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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3505/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1870/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176855728000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma della sentenza di primo grago.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720220176855728/000 notificata in data 05/12/2022 limitatamente alla parte attinente all'IRAP per l'anno 2018, pari ad euro 11.999,00 oltre ad interessi e sanzioni.
Rappresentava di svolgere dall'anno 2001 la professione di promotore finanziario e dì avere, per i periodi di imposta precedenti a quello oggetto di giudizio, sempre presentato la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF ma non anche IRAP, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'assoggettamento a tale imposta.
Nell'anno 2018 invece il ricorrente, a causa di un mero errore materiale del soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, risulta aver presentato la dichiarazione IRAP senza tuttavia provvedere al versamento della relativa imposta.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha quindi provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata. A seguito del mancato pagamento, è poi originata la cartella oggetto di impugnazione che il ricorrente ritiene impugnabile non tanto per vizi propri quanto in relazione al merito della pretesa. In relazione a quest'ultima, cioè al merito della pretesa tributaria, riteneva di non essere soggetto passivo IRAP in quanto non sarebbe dotato, nello svolgimento della propria attività professionale, di quella autonoma organizzazione indispensabile per essere assoggettati all'imposta. Ed infatti egli svolge l'attività di promotore finanziario. I suoi compensi sono rappresentati dalle provvigioni maturate in relazione agli investimenti gestiti per conto dei propri clienti. Per svolgere la propria attività non si avvale di personale dipendente né di una struttura dedicata utilizzando spazi ritagliati all'interno della propria abitazione che è utilizzata ad uso promiscuo. L'unica collaborazione di cui si avvale è rappresentata dall'apporto della moglie
(signora Nominativo_2) che, tuttavia, non è promotore finanziario e si limita a svolgere mansioni di segreteria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente evidenziando come la collaborazione della moglie non possa essere meramente marginale alla luce della quota di reddito imputata ad essa imputata, pari a € 49.473,00. Il che sostanzia l'autonoma organizzazione che lo sottopone a imposizione IRAP.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.
Precisava il giudice di primo grado, per espressa affermazione di parte ricorrente, non contrastata da parte resistente, e quindi fatto che si dà per provato, "l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata" (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
La cartella impugnata è stata quindi preceduta da altro atto (la comunicazione di irregolarità) con la quale l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle somme poi iscritte a ruolo a titolo di IRAP e ne rappresentava le ragioni. La Suprema Corte con la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito una volta per tutte (confermando il proprio precedente orientamento già contenuto in SS.UU. n. 16293/2007) che "...ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario) (Cfr. Cass., V, sent. n. 12133/2019, in senso conforme Cass. 19/02/2016, n. 3315; Cass.
11/05/2012, n. 7344). In altri termini, ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione".
Ebbene, la comunicazione d'irregolarità, visto che contiene i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa che si intende contestare, è un atto impugnabile innanzi alla Commissione
Tributaria nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Non è più necessario attendere l'iscrizione a ruolo della pretesa e la notifica della cartella di pagamento per far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
Alla luce di ciò l'impugnazione della cartella, non per motivi propri, come esplicitamente dichiarato da parte ricorrente, ma per motivi attinenti al merito della pretesa è però tardiva in quanto la parte avrebbe dovuto e potuto proporla già avverso la comunicazione di irregolarità.
Per tale motivo il ricorso è inammissibile per tardività.
Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello sia meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado dichiarava il motivo il ricorso inammissibile per tardività.
In particolare, il Collegio di primo graado precisa che per espressa affermazione di parte ricorrente, "l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata" (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
La cartella impugnata è stata quindi preceduta da altro atto (la comunicazione di irregolarità) con la quale l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle somme poi iscritte a ruolo a titolo di IRAP e ne rappresentava le ragioni. Al riguardo, come rilevato ampiamente dalla Corte di Giustizia di primo grado, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito una volta per tutte (confermando il proprio precedente orientamento già contenuto in SS.UU. n. 16293/2007) che "...ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque,
a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario)In altri termini, ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione".
Al riguardo questo Collegio rileva che la giurisprudenza citata affronta il problema della impugnazione degli atti atipici, tra i quali rientra la comunicazione di irregolarità, senza porsi il problema se la mancata impugnazione produca gli effetti tipici della mancata impugnazione degli atti tipici, di cui all'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992.
Questa Corte osserva che l'impugnazione della comunicazione di irregolarità costituisce una facoltà per il contribuente e non un obbligo, come da costante giurisprudenza, per cui non sono applicabili le declaratorie per mancata impugnazione. In tal senso la giurisprudenza indicata dall'appellante, ordinanza Cass. n. 26523 dell'8.9.2022, che sul punto recita: “All'affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell'atto non espressamente indicato dall'articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l'impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'articolo menzionato, perché l'impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza
(operante solo se normativamente prevista) per il caso in cui essa non venga esercitata (in tal senso, v.
Cass., Sez. 5, n. 2616 dell'11/02/2015; Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Cass., Sez. 5, n. 11471 dell'11/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 1230 del 21/01/2020)>>, nonché, in tali termini, Cass. 29/10/2021, n.30736. Il suesposto principio risulta affermato anche con specifico riferimento alla comunicazione di irregolarità (Cass. 11/05/2012, n. 7344)”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 3.500,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3505/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1870/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220176855728000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riforma della sentenza di primo grago.
Resistente/Appellato: Chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720220176855728/000 notificata in data 05/12/2022 limitatamente alla parte attinente all'IRAP per l'anno 2018, pari ad euro 11.999,00 oltre ad interessi e sanzioni.
Rappresentava di svolgere dall'anno 2001 la professione di promotore finanziario e dì avere, per i periodi di imposta precedenti a quello oggetto di giudizio, sempre presentato la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF ma non anche IRAP, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'assoggettamento a tale imposta.
Nell'anno 2018 invece il ricorrente, a causa di un mero errore materiale del soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali, risulta aver presentato la dichiarazione IRAP senza tuttavia provvedere al versamento della relativa imposta.
L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha quindi provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata. A seguito del mancato pagamento, è poi originata la cartella oggetto di impugnazione che il ricorrente ritiene impugnabile non tanto per vizi propri quanto in relazione al merito della pretesa. In relazione a quest'ultima, cioè al merito della pretesa tributaria, riteneva di non essere soggetto passivo IRAP in quanto non sarebbe dotato, nello svolgimento della propria attività professionale, di quella autonoma organizzazione indispensabile per essere assoggettati all'imposta. Ed infatti egli svolge l'attività di promotore finanziario. I suoi compensi sono rappresentati dalle provvigioni maturate in relazione agli investimenti gestiti per conto dei propri clienti. Per svolgere la propria attività non si avvale di personale dipendente né di una struttura dedicata utilizzando spazi ritagliati all'interno della propria abitazione che è utilizzata ad uso promiscuo. L'unica collaborazione di cui si avvale è rappresentata dall'apporto della moglie
(signora Nominativo_2) che, tuttavia, non è promotore finanziario e si limita a svolgere mansioni di segreteria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che replicava alle argomentazioni di parte ricorrente evidenziando come la collaborazione della moglie non possa essere meramente marginale alla luce della quota di reddito imputata ad essa imputata, pari a € 49.473,00. Il che sostanzia l'autonoma organizzazione che lo sottopone a imposizione IRAP.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.
Precisava il giudice di primo grado, per espressa affermazione di parte ricorrente, non contrastata da parte resistente, e quindi fatto che si dà per provato, "l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata" (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
La cartella impugnata è stata quindi preceduta da altro atto (la comunicazione di irregolarità) con la quale l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle somme poi iscritte a ruolo a titolo di IRAP e ne rappresentava le ragioni. La Suprema Corte con la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito una volta per tutte (confermando il proprio precedente orientamento già contenuto in SS.UU. n. 16293/2007) che "...ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario) (Cfr. Cass., V, sent. n. 12133/2019, in senso conforme Cass. 19/02/2016, n. 3315; Cass.
11/05/2012, n. 7344). In altri termini, ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione".
Ebbene, la comunicazione d'irregolarità, visto che contiene i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa che si intende contestare, è un atto impugnabile innanzi alla Commissione
Tributaria nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Non è più necessario attendere l'iscrizione a ruolo della pretesa e la notifica della cartella di pagamento per far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
Alla luce di ciò l'impugnazione della cartella, non per motivi propri, come esplicitamente dichiarato da parte ricorrente, ma per motivi attinenti al merito della pretesa è però tardiva in quanto la parte avrebbe dovuto e potuto proporla già avverso la comunicazione di irregolarità.
Per tale motivo il ricorso è inammissibile per tardività.
Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello sia meritevole di accoglimento.
Il giudice di primo grado dichiarava il motivo il ricorso inammissibile per tardività.
In particolare, il Collegio di primo graado precisa che per espressa affermazione di parte ricorrente, "l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ha provveduto ad inviare al contribuente il cosiddetto "Avviso di irregolarità" richiedendo il pagamento di quanto emergente dalla dichiarazione presentata" (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
La cartella impugnata è stata quindi preceduta da altro atto (la comunicazione di irregolarità) con la quale l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento delle somme poi iscritte a ruolo a titolo di IRAP e ne rappresentava le ragioni. Al riguardo, come rilevato ampiamente dalla Corte di Giustizia di primo grado, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito una volta per tutte (confermando il proprio precedente orientamento già contenuto in SS.UU. n. 16293/2007) che "...ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque,
a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario)In altri termini, ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione".
Al riguardo questo Collegio rileva che la giurisprudenza citata affronta il problema della impugnazione degli atti atipici, tra i quali rientra la comunicazione di irregolarità, senza porsi il problema se la mancata impugnazione produca gli effetti tipici della mancata impugnazione degli atti tipici, di cui all'art. 19 del d.lgs n. 546 del 1992.
Questa Corte osserva che l'impugnazione della comunicazione di irregolarità costituisce una facoltà per il contribuente e non un obbligo, come da costante giurisprudenza, per cui non sono applicabili le declaratorie per mancata impugnazione. In tal senso la giurisprudenza indicata dall'appellante, ordinanza Cass. n. 26523 dell'8.9.2022, che sul punto recita: “All'affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell'atto non espressamente indicato dall'articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l'impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'articolo menzionato, perché l'impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza
(operante solo se normativamente prevista) per il caso in cui essa non venga esercitata (in tal senso, v.
Cass., Sez. 5, n. 2616 dell'11/02/2015; Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18/07/2016; Cass., Sez. 5, n. 11471 dell'11/05/2018; Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 1230 del 21/01/2020)>>, nonché, in tali termini, Cass. 29/10/2021, n.30736. Il suesposto principio risulta affermato anche con specifico riferimento alla comunicazione di irregolarità (Cass. 11/05/2012, n. 7344)”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 3.500,00