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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 10/03/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N 2508/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
quale socia ed ex liquidatore della Parte_1 Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Monica Ippolito ed elettivamente domiciliata presso il
[...] n San Felice a Cancello (CE) alla Piazza P. Giovanni XXII n. 26,
RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to Controparte_2
e difeso dall' avv.to Guadagnino Angelo ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29 NONCHE'
- sede territoriale di Caserta– in persona del legale Controparte_3
.c. da Controparte_4 Controparte_5
, ed elettivamente domiciliati come in atti
[...] CP_6 CP_7 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27.04.2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della scuola materna paritaria , cooperativa sociale, della quale CP_1 in data 25/06/2016 aveva assunto la qualità di amministratore unico, proponeva impugnazione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 2019012522/DDL del
18.06.2020, con il quale venivano contestate, agli amministratori succedutisi nella gestione della predetta società cooperativa, l'irregolarità delle registrazioni di rapporti di lavoro tanto da ritenere gli stessi non veritieri operandone il formale disconoscimento.
Asseriva la sussistenza e la legittimità dei rapporti di lavoro instaurati dopo il mese di settembre 2016 ovvero nel periodo in cui la stessa aveva assunto la veste formale di amministratore della CP_1
e , pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del
[...] lavoro, al fine di sentir annullare il verbale n. 2019012522/DDL del 18.06.2020 dell
[...]
e, per l'effetto, dichiarare validi ed efficaci i rapporti di lavoro Controparte_8 instaurati ed espletati sotto la gestione della ricorrente di cui alla Tabella A del presente ricorso. In via
1 subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva di condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente dei contributi Controparte_9 previdenziali versati dalla società cooperativa relativamente ai rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti di cui al precedente capo. Vinte le spese di lite con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l per impugnare e contestare le CP_2 avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedere il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, nel merito, esponeva che, con verbale di accertamento e notificazione n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, emesso a seguito di ispezione, dai funzionari dell'
[...]
risultavano irregolarità delle registrazioni di rapporti di lavoro Controparte_8 denunciati inesistenti e nulli, formalizzati solo per precostruire un'anzianità contributiva da utilizzare quale anzianità di servizio nel settore scolastico. Riportandosi al contenuto del verbale ispettivo allegato concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con accertamento di validità dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' , per impugnare e contestare le Controparte_3 avverse prospettazioni chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo come in atti
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*******************
Il ricorso merita accoglimento nei limiti cui si dirà.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 2019012522/DDL del 18.06.2020, con il quale venivano contestate agli amministratori succedutisi nella gestione della società cooperativa una serie CP_1 di irregolarità relative ai rapporti di lavoro ivi indicati con conseguente formale disconoscimento degli stessi.
Nel verbale di accertamento ispettivo in atti, in relazione alla posizione di alcuni dipendenti della parte ricorrente, si legge che alcuni di detti rapporti di lavoro, non hanno avuto effettivo svolgimento essendo stati formalizzati solo al fine di precostituire una posizione contributiva, presumibilmente utilizzabile quale anzianità di servizio (cfr. allegati produzione parte resistente . CP_2
Nella fattispecie in esame la ricorrente, in particolare, ha assunto la veste di amministratrice della società cooperativa in data 25.06.2016 e, pertanto, ha inteso agire per ottenere l'accertamento della CP_1 sussistenza dei rapporti di lavoro (disconosciuti con il verbale ispettivo impugnato) instaurati in data successiva all'assunzione di detto incarico.
2 Come può evincersi dalla tabella allegata al verbale ispettivo e, tenuto conto delle limitazioni della domanda formulata dalla parte ricorrente innanzi indicate, qui di seguito sono indicati i rapporti di lavoro oggetto della verifica ( e disconosciuti dagli ispettori) ed i rispettivi ambiti temporali:
1. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) CP_10
2. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) Controparte_11
3. dal 9/17 al 10/17 ( docente) Testimone_1
Con
4. uida dal 6/16 al 10/17 ( collaboratore amministrativo) CP_12
5. dal 4/17 al 6/17 (docente) CP_13
6. dal 6/17 al 9/17 (collaboratore amministrativo) Controparte_14
7. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) . Controparte_15
Difatti gli altri rapporti di lavoro indicati in ricorso , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e non rientrano nell' elenco di quelli che sono stati annullati con il verbale impugnato Persona_4
e, pertanto, non sussiste alcun interesse alla relativa azione.
Ebbene, tali rapporti di lavoro, come può leggersi dal verbale ispettivo, sono stati annullati sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori escussi in sede ispettiva (ad esempio alcuni non erano in grado di ricordare ovvero riconoscere gli altri colleghi di lavori ovvero gli orari di lavoro osservati ovvero i locali della scuola) nonché sulla base di una serie di indici presuntivi rilevati dagli ispettori.
In particolare : - la capacità economica della che aveva dei costi di personale CP_1 irragionevoli, tenuto conto anche del numero dei bambini frequentanti la scuola. Difatti l'effettiva entità dell'attività lavorativa della scuola paritaria non giustificava l'assunzione di un tale numero CP_1 di dipendenti nei periodi indicati. La scuola era, invero, di piccole dimensioni con pochi bambini: nei tempi più ricchi 30 bambini e via via negli anni successivi anche 10/ 8 bambini che non giustificava l'assunzione di tutti questi dipendenti dichiarati. Ancora, l'invio in ritardo delle denunce contributive per alcuni lavoratori e per altri invio tempestivo delle denunce contributive, senza che, tuttavia, a monte vi era stata inviata la comunicazione Unilav. Sul punto vedasi non solo il verbale ispettivo ma anche le dichiarazioni dell'ispettrice (cfr. verbale di udienza del 9.10.2023) che ha Persona_5 sostanzialmente confermato i riscontri del verbale in atti.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Controparte_8 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
3 Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento degli stessi ha Controparte_16
l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n.
4227/2002).
Ebbene , nella fattispecie di cui è causa, attraverso le testimonianze assunte, la parte ricorrente ha provato l'effettiva esistenza dell'attività aziendale nonché la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori , , e di . CP_10 Controparte_11 Testimone_1 Controparte_15
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , alle Testimone_2 CP_10 dipendenze della quale collaboratore scolastico addetto alle pulizie nel periodo in CP_1 contestazione. Al riguardo ella ha riferito “ Io ero una socia lavoratrice le mie mansioni erano di pulizia. Mia sorella era titolare della scuola materna paritaria Era direttrice della scuola. Si occupava di prendere le CP_1 iscrizioni degli alunni, di ricevere i pagamenti e di gestire gli orari di lavoro dei dipendenti. Preciso che erano tutti soci lavoratori. Io andavo di giovedì ed il sabato qualche volta se c'era bisogno. Facevo sei ore settimanali;
solitamente su questi due giorni. La ricorrente mi dava le direttive sull'orario di lavoro da osservare. La ricorrente è sempre stata direttrice della scuola dal 16 settembre 2016 fino al 21 settembre 2017. Non conosco i nomi degli altri soci lavoratori della Preciso che mia sorella imponeva i turni di lavoro e decideva tutto. Penso che imponeva i turni di lavoro CP_1 anche altri soci lavoratori. Non conosco , né né Controparte_11 Controparte_15 Controparte_14 Tes_3
. Non conosco nemmeno , , , e
[...] Tes_4 Persona_6 Persona_2 Persona_3
. CP_13
è mio cognato ( preciso che si tratta del fidanzato di mia sorella) ricordo che si alternava con me nelle CP_10 pulizie . Era socio lavoratore ed ha lavorato nel mio stesso periodo. Non ricordo se ha lavorato a nero o è stato regolarizzato” (cfr. verbale di udienza del 13.03.2023). Tali circostanza trovano risconto nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: “ Ho lavorato per la nel periodo dal settembre 2016 CP_10 CP_1 fino a fine ottobre 2017. All'epoca non ero fidanzato della ricorrente…Io svolgevo le mansioni di collaboratore scolastico e mi occupavo delle pulizie per 4 ore settimanali il martedì ed il giovedì . E quando c'era necessità lavoravo anche il sabato.
era la titolare della scuola e dava le direttive sul luogo di lavoro e stabiliva i turni di lavoro. Io Parte_1 lavoravo da solo. Non conosco Controparte_11 Controparte_14 Testimone_3 Tes_4 [...]
, , , , , Per_1 Testimone_1 Persona_3 Persona_2 CP_13 Persona_4 Testimone_2 ha lavorato più o meno nel mio stesso periodo. Faceva le pulizie. Non ricordo i giorni. Il sabato ci alternavamo. Il martedì ed il giovedì non ho mai incontrato . Preciso che nei giorni indicati mi capitava di vederla in quanto Testimone_2 era la sorella della titolare, ma non lavorava. Io non l'ho mai vista lavorare” (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023).
Il teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , alle Controparte_11 Controparte_15 dipendenze della quale collaboratrice scolastica nel periodo in contestazione. CP_1
4 Sul punto il teste ha riferito "Ho lavorato per la nel 2016 – 2017 ero collaboratore scolastico. Io CP_1 lavoravo il lunedì dalle ore 07:30 alle ore 13:30. Quando io terminavo iniziava a lavorare con le mie stesse mansioni
Le Direttive sul luogo di lavoro venivano impartite da , che provvedeva Controparte_15 Parte_1 anche ai relativi pagamenti. Non conosco i nomi degli altri lavoratori della scuola. Ricordo che nel mese di dicembre del
2018 ho firmato un verbale di conciliazione. Ricordo che la cooperativa non mi aveva versato i contributi e la Parte_1
( ) mi disse di firmare questo accordo per sistemare la situazione e mi diede anche mille euro. Ma la Parte_1 situazione contributiva ricordo che è stata regolarizzata solo per il primo mese” (cfr. verbale di udienza del
9.10.2023) .
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , Controparte_15 Controparte_11 alle dipendenze della quale collaboratore scolastico nel periodo in contestazione CP_1
Sul punto la predetta teste ha riferito “ Mia madre è stata titolare della scuola Happy Parte_2
House, dal 2001 fino al 2012, ove ha lavorato . Ecco perché la conosco la ricorrente. Io non Parte_1 ho mai lavorato presso la scuola di mia madre.
Io ho lavorato per la negli anni 2016 /2017 quando era titolare . Io ero CP_1 Parte_1 collaboratrice scolastica. Mi occupavo delle pulizie. Lavoravo 6 ore il lunedì. Per esigenze della titolare poteva essere modificato il mio giorno di lavoro. dava le direttive sul luogo di lavoro. Parte_1
Io non ho firmato alcun contratto di lavoro. Ad un certo punto mi sono resa conto che non sono stati versati i contributi
(però ricevo la retribuzione mensile in contanti) e , pertanto, ho fatto una conciliazione ed ho ricevuto una somma di denaro come bonus transattivo . Successivamente vi è stato il versamento dei contributi. Non conosco Controparte_14
; né . Conosco che vedevo ogni tanto presso la scuola che lavorava come collaboratore Testimone_3 Controparte_11 scolastico, attualmente è il mio compagno. Vedevo anche una ragazza di cui non ricordo il nome .
C'erano una decina di bambini, ma non avevo contatti con nessuno. Il giorno in cui lavoravo io Parte_1
era la maestra” (Cfr. verbale di udienza del 29.01.2024)
[...]
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro della medesima quale Testimone_1 docente, alle dipendenze della nel periodo in contestazione ovvero un mese di lavoro CP_1 tenuto conto del periodo di gestione della ricorrente. La stessa teste, a parere del giudicante, Parte_1 appare attendibile tenuto conto non solo della linearità della narrazione ma avendo ella descritto con accuratezza e precisione tutti i locali della scuola (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024).
I testi escussi hanno reso infatti ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto , l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione e la mancanza , a carico dei lavoratori indicati di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.
5 CP_ L' dal canto suo, ha prodotto il verbale di accertamento relativo all'ispezione svolta presso il datore di lavoro suindicato dal quale, tuttavia, non emerge il compimento di alcun accertamento relativo allo specifico rapporto di lavoro in oggetto, ma ha provveduto ad annullare i rapporti di lavoro solo sulla base di una serie di indici presuntivi di anti – economicità dell'attività e delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori.
Tale accertamento, tuttavia, non può ritenersi da solo sufficiente a fondare il disconoscimento atteso che tali indici presuntivi, indicati nel verbale ispettivo, sono stati ampiamente superati delle dichiarazioni testimoniali riportate che hanno confermato, nello specifico, l'esistenza dei rapporti di lavoro di , , e nel periodo CP_10 Controparte_11 Testimone_1 Controparte_15 indicato.
Al contrario, va rilevato che nessuno dei testi escussi, ha dichiarato di aver visto lavoratore, presso la nel periodo oggetto di accertamento, e CP_1 CP_13 Controparte_14 Tes_3
nel periodo oggetto di accertamento. Ed anzi escusso come teste, ha precisato
[...] Testimone_3 di non aver mai lavorato per la (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024) CP_1
Ne consegue che, in relazione a tali lavoratori, non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte dell'istante, la domanda non può trovare accoglimento dovendo, pertanto, prevalere gli esiti dell'indagine ispettiva.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso va annullato il verbale ispettivo impugnato n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, limitatamente alla posizione dei lavoratori , CP_10 CP_11
, e con conseguente riconoscimento dei rapporti di lavoro
[...] Testimone_1 Controparte_15 instaurati ed espletati sotto la gestione della parte ricorrente. Non può trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dalla ricorrente attesa la genericità della stessa e tenuto conto che quest'ultima non ha adeguatamente provato (oltre che quantificato ) di aver versato i contributi previdenziali (di cui si chiede la restituzione) in relazione ai lavoratori CP_13 CP_14
e
[...] Testimone_3
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto annulla il verbale ispettivo impugnato n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, limitatamente alla posizione dei lavoratori , CP_10 CP_11
, e , con conseguente riconoscimento dei suddetti rapporti
[...] Testimone_1 Controparte_15 di lavoro instaurati ed espletati durante il periodo di gestione della parte ricorrente
2) dichiara inammissibile la domanda in relazione ai lavoratori , Persona_1 Persona_2
e Persona_3 Persona_4
6 3) rigetta nel resto ricorso;
4) compensa le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
7
quale socia ed ex liquidatore della Parte_1 Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Monica Ippolito ed elettivamente domiciliata presso il
[...] n San Felice a Cancello (CE) alla Piazza P. Giovanni XXII n. 26,
RICORRENTE E
– in persona del legale rappresentante p.t. - rapp.to Controparte_2
e difeso dall' avv.to Guadagnino Angelo ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29 NONCHE'
- sede territoriale di Caserta– in persona del legale Controparte_3
.c. da Controparte_4 Controparte_5
, ed elettivamente domiciliati come in atti
[...] CP_6 CP_7 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 27.04.2021, la ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della scuola materna paritaria , cooperativa sociale, della quale CP_1 in data 25/06/2016 aveva assunto la qualità di amministratore unico, proponeva impugnazione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 2019012522/DDL del
18.06.2020, con il quale venivano contestate, agli amministratori succedutisi nella gestione della predetta società cooperativa, l'irregolarità delle registrazioni di rapporti di lavoro tanto da ritenere gli stessi non veritieri operandone il formale disconoscimento.
Asseriva la sussistenza e la legittimità dei rapporti di lavoro instaurati dopo il mese di settembre 2016 ovvero nel periodo in cui la stessa aveva assunto la veste formale di amministratore della CP_1
e , pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del
[...] lavoro, al fine di sentir annullare il verbale n. 2019012522/DDL del 18.06.2020 dell
[...]
e, per l'effetto, dichiarare validi ed efficaci i rapporti di lavoro Controparte_8 instaurati ed espletati sotto la gestione della ricorrente di cui alla Tabella A del presente ricorso. In via
1 subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva di condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente dei contributi Controparte_9 previdenziali versati dalla società cooperativa relativamente ai rapporti di lavoro CP_1 disconosciuti di cui al precedente capo. Vinte le spese di lite con distrazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l per impugnare e contestare le CP_2 avverse prospettazioni con svariati argomenti e chiedere il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, nel merito, esponeva che, con verbale di accertamento e notificazione n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, emesso a seguito di ispezione, dai funzionari dell'
[...]
risultavano irregolarità delle registrazioni di rapporti di lavoro Controparte_8 denunciati inesistenti e nulli, formalizzati solo per precostruire un'anzianità contributiva da utilizzare quale anzianità di servizio nel settore scolastico. Riportandosi al contenuto del verbale ispettivo allegato concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con accertamento di validità dei rapporti di lavoro oggetto di contestazione e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, l' , per impugnare e contestare le Controparte_3 avverse prospettazioni chiedendo di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo come in atti
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
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Il ricorso merita accoglimento nei limiti cui si dirà.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 2019012522/DDL del 18.06.2020, con il quale venivano contestate agli amministratori succedutisi nella gestione della società cooperativa una serie CP_1 di irregolarità relative ai rapporti di lavoro ivi indicati con conseguente formale disconoscimento degli stessi.
Nel verbale di accertamento ispettivo in atti, in relazione alla posizione di alcuni dipendenti della parte ricorrente, si legge che alcuni di detti rapporti di lavoro, non hanno avuto effettivo svolgimento essendo stati formalizzati solo al fine di precostituire una posizione contributiva, presumibilmente utilizzabile quale anzianità di servizio (cfr. allegati produzione parte resistente . CP_2
Nella fattispecie in esame la ricorrente, in particolare, ha assunto la veste di amministratrice della società cooperativa in data 25.06.2016 e, pertanto, ha inteso agire per ottenere l'accertamento della CP_1 sussistenza dei rapporti di lavoro (disconosciuti con il verbale ispettivo impugnato) instaurati in data successiva all'assunzione di detto incarico.
2 Come può evincersi dalla tabella allegata al verbale ispettivo e, tenuto conto delle limitazioni della domanda formulata dalla parte ricorrente innanzi indicate, qui di seguito sono indicati i rapporti di lavoro oggetto della verifica ( e disconosciuti dagli ispettori) ed i rispettivi ambiti temporali:
1. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) CP_10
2. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) Controparte_11
3. dal 9/17 al 10/17 ( docente) Testimone_1
Con
4. uida dal 6/16 al 10/17 ( collaboratore amministrativo) CP_12
5. dal 4/17 al 6/17 (docente) CP_13
6. dal 6/17 al 9/17 (collaboratore amministrativo) Controparte_14
7. : dal 9/16 al 10/17 (collaboratore amministrativo) . Controparte_15
Difatti gli altri rapporti di lavoro indicati in ricorso , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e non rientrano nell' elenco di quelli che sono stati annullati con il verbale impugnato Persona_4
e, pertanto, non sussiste alcun interesse alla relativa azione.
Ebbene, tali rapporti di lavoro, come può leggersi dal verbale ispettivo, sono stati annullati sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori escussi in sede ispettiva (ad esempio alcuni non erano in grado di ricordare ovvero riconoscere gli altri colleghi di lavori ovvero gli orari di lavoro osservati ovvero i locali della scuola) nonché sulla base di una serie di indici presuntivi rilevati dagli ispettori.
In particolare : - la capacità economica della che aveva dei costi di personale CP_1 irragionevoli, tenuto conto anche del numero dei bambini frequentanti la scuola. Difatti l'effettiva entità dell'attività lavorativa della scuola paritaria non giustificava l'assunzione di un tale numero CP_1 di dipendenti nei periodi indicati. La scuola era, invero, di piccole dimensioni con pochi bambini: nei tempi più ricchi 30 bambini e via via negli anni successivi anche 10/ 8 bambini che non giustificava l'assunzione di tutti questi dipendenti dichiarati. Ancora, l'invio in ritardo delle denunce contributive per alcuni lavoratori e per altri invio tempestivo delle denunce contributive, senza che, tuttavia, a monte vi era stata inviata la comunicazione Unilav. Sul punto vedasi non solo il verbale ispettivo ma anche le dichiarazioni dell'ispettrice (cfr. verbale di udienza del 9.10.2023) che ha Persona_5 sostanzialmente confermato i riscontri del verbale in atti.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Controparte_8 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
3 Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento degli stessi ha Controparte_16
l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n.
4227/2002).
Ebbene , nella fattispecie di cui è causa, attraverso le testimonianze assunte, la parte ricorrente ha provato l'effettiva esistenza dell'attività aziendale nonché la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori , , e di . CP_10 Controparte_11 Testimone_1 Controparte_15
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , alle Testimone_2 CP_10 dipendenze della quale collaboratore scolastico addetto alle pulizie nel periodo in CP_1 contestazione. Al riguardo ella ha riferito “ Io ero una socia lavoratrice le mie mansioni erano di pulizia. Mia sorella era titolare della scuola materna paritaria Era direttrice della scuola. Si occupava di prendere le CP_1 iscrizioni degli alunni, di ricevere i pagamenti e di gestire gli orari di lavoro dei dipendenti. Preciso che erano tutti soci lavoratori. Io andavo di giovedì ed il sabato qualche volta se c'era bisogno. Facevo sei ore settimanali;
solitamente su questi due giorni. La ricorrente mi dava le direttive sull'orario di lavoro da osservare. La ricorrente è sempre stata direttrice della scuola dal 16 settembre 2016 fino al 21 settembre 2017. Non conosco i nomi degli altri soci lavoratori della Preciso che mia sorella imponeva i turni di lavoro e decideva tutto. Penso che imponeva i turni di lavoro CP_1 anche altri soci lavoratori. Non conosco , né né Controparte_11 Controparte_15 Controparte_14 Tes_3
. Non conosco nemmeno , , , e
[...] Tes_4 Persona_6 Persona_2 Persona_3
. CP_13
è mio cognato ( preciso che si tratta del fidanzato di mia sorella) ricordo che si alternava con me nelle CP_10 pulizie . Era socio lavoratore ed ha lavorato nel mio stesso periodo. Non ricordo se ha lavorato a nero o è stato regolarizzato” (cfr. verbale di udienza del 13.03.2023). Tali circostanza trovano risconto nella deposizione del teste il quale ha dichiarato: “ Ho lavorato per la nel periodo dal settembre 2016 CP_10 CP_1 fino a fine ottobre 2017. All'epoca non ero fidanzato della ricorrente…Io svolgevo le mansioni di collaboratore scolastico e mi occupavo delle pulizie per 4 ore settimanali il martedì ed il giovedì . E quando c'era necessità lavoravo anche il sabato.
era la titolare della scuola e dava le direttive sul luogo di lavoro e stabiliva i turni di lavoro. Io Parte_1 lavoravo da solo. Non conosco Controparte_11 Controparte_14 Testimone_3 Tes_4 [...]
, , , , , Per_1 Testimone_1 Persona_3 Persona_2 CP_13 Persona_4 Testimone_2 ha lavorato più o meno nel mio stesso periodo. Faceva le pulizie. Non ricordo i giorni. Il sabato ci alternavamo. Il martedì ed il giovedì non ho mai incontrato . Preciso che nei giorni indicati mi capitava di vederla in quanto Testimone_2 era la sorella della titolare, ma non lavorava. Io non l'ho mai vista lavorare” (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023).
Il teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , alle Controparte_11 Controparte_15 dipendenze della quale collaboratrice scolastica nel periodo in contestazione. CP_1
4 Sul punto il teste ha riferito "Ho lavorato per la nel 2016 – 2017 ero collaboratore scolastico. Io CP_1 lavoravo il lunedì dalle ore 07:30 alle ore 13:30. Quando io terminavo iniziava a lavorare con le mie stesse mansioni
Le Direttive sul luogo di lavoro venivano impartite da , che provvedeva Controparte_15 Parte_1 anche ai relativi pagamenti. Non conosco i nomi degli altri lavoratori della scuola. Ricordo che nel mese di dicembre del
2018 ho firmato un verbale di conciliazione. Ricordo che la cooperativa non mi aveva versato i contributi e la Parte_1
( ) mi disse di firmare questo accordo per sistemare la situazione e mi diede anche mille euro. Ma la Parte_1 situazione contributiva ricordo che è stata regolarizzata solo per il primo mese” (cfr. verbale di udienza del
9.10.2023) .
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro di , Controparte_15 Controparte_11 alle dipendenze della quale collaboratore scolastico nel periodo in contestazione CP_1
Sul punto la predetta teste ha riferito “ Mia madre è stata titolare della scuola Happy Parte_2
House, dal 2001 fino al 2012, ove ha lavorato . Ecco perché la conosco la ricorrente. Io non Parte_1 ho mai lavorato presso la scuola di mia madre.
Io ho lavorato per la negli anni 2016 /2017 quando era titolare . Io ero CP_1 Parte_1 collaboratrice scolastica. Mi occupavo delle pulizie. Lavoravo 6 ore il lunedì. Per esigenze della titolare poteva essere modificato il mio giorno di lavoro. dava le direttive sul luogo di lavoro. Parte_1
Io non ho firmato alcun contratto di lavoro. Ad un certo punto mi sono resa conto che non sono stati versati i contributi
(però ricevo la retribuzione mensile in contanti) e , pertanto, ho fatto una conciliazione ed ho ricevuto una somma di denaro come bonus transattivo . Successivamente vi è stato il versamento dei contributi. Non conosco Controparte_14
; né . Conosco che vedevo ogni tanto presso la scuola che lavorava come collaboratore Testimone_3 Controparte_11 scolastico, attualmente è il mio compagno. Vedevo anche una ragazza di cui non ricordo il nome .
C'erano una decina di bambini, ma non avevo contatti con nessuno. Il giorno in cui lavoravo io Parte_1
era la maestra” (Cfr. verbale di udienza del 29.01.2024)
[...]
La teste ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro della medesima quale Testimone_1 docente, alle dipendenze della nel periodo in contestazione ovvero un mese di lavoro CP_1 tenuto conto del periodo di gestione della ricorrente. La stessa teste, a parere del giudicante, Parte_1 appare attendibile tenuto conto non solo della linearità della narrazione ma avendo ella descritto con accuratezza e precisione tutti i locali della scuola (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024).
I testi escussi hanno reso infatti ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto , l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione e la mancanza , a carico dei lavoratori indicati di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione.
5 CP_ L' dal canto suo, ha prodotto il verbale di accertamento relativo all'ispezione svolta presso il datore di lavoro suindicato dal quale, tuttavia, non emerge il compimento di alcun accertamento relativo allo specifico rapporto di lavoro in oggetto, ma ha provveduto ad annullare i rapporti di lavoro solo sulla base di una serie di indici presuntivi di anti – economicità dell'attività e delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori.
Tale accertamento, tuttavia, non può ritenersi da solo sufficiente a fondare il disconoscimento atteso che tali indici presuntivi, indicati nel verbale ispettivo, sono stati ampiamente superati delle dichiarazioni testimoniali riportate che hanno confermato, nello specifico, l'esistenza dei rapporti di lavoro di , , e nel periodo CP_10 Controparte_11 Testimone_1 Controparte_15 indicato.
Al contrario, va rilevato che nessuno dei testi escussi, ha dichiarato di aver visto lavoratore, presso la nel periodo oggetto di accertamento, e CP_1 CP_13 Controparte_14 Tes_3
nel periodo oggetto di accertamento. Ed anzi escusso come teste, ha precisato
[...] Testimone_3 di non aver mai lavorato per la (cfr. verbale di udienza del 29.01.2024) CP_1
Ne consegue che, in relazione a tali lavoratori, non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte dell'istante, la domanda non può trovare accoglimento dovendo, pertanto, prevalere gli esiti dell'indagine ispettiva.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso va annullato il verbale ispettivo impugnato n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, limitatamente alla posizione dei lavoratori , CP_10 CP_11
, e con conseguente riconoscimento dei rapporti di lavoro
[...] Testimone_1 Controparte_15 instaurati ed espletati sotto la gestione della parte ricorrente. Non può trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dalla ricorrente attesa la genericità della stessa e tenuto conto che quest'ultima non ha adeguatamente provato (oltre che quantificato ) di aver versato i contributi previdenziali (di cui si chiede la restituzione) in relazione ai lavoratori CP_13 CP_14
e
[...] Testimone_3
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto annulla il verbale ispettivo impugnato n.
2019012522/DDL del 18.06.2020, limitatamente alla posizione dei lavoratori , CP_10 CP_11
, e , con conseguente riconoscimento dei suddetti rapporti
[...] Testimone_1 Controparte_15 di lavoro instaurati ed espletati durante il periodo di gestione della parte ricorrente
2) dichiara inammissibile la domanda in relazione ai lavoratori , Persona_1 Persona_2
e Persona_3 Persona_4
6 3) rigetta nel resto ricorso;
4) compensa le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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