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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10020 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 37633/2022 pendente tra (Avv.ti Parte_1
NT IE e RE ET) nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. Paolo Galli) ed avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da gennaio 2016 a ottobre 2021 come Quadro Direttivo di 1° livello del CCNL del Credito, e la condanna alle differenze retributive conseguenziali per un importo di euro 89.820,56; rilevato che parte ricorrente, inquadrata nell'ara professionale 3, livello 3 del CCNL credito chiede in via principale il riconoscimento delle mansioni di Quadro Direttivo di 1° livello del CCNL del Credito;
rilevato che il ccnl prevede all'articolo 82 che appartengono al livello superiore vantato
“i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”; rilevato che ciò che sembra qualificare il livello vantato è l'elevata responsabilità funzionale, unitamente all'elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nonché un ampio grado di autonomia e discrezionalità operativa e decisionale, che nel caso di specie parte ricorrente non allega e che in ogni caso non pagina 1 di 2 risultano comunque emersi dal vaglio delle istanze istruttorie, testimoniali e documentali, offerte;
rilevato pertanto che in assenza di alcuna prova, ed ancor prima di alcuna allegazione, in ordine alla sussistenza di elevata responsabilità funzionale, unitamente ad elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nonché di un ampio grado di autonomia e discrezionalità operativa e decisionale, la domanda svolta in ricorso ed avente ad oggetto riconoscimento delle mansioni di cui al quadro direttivo di primo livello professionale, va rigettata;
le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 9.142,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 9.10.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti del procedimento n. r.g. 37633/2022 pendente tra (Avv.ti Parte_1
NT IE e RE ET) nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (Avv. Paolo Galli) ed avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da gennaio 2016 a ottobre 2021 come Quadro Direttivo di 1° livello del CCNL del Credito, e la condanna alle differenze retributive conseguenziali per un importo di euro 89.820,56; rilevato che parte ricorrente, inquadrata nell'ara professionale 3, livello 3 del CCNL credito chiede in via principale il riconoscimento delle mansioni di Quadro Direttivo di 1° livello del CCNL del Credito;
rilevato che il ccnl prevede all'articolo 82 che appartengono al livello superiore vantato
“i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”; rilevato che ciò che sembra qualificare il livello vantato è l'elevata responsabilità funzionale, unitamente all'elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nonché un ampio grado di autonomia e discrezionalità operativa e decisionale, che nel caso di specie parte ricorrente non allega e che in ogni caso non pagina 1 di 2 risultano comunque emersi dal vaglio delle istanze istruttorie, testimoniali e documentali, offerte;
rilevato pertanto che in assenza di alcuna prova, ed ancor prima di alcuna allegazione, in ordine alla sussistenza di elevata responsabilità funzionale, unitamente ad elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nonché di un ampio grado di autonomia e discrezionalità operativa e decisionale, la domanda svolta in ricorso ed avente ad oggetto riconoscimento delle mansioni di cui al quadro direttivo di primo livello professionale, va rigettata;
le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 9.142,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 9.10.2025 Il G.L. P. Farina
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