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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE Verbale di Udienza
Addì 03/07/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 2840/2024
È comparso l'avv. LANDI LUCA per il quale si riporta integralmente al Parte_1
ricorso introduttivo e agli altri scritti difensivi depositati, alle richieste e conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento del procuratore dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
1 R.G.N. 2840/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 03.07.2025 e vertente
TRA
nato in [...], il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Landi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Grottaminarda in Piazza XVI marzo 1978, n. 13;
-Attore-
e
, (C.F. ). Controparte_1 C.F._1
-Convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 03.09.2024, citava in Parte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare il sig. cod. fiscale: , nato ad [...] I. (Av) il Controparte_1 C.F._1
28/09/1989 e residente in contrada Acquasalza n. 33 in Ariano I., responsabile della aggressione perpetrata ai danni dell'attore per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto condannare il sig.
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. Controparte_1
2 ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del cod. civile;
3) Vittoria di compensi e spese Parte_1 forfettarie al 15%.”
A sostegno del ricorso deduceva le seguenti circostanze:
- che il ricorrente, di origini marocchine, completamente integrato nel tessuto sociale di Grottaminarda, lavorava da anni presso la “ ”, come operatore di laboratorio e addetto alle consegne;
Parte_2
- che, dagli inizi del mese di agosto dell'anno 2021, riceveva una serie di minacce da parte del resistente il quale lo accusava di aver preso possesso illegittimamente di un alloggio IACP e lo minacciava, per tale motivo, a lasciare l'immobile altrimenti sarebbero stati guai per lui;
- che, il giorno 16 agosto 2021, verso le ore 14.40, mentre l'attore era all'interno della predetta abitazione, ubicata in via Firenze nel Comune di Grottaminarda, individuata al Foglio 21, particella 876, il resistente prendeva a calci e pugni la porta di ingresso e, al contempo, inveiva minacce verbali nei confronti del ricorrente;
- che il ricorrente provvedeva subito a chiamare le forze dell'ordine ma, nel frattempo, il resistente riusciva a buttare giù la porta che cadendo, di conseguenza, gli finiva completamente addosso, procurandogli delle lesioni alla spalla e alla mano sinistra;
- che veniva trasportato presso il nosocomio “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, dove gli veniva rilasciato referto medico con una prognosi di dieci giorni per le lesioni subite, allegato agli atti di causa.
Il resistente non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 21.02.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente il quale, pur ritualmente Controparte_1 citato, non si costituiva nel presente giudizio.
La domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal ricorrente ex art. 2059 c.c. per l'aggressione subita da parte di . Controparte_1
Si deve osservare che è onere della parte che agisce, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i fatti a fondamento della pretesa e che, in particolare, in sede di domanda di risarcimento dei danni ex articolo
2043 c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il comportamento attivo o omissivo contra ius, il danno ingiusto e cioè di un pregiudizio che lede un interesse protetto dal nostro ordinamento, il nesso causale tra danno ingiusto e fatto illecito e la colpa o il dolo, cioè l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell'autore del danno.
Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa l'effettiva verificazione dell'illecito consistito nell'aggressione ai suoi danni e la configurabilità del nesso causale tra quest'ultima e le lesioni subite.
3 Ed infatti, l'attore non ha formulato alcuna richiesta istruttoria al fine di dimostrare la verificazione dell'eventus damni da lui rappresentato, limitandosi a produrre, a supporto della domanda, il verbale di ricezione della querela del 17.08.2021 della Stazione Carabinieri di Grottaminarda, il certificato della consulenza ortopedica presso il P.O. “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino del 16.08.2021 e la successiva querela alla Procura della Repubblica di Benevento del 23.08.2021.
Trattasi, a ben vedere, di atti provenienti dalla parte (cfr. verbale di ricezione della querela) e di documentazione medica che, pur certificando l'esistenza di lesioni e di postumi ai danni del ricorrente, nulla dimostra in merito alla loro riconducibilità all'aggressione.
In definitiva, la domanda risarcitoria risulta completamente sfornita di riscontro probatorio circa l'asserita dinamica del fatto e la riconducibilità eziologica delle lesioni fisiche subite all'aggressione denunciata.
Per tali ragioni, si ritiene che la domanda debba essere rigettata per non avere il ricorrente, stante l'assenza di ulteriori richieste istruttorie e tenuto conto della insufficiente documentazione prodotta, assolto al proprio onere probatorio.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta. Infatti, sul punto, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 21402/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
[...] Controparte_1 così provvede:
- rigetta il ricorso di Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, il 3.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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