La ricorrente ha concluso come da memoria del 5 giugno 2025:
“- Ammonire il Sig. ordinandogli il rispetto di quanto disposto dal tribunale in riferimento alle CP_1 condizioni di frequentazione mantenimento della figlia minore;
- Condannare il convenuto, ex art 614 bis c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 100, per ogni ulteriore mancato rispetto del calendario di incontri con la figlia, e di euro 50 per ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento;
- Condannare il sig. quale genitore inadempiente, al risarcimento dei danni a favore della CP_1 minore, da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 2000. Con vittoria di spese diritti e onorari ed ogni riserva consentita per legge” pagina 1 di 5 Il resistente ha concluso come da comparsa di risposta:
“l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia rigettare il ricorso, per tutte le causali spiegate in narrativa, ribadendo che il sig. chiede che gli venga consentito di poter finalmente onorare il CP_1 proprio diritto di visita in serenità e che gli venga data la possibilità di risollevarsi economicamente Pers per poter mantenere riservandosi di chiedere una revisione delle condizioni di mantenimento per gravissima difficoltà economica, in apposito giudizio. Chiede altresì il rigetto della domanda attorea in quanto nessun vantaggio, né morale né economico, trae l'obbligato dal proprio inadempimento, per tutti i motivi spiegati in narrativa, difettando l'elemento soggettivo della volontà nell'inadempimento. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e nell'anno 2014 hanno iniziato una Parte_1 CP_1 relazione sentimentale divenuta convivenza more uxorio a partire da aprile 2015. In data 3 ottobre 2018 è nata la loro figlia Persona_2
Nel corso della convivenza il signor ha posto in essere condotte CP_1 maltrattanti che hanno portato alla sua condanna in sede penale a due anni di reclusione con pena sospesa per il delitto di cui all'art. 572 c.p., nonché alla fine della relazione di coppia. In data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Bologna ha disposto con decreto Perso provvisorio l'affido esclusivo di alla madre, il collocamento presso di lei, la sospensione del diritto di visita del padre, un contributo a carico del signor i CP_1
150,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie. Con sentenza definitiva del 29 settembre 2023 è stato stabilito l'affidamento Perso esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa, le visite del padre tramite incontri protetti con cadenza settimanale, un contributo mensile a carico del signor per il mantenimento ordinario della minore di 300,00 euro, oltre alla metà CP_1 delle spese straordinarie.
*** Con ricorso presentato il 24 gennaio 2025 la signora ha domandato di: Pt_1
- ammonire il signor ordinandogli il rispetto di quanto disposto dal CP_1
Tribunale in riferimento alle visite e al mantenimento della figlia;
- condannare il resistente, ex art. 614bis c.p.c., al pagamento in suo favore della somma di 100,00 euro per ogni ulteriore mancato rispetto del calendario di incontri con la figlia e di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento;
- condannare il signor l risarcimento dei danni a favore della minore, da CP_1 liquidarsi in via equitativa nella somma di 2.000,00 euro. A sostegno della sua richiesta la signora ha allegato che: Pt_1
- il resistente non vede la figlia da luglio 2024;
- non si è presentato agli ultimi incontri con la bambina programmati dal servizio sociale senza addurre un giustificato motivo;
- è inadempiente al pagamento del contributo di mantenimento già dall'emissione pagina 2 di 5 del decreto provvisorio del 20 dicembre 2022 (salvo due occasioni), tanto che ella ha dovuto agire in sede penale sporgendo denuncia per il delitto previsto e punito dall'art. 570 bis c.p., nonché in sede civile con la richiesta al datore di lavoro del signor el versamento diretto dell'assegno di mantenimento. CP_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le allegazioni CP_1 della ricorrente e ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte. In particolare, il resistente ha allegato di non aver versato il contributo al mantenimento per aver perso il lavoro nel luglio 2024 e di non aver partecipato agli incontri con la figlia perché trasferitosi a Roma, dove è stato ospitato dal fratello, dalla fine di luglio 2024 al febbraio 2025 e in quanto privo di denaro per comprare il biglietto del treno. Acquisita la relazione dei servizi sociali sulla situazione personale e familiare dei genitori e della figlia minore, all'udienza del 7 luglio 2025 la Giudice delegata ha sentito in interrogatorio libero le parti -le quali hanno specificato e ribadito le loro posizioni- e all'esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. n. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La signora ha chiesto che siano adottate le misure di cui all'art. 473 bis.39 Pt_1
c.p.c. nei confronti del signor a fronte delle gravi inadempienze di CP_1 quest'ultimo relative alle visite e al mantenimento della figlia minore. Perso In particolare, la ricorrente ha rappresentato che il signor on vede CP_1 da luglio 2024, è mancato agli ultimi quattro incontri programmati dal servizio sociale senza addurre valide giustificazioni e non versa il contributo di mantenimento (salvo che in due occasioni). Costituitosi in giudizio, il resistente non ha contestato le inadempienze limitandosi a riferire -per quanto di rilievo nella presente causa- che dopo la perdita del lavoro nel luglio 2024 ha subito un tracollo emotivo ed economico che l'ha costretto a trasferirsi a Roma, ospite del fratello. Ha inoltre allegato di non avere potuto vedere la figlia e versare il mantenimento perché completamente sprovvisto di mezzi. All'udienza del 7 luglio 2025, il signor ha confermato le circostanze CP_1 sopra descritte e ha specificato che è stato ospite dal fratello a Roma dalla fine di luglio 2024 al febbraio 2025 e che dal 12 al 21 febbraio 2025 si è recato in Albania con un biglietto pagatogli da un parente. Ha aggiunto inoltre che da febbraio 2025 è tornato a pagina 3 di 5 Bologna, che ha un impiego con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi per cui guadagna circa 1.800,00 euro netti al mese e che alloggia in un appartamento pagando un canone di circa 300,00 euro mensili. Il signor quindi, ha ammesso la sussistenza delle inadempienze allegate CP_1 dalla ricorrente. La relazione dei servizi sociali in atti riporta che dal mese di maggio 2024, in Perso concomitanza con la parziale liberalizzazione degli incontri, la figlia ha manifestato un rifiuto e un malessere nel vedere il padre. Successivamente a tali episodi, il signor mancato agli incontri programmati mantenendo contatti solo telefonici e ha CP_1 omesso di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, di avviare un percorso al e di partecipare al gruppo per uomini maltrattanti, come gli era stato Per_3 prescritto. A seguito di ciò, dal 2025 i servizi sociali hanno optato per la sospensione delle visite con possibilità di ripresa delle stesse solo in seguito alla dimostrazione di costanza e impegno da parte del padre.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e al contenuto dei rispettivi atti processuali, nonché sulla base della relazione dei servizi sociali, devono essere ritenute provate le gravi inadempienze del signor relative alle visite e al CP_1 mantenimento della figlia e l'imputabilità al medesimo di tali condotte. Va in primo luogo sottolineato che il resistente ha ammesso di avere posto in essere tali comportamenti, adducendo peraltro giustificazioni. Queste ultime, peraltro, non appaiono convincenti. Invero, l'assunto secondo cui egli non avrebbe potuto vedere la figlia perché non aveva il denaro per acquistare il biglietto del treno non è credibile, tanto più se si tiene conto che è stato in grado di ottenere dai parenti i fondi necessari per recarsi addirittura in Albania. Quanto poi all'omesso versamento del contributo di mantenimento non può non osservarsi che il resistente, secondo le sue stesse dichiarazioni, dal febbraio 2025 ha un impiego che gli assicura un'entrata netta di 1.500,00 euro detratte le spese dell'alloggio e pertanto ha i mezzi necessari per adempiere alla propria obbligazione economica nei confronti della bambina. Pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., il signor deve essere CP_1 Perso ammonito a rispettare il calendario delle visite alla figlia se e quando gli incontri saranno ripresi e ad adempiere all'obbligo di versamento dell'assegno per il Perso mantenimento ordinario di Inoltre, anche in considerazione della sua condizione reddituale, deve essere individuato a suo carico l'obbligo di versare alla ricorrente:
- la somma di 80,00 euro per ogni mancata visita alla figlia priva di giustificato motivo -motivo che dovrà essere comunicato con congruo anticipo- se e quando gli incontri saranno ripresi;
- l'importo di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento dell'assegno per il mantenimento della minore. pagina 4 di 5 Deve essere invece rigettata la richiesta risarcitoria della ricorrente in quanto non è stata fornita la prova del danno. La signora infatti ha avanzato la domanda di risarcimento senza enucleare Pt_1 compiutamente il nocumento patito, ma limitandosi a quantificarlo apoditticamente nella cifra di 2.000,00 euro.
*** In ragione della parziale soccombenza della ricorrente, le spese di lite vanno poste a carico del resistente per la quota di due terzi, mentre per la porzione di un terzo vanno compensate. Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori ricompresi tra quelli minimi e medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nonchè in considerazione della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1. ammonisce il signor a rispettare il calendario delle visite alla figlia CP_1 se e quando gli incontri saranno ripresi e ad adempiere l'obbligo di versamento del mantenimento della minore;
2. con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora la somma di 80,00 euro per Parte_1 Perso ogni mancata visita a priva di giustificato motivo, se e quando gli incontri saranno ripresi;
3. con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora la somma di 30,00 euro per Parte_1 ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento della minore;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5. compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3);
6. condanna il signor a rifondere alla signora CP_1 Parte_1
i restanti due terzi delle spese processuali, che liquida per l'intero in euro
[...]
4.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% , a c.p.a. e a i.v.a. come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata proposta da
nata a [...] il giorno 8 febbraio 1991, c.f. Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dagli Avv.ti Caterina MORANO e C.F._1
Stefano CERA ed elettivamente domiciliata presso la prima, nel suo studio sito a Bologna (BO) in via Morandi n. 4 RICORRENTE e
nato a [...] il 1° luglio 1983, c.f. CP_1
, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Claudio DI CANDIA ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo stesso nel suo studio sito a Veglie (LE) in piazza Umberto I snc RESISTENTE
***** OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
***** CONCLUSIONI: La ricorrente ha concluso come da memoria del 5 giugno 2025:
“- Ammonire il Sig. ordinandogli il rispetto di quanto disposto dal tribunale in riferimento alle CP_1 condizioni di frequentazione mantenimento della figlia minore;
- Condannare il convenuto, ex art 614 bis c.p.c., al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 100, per ogni ulteriore mancato rispetto del calendario di incontri con la figlia, e di euro 50 per ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento;
- Condannare il sig. quale genitore inadempiente, al risarcimento dei danni a favore della CP_1 minore, da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 2000. Con vittoria di spese diritti e onorari ed ogni riserva consentita per legge” pagina 1 di 5 Il resistente ha concluso come da comparsa di risposta:
“l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia rigettare il ricorso, per tutte le causali spiegate in narrativa, ribadendo che il sig. chiede che gli venga consentito di poter finalmente onorare il CP_1 proprio diritto di visita in serenità e che gli venga data la possibilità di risollevarsi economicamente Pers per poter mantenere riservandosi di chiedere una revisione delle condizioni di mantenimento per gravissima difficoltà economica, in apposito giudizio. Chiede altresì il rigetto della domanda attorea in quanto nessun vantaggio, né morale né economico, trae l'obbligato dal proprio inadempimento, per tutti i motivi spiegati in narrativa, difettando l'elemento soggettivo della volontà nell'inadempimento. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e nell'anno 2014 hanno iniziato una Parte_1 CP_1 relazione sentimentale divenuta convivenza more uxorio a partire da aprile 2015. In data 3 ottobre 2018 è nata la loro figlia Persona_2
Nel corso della convivenza il signor ha posto in essere condotte CP_1 maltrattanti che hanno portato alla sua condanna in sede penale a due anni di reclusione con pena sospesa per il delitto di cui all'art. 572 c.p., nonché alla fine della relazione di coppia. In data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Bologna ha disposto con decreto Perso provvisorio l'affido esclusivo di alla madre, il collocamento presso di lei, la sospensione del diritto di visita del padre, un contributo a carico del signor i CP_1
150,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre alla metà delle spese straordinarie. Con sentenza definitiva del 29 settembre 2023 è stato stabilito l'affidamento Perso esclusivo di alla madre con collocamento presso la stessa, le visite del padre tramite incontri protetti con cadenza settimanale, un contributo mensile a carico del signor per il mantenimento ordinario della minore di 300,00 euro, oltre alla metà CP_1 delle spese straordinarie.
*** Con ricorso presentato il 24 gennaio 2025 la signora ha domandato di: Pt_1
- ammonire il signor ordinandogli il rispetto di quanto disposto dal CP_1
Tribunale in riferimento alle visite e al mantenimento della figlia;
- condannare il resistente, ex art. 614bis c.p.c., al pagamento in suo favore della somma di 100,00 euro per ogni ulteriore mancato rispetto del calendario di incontri con la figlia e di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento;
- condannare il signor l risarcimento dei danni a favore della minore, da CP_1 liquidarsi in via equitativa nella somma di 2.000,00 euro. A sostegno della sua richiesta la signora ha allegato che: Pt_1
- il resistente non vede la figlia da luglio 2024;
- non si è presentato agli ultimi incontri con la bambina programmati dal servizio sociale senza addurre un giustificato motivo;
- è inadempiente al pagamento del contributo di mantenimento già dall'emissione pagina 2 di 5 del decreto provvisorio del 20 dicembre 2022 (salvo due occasioni), tanto che ella ha dovuto agire in sede penale sporgendo denuncia per il delitto previsto e punito dall'art. 570 bis c.p., nonché in sede civile con la richiesta al datore di lavoro del signor el versamento diretto dell'assegno di mantenimento. CP_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le allegazioni CP_1 della ricorrente e ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte. In particolare, il resistente ha allegato di non aver versato il contributo al mantenimento per aver perso il lavoro nel luglio 2024 e di non aver partecipato agli incontri con la figlia perché trasferitosi a Roma, dove è stato ospitato dal fratello, dalla fine di luglio 2024 al febbraio 2025 e in quanto privo di denaro per comprare il biglietto del treno. Acquisita la relazione dei servizi sociali sulla situazione personale e familiare dei genitori e della figlia minore, all'udienza del 7 luglio 2025 la Giudice delegata ha sentito in interrogatorio libero le parti -le quali hanno specificato e ribadito le loro posizioni- e all'esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. n. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La signora ha chiesto che siano adottate le misure di cui all'art. 473 bis.39 Pt_1
c.p.c. nei confronti del signor a fronte delle gravi inadempienze di CP_1 quest'ultimo relative alle visite e al mantenimento della figlia minore. Perso In particolare, la ricorrente ha rappresentato che il signor on vede CP_1 da luglio 2024, è mancato agli ultimi quattro incontri programmati dal servizio sociale senza addurre valide giustificazioni e non versa il contributo di mantenimento (salvo che in due occasioni). Costituitosi in giudizio, il resistente non ha contestato le inadempienze limitandosi a riferire -per quanto di rilievo nella presente causa- che dopo la perdita del lavoro nel luglio 2024 ha subito un tracollo emotivo ed economico che l'ha costretto a trasferirsi a Roma, ospite del fratello. Ha inoltre allegato di non avere potuto vedere la figlia e versare il mantenimento perché completamente sprovvisto di mezzi. All'udienza del 7 luglio 2025, il signor ha confermato le circostanze CP_1 sopra descritte e ha specificato che è stato ospite dal fratello a Roma dalla fine di luglio 2024 al febbraio 2025 e che dal 12 al 21 febbraio 2025 si è recato in Albania con un biglietto pagatogli da un parente. Ha aggiunto inoltre che da febbraio 2025 è tornato a pagina 3 di 5 Bologna, che ha un impiego con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi per cui guadagna circa 1.800,00 euro netti al mese e che alloggia in un appartamento pagando un canone di circa 300,00 euro mensili. Il signor quindi, ha ammesso la sussistenza delle inadempienze allegate CP_1 dalla ricorrente. La relazione dei servizi sociali in atti riporta che dal mese di maggio 2024, in Perso concomitanza con la parziale liberalizzazione degli incontri, la figlia ha manifestato un rifiuto e un malessere nel vedere il padre. Successivamente a tali episodi, il signor mancato agli incontri programmati mantenendo contatti solo telefonici e ha CP_1 omesso di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, di avviare un percorso al e di partecipare al gruppo per uomini maltrattanti, come gli era stato Per_3 prescritto. A seguito di ciò, dal 2025 i servizi sociali hanno optato per la sospensione delle visite con possibilità di ripresa delle stesse solo in seguito alla dimostrazione di costanza e impegno da parte del padre.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e al contenuto dei rispettivi atti processuali, nonché sulla base della relazione dei servizi sociali, devono essere ritenute provate le gravi inadempienze del signor relative alle visite e al CP_1 mantenimento della figlia e l'imputabilità al medesimo di tali condotte. Va in primo luogo sottolineato che il resistente ha ammesso di avere posto in essere tali comportamenti, adducendo peraltro giustificazioni. Queste ultime, peraltro, non appaiono convincenti. Invero, l'assunto secondo cui egli non avrebbe potuto vedere la figlia perché non aveva il denaro per acquistare il biglietto del treno non è credibile, tanto più se si tiene conto che è stato in grado di ottenere dai parenti i fondi necessari per recarsi addirittura in Albania. Quanto poi all'omesso versamento del contributo di mantenimento non può non osservarsi che il resistente, secondo le sue stesse dichiarazioni, dal febbraio 2025 ha un impiego che gli assicura un'entrata netta di 1.500,00 euro detratte le spese dell'alloggio e pertanto ha i mezzi necessari per adempiere alla propria obbligazione economica nei confronti della bambina. Pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., il signor deve essere CP_1 Perso ammonito a rispettare il calendario delle visite alla figlia se e quando gli incontri saranno ripresi e ad adempiere all'obbligo di versamento dell'assegno per il Perso mantenimento ordinario di Inoltre, anche in considerazione della sua condizione reddituale, deve essere individuato a suo carico l'obbligo di versare alla ricorrente:
- la somma di 80,00 euro per ogni mancata visita alla figlia priva di giustificato motivo -motivo che dovrà essere comunicato con congruo anticipo- se e quando gli incontri saranno ripresi;
- l'importo di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento dell'assegno per il mantenimento della minore. pagina 4 di 5 Deve essere invece rigettata la richiesta risarcitoria della ricorrente in quanto non è stata fornita la prova del danno. La signora infatti ha avanzato la domanda di risarcimento senza enucleare Pt_1 compiutamente il nocumento patito, ma limitandosi a quantificarlo apoditticamente nella cifra di 2.000,00 euro.
*** In ragione della parziale soccombenza della ricorrente, le spese di lite vanno poste a carico del resistente per la quota di due terzi, mentre per la porzione di un terzo vanno compensate. Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori ricompresi tra quelli minimi e medi dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nonchè in considerazione della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1. ammonisce il signor a rispettare il calendario delle visite alla figlia CP_1 se e quando gli incontri saranno ripresi e ad adempiere l'obbligo di versamento del mantenimento della minore;
2. con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora la somma di 80,00 euro per Parte_1 Perso ogni mancata visita a priva di giustificato motivo, se e quando gli incontri saranno ripresi;
3. con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora la somma di 30,00 euro per Parte_1 ogni giorno di ritardo nel versamento del mantenimento della minore;
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5. compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3);
6. condanna il signor a rifondere alla signora CP_1 Parte_1
i restanti due terzi delle spese processuali, che liquida per l'intero in euro
[...]
4.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% , a c.p.a. e a i.v.a. come per legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5