Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
L'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. in riferimento alle fattispecie criminose di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo d'estorsione è normativamente estesa anche alle corrispondenti fattispecie di tentativo, che strutturalmente comportano l'uso della violenza alla persona, pur solo preordinata e non realizzata. (La Corte ha precisato che nella nozione di "violenza alle persone", di cui all'ultima parte dell'art. 649, comma terzo, cod. pen., rientra anche la violenza morale, e ciò perché tutte le fattispecie criminose a cui si riferisce la causa di non punibilità si connotano per l'equiparazione della violenza alla minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 19299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19299 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO GIni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2285
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 25479/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASALE Giuseppina;
avverso l'ordinanza 26 giugno 2007 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dott. DE ROBERTO.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato BARTOLO Pasquale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 26 giugno 2007 il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava - per quel che qui direttamente interessa - il provvedimento 7 giugno 2007 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di AS Giuseppina quale persona gravemente indagata del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 56 e 630 c.p., addebitatole perché, quale determinatrice, in concorso con
NI TT, EP NE, GI TT OS, FR Li IR ed altre persone, con apporti causali anche distinti ma comunque convergenti ed in attuazione di un comune progetto criminoso, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del proprio marito GIni TT, dal quale era di fatto separata, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno dello stesso TT, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, a seguito del tempestivo intervento della polizia giudiziaria che procedeva al fermo del NE G. e del Li IR mentre erano in procinto di appostarsi nell'imminenza dell'arrivo del TT davanti al suo ufficio milanese, al fine di prelevarlo o comunque di avviare l'azione che doveva in ogni caso culminare con il sequestro di persona;
tutto ciò allo scopo di costringere l'interessato o terzi in grado di cooperare con lo stesso, ad effettuare movimenti finanziari, bancari e patrimoniali per trasferire in favore della AS G. o di terzi l'intera disponibilità economica a lui riferibile.
2. L'ordinanza precisava come, secondo la ricostruzione del Giudice del provvedimento impositivo, essendo state disposte dall'Autorità giudiziaria di Palermo intercettazioni ambientali, era risultato che la AS G. aveva ideato il progetto di sequestrare a Milano il proprio marito che sarebbe stato trasferito a Palermo e qui costretto, con la forza, dal OS G. B., pena "la estrema conseguenza della morte", a consegnare le sue disponibilità economiche "con versamento estero su estero". La polizia giudiziaria assisteva alla partenza in auto della AS G., del NE e del Li IR da Palermo a Milano ove venivano raggiunti da TT NI;
seguivano l'attuazione del progetto di prelevare il marito dell'indagata, con appostamento sotto l'ufficio del sequestrando;
il TT veniva però messo al sicuro dagli operanti mentre stava uscendo dallo studio del suo commercialista.
Il giudice del riesame precisava come l'oggetto dell'impugnazione era rimasto circoscritto alla richiesta applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. che però doveva essere, nel caso di specie, esclusa. Richiamava la giurisprudenza di questa Corte Suprema circa le cause di esclusione della invocata "esimente" quali enumerate dall'art. 649 c.p., comma 3, non trascurando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra quelle pronunce che ritengono la causa di non punibilità applicabile anche ai reati rientranti nello specifico catalogo articolato nominatim (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione) se commessi nella forma tentata, e quelle che, invece, sostengono che il tentativo di tali delitti è escluso dall'ambito di operatività dell'"esimente" solo se la commissione di esso avvenga con l'uso della violenza alle persone.
Un contrasto, in effetti, che qui parrebbe superabile perché, stando alla imputazione provvisoria, il sequestro del TT era stato programmato con l'uso della forza fisica sia per prelevare le vittima sia per trattenerla sia per "convincerla", fino all'estrema conseguenza della morte, a disporre delle sue sostanze in favore della propria moglie. La vicenda così ricostruita non risultava smentita dalle precisazioni della AS G. secondo cui l'originario progetto di condurre il TT a Palermo era stato abbandonato, tanto che l'operazione da effettuare a Milano sarebbe stata del tutto priva dell'uso della violenza e basata esclusivamente sulla necessità di convincere il TT a privarsi dei propri beni, soffermandosi, in particolare, sul ruolo del OS alla stregua dei colloqui telefonici e "ambientali" intercettati. In ogni caso, anche ad accedere - alla tesi della variante al piano originario, poiché l'attuazione di tale variante avrebbe necessariamente richiesto il concorso della violenza fisica, dato che il TT sarebbe stato prelevato con la forza, la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere esclusa.
2. Ricorre per cassazione la AS G. denunciando violazione dell'art. 649 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermata inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dalla norma ora ricordata.
Più in particolare, la ricorrente insiste sull'argomento posto a base della decisione denunciata - e da ritenere illogico - della "mera presunzione di impiego della violenza nel tentativo di reato che si ipotizzava come programmato", addebitando al giudice a quo di avere indebitamente sovrapposto alla situazione concretamente realizzatasi un' astratta verifica dell'insussistenza della invocata causa di non punibilità.
in prossimità dell'odierna udienza in camera di consiglio la AS G. ha depositato motivi nuovi a sostegno del ricorso. Le censure non sono fondate.
3. La ratio dell'art. 649 c.p., che prevede la non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato, oltre che dei prossimi congiunti (secondo un modello, peraltro, non del tutto coincidente con la prescrizione definitoria risultante dall'art. 307 c.p., comma 3) si fonda - semplificando le sedimentazioni giurisprudenziali, peraltro poste a base dei non pochi decisa della Corte costituzionale - sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso (v. Corte costituzionale, sentenza n. 423 del 1988), tanto da limitare l'esclusione della pena ai casi un cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa al patrimonio individuale del congiunto (Corte costituzionale, sentenza n. 302 del 2000). La sua ragion d'essere si rinviene, dunque su una sorta di "bilanciamento" tra contrapposti interessi, la repressione degli illeciti penali, da un lato, ed il valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione penale del fatto, dall'altro lato (Corte costituzionale, sentenza n. 352 del 2000);
così da determinare la soccombenza dell'interesse repressivo se e sempreché all'offesa all'interesse patrimoniale non si accompagni l'offesa ad interessi diversi che rendano comunque indispensabile l'intervento sanzionatorio. Il tutto senza prescindere - e ciò ha pure il suo rilievo interpretativo - dalla sedes materiae ove sono collocate le fattispecie criminose, quale sintomo di lesività che parrebbe canonizzato dal tessuto letterale dell'art. 649 c.p., comma 1 (v., in proposito la sentenza costituzionale n. 302 del 2000, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della mancata estensione dell'art. 649 c.p. al reato di indebita utilizzazione di carte di credito, di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito dalla L. 5 luglio 1991, n. 197). Ricostruita in quest' ottica, e con i limiti adesso rammentati, la disposizione si conforma ad una concezione del nucleo familiare (forse inteso alla luce di scelte ormai risalenti) come struttura sociale che mantiene tratti di autonomia al proprio interno, in uno spazio in grado di far emergere la risultante di una sorta di statuto penale della famiglia, come appare comprovato dalla intitolazione del titolo 11, oltre che da varie disposizioni extravagantes contenute nel codice e in talune disposizioni speciali che a questo si richiamano.
Il profilo teleologico si pone dunque, come momento esponenziale proprio sulla base della verifica delle ragioni a fondamento della "esimente" (lato sensu intesa) entro uno spazio in cui, per avere ad oggetto il (fatto) reato esclusivamente beni patrimoniali disponibili del congiunto, la finalità di proteggere l'unità familiare prevale sull'esigenza di punire un fatto che altrimenti costituirebbe reato, il che appare confermato nella disposizione dello stesso art. 649 c.p., comma 2 che, col prevedere la (sola) punibilità a querela per i fatti commessi in danno del coniuge legalmente separato ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto o dello zio o del nipote, dell'affine in secondo grado con lui conviventi contempla situazioni in cui la procedibilità a querela di reati altrimenti perseguibili di ufficio (ma non l'applicabilità dell'"esimente") si giustifica perché il valore predominante del rapporto familiare risulta attenuato rispetto alla fattispecie prevista del comma 1.
4. Proprio la ratio ricavabile dall'art. 649 c.p., commi 1 e 2 consente una lettura che (attraverso una sorta di interscambiabilità dei modelli ermeneutici) impone di dare al terzo comma una significazione precettiva più ampia di quella ritenuta dalla giurisprudenza (come si vedrà tra poco) da considerare prevalente. Il comma 1, anzi tutto, afferma la non punibilità di "chi ha commesso alcuni dei fatti previsti in questo titolo in danno" delle persone più strettamente legate dal vincolo familiare (coniuge non legalmente separato, ascendente o discendente, affine in linea retta, adottante o adottato) richiedendo peraltro per i congiunti rispetto ai quali il rapporto familiare è considerato, per così dire, più attenuato (il fratello o la sorella) la convivenza (quale fattore di rafforzamento del vincolo) con l'autore del fatto;
cosicché il secondo comma assume rispetto al primo una valenza complementare fondamentalmente designando la permanenza del rapporto familiare non caratterizzato però dalla convivenza.
Anche la complementarità di tali precetti sembra assegnare univoca significazione al terzo comma che esclude l'applicabilità delle disposizioni di favore "ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 c.p. e ad ogni delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone".
Un elemento di estrema semplificazione letterale diviene subito di rilievo interpretativo, fino a prospettarsi come dirimente se verificato alla luce degli approdi giurisprudenziali di cui si dirà fra poco;
vale a dire, che tutte le previsioni del titolo 13 del libro 2 del codice - ad eccezione di quanto previsto dall'art. 649 c.p., comma 3 - sono assoggettate al regime della non punibilità o della perseguibilità a querela. E che tale regime comprenda non solo il delitto consumato ma anche il delitto tentato pare conclusione provvisoria da non trascurare non tanto come conseguenza del principio di autointegrazione dell'ordinamento, agevolmente evincibile dal sistema solo in materia di norme di favore, ma perché, di regola, quando il codice fa riferimento ad un determinato trattamento penale (non importa se in favore o in danno) considera il delitto tentato - la cui autonomia va verificata anzi tutto nell'esistenza di requisiti che non raggiungono la soglia della consumazione - come compreso in tale trattamento. Il che appare, oltre tutto, intrinseco a tutte le ipotesi in cui rilevino lo stato delle persone o rapporti ad esso accessori perché in tali casi ogni sorta di confronto tra reato consumato e tentato non assume rilievo di sorta.
Una esemplificativa conferma si rinviene nell'art. 577, comma 2 (e nell'art. 585, comma 1, nonché nell'art. 591, comma 3), che assoggetta ad una pena più grave l'autore di un omicidio soltanto sulla base del rapporto di stato con la vittima (uno stesso regime è previsto in tema di lesioni personali e di abbandono di persone minori e incapaci); proprio in funzione di tale tipo di rapporto opera l'ipotesi in cui "il fatto" (si sottolinea l'identità del lessico utilizzato dalle norme in esame) si arresti alle soglie del tentativo.
5. È giunto ora il momento di prendere in esame i termini effettivi del contrasto giurisprudenziale segnalato dal giudice a quo;
un'analisi che si sostanzia nel verificare se le ipotesi di reato indicate nell'art. 649 c.p., comma 3, comprendano anche le forme di manifestazione non pervenute alla consumazione, ma che implichino comunque l'operatività dell'art. 56 c.p.. Una ormai remota decisione ha statuito che, pur essendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, quando la legge si riferisce, senza alcuna distinzione o limitazione, all'ipotesi tipica, deve considerarsi in questa ricompresa anche la minore ipotesi del tentativo dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p.; con la conseguenza che anche il tentativo dei reati ora ricordati deve ritenersi inserito tra le esclusioni della causa di non punibilità (Sez. 2, 9 aprile 1965, Pulin). Un'altra decisione, attestata sullo stesso tracciato interpretativo che comprende nel regime di esclusione le ipotesi di reato indicate nominatim che si attestino alle soglie del tentativo muove, in effetti, da una sorta di sovrapposizione tra le due previsioni contenute nell'art. 649 c.p., comma 3. Pur premettendosi, infatti, che l'"esimente" (e la perseguibilità a querela) riguarda soltanto reati che incidono su "beni materiali", sì è precisato che l'espressa esclusione della rapina, dell'estorsione e del sequestro di persona a scopo di estorsione è qualificata dalla necessità di reprimere l'impiego della violenza fisica o psichica contro le persone (Sez. 2, 9 giugno 1988, Bruni). Un ulteriore argomento è enucleabile da tale decisione e che sì manifesta davvero di significato cogente anche ai fini dell'interpretazione della seconda parte del comma in esame che, riferendosi alla violenza alla persona comprende sia la violenza fisica sia la violenza morale. Di qui un'ulteriore progressione interpretativa ricavabile dall'enunciato giurisrudenziale adesso rammentato;
vale a dire, che poiché i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. comportano, anche nella forma del tentativo l'uso (programmato ovvero pure attuato) della violenza alla persona, non è necessario ricorrere all'ultimo periodo del terzo comma per escludere il tentativo dall'operatività della causa di esclusione dalla pena. A ben vedere, anzi, nonostante l'apparente sincretismo ermeneutico, l'effettivo principio di diritto affermato dalla decisione in esame si risolve in tale ultimo enunciato. Una linea interpretativa cui pare attestarsi anche un' ulteriore, più recente pronuncia, stando alla quale - sempre utilizzando le già rilevate compenetrazioni interpretative - la disposizione di cui all'art. 649 c.p., u.c., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati (Sez. 2, 24 gennaio 1995, Calcopietro).
5. Negli anni successivi si andò progressivamente affermando il principio secondo cui la causa di non punibilità preveduta dall'art.649 c.p., comma 1 non si applica ai delitti consumati previsti dagli artt. 628, 629, 630 c.p. ne' ad ogni altro delitto contro il patrimonio (consumato o tentato) nel quale la violenza assuma il ruolo di elemento costitutivo o di circostanza aggravante;
di qui la conseguenza che tale causa di non punibilità può trovare applicazione nell'ipotesi di tentata rapina commessa non con violenza bensì con minaccia a danno del coniuge non separato, costituendo il tentativo reato autonomo rispetto a quello consumato (Sez. 2, 15 maggio 1990, Belgiorno). Come si vede, a parte il principio concernente la non riferibilità al tentativo dei reati indicati nell'art. 649 c.p., comma 3, sul quale si avrà modo di tornare, si andava affermando anche una nozione di violenza alla persona riferita soltanto alla violenza fisica, così ulteriormente circoscrivendo l'area dell'inapplicabilità della clausola di esclusione al tentativo sia nei casi in cui l'azione non si fosse compiuta sia nei casi in cui l'evento non si fosse verificato.
Un principio, quello da ultimo ricordato, rintracciabile in quasi tutte le pronunce che battono la linea interpretativa secondo cui l'art. 649 c.p., comma 3, prima parte non si applica alle ipotesi di tentativo dei reati ivi indicati.
Si è così affermato che non è punibile il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del coniuge (o del genitore), dovendo comunque trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati - dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate - di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p.; e, dall'altro lato, tutti i delitti contro il patrimonio anche tentati ma commessi con violenza, estromettendo così, al fine che interessa, quelli commessi con minaccia (Sez. 2, 18 maggio 1995, Pozzobon;
Sez. 2, 13 marzo 2005, Scibile). Di recente però - è bene subito sottolinearlo - tale tesi è stata decisamente contrastata allorché si è sostenuto che il concetto di violenza fisica non va inteso nel senso ristretto di esplicazione di un' energia fisica direttamente sulla persona offesa, cioè come coazione materiale dinamicamente esercitata sull'offeso dal reato, da parte dell'agente, quale strumento di coartazione (o tentativo di coartazione) dell'altrui volere;
la nozione di violenza fisica deve farsi rientrare invece nell'ampia accezione tecnico-giuridica, riconducibile piuttosto alla ipotesi criminosa dell'art. 610 c.p.;
così da ricomprendervi qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica del soggetto passivo che viene in tal modo costretto (o che si tenta di costringere), contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (Sez. 2, 29 marzo 2007, Fiorentino).
Pare, dunque, che il vero nodo da sciogliere ai fini dell'esatta comprensione della problematica ora riproposta al vaglio della Corte si incentri sulla valenza precettiva da assegnare all'art. 649 c.p.p., comma 3, ultima parte perché se come si vedrà fra poco - la nozione di violenza alla persona viene a coincidere con il concetto cui risulta attestata la recentissima progressione interpretativa, ne dovrebbe inevitabilmente conseguire che per le fattispecie di reato indicate nominatim nella prima parte, già di per sè designate dell'esistenza di tale requisito anche nella forma tentata, il ricorso alle ulteriori distinzioni dirette a costituire una sorta di sottosistema tutto intrinseco alla parte finale del comma 3, non avrebbe senso alcuno.
7. una delle più articolate decisioni nel catalogo di quelle che ritengono il delitto tentato non ricompresso nella astratta esclusione di cui all'art. 649 c.p., comma 3, prima parte, in certo senso compendiando i risultati della giurisprudenza che si è definita prevalente, ha argomentato l'interpretazione prescelta passando attraverso una serie di conclusioni interlocutorie convergenti verso la predetta soluzione.
Secondo tale sentenza nella categoria dei delitti nominativamente indicati dall'art. 649 c.p., comma 3, non possono rientrare anche le forme tentate perché: a) il reato tentato costituisce una figura criminosa a sè stante e da luogo ad un autonomo titolo di reato (ragione sistematica); b) la dizione letterale ("delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 c.p."), non menzionando espressamente anche il tentativo, non può essere interpretata estensivamente, vertendosi in una materia in cui non può praticarsi un esercizio ermeneutico in malam partem (ragione del favor rei); non mancando di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto e in tema di arresto in flagranza, che le relative norme operano solo nelle ipotesi di reato consumato, quando solo queste siano indicate;
c) il delitto tentato costituisce comunque un'ipotesi più lieve rispetto al delitto consumato (ragione logica: il legislatore ha inteso fare una graduazione di gravità, non menzionando il tentativo).
Un'ulteriore precisazione viene peraltro inserita e che si ricollega alla già rammentata tematica sottostante alla specifica questione adesso riproposta. Secondo la decisione qui analizzata nell'ipotesi di esclusione per "ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone", la gravità è connotata dalla violenza alle persone, che ricomprende anche l'ipotesi del tentativo, avendo il legislatore effettuato la valutazione di gravita "a monte", attraverso un connotato oggettivo onnicomprensivo (appunto, la violenza alle persone); dunque, se è vero che sul piano "meramente concettuale", il termine violenza sta ad indicare tanto la violenza fisica, quanto la violenza morale e può, quindi, estendersi anche alla minaccia, dovendosi intendere per violenza qualunque mezzo che possa determinare coazione fisica o psichica, è anche vero che nel codice il termine violenza è usato, talora, con significato del tutto generico (vale a dire, "di mera energia fisica per compiere il fatto"; v. art. 625 c.p., comma 1, n. 2). Ma, prosegue la decisione, "proprio per evitare dubbi, il codice, quando è necessario per fini penali effettuare una distinzione ontologica, menziona specificamente ed alternativamente i termini di violenza (alla persona o alle cose) e di minaccia". In questi casi, il sostantivo "violenza", contrapposto a "minaccia" sta ad indicare il dispiegamento di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa, tale da cagionare una coazione personale, assoluta o relativa, ovvero la modificazione di una cosa, sempre attraverso l'uso, appunto, di una forza fisica diretta;
"la minaccia (o violenza morale) è, invece, l'annuncio (che può essere fatto anche con gesti) di un male ingiusto futuro dato ad altra persona, con scopo intimidatorio diretto a restringerne la libertà psichica o a turbarne la tranquillità. Così da concludere che la dizione dell'art. 649 c.p., comma 3, seconda parte, si riferisce esclusivamente alla "violenza
(fisica) in senso tecnico e specifico e non può essere confusa con la semplice minaccia (o violenza psichica)" (v. Sez. 2, 5 aprile 2002, Bernini;
nonché, successivamente, ex plurimis, Sez. 2, 17 marzo 2005, Loritto).
8. Il Collegio ritiene di non poter condividere tale linea interpretativa proprio seguendo i criteri utilizzati dalle decisioni sopra ricordate.
L'argomento letterale è agevolmente superabile solo raffrontando il richiamo contenuto nell'art. 649 c.p., comma 1 a "chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti in questo titolo"; costituente una relazione che, per i rilievi già anticipati, va riferita, e a fortori, anche alle ipotesi di delitto tentato: il detto richiamo viene poi a congiungersi direttamente con la clausola di esclusione, altrimenti non comprensibile sul piano ermeneutico. Non foss'altro perché l'"esimente" si collega al fatto, alla esclusione della punibilità ed al particolare regime della "doppia esclusione" soltanto sulla base di un rapporto di stato comunque rilevante ma alla condizione che il fatto abbia raggiunto la soglia del tentativo. Una considerazione - è opportuno sottolinearlo - qui di ordine elusivamente letterale, deprivato, dunque, di ogni contaminazione (non tanto di ordine ontonologico, davvero poco comprensibile a livello normativo - v. in proposito, le contrarie osservazioni della più volte citata Sez. 2, 5 aprile 2002, Bernini - quanto) di ordine teleologico. Sotto tale profilo la conformazione lessicale dell'art.649 c.p. risulta formulata in termini tali da rappresentare un unicum inscindibile entro la quale la clausola di esclusione in tanto è in grado di essere correttamente interpretata in quanto ne sia data una lettura tale da ricomprendere nell'ambito della causa di non punibilità tutti i delitti contro il patrimonio commessi "in danno" del (solo) congiunto, sottraendovi quelli commessi con violenza alle persone e quelli (tanto tentati quanto consumati) rientranti nel catalogo di cui al comma 3, prima parte.
Non pare, d'altro canto, dirimente il richiamo a quelle decisioni che hanno risolto in senso negativo la questione circa l'applicabilità al tentativo delle norme in tema di amnistia e di arresto in flagranza.
Sotto il primo profilo, le Sezioni unite, pronunciandosi sul tema delle esclusioni stabilite per l'amnistia e l'indulto hanno affermato che tali esclusioni, previste per i reati elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste siano indicate, essendo vietata la estensione al tentativo che costituisce una figura criminosa autonoma a se stante, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura (Sez. un., 23 febbraio 1980, Iovinella). Sotto il secondo profilo, anch'esso correttamente incentrato sull'autonomia tra delitto tentato e delitto consumato, la statuizione secondo cui, in tema di arresto facoltativo in flagranza, l'applicazione della "misura" da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dall'art. 381 c.p.p., comma 2, non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articolo, ai "seguenti delitti", diversamente dal comma 1, ove la legge testualmente menziona i delitti non colposi consumati o tentati in ordine ai quali è autorizzata la cautela (cfr., Sez. 2, 16 gennaio 1999, Cocchia) appare anch'essa ineccepibile.
Tali argomenti non possono però essere enfatizzati quali concorrenti fattori ermeneutici riferibili alla problematica ora al vaglio della Corte perché essi scaturiscono, non (sol)tanto dal principio di autonomia del tentativo quanto dalla preclusione all'utilizzo in materia penale di modelli autointegrativi in malam partem. Non a caso la loro valenza ermeneutica si fonda su una mancata previsione non colmabile chiamando in causa il criterio teleologico. Ma la non decisività di tali argomenti risulta ancor più indiscutibile alla stregua della ratio della disposizione, tutta accentrata sullo stato delle persone entro il quale ogni discrimine non espressamente previsto tra delitto consumato e delitto tentato risulterebbe eccentrico rispetto all'assetto chiaramente enucleabile dal contenuto della norma. Va aggiunto, piuttosto, che proprio evocando la necessaria complementarità tra le esclusioni nominatim ed il comma 1, in un contesto che quasi identifica delitto tentato e delitto consumato, si comprende l'effettivo significato del principio di autonomia che, qui utilizzato, rischia di ripercorrere una formula interpretativa estranea alla tematica in esame. Con la conseguenza che le ragioni addotte a sostegno dell'argomento letterale riferibili, come appaiono, al divieto di analogia in malam partem, restano condizionate, oltre che dall'assenza di un'esplicita previsione, pure dalla mancanza di prescrizioni complementari che evochino (anche sul piano logico) l'ipotesi delittuosa "minore". Un'assenza qui palesemente non riscontrabile per il concorrere di plurimi elementi di raccordo tra il primo (che comprende il tentativo tra le cause di non punibilità) ed il terzo comma (che, a sua volta, non menziona il delitto tentato dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., fra quelli compresi nella clausola di esclusione, perché è proprio il comma 1 a comprenderli).
9. Anche la "ragione logica" finisce per divenire non pertinente, proprio in forza della ratio della causa di non punibilità, cui non possono non corrispondere clausole di esclusione omogenee. L'articolata tesi che ora si contesta sembra poi trascurare l'argomento teleologico - decisivo, se si consideri il fine avuto di mira dal legislatore ricavabile da un' esplicita disciplina normativa - che non può certo differenziare la consumazione dal tentativo in tutte le ipotesi in cui il rapporto familiare sia destinato a soccombere in conseguenza della tipologia di reato che legittima la clausola si esclusione.
Soccorre pure qui la decisiva valenza ermeneutica da assegnare alla nozione di "violenza alla persona" come clausola di esclusione di ordine generale e che va considerata soprattutto in rapporto con la finalità ricavabile dall'art. 649 c.p. nel suo integrale contesto. In primo luogo, è intrinseca alla causa di non punibilità specifica la previsione di elementi neutralizzanti volti ad impedire che fatti che, da un lato, suscitino allarme sociale e, dall'altro lato (ma anche congiuntamente), rivelino una tale intenzionalità del loro autore per il quale il fine patrimoniale deve tradursi in un risultato da raggiungere anche attentando all'integrità personale di un prossimo congiunto, proprio considerando lo status dell'autore stesso ed i suoi rapporti con la vittima (spesso assunti dall'ordinamento - come si è già detto - quale condizione per l'applicabilità di una circostanza aggravante), rimangano impuniti, nonostante il particolare disvalore assegnato al reato stesso se posto in essere da persona diversa da una di quelle indicate nell'art. 649 c.p., comma 1 (un dato - sia detto per inciso - davvero pertinente sul piano teleologico proprio nei casi di concorso nel reato di persone diverse dal prossimo congiunto).
In base a tali precisazioni appare chiaro che la nozione di violenza alla persona non può che riferirsi ad un concetto che comprenda in sè, non soltanto la violenza fisica ma pure la violenza morale. Ed in effetti, il disvalore assegnato dal legislatore alle condotte indicate nell'art. 649 c.p., comma 1 vale a connotare un sistema in cui le fattispecie di reato sono tutte caratterizzate dalla equiparazione della violenza alla minaccia, secondo un canone intrinseco, si può dire, di necessità, alle previsioni esclusive, convergendo anche sul piano testuale, verso una significante unicità descrittiva (si pensi alla disposizione dell'art. 628 c.p., comma 1, che equipara proprio la violenza fisica alla minaccia). A tale argomento letterale possono aggiungersi - sempre fermo restando il predominante profilo finalistico - ulteriori ed ancor più decisivi rilievi interpretativi.
In primo luogo, la rubrica del capo 1 del titolo 13, che include nella nozione di violenza alle persone, non soltanto la violenza fisica, ma anche la minaccia, ed è quindi comprensiva di ogni atto di coercizione diretta verso la persona;
tanto da far emergere la conclusione che il legislatore si sia riferito ad una nozione categoriale e non ad uno specifico precetto normativo, nel senso che tutti i reati indicati nominatim possono essere indifferentemente commessi con la violenza o con la minaccia. Il che appare particolarmente rilevante proprio nell'ipotesi prevista dall'art. 630 c.p., qui all'esame, ove la privazione della libertà personale prescinde addirittura dal mezzo utilizzato per incentrarsi in via esclusiva sulla violenza cui è assoggettata la persona offesa. Proprio la previsione nell'elenco esclusivo del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - ed è questo il secondo argomento - rende evidente l'intento del legislatore di precludere l'applicabilità dell'"esimente" in tutti i casi di coercizione diretta, correttamente trascurando la circostanza che tale reato venga realizzato con violenza nei mezzi ovvero nel risultato, non potendo certo sostenersi che una persona privata della libertà personale non divenga oggetto di una violenza fisica. Un rilievo, questo, davvero insuperabile, atteso il regime di equiparazione delle fattispecie annoverate nella prima parte del comma 3. Ancora, l'opposta tesi mostra di non tener conto che esistono casi in cui le due forme di condotta illecita sono espressamente indicate dalla norma incriminatrice del particolare reato commesso in danno del prossimo congiunto. Si pensi alla turbativa violenta del possesso di cose mobili (art. 634 c.p.) e al danneggiamelo commesso con violenza alla persona o minaccia (art. 635 c.p., comma 2); ipotesi di reato da interpretare coerentemente nel senso che l'equiparazione vale sia a fondare la responsabilità sia a sancirne l'esclusione; in caso contrario - e sulla base di scelte solo formalmente di tipo letterale e sistematico - si verrebbe a determinare un'antinomia nel sistema entro il quadro complessivo dei delitti contro il patrimonio, derivante da un'accentuata empirica parcellizzazione delle fattispecie pure a questi fini;
un modello non agevolmente giustificabile - come è pure è stato sostenuto in dottrina - in presenza di univoci elementi di ordine letterale e sistematico, per giunta, assolutamente coerenti con i momenti di tipo teleologico, sintetizzati al n. 3, addebitando tali disposizioni a un difetto di tecnica legislativa. Nonostante appaia evidente la scelta di assimilare - anche concettualmente - la violenza fisica alla violenza psichica sotto il comune denominatore della "violenza alla persona". Nè, infine, può essere correttamente chiamato in causa l'argomento ontologico, del tutto estraneo ad ogni possibile verifica del significato normativo, come le plurime accezioni stanno a dimostrare ed accessibile solo sconfinando da criteri ermeneutici informati ad un dover essere, quindi, estranei alla interpretazione giuridica. Può, dunque concludersi che l'espressione "violenza alla persona" sia utilizzata in senso categoriale come, del resto, risulta evidente - e la più recente giurisprudenza prima ricordata lo ha correttamente sottolineato - soprattutto individuando una sedes materiae tipica della nozione tecnico-giuridica di violenza alla persona in quella ricavabile dall'art. 610 c.p.. 9. Se le considerazioni che precedono sono la risultante di una corretta verifica letterale, sistematica e teleologica del regime di tutela del nucleo familiare, a fondamento del precetto dell'art. 649 c.p., ne deriva che è intrinseca alla struttura del delitto tentato nelle previsioni indicate nel comma 3, prima parte l'uso della violenza (sia preordinata e non realizzata sia realizzata pure se il reato non sia pervenuto alla consumazione), cosicché appare evidente che la previsione dell'art. 649 c.p., comma 3, seconda parte non può che riferirsi a fatti diversi da quelli inseriti nel catalogo di esclusione. Sia che essi si manifestino come momenti che vengono a costituire parte integrante o anche accessoria della fattispecie sia che vengano posti in essere (ma una tale considerazione viene qui espressa in termini soltanto problematici per la sua concreta non rilevanza) quali attività autonomamente valutate dal legislatore ma che risultino, lato sensu, convergenti verso l'offesa al patrimonio del congiunto e non annoverabili (nè come elementi costitutivi ne' come circostanze) entro la struttura del reato contro il patrimonio. 11. È appena il caso di aggiungere che il ricorso risulterebbe infondato anche se si accedesse alla tesi qui non condivisa, risultando comunque programmata, secondo il disegno manifestato, con predisposizione dei mezzi, dalla AS G. e dai suoi complici - alla stregua dell'ampia coerente motivazione dell'ordinanza impugnata - una vera e propria violenza fisica ai danni del TT, entro una vicenda che non pervenne al suo epilogo criminoso grazie al tempestivo intervento della polizia giudiziaria.
11. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008