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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
AR IO, OR
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2015 depositato il 16/01/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 SA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. per sentir dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
1007620140000155000 – notificata in data 21.11.2014 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle di pagamento:
- n. 10020100033734018000, concernente l'IRPEF e l'IVA, asseritamente notificata il 27.8.2010;
- n. 10020100040059028000, concernente l'IRAP e l'IRPEF, asseritamente notificata il 19.8.2010;
- n. 10020100064958057000, concernente i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 3.12.2010;
- n. 10020110031663737000, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità, asseritamente notificata il 19.4.2011;
- n. 10020110044022326000, concernente l'IRPEF, asseritamente notificata il 21.6.2011;
- n. 10020120009233332000, concernente i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 21.2.2012;
- n. 10020120017690668000, concernente l'IRPEF, asseritamente notificata il 29.2.2012;
- n. 10020120047258305000, concernente l'IRPEF e i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 5.1.2013;
- nonché in ulteriori cartelle concernenti i contributi INPS e le contravvenzioni al codice della strada, gli veniva intimato il pagamento di euro 95.414,09.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante l'omessa notifica delle prodromiche cartelle.
Invocava, altresì, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Con ordinanza resa in data 12.3.2015, il Giudice adito accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava per la discussione all'udienza del 4.6.2015. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la Equitalia Sud s.p.a., la quale produceva documentazione attestante la notifica degli atti prodromici.
In ragione di tale produzione documentale, il ricorrente proponeva querela di falso nei confronti del soggetto notificatore relativamente alle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica delle cartelle (concernenti tributi) n. 10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n. 10020120009233332000, n.
10020120017690668000, n. 10020120047258305000.
Inoltre eccepiva la irregolarità:
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100033734018000, stante la impossibilità di identificare il sottoscrittore dell'avviso di ricevimento;
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100040059028000, stante la anodinità della attestazione, riportando la relata lo sbarramento di due caselle ovvero quella del destinatario e quella del familiare convivente (qualità, tra l'altro, attribuita a tal Nominativo_1, persona estranea al nucleo familiare convivente);
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100064958057000, stante la anodinità della attestazione, riportando la relata lo sbarramento di due caselle ovvero quella del destinatario e quella del familiare convivente (qualità, tra l'altro, attribuita a tal Nominativo_2, persona estranea al nucleo familiare convivente).
Con ordinanza resa in data 4.6.2015, il Giudice adito disponeva la sospensione del processo, stante la pendenza del giudizio civile attivato con la proposizione della querela di falso.
Con sentenza n. 450/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la querela di falso e, per l'effetto, dichiarava la falsità delle firme apposte sui documenti di notifica relativi alle cartelle n.
10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n. 10020120009233332000, n. 10020120017690668000
e n. 10020120047258305000.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, in primo luogo, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento concernenti i diritti INPS e le contravvenzioni elevate per condotte contrarie alla disciplina prevista dal codice della strada.
Per il resto, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Coglie, in parte, nel segno la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, poiché in ragione di quanto deciso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 450/2025, resa all'esito del giudizio per querela di falso promosso dal ricorrente, devono ritenersi tamquam non esset le notifiche relative alle cartelle n. 10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n.
10020120009233332000, n. 10020120017690668000 e n. 10020120047258305000, va senz'altro sancita la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620140000155000 nella parte relativa a tali atti prodromici.
Al contrario, immuni da vizi si appalesano le notifiche relative alle cartelle n. 10020100033734018000,
n. 10020100040059028000 e n. 10020100064958057000. Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione dall'ente convenuto, si evince che la prima veniva consegnata nelle mani del coniuge del contribuente, la seconda e la terza venivano consegnate nelle mani di persone qualificatesi “familiari conviventi”. Come è noto, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. In forza di tale disciplina, quindi, le raccomandate inviate direttamente dal concessionario non debbono essere seguite da una successiva raccomandata che avvisi il notificando della consegna al suo familiare del plico.
Il ricorso, pertanto, va accolto negli indicati limiti.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di causa vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara, relativamente alle impugnate cartelle esattoriali concernenti i diritti INPS e le contravvenzioni elevate per condotte contrarie alla disciplina prevista dal codice della strada le spese processuali, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e, per l'effetto, ferme le eventuali preclusioni già maturate in relazione ai termini processuali nel passaggio da una giurisdizione all'altra, attribuisce al ricorrente il termine previsto dall'art. 59 l. 69/2009 per la riassunzione della causa innanzi al Giudice ordinario.
Accoglie il ricorso, nel resto, nei limiti indicati in tivazione. Compensa le spese di lite fra le parti.
Salerno, 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
SE OT RA AR IO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
AR IO, OR
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2015 depositato il 16/01/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - Indirizzo_1 SA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076201400001550000 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. per sentir dichiarare l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
1007620140000155000 – notificata in data 21.11.2014 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle di pagamento:
- n. 10020100033734018000, concernente l'IRPEF e l'IVA, asseritamente notificata il 27.8.2010;
- n. 10020100040059028000, concernente l'IRAP e l'IRPEF, asseritamente notificata il 19.8.2010;
- n. 10020100064958057000, concernente i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 3.12.2010;
- n. 10020110031663737000, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità, asseritamente notificata il 19.4.2011;
- n. 10020110044022326000, concernente l'IRPEF, asseritamente notificata il 21.6.2011;
- n. 10020120009233332000, concernente i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 21.2.2012;
- n. 10020120017690668000, concernente l'IRPEF, asseritamente notificata il 29.2.2012;
- n. 10020120047258305000, concernente l'IRPEF e i diritti annuali della Camera di Commercio, asseritamente notificata il 5.1.2013;
- nonché in ulteriori cartelle concernenti i contributi INPS e le contravvenzioni al codice della strada, gli veniva intimato il pagamento di euro 95.414,09.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante l'omessa notifica delle prodromiche cartelle.
Invocava, altresì, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Con ordinanza resa in data 12.3.2015, il Giudice adito accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava per la discussione all'udienza del 4.6.2015. Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la Equitalia Sud s.p.a., la quale produceva documentazione attestante la notifica degli atti prodromici.
In ragione di tale produzione documentale, il ricorrente proponeva querela di falso nei confronti del soggetto notificatore relativamente alle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica delle cartelle (concernenti tributi) n. 10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n. 10020120009233332000, n.
10020120017690668000, n. 10020120047258305000.
Inoltre eccepiva la irregolarità:
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100033734018000, stante la impossibilità di identificare il sottoscrittore dell'avviso di ricevimento;
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100040059028000, stante la anodinità della attestazione, riportando la relata lo sbarramento di due caselle ovvero quella del destinatario e quella del familiare convivente (qualità, tra l'altro, attribuita a tal Nominativo_1, persona estranea al nucleo familiare convivente);
- della notifica relativa alla cartella n. 10020100064958057000, stante la anodinità della attestazione, riportando la relata lo sbarramento di due caselle ovvero quella del destinatario e quella del familiare convivente (qualità, tra l'altro, attribuita a tal Nominativo_2, persona estranea al nucleo familiare convivente).
Con ordinanza resa in data 4.6.2015, il Giudice adito disponeva la sospensione del processo, stante la pendenza del giudizio civile attivato con la proposizione della querela di falso.
Con sentenza n. 450/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la querela di falso e, per l'effetto, dichiarava la falsità delle firme apposte sui documenti di notifica relativi alle cartelle n.
10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n. 10020120009233332000, n. 10020120017690668000
e n. 10020120047258305000.
Nel corso della odierna udienza, fissata a seguito della predetta istanza di sospensione, le parti, alle quali era stato notificato l'avviso previsto dall'art. 47-ter d.lvo 546/1992, concludevano nel merito come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, in primo luogo, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento concernenti i diritti INPS e le contravvenzioni elevate per condotte contrarie alla disciplina prevista dal codice della strada.
Per il resto, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Coglie, in parte, nel segno la dedotta nullità dell'atto impugnato sollevata in ordine alla omessa notifica degli atti ad esso prodromici. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15.4.2021, hanno ribadito il principio secondo il quale la invalidità o la inesistenza della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi (Testualmente: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”). E', dunque, senz'altro consentito al contribuente di impugnare un atto esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Pertanto, poiché in ragione di quanto deciso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 450/2025, resa all'esito del giudizio per querela di falso promosso dal ricorrente, devono ritenersi tamquam non esset le notifiche relative alle cartelle n. 10020110031663737000, n. 10020110044022326000, n.
10020120009233332000, n. 10020120017690668000 e n. 10020120047258305000, va senz'altro sancita la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620140000155000 nella parte relativa a tali atti prodromici.
Al contrario, immuni da vizi si appalesano le notifiche relative alle cartelle n. 10020100033734018000,
n. 10020100040059028000 e n. 10020100064958057000. Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione dall'ente convenuto, si evince che la prima veniva consegnata nelle mani del coniuge del contribuente, la seconda e la terza venivano consegnate nelle mani di persone qualificatesi “familiari conviventi”. Come è noto, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. In forza di tale disciplina, quindi, le raccomandate inviate direttamente dal concessionario non debbono essere seguite da una successiva raccomandata che avvisi il notificando della consegna al suo familiare del plico.
Il ricorso, pertanto, va accolto negli indicati limiti.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di causa vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara, relativamente alle impugnate cartelle esattoriali concernenti i diritti INPS e le contravvenzioni elevate per condotte contrarie alla disciplina prevista dal codice della strada le spese processuali, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e, per l'effetto, ferme le eventuali preclusioni già maturate in relazione ai termini processuali nel passaggio da una giurisdizione all'altra, attribuisce al ricorrente il termine previsto dall'art. 59 l. 69/2009 per la riassunzione della causa innanzi al Giudice ordinario.
Accoglie il ricorso, nel resto, nei limiti indicati in tivazione. Compensa le spese di lite fra le parti.
Salerno, 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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