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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/08/2024 da
, nato a [...], il [...], Parte_1
e
, nata a [...] [...] Parte_2 Pt_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Leuce, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02.08.2024,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate dall'accordo depositato in data 17.10.2024, sottoscritto dai coniugi. A sostegno della domanda spiegata i coniugi hanno dedotto di aver contratto matrimonio con rito concordatario, in Ruvo di Puglia, in data 07.09.2021(trascritto nel registro degli atti dello Stato civile, sotto il n. 54, parte II, serie A, per l'anno 2021), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, hanno precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, dunque, hanno dedotto di essere separate a far data dal 07.11.2024, data in cui
è stata pubblicata la sentenza, recante n. 318/2024.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in ragione della rinuncia alla comparizione personale delle parti, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni già concordate in sede di separazione, come modificate con accordo sottoscritto dalle parti in data 14.10.2024 e depositato in data 17.10.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto come da attestazione di cancelleria.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (21.10.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 10.12.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 07.11.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Quanto alle spese di lite, la concorde volontà delle parti e il, generale, favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie delle controversie, depongono nel senso della integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario in Ruvo Di Puglia in data 07.09.2021 (trascritto nel registro degli atti dello Stato civile, sotto il n. 54, parte II, serie A, per l'anno 2021), da
[...]
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in Parte_1 Parte_2 data 02.08.2024, come modificate con accordo depositato in data 17.10.2024, che qui ad intendersi integralmente richiamati e trascritti, formando parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di
Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/08/2024 da
, nato a [...], il [...], Parte_1
e
, nata a [...] [...] Parte_2 Pt_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Leuce, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 02.08.2024,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate dall'accordo depositato in data 17.10.2024, sottoscritto dai coniugi. A sostegno della domanda spiegata i coniugi hanno dedotto di aver contratto matrimonio con rito concordatario, in Ruvo di Puglia, in data 07.09.2021(trascritto nel registro degli atti dello Stato civile, sotto il n. 54, parte II, serie A, per l'anno 2021), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, hanno precisato che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, dunque, hanno dedotto di essere separate a far data dal 07.11.2024, data in cui
è stata pubblicata la sentenza, recante n. 318/2024.
All'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in ragione della rinuncia alla comparizione personale delle parti, fissata per la prosecuzione del giudizio, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni già concordate in sede di separazione, come modificate con accordo sottoscritto dalle parti in data 14.10.2024 e depositato in data 17.10.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto come da attestazione di cancelleria.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (21.10.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 10.12.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 07.11.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Quanto alle spese di lite, la concorde volontà delle parti e il, generale, favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie delle controversie, depongono nel senso della integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario in Ruvo Di Puglia in data 07.09.2021 (trascritto nel registro degli atti dello Stato civile, sotto il n. 54, parte II, serie A, per l'anno 2021), da
[...]
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in Parte_1 Parte_2 data 02.08.2024, come modificate con accordo depositato in data 17.10.2024, che qui ad intendersi integralmente richiamati e trascritti, formando parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di
Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia