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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7536 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. IC AL Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 303 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 11 dicembre 2025 e vertente
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., con l'avv. Fabio D'Argenzio ), C.F._1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- APPELLANTE -
Contro
– già - ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'avv. Ottavio M.V. Annino che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1687/2020, emessa dal Tribunale di
Latina e pubblicata in data 16/09/2020.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione dell'11/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “con comparsa in riassunzione, tempestivamente notificata, la
[...]
(di seguito “ ”) adiva il Tribunale di Latina, a seguito Parte_1 Pt_1 della sentenza di incompetenza resa dal giudice di pace di Latina 2035/2011, nel giudizio introdotto dalla stessa , nei confronti di per Pt_1 Controparte_2 ottenere la condanna della stessa alla rettifica dei dati fiscali attribuiti all'attrice ed al risarcimento del danno subito per il ritardo nel trasferimento della propria linea telefonica, in base ai parametri di cui alle condizioni generali ed agli ordinari criteri per la liquidazione degli ulteriori danni. Si costituiva la Controparte_2
opponendosi alla domanda e sottolineando di aver già corrisposto
[...] all'attrice la somma dovuta a titolo di indennizzo contrattualmente stabilita, per un ammontare pari ad euro 1.105,65”.
2. All'esito del giudizio, il Tribunale di Latina, con la sentenza qui impugnata, rigettò la domanda e condannò l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione, il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “in via del tutto preliminare, va qui richiamato il principio di non contestazione, espresso dall'art. 115 c.p.c. Si osserva, in proposito, come funzione del principio di non contestazione sia quella di selezionare i fatti pacifici, separandoli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. n. 21176/2015). Non è necessario, pertanto,
2 che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica — rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione — è priva di qualsivoglia effetto.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici (Trib. Monza I, n. 498/2014). Il principio di non contestazione opera, peraltro, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore (Cass. n. 8647/2016). La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2.
Posto che l'istituto della non contestazione è oggi generalizzato nel nuovo art. 115 a seguito della l. n. 69/2009, perché l'onere di contestazione sia soddisfatto
è richiesta una contestazione che si lasci apprezzare per specificità. È sicuramente “specifica”, anche ai fini dell'art. 186 bis, l'eccezione di intervenuto pagamento del debito allorché il debitore abbia dedotto un fatto estintivo dell'altrui diritto, deducendo la solutio (Trib. Varese I, 1° ottobre 2009). Orbene,
a fronte delle allegazioni di parte convenuta, che ha dedotto l'emissione di una nota di credito per un ammontare pari all'indennizzo quantificato ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto, pari ad euro 1.105,65 (parametrati al corrispondente numero di giorni di disservizio), parte attrice non ha mosso alcuna specifica censura nell'unica sede possibile e cioè in prima udienza (sia in relazione all'effettiva emissione della nota di credito, sia in ordine alla quantificazione dei giorni di disservizio). Dal relativo verbale, infatti, si rileva una
3 generica impugnazione delle difese di controparte cui segue, peraltro, la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Deve, pertanto, ritenersi cristallizzato il thema probandum, considerando acquisita la suddetta emissione della nota di credito (che, peraltro, parte convenuta ha documentato;
cfr. sul punto all. 4 del fascicolo di parte convenuta, nel giudizio innanzi al giudice di pace). Va peraltro specificato come risulti, dalla lettera inviata alla , da CP_2 parte attrice, che quest'ultima abbia limitato la pretesa risarcitoria all'indennizzo di cui all'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto, venendo, con la presente domanda, contra facta propria, con la formulazione di un'istanza di liquidazione di un danno ulteriore (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va, peraltro, sottolineato come la clausola relativa alla liquidazione dell'indennizzo non risulta inquadrabile tra quelle limitative della responsabilità, quanto, piuttosto tra quelle finalizzate a forfettizzare la misura del risarcimento, ai sensi degli artt. 1382 e ss. c.c. Pertanto, il risarcimento deve ritenersi limitato al valore determinato in base ai criteri indicati dalle condizioni generali. E, d'altra parte, l'attore non è riuscito a fornire prova di uno specifico ulteriore danno, sicché l'operatività delle suddette clausole torna a suo favore, esonerando dall'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito. La clausola, in tal senso, è funzionale a determinare un danno presunto, anche in considerazione della difficoltà, in materia, di fornire prova di uno specifico pregiudizio. Con riferimento a tutte le altre voci di danno, pertanto, non solo deve escludersene la liquidazione, in ragione della forfettizzazione determinata dalle clausole in parola, ma non risulterebbe comunque provato alcun ulteriore pregiudizio patrimoniale (non risultando effettivamente depositata documentazione comprovante, ad esempio, un calo dell'attività, né risultando ricostruibile il pregiudizio subito in ragione dell'impossibilità di avvalersi degli allegati sgravi fiscali) o non patrimoniale. Con riferimento a tale ultimo profilo va, effettivamente, considerato come alla luce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la liquidazione del danno patrimoniale postula la lesione seria di un diritto costituzionalmente garantito e con un apprezzabile grado di offensività che superi i limiti di tollerabilità (quest'ultima considerata alla luce del principio
4 di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost). Tali caratteri dell'offesa non risultano invero provati, essendo generica persino l'allegazione sul punto. Con riferimento alla domanda di rettifica dei dati fiscali, poi, risulta prodotta unicamente una richiesta, inoltrata alla convenuta, dalla di Ivrea, sicché nessuna prova Pt_1 risulta in ordine all'attivazione, secondo i canoni di buon fede, dell'odierna attrice sul punto. Anche per tali motivi, non può riconoscersi tutela giudiziale alla parte che, contravvenendo agli esigibili doveri di attivazione, ai sensi dell'art. 2 Cost.
– a salvaguardia della sfera giuridica della controparte – pretenda di avvalersi del processo, senza averla posta in condizione di esaminare la propria richiesta.
La domanda va, pertanto respinta e, con essa, stante la soccombenza, anche la richiesta di condanna della controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in base a quanto richiesto, ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, senza riconoscimento di fase istruttoria, in euro 811,00 oltre i.v.a.,
c.p.a. e spes generali come per legge, per compensi. Nessun rilievo assume, invece, in questa sede, l'attività espletata innanzi al giudice di pace, il quale – pur avendo definito in rito la causa, con una pronuncia di incompetenza – avrebbe dovuto statuire sulle spese (la questione potendo costituire unicamente oggetto di impugnazione)”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, l' , Pt_1 chiedendo di “accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale della convenuta - appellata, in merito al tardivo trasloco della linea telefonica, ad essa imputabile, in via esclusiva” e di “condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, la convenuta, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore di parte appellante, quale indennizzo di cui all'art. 26
Condizioni Generali di Abbonamento della somma di € 1.015,65 di cui alla asserita nota di credito, oltre, interessi legali e/o rivalutazione dal dì della
5 maturazione del diritto, al saldo effettivo”, con vittoria di spese e compensi professionali.
4. Si è costituita (già d'ora in poi CP_1 Controparte_2 CP_3
)) chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, con vittoria di spese.
[...]
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., con termine per note difensive depositate da entrambe le parti, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., pronunciando quindi come segue.
5. Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver fatto applicazione dell'art. 115 c.p.c. così come modificato dalla legge n.
69/2009, mentre il giudizio era stato incardinato, originariamente, innanzi al
Giudice di pace, con citazione spedita per notifica in in data 2 febbraio 2009 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della predetta riforma, avvenuta in data 4 luglio 2009. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di non contestazione non applicando l'art. 115 c.p.c. come novellato, ma attingendo alla configurazione del medesimo principio plasmata dalla precedente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la una circostanza dedotta da una parte poteva ritenersi pacifica se ammessa esplicitamente dalla controparte o se quest'ultima, pur non contestandola specificamente, abbia improntato la propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento.
Premessa quindi l'individuazione del concetto di “non contestazione” applicabile, al caso di specie, l'appellante sostiene che tale fattispecie non ricorra nel caso di specie, non avendo essa ammesso - né esplicitamente, né implicitamente- la circostanza dell'eventuale corresponsione, in suo favore, della somma dovutale a titolo d'indennizzo di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, ed anzi avendo contestato gli assunti della controparte, che rimaneva quind gravata dell'onere di dimostrare l'adempimento della relativa obbligazione.
Circa la nota di credito di euro 1.015,65, dedotta dall'appellata sin dalla comparsa di risposta innanzi al Giudice di pace, rileva che essa non costituisce,
6 in ogni caso, alcuna prova dell'esatto e satisfattivo adempimento dell'obbligazione, non avendo essa appellante mai ricevuto fatture, bonifici, né titoli di credito. Inoltre, eccepisce che la nota sarebbe stata comunque emessa in ritardo di circa due anni rispetto al fax inviato da essa appellante in data
8/09/2005, con il quale si chiedeva l'adempimento del credito.
Con riguardo alla richiesta di rettificazione dei dati fiscali, l'appellante afferma che, nel frattempo, ha provveduto in tal senso. CP_2
6. L'appello è fondato.
Giova innanzitutto premettere che l'appello, nel suo contenuto critico devolutivo, coordinato con le sue conclusioni, attinge solo il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo de quo, con i relativi accessori, per cui il rigetto, in primo grado, di ogni ulteriore domanda attrice, è ormai coperto dal giudicato.
Deve inoltre considerarsi che l'appellata non contesta, in questa sede, che fosse dovuto l'indennizzo stesso, deducendo piuttosto (come ha fatto già innanzi ai giudici di primo grado) di aver estinto il relativo debito, quindi improntando la propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili (l'allegazione del pagamento, senza dedurre che sia avvenuta con qualsivoglia riserva) con il disconoscimento del credito della controparte.
Tanto premesso, occorre ricordare che l'art. 45, comma 14, della legge n.
69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha modificato il testo dell'art. 115
c.p.c., il cui primo comma ora recita: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”.
La versione precedente della norma, invece, così disponeva: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.”.
L' art. 58 della legge n. 69/2009, relativo alle disposizioni transitorie, prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo
7 la data della sua entrata in vigore.” e, tra le norme escluse da tale regola generale, non rientra il 115 c.p.c. che, pertanto, nella sua nuova formulazione,
è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
Nel caso di specie, il giudizio innanzi al Giudice di pace, come risulta dalla copia del relativo atto di citazione, è stato consegnato per la notifica il 2 febbraio 2009 all'ufficiale giudiziario, il quale lo ha spedito, a mezzo posta, il 3 febbraio 2009, ricevendolo poi la convenuta il 5 febbraio 2009, come da relativa busta CP_2 della notifica allegata alla copia della citazione prodotta innanzi al Giudice di pace dalla convenuta e versata dall'appellata anche in questo giudizio.
La circostanza, poi, che il Giudice di pace si sia dichiarato incompetente non determina, come invece vorrebbe l'appellato, alcuna censura, ai fini della pendenza rilevante per l'individuazione della versione dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., applicabile ratione temporis. Infatti, la declaratoria dell'incompetenza non determina l'estinzione del giudizio, che prosegue (e non inizia ex novo) innanzi al giudice dichiarato competente, così come si evince dall'art. 50 c.p.c., secondo cui “il processo continua” dopo la sua riassunzione (cfr. mutatis mutandis, Cass.
n. 25145/2024, in tema di inapplicabilità dello ius superveniens nel giudizio di rinvio dopo la cassazione).
Pertanto, la data cui fare riferimento per determinare la pendenza del giudizio, ai fini di individuare la normativa applicabile, resta il 5 febbraio 2009, anteriore all'entrata in vigore della riforma che ha modificato il testo dell'art. 115 c.p.c.
Per ciò che concerne il principio di non contestazione ante riforma del 2009, la
Corte di cassazione ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma, bisogna fare riferimento “esclusivamente al principio di non contestazione così come configurabile sulla base della previsione dell'art. 167
c.p.c. ("nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda")”.
Con riguardo al principio di non contestazione ricavato dall'art. 167 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma
o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia
8 esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento" (Cass. n. 23816/2010); il principio è stato recentemente ribadito dalle SS.UU., che hanno rilevato come la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall'attore e hanno precisato che "ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo" (Cass.,
S.U. n. 2951/2016)” (così Cass., n. 14652/2016, in motivazione).
Il giudice a quo ha quindi innanzitutto errato nell'individuare nell'art. 115 c.p.c., come novellato, la norma applicabile.
Né, comunque, può ritenersi che la medesima fattispecie processuale, riguardata alla luce del principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua codificazione nell'art. 115 c.p.c., conduca egualmente ad escludere che debba essere provato l'adempimento controverso.
Infatti, dagli atti processuali del giudizio di primo grado (nelle sue due fasi), come da quelli di questo grado, non emerge affatto, che l'adempimento del debito corrispondente all'indennizzo dovuto, dedotto dall'odierna appellata, sia stato ammesso dall'attuale appellante. Tanto meno la stessa appellata indica puntualmente se, ed in quale atto, tale ipotetica ammissione sarebbe avvenuta.
Neppure emerge, del resto, che l'appellante abbia improntato le proprie difese su circostanze o argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di tale adempimento, avendo costantemente insistito nel dedurre l'inadempimento e nel pretendere il pagamento.
Deve inoltre considerarsi che il principio di non contestazione, tanto di origine giurisprudenziale quanto codificato, in ogni caso, presuppone che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. n.
20525//2020), che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in
9 giudizio (Cass. n. 31619/2018).
Nel caso di specie, neppure sussistono tali requisiti, atteso che nella comparsa di risposta depositata innanzi il Giudice di pace la ha dedotto di aver CP_2
“corrisposto” l'indennizzo “con nota di credito, come comunicato con lettera del
28.03.07 (allegato n.2)”, richiamando quindi, ai fini della relativa allegazione, un documento con il quale, tuttavia, la debitrice neppure dichiara di aver effettivamente emesso il predetto documento contabile, ma solo di aver
“disposto l'emissione di una nota di credito”. E che non si tratti di una mera imprecisione testuale è confermato dalle allegazioni della stessa debitrice, che solo nelle note conclusionali, rese innanzi al Giudice di pace, aggiunge che “dai sistemi amministrativi della risulta che detta nota di credito Controparte_2 sia stata rimborsata con invio di assegno in data 23/04/2007”. Così da un lato confermando che la “disposizione dell'emissione” della nota di credito non avrebbe, nella stessa deduzione della convenuta, perfezionato, di per sé sola,
l'adempimento ed estinto il credito;
dall'altro allegando un fatto ulteriore, l'invio dell'assegno, del tutto genericamente descritto (quanto a natura, importo ed identificazione del titolo, modalità della sua spedizione, destinatario effettivo e ricezione) e, quanto alla sua risultanza da documenti contabili o amministrativi della debitrice, neppure a conoscenza necessaria della controparte.
Tanto più che, nella comparsa di risposta depositata in Tribunale, la convenuta aggiunge un ulteriore elemento di confusione, laddove, alla deduzione della nota e dell'invio dell'assegno, non meglio specificate, aggiunge che dal proprio sistema informatico risulta “il riutilizzo del credito”, circostanza incomprensibile logicamente se contestualmente si deduce anche l'adempimento mediante invio di un assegno.
Nella sostanza, quindi, sin dalla prima difesa, e per tutto il primo grado, la convenuta ha articolato circostanze non idonee a rappresentare in maniera precisa, puntuale ed univoca un determinato fatto storico integrante l'assunto pagamento estintivo del credito controverso. Pertanto, finanche applicando l'attuale art. 115, comma 1, c.p.c. (e tanto più alla stregua del principio di non contestazione di matrice giurisprudenziale precedente alla sua codificazione)
10 non sussisterebbero (e non sussistono) i presupposti per trasferire in capo alla controparte un onere di contestazione specifica che travalichi la inequivoca e reiterata negazione dell'estinzione del credito.
Tanto premesso, l'onere di provare l'adempimento grava quindi sull'appellata.
Quest'ultima, come detto, deduce di aver adempiuto tramite l'emissione della nota di credito n. 69130000020070300000022 e con l'invio di un assegno in data 23/04/2007. Tali documenti, tuttavia, non sono stati depositati. L'appellata, invero, ha prodotto unicamente una schermata tratta dal proprio sistema informatico, dalla quale neppure si traggono elementi univoci di riferibilità al credito controverso e, comunque, dimostrativi del pagamento, facendosi, peraltro, riferimento ad una fattura non prodotta dall'appellata.
Si tratta quindi di un documento non solo proveniente dalla stessa parte che lo produce, ma dal contenuto ininfluente ai fini probatori, senza che fosse necessario che controparte ne disconoscesse e contestasse specificamente la rilevanza ed il contenuto, atteso che il principio di non contestazione (di cui si è comunque già esclusa la rilevanza nel caso di specie) comunque opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 17261/2025).
Ne segue che l'appellante ha diritto, in base all'art. 26 delle Condizioni generali di contratto, all'indennizzo pari a euro 1.015,65, essendo, inoltre, il quantum non contestato, oltre interessi, al tasso legale, che decorrono dalla data
(17.01.2006) nella quale la ha ricevuto la raccomandata a.r. in atti, con CP_2 la quale l' le ha chiesto l'indennizzo in questione (non risultando invece prova Pt_1 della ricezione del precedente fax di dell'8.09.2005, in atti). Pt_1
Trattandosi di un credito di valuta, in quanto frutto di una preventiva liquidazione convenzionale per effetto delle condizioni generali di contratto in atti, non è
11 dovuta la richiesta rivalutazione.
In questi termini va quindi accolto l'appello.
12. Le spese del primo grado (a partire dalla riassunzione innanzi al Tribunale, come peraltro domandato dalla stessa parte appellante nelle note sulle spese in atti ) e quelle di questo grado si liquidano – viste le note dell'appellante ed in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014
n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord.
13/07/2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884) - in favore dell' , Pt_1 sulla base dello scaglione (determinato considerando gli interessi scaduti, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.) da € 1.101 a € 5.200, nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione nel giudizio d'appello, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità.
Si liquidano pertanto in favore dell'appellante: per il giudizio di primo grado € 2.552,00 per compensi (fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; fase decisionale, valore medio: € 851,00), oltre esborsi per euro 70,00 ed oltre spese generali, iva e c.p.a. per questo giudizio euro € 2.419,00 (fase di studio € 536,00, fase introduttiva €
536,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 496,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre esborsi per euro 250,00 ed oltre spese generali, iva e c.p.a.
La domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nella memoria difensiva conclusiva, non anche nell'appello introduttivo, non può essere accolta.
Invero, se intesa con riferimento alla resistenza della controparte nel giudizio di primo grado, essa è inammissibile. Infatti, nel primo grado la stessa domanda era stata respinta e, nell'appello, non ne è stato impugnato il rigetto, né comunque l'appellante l'ha riproposta. In ogni caso, poi, il rigetto (ora in giudicato) di ulteriori pretese risarcitorie della parte attrice esclude che possa ascriversi alla convenuta una condotta temeraria.
In questo grado, infine, la domanda è infondata, non ravvisandosi nella condotta processuale degli appellati profili di colpa grave o dolo, né comunque di
12 temerarietà nel resistere all'impugnazione, considerato che la controversia proponeva questioni giuridiche di diritto intertemporale e di interpretazione del principio di non contestazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1687/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 15/09/2020, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e condanna l'appellata alla corresponsione di euro
1.015,65 in favore dell'appellante, oltre interessi, al tasso legale, alla data del 17 gennaio 2006;
2. Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre esborsi per euro 70,00 ed oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
e per questo grado in € 2.419,00 ,00 per compensi, oltre esborsi per euro 250,00 ed oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellante
Così deciso in Roma, nell'udienza dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC AL
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. IC AL Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 303 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 11 dicembre 2025 e vertente
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., con l'avv. Fabio D'Argenzio ), C.F._1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- APPELLANTE -
Contro
– già - ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con l'avv. Ottavio M.V. Annino che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1687/2020, emessa dal Tribunale di
Latina e pubblicata in data 16/09/2020.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione dell'11/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “con comparsa in riassunzione, tempestivamente notificata, la
[...]
(di seguito “ ”) adiva il Tribunale di Latina, a seguito Parte_1 Pt_1 della sentenza di incompetenza resa dal giudice di pace di Latina 2035/2011, nel giudizio introdotto dalla stessa , nei confronti di per Pt_1 Controparte_2 ottenere la condanna della stessa alla rettifica dei dati fiscali attribuiti all'attrice ed al risarcimento del danno subito per il ritardo nel trasferimento della propria linea telefonica, in base ai parametri di cui alle condizioni generali ed agli ordinari criteri per la liquidazione degli ulteriori danni. Si costituiva la Controparte_2
opponendosi alla domanda e sottolineando di aver già corrisposto
[...] all'attrice la somma dovuta a titolo di indennizzo contrattualmente stabilita, per un ammontare pari ad euro 1.105,65”.
2. All'esito del giudizio, il Tribunale di Latina, con la sentenza qui impugnata, rigettò la domanda e condannò l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione, il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “in via del tutto preliminare, va qui richiamato il principio di non contestazione, espresso dall'art. 115 c.p.c. Si osserva, in proposito, come funzione del principio di non contestazione sia quella di selezionare i fatti pacifici, separandoli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. n. 21176/2015). Non è necessario, pertanto,
2 che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica — rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione — è priva di qualsivoglia effetto.
La novella è evidentemente orientata ad una semplificazione dell'istruttoria in conformità al principio di economia processuale. Invero, nell'assetto novellato, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici (Trib. Monza I, n. 498/2014). Il principio di non contestazione opera, peraltro, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore (Cass. n. 8647/2016). La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2.
Posto che l'istituto della non contestazione è oggi generalizzato nel nuovo art. 115 a seguito della l. n. 69/2009, perché l'onere di contestazione sia soddisfatto
è richiesta una contestazione che si lasci apprezzare per specificità. È sicuramente “specifica”, anche ai fini dell'art. 186 bis, l'eccezione di intervenuto pagamento del debito allorché il debitore abbia dedotto un fatto estintivo dell'altrui diritto, deducendo la solutio (Trib. Varese I, 1° ottobre 2009). Orbene,
a fronte delle allegazioni di parte convenuta, che ha dedotto l'emissione di una nota di credito per un ammontare pari all'indennizzo quantificato ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto, pari ad euro 1.105,65 (parametrati al corrispondente numero di giorni di disservizio), parte attrice non ha mosso alcuna specifica censura nell'unica sede possibile e cioè in prima udienza (sia in relazione all'effettiva emissione della nota di credito, sia in ordine alla quantificazione dei giorni di disservizio). Dal relativo verbale, infatti, si rileva una
3 generica impugnazione delle difese di controparte cui segue, peraltro, la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Deve, pertanto, ritenersi cristallizzato il thema probandum, considerando acquisita la suddetta emissione della nota di credito (che, peraltro, parte convenuta ha documentato;
cfr. sul punto all. 4 del fascicolo di parte convenuta, nel giudizio innanzi al giudice di pace). Va peraltro specificato come risulti, dalla lettera inviata alla , da CP_2 parte attrice, che quest'ultima abbia limitato la pretesa risarcitoria all'indennizzo di cui all'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto, venendo, con la presente domanda, contra facta propria, con la formulazione di un'istanza di liquidazione di un danno ulteriore (cfr. allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Va, peraltro, sottolineato come la clausola relativa alla liquidazione dell'indennizzo non risulta inquadrabile tra quelle limitative della responsabilità, quanto, piuttosto tra quelle finalizzate a forfettizzare la misura del risarcimento, ai sensi degli artt. 1382 e ss. c.c. Pertanto, il risarcimento deve ritenersi limitato al valore determinato in base ai criteri indicati dalle condizioni generali. E, d'altra parte, l'attore non è riuscito a fornire prova di uno specifico ulteriore danno, sicché l'operatività delle suddette clausole torna a suo favore, esonerando dall'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito. La clausola, in tal senso, è funzionale a determinare un danno presunto, anche in considerazione della difficoltà, in materia, di fornire prova di uno specifico pregiudizio. Con riferimento a tutte le altre voci di danno, pertanto, non solo deve escludersene la liquidazione, in ragione della forfettizzazione determinata dalle clausole in parola, ma non risulterebbe comunque provato alcun ulteriore pregiudizio patrimoniale (non risultando effettivamente depositata documentazione comprovante, ad esempio, un calo dell'attività, né risultando ricostruibile il pregiudizio subito in ragione dell'impossibilità di avvalersi degli allegati sgravi fiscali) o non patrimoniale. Con riferimento a tale ultimo profilo va, effettivamente, considerato come alla luce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la liquidazione del danno patrimoniale postula la lesione seria di un diritto costituzionalmente garantito e con un apprezzabile grado di offensività che superi i limiti di tollerabilità (quest'ultima considerata alla luce del principio
4 di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost). Tali caratteri dell'offesa non risultano invero provati, essendo generica persino l'allegazione sul punto. Con riferimento alla domanda di rettifica dei dati fiscali, poi, risulta prodotta unicamente una richiesta, inoltrata alla convenuta, dalla di Ivrea, sicché nessuna prova Pt_1 risulta in ordine all'attivazione, secondo i canoni di buon fede, dell'odierna attrice sul punto. Anche per tali motivi, non può riconoscersi tutela giudiziale alla parte che, contravvenendo agli esigibili doveri di attivazione, ai sensi dell'art. 2 Cost.
– a salvaguardia della sfera giuridica della controparte – pretenda di avvalersi del processo, senza averla posta in condizione di esaminare la propria richiesta.
La domanda va, pertanto respinta e, con essa, stante la soccombenza, anche la richiesta di condanna della controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in base a quanto richiesto, ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate, senza riconoscimento di fase istruttoria, in euro 811,00 oltre i.v.a.,
c.p.a. e spes generali come per legge, per compensi. Nessun rilievo assume, invece, in questa sede, l'attività espletata innanzi al giudice di pace, il quale – pur avendo definito in rito la causa, con una pronuncia di incompetenza – avrebbe dovuto statuire sulle spese (la questione potendo costituire unicamente oggetto di impugnazione)”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato ad un unico motivo, l' , Pt_1 chiedendo di “accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale della convenuta - appellata, in merito al tardivo trasloco della linea telefonica, ad essa imputabile, in via esclusiva” e di “condannare, per l'effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, la convenuta, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore di parte appellante, quale indennizzo di cui all'art. 26
Condizioni Generali di Abbonamento della somma di € 1.015,65 di cui alla asserita nota di credito, oltre, interessi legali e/o rivalutazione dal dì della
5 maturazione del diritto, al saldo effettivo”, con vittoria di spese e compensi professionali.
4. Si è costituita (già d'ora in poi CP_1 Controparte_2 CP_3
)) chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza, con vittoria di spese.
[...]
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., con termine per note difensive depositate da entrambe le parti, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., pronunciando quindi come segue.
5. Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver fatto applicazione dell'art. 115 c.p.c. così come modificato dalla legge n.
69/2009, mentre il giudizio era stato incardinato, originariamente, innanzi al
Giudice di pace, con citazione spedita per notifica in in data 2 febbraio 2009 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della predetta riforma, avvenuta in data 4 luglio 2009. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di non contestazione non applicando l'art. 115 c.p.c. come novellato, ma attingendo alla configurazione del medesimo principio plasmata dalla precedente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la una circostanza dedotta da una parte poteva ritenersi pacifica se ammessa esplicitamente dalla controparte o se quest'ultima, pur non contestandola specificamente, abbia improntato la propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento.
Premessa quindi l'individuazione del concetto di “non contestazione” applicabile, al caso di specie, l'appellante sostiene che tale fattispecie non ricorra nel caso di specie, non avendo essa ammesso - né esplicitamente, né implicitamente- la circostanza dell'eventuale corresponsione, in suo favore, della somma dovutale a titolo d'indennizzo di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento, ed anzi avendo contestato gli assunti della controparte, che rimaneva quind gravata dell'onere di dimostrare l'adempimento della relativa obbligazione.
Circa la nota di credito di euro 1.015,65, dedotta dall'appellata sin dalla comparsa di risposta innanzi al Giudice di pace, rileva che essa non costituisce,
6 in ogni caso, alcuna prova dell'esatto e satisfattivo adempimento dell'obbligazione, non avendo essa appellante mai ricevuto fatture, bonifici, né titoli di credito. Inoltre, eccepisce che la nota sarebbe stata comunque emessa in ritardo di circa due anni rispetto al fax inviato da essa appellante in data
8/09/2005, con il quale si chiedeva l'adempimento del credito.
Con riguardo alla richiesta di rettificazione dei dati fiscali, l'appellante afferma che, nel frattempo, ha provveduto in tal senso. CP_2
6. L'appello è fondato.
Giova innanzitutto premettere che l'appello, nel suo contenuto critico devolutivo, coordinato con le sue conclusioni, attinge solo il rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo de quo, con i relativi accessori, per cui il rigetto, in primo grado, di ogni ulteriore domanda attrice, è ormai coperto dal giudicato.
Deve inoltre considerarsi che l'appellata non contesta, in questa sede, che fosse dovuto l'indennizzo stesso, deducendo piuttosto (come ha fatto già innanzi ai giudici di primo grado) di aver estinto il relativo debito, quindi improntando la propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili (l'allegazione del pagamento, senza dedurre che sia avvenuta con qualsivoglia riserva) con il disconoscimento del credito della controparte.
Tanto premesso, occorre ricordare che l'art. 45, comma 14, della legge n.
69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha modificato il testo dell'art. 115
c.p.c., il cui primo comma ora recita: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”.
La versione precedente della norma, invece, così disponeva: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.”.
L' art. 58 della legge n. 69/2009, relativo alle disposizioni transitorie, prevede che: “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo
7 la data della sua entrata in vigore.” e, tra le norme escluse da tale regola generale, non rientra il 115 c.p.c. che, pertanto, nella sua nuova formulazione,
è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
Nel caso di specie, il giudizio innanzi al Giudice di pace, come risulta dalla copia del relativo atto di citazione, è stato consegnato per la notifica il 2 febbraio 2009 all'ufficiale giudiziario, il quale lo ha spedito, a mezzo posta, il 3 febbraio 2009, ricevendolo poi la convenuta il 5 febbraio 2009, come da relativa busta CP_2 della notifica allegata alla copia della citazione prodotta innanzi al Giudice di pace dalla convenuta e versata dall'appellata anche in questo giudizio.
La circostanza, poi, che il Giudice di pace si sia dichiarato incompetente non determina, come invece vorrebbe l'appellato, alcuna censura, ai fini della pendenza rilevante per l'individuazione della versione dell'art. 115, comma 1,
c.p.c., applicabile ratione temporis. Infatti, la declaratoria dell'incompetenza non determina l'estinzione del giudizio, che prosegue (e non inizia ex novo) innanzi al giudice dichiarato competente, così come si evince dall'art. 50 c.p.c., secondo cui “il processo continua” dopo la sua riassunzione (cfr. mutatis mutandis, Cass.
n. 25145/2024, in tema di inapplicabilità dello ius superveniens nel giudizio di rinvio dopo la cassazione).
Pertanto, la data cui fare riferimento per determinare la pendenza del giudizio, ai fini di individuare la normativa applicabile, resta il 5 febbraio 2009, anteriore all'entrata in vigore della riforma che ha modificato il testo dell'art. 115 c.p.c.
Per ciò che concerne il principio di non contestazione ante riforma del 2009, la
Corte di cassazione ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma, bisogna fare riferimento “esclusivamente al principio di non contestazione così come configurabile sulla base della previsione dell'art. 167
c.p.c. ("nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda")”.
Con riguardo al principio di non contestazione ricavato dall'art. 167 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma
o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia
8 esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento" (Cass. n. 23816/2010); il principio è stato recentemente ribadito dalle SS.UU., che hanno rilevato come la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall'attore e hanno precisato che "ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo" (Cass.,
S.U. n. 2951/2016)” (così Cass., n. 14652/2016, in motivazione).
Il giudice a quo ha quindi innanzitutto errato nell'individuare nell'art. 115 c.p.c., come novellato, la norma applicabile.
Né, comunque, può ritenersi che la medesima fattispecie processuale, riguardata alla luce del principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua codificazione nell'art. 115 c.p.c., conduca egualmente ad escludere che debba essere provato l'adempimento controverso.
Infatti, dagli atti processuali del giudizio di primo grado (nelle sue due fasi), come da quelli di questo grado, non emerge affatto, che l'adempimento del debito corrispondente all'indennizzo dovuto, dedotto dall'odierna appellata, sia stato ammesso dall'attuale appellante. Tanto meno la stessa appellata indica puntualmente se, ed in quale atto, tale ipotetica ammissione sarebbe avvenuta.
Neppure emerge, del resto, che l'appellante abbia improntato le proprie difese su circostanze o argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di tale adempimento, avendo costantemente insistito nel dedurre l'inadempimento e nel pretendere il pagamento.
Deve inoltre considerarsi che il principio di non contestazione, tanto di origine giurisprudenziale quanto codificato, in ogni caso, presuppone che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. n.
20525//2020), che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in
9 giudizio (Cass. n. 31619/2018).
Nel caso di specie, neppure sussistono tali requisiti, atteso che nella comparsa di risposta depositata innanzi il Giudice di pace la ha dedotto di aver CP_2
“corrisposto” l'indennizzo “con nota di credito, come comunicato con lettera del
28.03.07 (allegato n.2)”, richiamando quindi, ai fini della relativa allegazione, un documento con il quale, tuttavia, la debitrice neppure dichiara di aver effettivamente emesso il predetto documento contabile, ma solo di aver
“disposto l'emissione di una nota di credito”. E che non si tratti di una mera imprecisione testuale è confermato dalle allegazioni della stessa debitrice, che solo nelle note conclusionali, rese innanzi al Giudice di pace, aggiunge che “dai sistemi amministrativi della risulta che detta nota di credito Controparte_2 sia stata rimborsata con invio di assegno in data 23/04/2007”. Così da un lato confermando che la “disposizione dell'emissione” della nota di credito non avrebbe, nella stessa deduzione della convenuta, perfezionato, di per sé sola,
l'adempimento ed estinto il credito;
dall'altro allegando un fatto ulteriore, l'invio dell'assegno, del tutto genericamente descritto (quanto a natura, importo ed identificazione del titolo, modalità della sua spedizione, destinatario effettivo e ricezione) e, quanto alla sua risultanza da documenti contabili o amministrativi della debitrice, neppure a conoscenza necessaria della controparte.
Tanto più che, nella comparsa di risposta depositata in Tribunale, la convenuta aggiunge un ulteriore elemento di confusione, laddove, alla deduzione della nota e dell'invio dell'assegno, non meglio specificate, aggiunge che dal proprio sistema informatico risulta “il riutilizzo del credito”, circostanza incomprensibile logicamente se contestualmente si deduce anche l'adempimento mediante invio di un assegno.
Nella sostanza, quindi, sin dalla prima difesa, e per tutto il primo grado, la convenuta ha articolato circostanze non idonee a rappresentare in maniera precisa, puntuale ed univoca un determinato fatto storico integrante l'assunto pagamento estintivo del credito controverso. Pertanto, finanche applicando l'attuale art. 115, comma 1, c.p.c. (e tanto più alla stregua del principio di non contestazione di matrice giurisprudenziale precedente alla sua codificazione)
10 non sussisterebbero (e non sussistono) i presupposti per trasferire in capo alla controparte un onere di contestazione specifica che travalichi la inequivoca e reiterata negazione dell'estinzione del credito.
Tanto premesso, l'onere di provare l'adempimento grava quindi sull'appellata.
Quest'ultima, come detto, deduce di aver adempiuto tramite l'emissione della nota di credito n. 69130000020070300000022 e con l'invio di un assegno in data 23/04/2007. Tali documenti, tuttavia, non sono stati depositati. L'appellata, invero, ha prodotto unicamente una schermata tratta dal proprio sistema informatico, dalla quale neppure si traggono elementi univoci di riferibilità al credito controverso e, comunque, dimostrativi del pagamento, facendosi, peraltro, riferimento ad una fattura non prodotta dall'appellata.
Si tratta quindi di un documento non solo proveniente dalla stessa parte che lo produce, ma dal contenuto ininfluente ai fini probatori, senza che fosse necessario che controparte ne disconoscesse e contestasse specificamente la rilevanza ed il contenuto, atteso che il principio di non contestazione (di cui si è comunque già esclusa la rilevanza nel caso di specie) comunque opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 17261/2025).
Ne segue che l'appellante ha diritto, in base all'art. 26 delle Condizioni generali di contratto, all'indennizzo pari a euro 1.015,65, essendo, inoltre, il quantum non contestato, oltre interessi, al tasso legale, che decorrono dalla data
(17.01.2006) nella quale la ha ricevuto la raccomandata a.r. in atti, con CP_2 la quale l' le ha chiesto l'indennizzo in questione (non risultando invece prova Pt_1 della ricezione del precedente fax di dell'8.09.2005, in atti). Pt_1
Trattandosi di un credito di valuta, in quanto frutto di una preventiva liquidazione convenzionale per effetto delle condizioni generali di contratto in atti, non è
11 dovuta la richiesta rivalutazione.
In questi termini va quindi accolto l'appello.
12. Le spese del primo grado (a partire dalla riassunzione innanzi al Tribunale, come peraltro domandato dalla stessa parte appellante nelle note sulle spese in atti ) e quelle di questo grado si liquidano – viste le note dell'appellante ed in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014
n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord.
13/07/2021 n. 19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884) - in favore dell' , Pt_1 sulla base dello scaglione (determinato considerando gli interessi scaduti, ai sensi dell'art. 10 c.p.c.) da € 1.101 a € 5.200, nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione nel giudizio d'appello, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità.
Si liquidano pertanto in favore dell'appellante: per il giudizio di primo grado € 2.552,00 per compensi (fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; fase decisionale, valore medio: € 851,00), oltre esborsi per euro 70,00 ed oltre spese generali, iva e c.p.a. per questo giudizio euro € 2.419,00 (fase di studio € 536,00, fase introduttiva €
536,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 496,00; fase decisionale € 851,00) per compensi, oltre esborsi per euro 250,00 ed oltre spese generali, iva e c.p.a.
La domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellante nella memoria difensiva conclusiva, non anche nell'appello introduttivo, non può essere accolta.
Invero, se intesa con riferimento alla resistenza della controparte nel giudizio di primo grado, essa è inammissibile. Infatti, nel primo grado la stessa domanda era stata respinta e, nell'appello, non ne è stato impugnato il rigetto, né comunque l'appellante l'ha riproposta. In ogni caso, poi, il rigetto (ora in giudicato) di ulteriori pretese risarcitorie della parte attrice esclude che possa ascriversi alla convenuta una condotta temeraria.
In questo grado, infine, la domanda è infondata, non ravvisandosi nella condotta processuale degli appellati profili di colpa grave o dolo, né comunque di
12 temerarietà nel resistere all'impugnazione, considerato che la controversia proponeva questioni giuridiche di diritto intertemporale e di interpretazione del principio di non contestazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1687/2020 del Tribunale di Latina, pubblicata in data 15/09/2020, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e condanna l'appellata alla corresponsione di euro
1.015,65 in favore dell'appellante, oltre interessi, al tasso legale, alla data del 17 gennaio 2006;
2. Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, che liquida per il primo grado in euro 2.552,00 per compensi, oltre esborsi per euro 70,00 ed oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
e per questo grado in € 2.419,00 ,00 per compensi, oltre esborsi per euro 250,00 ed oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellante
Così deciso in Roma, nell'udienza dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC AL
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