Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 474
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che l'impugnazione della comunicazione di irregolarità sia una facoltà e non un obbligo per il contribuente, pertanto la mancata impugnazione di tale atto non determina decadenza né inammissibilità dell'impugnazione della successiva cartella di pagamento. La sentenza di primo grado viene riformata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 474
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 474
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo