Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valorzi e Stefano Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Trento, via Calepina n. 65;
contro
la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Stefani, ARluisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso la sede della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15;
nei confronti
del Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. 8739 di data 7 agosto 2025, avente ad oggetto “PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A] - progetto borgo – Palù del Fersina – la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi – intervento 15 … Non accoglimento della domanda di contributo per l'intervento su p.ed. 528/1 protocolli PAT n. 433244, 433246, 433251, 433252, 433259 del 05/06/2024”, che ha preso atto che la domanda di contributo della ricorrente non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto e conseguentemente la ha dichiarata non accolta;
- dei verbali della Commissione incaricata di effettuare la valutazione di merito delle proposte di intervento ed in particolare dei verbali n. 5 della seduta del 12 febbraio 2025 e n. 6 della seduta del 19 maggio 2025, che hanno rispettivamente valutato e rivalutato “non ammissibile a contributo” la domanda della ricorrente;
NONCHE’
di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e ai precedenti connessi ed in particolare:
- della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica prot. n. 430900 di data 30/05/2025 trasmessa “a titolo collaborativo” alla ricorrente a seguito dell’incontro avvenuto in data 28 maggio 2025 in relazione ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
- della nota prot. n. 128001 del 13.02.2025 del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio con la quale la Provincia ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e vista la documentazione depositata;
Viste le memorie depositate dalle parti costituite;
Vista la documentazione depositata dalla Provincia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice all’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il consigliere AR CA, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 30 ottobre 2025 e depositato in data 11 novembre, l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento della Provincia Autonoma di Trento di rigetto della domanda di ammissione al contributo relativo alla procedura per il risanamento conservativo di un immobile, nell’ambito dell’iniziativa “ PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A] - progetto borgo – Palù del Fersina – la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi – intervento 15 ”.
Con lo stesso mezzo la predetta ha censurato i presupposti verbali della commissione incaricata di effettuare la valutazione delle proposte di intervento, nonché le note interlocutorie.
Espone in punto di fatto che:
- questo Tribunale ha già statuito su tale procedura, in relazione al ricorso promosso dall’odierna istante avverso la mancata ammissione alla valutazione di merito della domanda per asserita incompletezza della documentazione; giudizio definito con sentenza n. 56/2025 (ricorso N.R.G. 2/2025) di cessazione della materia del contendere in ragione della riammissione della domanda ai fini della valutazione;
- a venire in rilievo è una procedura con Fondi PNRR del Ministero della Cultura, in ordine alla quale la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 356 del 15 marzo 2022, ha individuato il Comune di Palù del Fersina quale borgo a rischio di abbandono; e il Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato individuato quale struttura attuatrice nel progetto per l’intervento n.15 (ospitalità diffusa);
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 563 del 22 aprile 2024 è stato, quindi, approvato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento, il quale stabilisce le modalità di valutazione della domanda prevedendo una commissione appositamente istituita dalla Giunta e una tabella di assegnazione di 105 punti complessivi, suddivisa per voci e sub punteggi;
- al punto 10.2 è previsto che a ciascuna domanda sarà attribuito il punteggio complessivo, e viene stabilita l’ammissibilità a finanziamento delle proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di qualità pari a 60 (su 100), fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili in base alla quota assegnata all’intervento in interesse.
Prosegue esponendo che:
- ha partecipato presentando una domanda di finanziamento, con pec del 3 giugno 2024, per il risanamento conservativo dell’edificio denominato “Baita Laner Alta” sulla p.ed. 528/1;
- dopo la riammissione in autotutela a seguito del ricorso su citato (N.R.G. 2/2025), il 12 febbraio 2025 la commissione ha valutato la domanda e i relativi allegati, assegnando il punteggio complessivo pari a 53 punti con relativo giudizio sintetico, che ha portato alla non ammissione della domanda per mancato raggiungimento del punteggio minimo di punti 60; valutazione cui è seguita la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con nota del 13 febbraio 2025;
- la ricorrente ha chiesto un incontro di chiarimento, che è avvenuto il 7 aprile 2025, cui è seguita la trasmissione in data 11 aprile 2025 da parte del progettista di un documento tecnico analitico e, in data 17 aprile 2025, una nota dell’odierno difensore sulla rivalutazione dei singoli sub punteggi, senza apportare alcuna modifica al progetto presentato;
- a tal fine, la ricorrente ha quindi chiesto la rivalutazione del progetto e la conseguente assegnazione di oltre 20 punti (potenziali 24 punti non assegnati);
- la commissione, riconvocatasi per la valutazione delle osservazioni presentate, nella seduta del 19 maggio 2025 ha riesaminato il progetto confermando il punteggio di 53 punti con una motivazione in parte assente e, in parte, generica;
- all’esito dell’accesso a tale verbale, e dell’incontro del 28 maggio 2025, il Dirigente del Dipartimento Urbanistica ha tramesso “a titolo strettamente collaborativo” alla ricorrente ed ai legali la (pure censurata) nota prot. n. 430900 del 30 maggio 2025, a conferma di quanto espresso dalla commissione e, tuttavia, con un’illegittima integrazione postuma della motivazione rispetto al verbale n. 6 della commissione;
- sebbene il difensore con nota del 10 giugno 2025 avesse chiesto un intervento in autotutela della commissione, la Provincia ha adottato la determinazione impugnata a chiusura del procedimento, dichiarando non accolta la domanda di finanziamento.
L’odierna istante si duole di tale esito, affidando il ricorso alle censure di:
1) In relazione alla generica formulazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 bis Lp 23/1992 e s.m.. Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa nel procedimento:
2) In relazione alla parziale e generica valutazione da parte della Commissione delle osservazioni presentate ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 bis Lp 23/1992 e s.m.. Difetto di istruttoria e di trasparenza delle valutazioni ;
3) In relazione ai punteggi assegnati per le voci B4, C1 a,b,c, C2 b, C2 c, C3 c: Violazione degli artt. 1 e 2 dell’avviso di selezione e delle finalità dell’intervento finanziario. Motivazione insufficiente erronea e/o contraddittoria;
- In relazione ai punteggi non assegnati per le voci A1a e B1: violazione dei criteri di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico in presenza del vincolo archeologico sull’area di intervento .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, al fine della rivalutazione della domanda da affidare ad una nuova commissione integralmente diversa da quella precedente; con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, depositando documentazione.
C. – In vista della trattazione del merito la difesa della Provincia ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, argomentando su tutte le censure dedotte.
D. – All’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la Presidente del Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., di una possibile causa di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un controinteressato, con conseguente rinvio all’udienza del 5 marzo 2026 al fine di consentire alle parti di prendere posizione sul punto.
E. – In vista dell’udienza, la difesa della Provincia ha, quindi, depositato una nota del competente Dipartimento, di riscontro al rilievo d’ufficio.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso in esame, promosso dall’odierna istante avverso il provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, di rigetto della domanda di ammissione al contributo relativo alla procedura per il risanamento conservativo di un immobile, nell’ambito dell’iniziativa “ PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.1 - Linea di azione A] - progetto borgo – Palù del Fersina – la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi – intervento 15 ”.
B. – In via preliminare, deve rilevarsi che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa ad un intervento finanziato con le risorse previste dal PNRR.
Si tratta, in particolare, della procedura relativa all’Avviso per “la presentazione di proposte di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale per l'ospitalità diffusa INTERVENTO 15 del progetto BORGO - Palù del Fersina - la forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi nell'ambito del PNRR [M1.C3 - INVESTIMENTO 2.1.- linea di azione A] finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - CUP D62I22000010007”.
Come si evince dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 563/2024 (in atti) di approvazione dell’avviso, il Ministero della Cultura ha approvato la proposta progettuale in questione assegnando al progetto Palù del Fersina un finanziamento di € 20 mln (poi rimodulato in € 18 ml).
Conseguentemente, il ricorso, in quanto attinente ad una procedura amministrativa relativa ad un intervento finanziato con risorse PNRR, è assoggettato alle regole di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 (inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108): in applicazione dei commi 4 e 5 di tale disposizione, sono parti necessarie di tali giudizi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi, dell’art. 1, co. 4, lett. l), del d.l. n. 77/2021 (“ l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR ”); inoltre, trova applicazione – per quanto qui di specifico interesse – l’art. 119, co. 2, cod. proc. amm. sul dimezzamento dei termini processuali ordinari.
Nel presente giudizio il contraddittorio sotto tale profilo risulta integro, in quanto la ricorrente ha notificato il ricorso anche al Ministero della Cultura quale ente finanziatore.
C. – Per quanto attiene al profilo in rito indicato d’ufficio dalla Presidente del Collegio all’udienza del 5 febbraio 2026, si ritiene che il riscontro fornito dalla Provincia con la nota del 24 febbraio 2026 non consenta di superare il rilevato profilo dell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un controinteressato.
Invero – in disparte il contenuto della suddetta nota quale attestazione circa l’inesistenza di soggetti controinteressati, valutazione che compete solo a questo Giudicante – deve osservarsi che, al fine di superare tale profilo, connesso alla potenziale incidenza dell’eventuale accoglimento del ricorso sulla sfera giuridica di un altro partecipante, non può ritenersi sufficiente quanto indicato in tale atto, né con riferimento alla prospettata richiesta di rimodulazione al competente Ministero, non essendo prevedibile, allo stato, quale riscontro verrà dato; né, sul piano processuale, il possibile alternativo utilizzo di altre forme di finanziamento provinciale, stante la genericità dell’assunto in alcun modo collegato all’avviso pubblico al quale la ricorrente ha partecipato.
In altri termini, dalla nota versata in atti dalla Provincia non si evince in alcun modo che, a conclusione della procedura in interesse, siano residuate risorse finanziarie tra quelle stanziate, ipotesi nella quale si sarebbe potuto non porre, in concreto, un problema di contraddittorio non integro o – come nel caso in esame – di radicale inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato.
Per tale ragione, e per quanto sarà subito rilevato, il ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente non ha notificato ai soggetti, inseriti nell’elenco dei beneficiari, che dall’eventuale accoglimento sarebbero danneggiati in quanto espunti dallo stesso elenco.
Va innanzitutto richiamato l’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., secondo il quale “ il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione ”.
Deve anche premettersi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza del Giudice di appello:
- “… 3.2. Il controinteressato nel processo amministrativo è il soggetto titolare di un interesse uguale ed opposto a quello del ricorrente, nel senso che, mentre il ricorrente, con l'azione di annullamento, aspira alla caducazione della disciplina del rapporto delineata dal provvedimento impugnato in quanto gli ha negato l'attribuzione del bene della vita, il controinteressato aspira alla conservazione di tale disciplina, atteso che dalla sua caducazione deriverebbe una sottrazione del bene della vita che il provvedimento in contestazione gli ha riconosciuto.
La giurisprudenza tradizionalmente sostiene che l'individuazione del controinteressato avviene attraverso la contestuale presenza di un elemento formale, vale a dire che lo stesso sia nominativamente indicato o facilmente individuabile dal provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, vale a dire l'interesse alla conservazione del provvedimento impugnato atteso il pregiudizio che il soggetto subirebbe dall'annullamento giurisdizionale.
Il controinteressato, pertanto, è il soggetto che può invocare la tutela del proprio interesse al mantenimento degli effetti dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, interesse che sarebbe pregiudicato dall'annullamento dell'atto.
In altri termini, il controinteressato - titolare di una propria posizione antagonista, rispetto a quella del ricorrente, parimenti meritevole di protezione - aspira a conservare il rapporto come conformato dal provvedimento amministrativo contestato …” (Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2025, n. 7024; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2022, n. 11721).
In tale prospettiva, la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: “ a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa ” (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 284; Cons. Stato, n. 11721 del 2022, cit.).
Tanto premesso in generale, quanto alle procedure concorsuali si è posto in risalto come vadano qualificati controinteressati “ coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076; sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770; id., 29 ottobre 2012, n. 5506; sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333) ” (Consiglio di Stato, Sez. II, ordinanza 15 luglio 2020, n. 4578).
Ancor più specificamente, in relazione alle procedure di erogazione di sussidi, la giurisprudenza ha chiarito che:
- “ a fronte di una lex specialis che prevede l’erogazione dei contributi nell’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili, tutti i soggetti utilmente classificati possono essere astrattamente pregiudicati dalla riammissione del concorrente escluso (ex multis, Cons. Stato, III, 4 luglio 2011, n. 4000), con conseguente obbligo di notifica del gravame ad almeno uno di essi ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7222, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2025, n. 10259).
Applicando i su esposti principi al caso in esame, deve osservarsi che – come già accennato – il ricorso non risulta notificato ad alcun soggetto ammesso a finanziamento, con ciò divergendo dal precedente ricorso promosso dall’odierna istante, che era stato notificato ad un controinteressato (LE FE) indicato nel provvedimento in quella sede impugnato, cioè la determinazione della Provincia Autonoma di Trento n. 11821 del 31 ottobre 2024 di individuazione delle domande ammesse al finanziamento (gravata nella parte in cui la domanda presentata dalla ricorrente era stata ritenuta “incompleta” e “non ammessa a finanziamento”).
Come si evince da tale provvedimento, versato in atti dalla Provincia, ne costituisce un allegato l’elenco di domande ammesse, con l’indicazione dell’importo per ciascuna e l’importo complessivamente erogato.
Osserva il Collegio che – rispetto a tale assetto di partecipanti ammessi al finanziamento – anche nel ricorso in esame si pone il problema dei soggetti che dall’eventuale accoglimento del ricorso sarebbero pregiudicati in relazione al finanziamento ottenuto, con particolare riguardo a quelli che sono stati inseriti nell’elenco delle domande ammesse nelle ultime due posizioni; elenco, sul quale l’eventuale accoglimento del ricorso finirebbe per incidere, tenendo conto del rigoroso ordine temporale di presentazione delle domande e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili (v. art. 10 dell’avviso).
Deve, in particolare, rilevarsi che:
- il punto 10.2 dell’avviso prevede che le proposte ritenute ammissibili saranno finanziate fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili in base alla quota assegnata all’intervento in interesse;
- il punto 10.3 dell’avviso stabilisce che “ la Commissione determinerà l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento, che si formerà progressivamente con l’aggiunta di ciascuna domanda che abbia conseguito nella valutazione di merito un punteggio di almeno 60 punti su 100. La Commissione non procederà alla valutazione di merito una volta esaurite le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei progetti ”;
- quanto al finanziamento, come da decreto n. 453 del 7 giugno 2022 del Ministero della Cultura di approvazione della proposta progettuale presentata, nella stessa deliberazione di approvazione dell’avviso è stato specificato quale budget la somma di € 1.800.000,00, con prenotazione della somma sul pertinente capitolo dell’esercizio finanziario 2024 (v. deliberazione di Giunta provinciale n. 563 del 22 aprile 2024);
- dal verbale di approvazione emerge che in totale i contributi concedibili per i progetti ammessi sono pari a € 1.761.790,13; sicché, ove il progetto della ricorrente dovesse risultare ammissibile a seguito dell’accoglimento del ricorso (concedibili massimo € 200.000 a ciascun richiedente ammesso), non risulterebbero residuare risorse sufficienti rispetto a quante “prenotate” dalla Provincia per l’esercizio finanziario 2024; e tale avviso non ha previsto un meccanismo di riassegnazione di eventuali somme residue;
- pertanto, le risorse disponibili non sarebbero sufficienti a finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili compreso quello della ricorrente, in quanto è stato utilizzato l’importo complessivo pari a € 1.761.790,13 (rispetto ad uno stanziamento pari a € 1.800.000 dell’esercizio finanziario 2024 nel pertinente capitolo).
Con riguardo alla agevole individuabilità dei predetti (in disparte il pregresso giudizio instaurato dalla ricorrente), deve rilevarsi che la commissione nel verbale n. 6 del 19 maggio 2025 – acquisito in copia dalla ricorrente a seguito di accesso formale (v. nota della Provincia del 23 maggio 2025) – dopo avere indicato la non ammissibilità a contributo in ragione della conferma del punteggio (53), ha preso atto della circostanza per cui “ l’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento, così come risultante dal verbale n. 4 della quarta seduta di data 16 ottobre 2024, rimane pertanto invariato ”; sicché, da tale atto, in uno al richiamato elenco dei soggetti ammessi, era agevole evincere quali soggetti avevano inviato il progetto in data e ora posteriori rispetto alla ricorrente.
Di quanto appena rilevato ne costituisce indiretta conferma la circostanza per cui, come accennato, nel primo giudizio il ricorso (conclusosi con sentenza di questo T.R.G.A. n. 56/2025) è stato notificato ad LE FE, in quanto il predetto ha presentato la domanda lo stesso giorno della ricorrente (3 giugno 2024) ma in un orario successivo (la ricorrente alle 23.05; il sig. FE, alle 23.17).
Per contro, il ricorso in esame non gli è stato notificato, così come non è stato evocato in giudizio anche l’ultimo soggetto ammesso dell’elenco, per il quale in caso di inserimento della ricorrente potrebbe non disporsi più di risorse sufficienti (per il sig. FE, importo concedibile € 124.666,21; per l’ultimo dell’elenco, Pincigher Tomas, dopo la ricorrente in base alla data di presentazione della domanda, l’importo concedibile risulta pari a € 58.440,09).
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
D. – Deve in ogni caso osservarsi, per completezza, che il ricorso non è fondato.
D.1. – Con il primo motivo la ricorrente si duole della generica formulazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, deducendo la violazione dell’art. 27 bis della l.p. n. 23/1992 (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza).
Sostiene, in particolare, che la comunicazione dei motivi ostativi, di contenuto generico e sintetico, avrebbe viziato il contraddittorio e la possibilità per la ricorrente di avere contezza delle motivazioni dei sub punteggi ritenuti insufficienti; e aggiunge che l’incontro di chiarimento del 7 aprile 2025 non sarebbe stato sufficiente a sanare la genericità dei motivi ostativi.
La prospettazione – così come riportata nella censura – va respinta in quanto formalistica.
Deve, invero, rilevarsi che – come risulta dalla documentazione in atti – la Provincia ha avviato un fitto contraddittorio con la ricorrente, la quale ha del resto articolato compiutamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, sui singoli punteggi asseritamente non assegnati correttamente.
Tenuto conto del concreto svolgersi dell’ iter – che ha visto la ricorrente ottenere un primo incontro, e la commissione nuovamente riunirsi per valutare – la stessa ricorrente ha reso noto che, dopo il confronto del 7 aprile 2025, il progettista incaricato ha predisposto un documento tecnico con analitiche osservazioni e relativi allegati, inoltrati alla commissione per le eventuali valutazioni; e, a corredo di tali osservazioni tecniche, è stata inviata al Servizio competente in data 17 aprile 2025 anche una nota di uno degli attuali difensori che illustrava la ricaduta positiva sulla rivalutazione dei singoli sub punteggi (v. documentazione in atti).
E tali punteggi – assegnati in base a criteri e sub criteri predeterminati sia nell’avviso che dalla commissione – sono riportati nella tabella analitica allegata al verbale n. 5 di febbraio 2025.
Dal documento tecnico inviato dalla ricorrente alla p.a. procedente emerge, pertanto, la piena consapevolezza dei punti critici, in quanto sono stati spesi vari argomenti al fine di ottenere un aumento dei sub punteggi; e analogo riferimento ai vari punti si evince dalla lettera del difensore, che ha integrato ulteriori aspetti sull’intervento da realizzare, facendo specifico riferimento a quanto appreso durante l’incontro.
Pertanto, alla luce di quanto rilevato circa il concreto dispiegarsi della fase procedimentale, il primo motivo non può trovare accoglimento, in quanto la ricorrente ha sostanzialmente potuto conoscere nel dettaglio i punti critici, partecipando compiutamente al confronto con l’amministrazione e fornendo riscontro con relativo materiale tecnico integrativo e osservazioni aggiuntive; tanto da avere, poi, articolato un dettagliato motivo su ciascun aspetto.
Deve anche aggiungersi che, come si evince dal verbale n. 6 della commissione, l’organo tecnico ha riesaminato la pratica alla luce anche della documentazione e delle deduzioni presentate dalla ricorrente.
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione del contraddittorio, venendo piuttosto in rilievo l’aspetto centrale e sostanziale, relativo alla presunta non corretta valutazione del progetto da parte dell’organo collegiale a ciò preposto; e all’asserita generica valutazione da parte della Commissione anche con riferimento alle deduzioni di parte istante.
D.2. – Si giunge così all’esame del secondo motivo, che non può trovare accoglimento.
Non convince, innanzitutto, il profilo con cui si deduce la mancata adeguata valutazione delle osservazioni.
A tal fine, deve innanzitutto essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di appello, secondo cui:
- “… l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 02/05/2025, n.3724 e sez. II, 19/11/2024, n.9263) …” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2025, n. 10303; negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 dicembre 2025, n. 10037);
- la disposizione sul preavviso di rigetto “…«non impone una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente che essa emerga dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite» (tra le tante, Cons. Stato, sez. II 1 settembre 2025, n. 7165) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 ottobre 2025, n. 8338);
- “… la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve necessariamente contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971; id., 2 ottobre 2024, n. 7933) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 ottobre 2025, n. 7854).
Nel caso in esame, osserva il Collegio che, seppure sinteticamente, la Commissione prima – e il Dirigente del competente Servizio successivamente, con provvedimento meramente confermativo – ha indicato le ragioni della mancata assegnazione dei punteggi ulteriori.
Non convince la replica della ricorrente nella parte in cui assume l’insussistenza di criteri predeterminati, in quanto l’avviso conteneva la definizione dettagliata di ambiti e criteri – non impugnati in parte qua neppure per presunta genericità (vedasi, sul punto, il rilievo della difesa della Provincia) – taluni dei quali di applicazione prevalentemente a contenuto vincolato, in quanto afferenti a caratteristiche esistenti o non esistenti (v. ambiti e criteri A1 – B e D); altri – quale il criterio C – implicanti una valutazione discrezionale, ma anche in tal caso contenente dei sub criteri di dettaglio.
Deve, in particolare, rilevarsi che la Commissione:
- nel verbale n. 1 ha precisato che il punteggio per le voci A1a, A1b e A1c (sottosezione A1) sarebbe stato assegnato in base a quanto dichiarato e allegato dai richiedenti;
- nel verbale n. 2 ha articolato, con relativi punteggi, il campo A1d, nel quale sono stati inseriti i sottocampi A1d1, A1d2, A1d3 e A1d4 (rudere, per il quale si è precisato che non potrebbe parlarsi di edificio esistente, con assegnazione di 0 punti);
- sempre nello stesso verbale, relativamente alla sottosezione A2 “urgenza dell’intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all’importanza dell’immobile”, ha inserito i campi A2a “Stato di conservazione del bene, sicurezza e importanza: URGENZA ALTA DI INTERVENTO (15 punti), A2b “Stato di conservazione del bene, sicurezza e importanza: URGENZA MEDIA DI INTERVENTO (10 punti); A2c “Stato di conservazione del bene, sicurezza e importanza: URGENZA BASSA DI INTERVENTO (5 punti);
- ancora nello stesso verbale, ha inserito, per la sottosezione C3 “Coerenza dell’intervento rispetto al contesto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce, con particolare riferimento alle caratteristiche del medesimo contesto sotto il profilo morfologico e dell’edificato (forma, disposizione, pendenza, materiali impiegati, ecc.)”, i campi C3a “interventi di sistemazione esterna” (max 4 punti), C3b “interventi sull’elevazione. Modalità di installazione dei serramenti sul blockbau o su muratura. Aumenti di volume (interventi di sopraelevazione). Ballatoi e scale” (max 3 punti) e C3c “sistema della copertura (isolamento con falso sporto, struttura portante in legno massiccio manto di copertura: in scandole, fotovoltaico)” (max 3 punti).
Sicché – a fronte di un tale livello di dettaglio nella predeterminazione dei criteri già previsti dall’avviso – a parere del Collegio non vi è stato alcun vulnus nel contraddittorio e nella difesa dell’odierna istante, tanto è vero che – come si chiarirà appresso – la predetta ha potuto presentare delle proposte di aumento del punteggio anche discostandosi da quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Si presenta debole anche il profilo con cui si deduce una contraddittorietà intrinseca nella valutazione della commissione, in quanto l’organo tecnico avrebbe indicato anche elementi positivi del progetto.
Osserva sul punto il Collegio che il riferimento ad elementi positivi si pone piuttosto quale indice di imparzialità della decisione, in quanto l’organo tecnico ha comunque indicato anche gli elementi positivi del giudizio, pur ritenendo prevalenti gli aspetti negativi indicati nella seduta di febbraio 2025.
D.3. – Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente – relativo ai singoli punteggi – non può trovare accoglimento.
Nel rinviare a quanto rilevato al punto D.2) in ordine alla predeterminazione e ulteriore precisazione di criteri e sub criteri da parte della commissione ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, deve osservarsi quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente in sede di dichiarazione sostitutiva:
- quanto alla qualità del bene e all’urgenza dell’intervento, ha sbarrato “NO” per la voce “riconoscimento dell’interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004” (voce A1a); indicando invece, per la voce relativa al bene non soggetto a vincolo culturale, quale età di costruzione almeno 100 anni, e quale bene della tradizione rurale della Valle dei Mocheni;
- per quanto attiene all’urgenza dell’intervento, ha parimenti sbarrato “NO”; e, conseguentemente – per l’ambito A - le sono stati assegnati i 10 punti corrispondenti a quanto dichiarato, peraltro in coerenza con l’auto-vincolo che si era imposta la commissione con riguardo a tali voci;
- come già chiarito, infatti, nel verbale n. 1 era stato precisato che il punteggio per le voci A1a, A1b e A1c (sottosezione A1) sarebbe stato assegnato in base a quanto dichiarato e allegato dai richiedenti; e detto verbale non è stato impugnato in tale parte, in cui la commissione si è autovincolata;
- la ricorrente ha parimenti indicato “NO” per accessibilità immobile (B4), e per aree di interesse paesaggistico e beni ambientali.
Conseguentemente, la commissione ha confermato l’assegnazione dei punteggi parziali, confermando, quanto al criterio A1, la qualificazione del manufatto come rudere, con zero punti; per B, sottosezione B4, la valutazione di non accessibilità; per la voce C, sottosezione C2, campo C2a, il punteggio già assegnato (sette punti), così come per il criterio C2b.
Con riferimento al rudere – quale obiettivamente risultante dalle foto, e così definito nella stessa relazione paesaggistica di parte istante (in atti) – deve osservarsi che la ricorrente cerca di ottenere il massimo punteggio (punti 20) per il riconoscimento dell’interesse storico culturale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, in quanto la particella in interesse è stata inserita con l’ultima variante al PRG nell’area a tutela archeologica.
E, tuttavia, il bando prevede il massimo punteggio per l’ipotesi – non sussistente nel caso in esame – di interesse storico culturale del bene, con formale riconoscimento e apposita dichiarazione, come previsto dall’art. 10, lett. a), del d. lgs. 42/2004.
Inoltre, quanto alla mancata assegnazione di punteggio in relazione al rudere, va rammentato che la commissione si è auto-vincolata in sede di specificazione dei criteri (vedasi il verbale n. 2, campo A1d, sottocampo A1d4 rudere, per il quale si è precisato che non potrebbe parlarsi di edificio esistente, con assegnazione di 0 punti).
Non si comprende, poi, il profilo di doglianza per il criterio B1, per il quale nelle deduzioni del tecnico (entrambe quelle in atti, prodotte dalla Provincia) in corrispondenza della voce B1 è stato indicato “OK”; sicché, non risulta alcuna deduzione su cui la commissione avrebbe dovuto pronunciarsi.
Per quanto attiene, poi, alla richiesta di rivalutazione e assegnazione di ulteriore punteggio relativamente al criterio/sub B4 – accesso entro i 500 ml (5 punti non assegnati) – deve innanzitutto rilevarsi che l’assegnazione del punteggio era agganciata alla “ Accessibilità dell’immobile alla viabilità esistente: raggiungibile dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario, distanza massima di 500 metri, lungo il più breve percorso pedonale o stradale chiuso al traffico ordinario, oppure dislivello massimo di 100 metri lungo il più breve percorso pedonale o stradale chiuso al traffico ordinario ”.
Rispetto a tale criterio, va ribadito che la stessa ricorrente nella dichiarazione sostitutiva aveva barrato la casella “NO” nell’apposito spazio, sicché la Commissione non ha fatto altro che confermare la valutazione iniziale, che non è mutata neppure dopo le deduzioni, dovendo fare applicazione del criterio al quale si era vincolata fin dall’inizio.
Deve aggiungersi che:
- come documentato in atti – e non contestato da parte istante, neppure nella memoria di replica – l’esito della misurazione dei tecnici della Provincia ha restituito una distanza di m 871,33;
- le stesse complessive deduzioni di parte istante non presentano contenuti chiari sul punto, in quanto – seppure solo dopo la mancata assegnazione del punteggio e, pertanto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande – il procuratore della predetta, nelle deduzioni inviate in fase procedimentale, ha fatto riferimento ad un “permesso” di cui sarebbe in possesso la ricorrente, e ad una distanza tra la strada a traffico ordinario e la baita inferiore i 500 mt, insistendo per l’assegnazione dei 5 punti (v. osservazioni del difensore del 17 aprile 2025, trasmesse alla Commissione); per contro, nelle deduzioni del progettista non si fa più riferimento alla presenza di un permesso, e si evidenzia la (diversa) circostanza per cui i proprietari (o affittuari) possono raggiungere senza alcun permesso specifico la fine della viabilità ad oggi percorribile in macchina.
Per quanto attiene, poi, in generale, alle voci C – per le quali comunque un punteggio è stato assegnato senza costituire oggetto di specifica contestazione – e venendo alla presunta motivazione postuma contenuta nella nota del 30 maggio 2025, ad avviso del Collegio non è stato aggiunto nulla a quanto valutato dalla commissione, rinviandosi semplicemente a quanto ritenuto da tale organo in base alla valutazione della documentazione progettuale presentata in sede di domanda; documentazione che “dà conto di movimenti di terra (sterri e riporti) richiamati e computati in tale sede e che ha concorso all’attribuzione del punteggio (C2c)”.
Al riguardo, va rilevato che non sempre i chiarimenti resi dopo l’adozione di un provvedimento si pongono quale motivazione postuma con vulnus per le garanzie partecipative del privato destinatario: e tali non si atteggiano quei chiarimenti che si limitano a richiamare gli atti del procedimento e a fare mere precisazioni, così da potersi ricostruire la ragione della determinazione assunta.
Su tale punto, la commissione ha precisato che il punteggio è stato determinato “ dalla mancata specificazione in ordine agli impieghi di 30 mc di scavo in esubero derivanti dalla compensazione dei volumi tra scavi, demolizioni e conseguenti riporti, nonché dalla mancata quantificazione degli scavi necessari per la realizzazione della nuova vasca Imhoff, per l’allacciamento idrico e per la posa della condotta delle acque reflue, quest’ultima posizionata a circa 40 metri di distanza dal manufatto ”.
Sebbene la ricorrente assuma che tale motivazione sia stata esternata solo dopo il preavviso di rigetto – non consentendole anche su tale profilo un adeguato confronto – le stesse osservazioni del tecnico si concentrano sul “bilancio zero” di scavi e consolidamenti, sostenendo che le pietre (30 mc) sarebbero macerie esistenti nel rudere da riutilizzare in situ per il rivestimento del piano terra.
Inoltre, parte ricorrente non chiarisce per quale ragione, per la voce C2b – per la quale ha comunque ottenuto 5 punti su 8 – la commissione avrebbe errato nella propria valutazione discrezionale, in base alla griglia predisposta.
Per quanto attiene al criterio C1, osserva il Collegio che vengono in rilievo sub criteri che implicano un margine di apprezzamento discrezionale, sicché per consolidato orientamento tali valutazioni tecniche sono sindacabili dal G.A. solo per manifesta illogicità o erroneità nei presupposti, circostanza non rinvenibili, né specificamente dedotte da parte istante.
Come si evince dal verbale n. 1, nella voce C1 è specificato, quanto alla qualità del progetto, che il criterio attiene alla qualità e innovatività del progetto di restauro/conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici (in tal senso il sub criterio C1a, sulla coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici).
Sicché l’assegnazione del punteggio, in applicazione di tali criteri e sub criteri, ha implicato comunque un margine di apprezzamento tecnico-discrezionale, che non risulta efficacemente contestato.
E, in ogni caso – restando pur sempre nel campo della valutazione discrezionale di elementi tecnici, in base ad una griglia prestabilita – la stessa ricorrente ha chiari quali siano gli elementi critici in contrasto con la tradizione locale (materiali, bucature, copertura in lamiera).
Sotto tale profilo la predetta fa altresì riferimento, quale elemento di presunta contraddittorietà, alla pregressa approvazione dello stesso progetto da parte della Commissione per la Pianificazione Territoriale (CPC), ai fini paesaggistici e ai fini urbanistico-edilizi.
E tale profilo di doglianza viene ulteriormente sviluppato nella memoria di replica, soffermandosi sulla presunta contraddittorietà tra il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e dalla Commissione Edilizia Comunale al fine del rilascio del permesso di costruire, e la censurata valutazione tecnica della commissione per l’ammissione al finanziamento.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il piano su cui si muove la commissione al fine di assegnare i finanziamenti è diverso, e calibrato sulla specifica finalità di recupero delle tradizioni.
In altri termini – in assenza di una norma che imponga un coordinamento con apposito modello organizzativo – l’esercizio di un potere da parte di una diversa amministrazione (quale è la CPC, organismo della Comunità di valle, e non della Provincia) non deve necessariamente collimare con quello di altra distinta amministrazione: e il vizio così come dedotto potrebbe, al più, riscontrarsi solo nel caso (non sussistente) di contrasto tra atti della stessa amministrazione nell’esercizio del medesimo potere avente la medesima finalità.
Con riferimento al criterio C3c – quale ulteriore specificazione del criterio C3 del bando, sottocriterio C3c (“sistema della copertura (isolamento con falso sporto, struttura portante in legno massiccio manto di copertura: in scandole, fotovoltaico)” – la commissione ha motivato seppure sinteticamente, facendo riferimento alle discrepanze presenti negli elaborati grafici, le quali hanno ostacolato una lettura chiara e univoca del progetto; e tale parte della motivazione non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.
Va, inoltre, ribadito che la commissione non è tenuta a confutare ogni singolo aspetto delle deduzioni, nella quali – quanto al profilo della non univoca lettura del progetto – per vero lo stesso tecnico ha precisato che la rappresentazione grafica darebbe una percezione visiva di un elemento marcato e visivamente pesante.
Va, infine, rilevato che non risulta dedotto alcun profilo di censura per il punto B.3, il quale è stato enunciato per la prima volta solo con la memoria di replica e, come tale, in maniera inammissibile.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto e rilevato, la valutazione complessivamente resa dalla commissione regge alle censure dedotte.
E. – Conclusivamente, il ricorso – peraltro infondato – deve essere dichiarato inammissibile.
F. – I peculiari profili della controversia e il rilievo officioso del profilo in rito costituiscono idonei presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND IN, Presidente
AR CA, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CA | ND IN |
IL SEGRETARIO