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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 402/2024
Oggi 7 maggio 2025 alle ore 10.31 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. Parte_1 CP_1
ZURLO MARIO sostituito dall'avv. Francesco Bonomo;
per essuno compare (già dichiarata contumace). Controparte_2
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e si riporta integralmente ai propri atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2024 promossa da:
(c.f. ) e per esse, quale mandataria Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. ZURLO MARIO Parte_1
RICORRENTI contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa,
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE attesa la sussistenza del diritto della ricorrente di ottenere il rilascio di quanto di seguito indicato e l'as-senza in capo alla resistente di qualsivoglia titolo opponibile all'esponente:
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la (P. IVA ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della mandante per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, dell'immobile di seguito descritto, libero da persone e cose:
PORZIONE DI CAPANNONE COMMERCIALE POSTO AL PIANO TERRA OLTRE A DUE AREE SCOPERTE
IL TUTTO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO IN COMUNE DI PERO VIA NEWTON 12/14.
DETTE UNITA' SONO IDENTIFICATE NEL CATASTO UR-BANO AL FOGLIO 9 MAPPALE 339 pagina 2 di 6 SUBALTERNO N. 707 E MAPPALE N. 839 SUB. 705 E MAPPALE N. 838 SUB 705, OLTRE AD OPERE EDILI
DI COMPLETAMENTO. IL TUTTO COME RISULTANTE ALLO STATO ATTUALE ANCHE
CATASTALMENTE.
IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la (P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della ricorrente per i motivi di cui in narrativa, dell'unità immobiliare così come sopra descritta, da intendersi qui integralmente riportata, libera da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di indennità di occupazione e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione/eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., e e per esse la Controparte_1 Parte_1
mandataria convenivano in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_2
fosse condannata a rilasciare la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, oltre a due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato nel Comune di Pero via Newton 12/14, unità identificate nel catasto urbano del predetto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n. 707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub. 705, oltre ad opere edili di completamento.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
- in data 14.12.2004, Unicredit Leasing spa (già Locat s.p.a.) stipulava con (P. IVA CP_3
), il contratto di locazione finanziaria n. IR 829512 avente ad oggetto il P.IVA_3
compendio immobiliare sopra citato;
- l'immobile veniva regolarmente consegnato a parte utilizzatrice;
- parte conduttrice si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte in contratto, non provvedendo a pagare i canoni di locazione pattuiti;
- Unicredit Leasing spa, in considerazione del persistente inadempimento della società utilizzatrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con comunicazione del 06.07.2017 dichiarava la risoluzione del contratto in questione, intimando a l'immediata CP_3
restituzione dell'immobile oggetto di leasing, nonché l'ammontare di quanto dovuto;
pagina 3 di 6 - veniva proposto dinanzi al Tribunale di Milano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere ordinanza di rilascio degli immobili;
- nelle more del giudizio, tuttavia, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 11.07.2019, dichiarava il fallimento di CP_3
- veniva quindi depositata, nell'ambito della procedura fallimentare, domanda di rivendica dell'immobile;
- tale domanda veniva accolta dal Giudice delegato;
- tramite il Curatore si apprendeva che l'immobile risultava occupato da parte convenuta, che non lo aveva mai rilasciato;
- manifestava l'interesse ad acquistare il predetto bene e, dunque, Controparte_2
venivano avviate trattative tra le parti, che, tuttavia, non avevano portato ad una definizione bonaria della controversia;
- con atto del 04.03.2024, a rogito Notaio rep. 4400/2973, Persona_1 Controparte_2
aveva acquistato l'azienda del Fallimento Ervi s.r.l., continuando a mantenere altresì anche
[...]
la detenzione dell'immobile a suo tempo oggetto del contratto di leasing per cui è causa;
- parte convenuta non aveva mai rilasciato il compendio immobiliare per cui è causa, impedendo di fatto alla proprietaria di rientrare nel possesso dell'immobile.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 20.11.2024, la causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo documentalmente provato che la società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 Controparte_1
aprile 1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020, aveva acquistato pro soluto dalla Unicredit Leasing s.p.a., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della cedente derivanti da contratti di leasing (cfr. doc. 5) e che di detta cessione dei crediti era stato pubblicato avviso nella G.U. della
Repubblica Italiana (cfr. doc. 1).
I beni oggetto dei contratti di leasing immobiliare, da cui originavano i crediti, erano successivamente pervenuti nella titolarità della società in forza di un contratto di cessione di rapporti Parte_1
pagina 4 di 6 giuridici in blocco (ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4 e 5 della legge 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n.
385 del 1° settembre 1993), di cui era stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana (cfr. doc. 2).
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei crediti, tra i quali era compreso quello di cui al presente atto, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, aveva conferito Controparte_1
procura speciale alla mandataria (cfr. doc.3) per la gestione, sia stragiudiziale, sia Parte_1
giudiziale, dei crediti, dei beni, delle garanzie e più in generale di tutti i diritti;
inoltre, al fine di procedere alla gestione e valorizzazione dei beni, tra i quali era compreso quello di cui al presente atto, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, aveva conferito procura speciale Parte_1
alla mandataria (cfr. doc.4). Parte_1
Preme altresì evidenziare che l'immobile oggetto del precitato contratto di leasing, per il quale veniva in questa sede formulata domanda di condanna al rilascio, risulta essere stato trasferito alla
[...]
in forza dell'atto di scissione ricevuto dal Notaio di Milano in data Parte_1 Persona_2
26.11.2020 (cfr. doc. 7).
Nel merito, si osserva che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito della procedura fallimentare della aveva accolto la domanda di rivendica dell'immobile sopra descritto (cfr. doc. 13, verbale CP_3
udienza approvazione stato passivo); quindi, la cedente Unicredit Leasing s.p.a. era stata autorizzata a rientrare nel possesso del medesimo immobile.
Dunque, si ritiene che, essendo l'attuale proprietaria del bene, in forza Parte_1 dell'intervenuta cessione, essa debba rientrare nella disponibilità del compendio immobiliare per cui è causa, in quanto occupa tali immobili senza titolo. Controparte_2
Tali locali, infatti, risultavano e risultano tuttora occupati dalla come emerge Controparte_2
dalla visura camerale allegata sub. doc. 15, dalla quale si evince che presso il complesso immobiliare sito in Pero, Via Newton 12/14, la società convenuta ha stabilito una propria unità locale.
Va infine evidenziato che, quand'anche in via di mera ipotesi fosse sorto un rapporto contrattuale tra la società convenuta ed idoneo a giustificare la disponibilità dell'immobile in capo a CP_3 [...]
la risoluzione del contratto principale di leasing tra e Unicredit Leasing Controparte_2 CP_3
s.p.a, che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (cfr. doc. 10), avrebbe in ogni caso travolto qualsiasi eventuale rapporto di sublocazione intercorso tra Controparte_2
e la conduttrice in bonis.
[...]
pagina 5 di 6 Pertanto, deve essere condannata a rilasciare in favore di Controparte_2 Parte_1
e per essa quale mandataria la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, Parte_1
oltre a due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato in Comune di Pero, via Newton
12/14, identificato nel catasto urbano di detto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n. 707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub 705, oltre ad opere edili di completamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a Controparte_2
rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa indeterminabile) in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- condanna a rilasciare in favore di e per essa quale Controparte_2 Pt_1 Parte_1
mandataria la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, oltre a Parte_1
due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato in Comune di Pero, via Newton
12/14, identificato nel catasto urbano di detto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n.
707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub 705, oltre ad opere edili di completamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Controparte_2
liquidate in motivazione in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies pubblicata mediante lettura alla parte presente ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 402/2024
Oggi 7 maggio 2025 alle ore 10.31 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. Parte_1 CP_1
ZURLO MARIO sostituito dall'avv. Francesco Bonomo;
per essuno compare (già dichiarata contumace). Controparte_2
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e si riporta integralmente ai propri atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2024 promossa da:
(c.f. ) e per esse, quale mandataria Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. ZURLO MARIO Parte_1
RICORRENTI contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa,
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE attesa la sussistenza del diritto della ricorrente di ottenere il rilascio di quanto di seguito indicato e l'as-senza in capo alla resistente di qualsivoglia titolo opponibile all'esponente:
- DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la (P. IVA ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della mandante per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, dell'immobile di seguito descritto, libero da persone e cose:
PORZIONE DI CAPANNONE COMMERCIALE POSTO AL PIANO TERRA OLTRE A DUE AREE SCOPERTE
IL TUTTO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO UBICATO IN COMUNE DI PERO VIA NEWTON 12/14.
DETTE UNITA' SONO IDENTIFICATE NEL CATASTO UR-BANO AL FOGLIO 9 MAPPALE 339 pagina 2 di 6 SUBALTERNO N. 707 E MAPPALE N. 839 SUB. 705 E MAPPALE N. 838 SUB 705, OLTRE AD OPERE EDILI
DI COMPLETAMENTO. IL TUTTO COME RISULTANTE ALLO STATO ATTUALE ANCHE
CATASTALMENTE.
IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la (P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della ricorrente per i motivi di cui in narrativa, dell'unità immobiliare così come sopra descritta, da intendersi qui integralmente riportata, libera da persone e/o cose.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di indennità di occupazione e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione/eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., e e per esse la Controparte_1 Parte_1
mandataria convenivano in giudizio chiedendo che Parte_1 Controparte_2
fosse condannata a rilasciare la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, oltre a due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato nel Comune di Pero via Newton 12/14, unità identificate nel catasto urbano del predetto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n. 707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub. 705, oltre ad opere edili di completamento.
In particolare, parte ricorrente esponeva che:
- in data 14.12.2004, Unicredit Leasing spa (già Locat s.p.a.) stipulava con (P. IVA CP_3
), il contratto di locazione finanziaria n. IR 829512 avente ad oggetto il P.IVA_3
compendio immobiliare sopra citato;
- l'immobile veniva regolarmente consegnato a parte utilizzatrice;
- parte conduttrice si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte in contratto, non provvedendo a pagare i canoni di locazione pattuiti;
- Unicredit Leasing spa, in considerazione del persistente inadempimento della società utilizzatrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con comunicazione del 06.07.2017 dichiarava la risoluzione del contratto in questione, intimando a l'immediata CP_3
restituzione dell'immobile oggetto di leasing, nonché l'ammontare di quanto dovuto;
pagina 3 di 6 - veniva proposto dinanzi al Tribunale di Milano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere ordinanza di rilascio degli immobili;
- nelle more del giudizio, tuttavia, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 11.07.2019, dichiarava il fallimento di CP_3
- veniva quindi depositata, nell'ambito della procedura fallimentare, domanda di rivendica dell'immobile;
- tale domanda veniva accolta dal Giudice delegato;
- tramite il Curatore si apprendeva che l'immobile risultava occupato da parte convenuta, che non lo aveva mai rilasciato;
- manifestava l'interesse ad acquistare il predetto bene e, dunque, Controparte_2
venivano avviate trattative tra le parti, che, tuttavia, non avevano portato ad una definizione bonaria della controversia;
- con atto del 04.03.2024, a rogito Notaio rep. 4400/2973, Persona_1 Controparte_2
aveva acquistato l'azienda del Fallimento Ervi s.r.l., continuando a mantenere altresì anche
[...]
la detenzione dell'immobile a suo tempo oggetto del contratto di leasing per cui è causa;
- parte convenuta non aveva mai rilasciato il compendio immobiliare per cui è causa, impedendo di fatto alla proprietaria di rientrare nel possesso dell'immobile.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 20.11.2024, la causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In primo luogo, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo documentalmente provato che la società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 Controparte_1
aprile 1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020, aveva acquistato pro soluto dalla Unicredit Leasing s.p.a., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della cedente derivanti da contratti di leasing (cfr. doc. 5) e che di detta cessione dei crediti era stato pubblicato avviso nella G.U. della
Repubblica Italiana (cfr. doc. 1).
I beni oggetto dei contratti di leasing immobiliare, da cui originavano i crediti, erano successivamente pervenuti nella titolarità della società in forza di un contratto di cessione di rapporti Parte_1
pagina 4 di 6 giuridici in blocco (ai sensi dell'articolo 7.1 commi 4 e 5 della legge 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n.
385 del 1° settembre 1993), di cui era stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana (cfr. doc. 2).
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei crediti, tra i quali era compreso quello di cui al presente atto, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, aveva conferito Controparte_1
procura speciale alla mandataria (cfr. doc.3) per la gestione, sia stragiudiziale, sia Parte_1
giudiziale, dei crediti, dei beni, delle garanzie e più in generale di tutti i diritti;
inoltre, al fine di procedere alla gestione e valorizzazione dei beni, tra i quali era compreso quello di cui al presente atto, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, aveva conferito procura speciale Parte_1
alla mandataria (cfr. doc.4). Parte_1
Preme altresì evidenziare che l'immobile oggetto del precitato contratto di leasing, per il quale veniva in questa sede formulata domanda di condanna al rilascio, risulta essere stato trasferito alla
[...]
in forza dell'atto di scissione ricevuto dal Notaio di Milano in data Parte_1 Persona_2
26.11.2020 (cfr. doc. 7).
Nel merito, si osserva che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito della procedura fallimentare della aveva accolto la domanda di rivendica dell'immobile sopra descritto (cfr. doc. 13, verbale CP_3
udienza approvazione stato passivo); quindi, la cedente Unicredit Leasing s.p.a. era stata autorizzata a rientrare nel possesso del medesimo immobile.
Dunque, si ritiene che, essendo l'attuale proprietaria del bene, in forza Parte_1 dell'intervenuta cessione, essa debba rientrare nella disponibilità del compendio immobiliare per cui è causa, in quanto occupa tali immobili senza titolo. Controparte_2
Tali locali, infatti, risultavano e risultano tuttora occupati dalla come emerge Controparte_2
dalla visura camerale allegata sub. doc. 15, dalla quale si evince che presso il complesso immobiliare sito in Pero, Via Newton 12/14, la società convenuta ha stabilito una propria unità locale.
Va infine evidenziato che, quand'anche in via di mera ipotesi fosse sorto un rapporto contrattuale tra la società convenuta ed idoneo a giustificare la disponibilità dell'immobile in capo a CP_3 [...]
la risoluzione del contratto principale di leasing tra e Unicredit Leasing Controparte_2 CP_3
s.p.a, che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (cfr. doc. 10), avrebbe in ogni caso travolto qualsiasi eventuale rapporto di sublocazione intercorso tra Controparte_2
e la conduttrice in bonis.
[...]
pagina 5 di 6 Pertanto, deve essere condannata a rilasciare in favore di Controparte_2 Parte_1
e per essa quale mandataria la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, Parte_1
oltre a due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato in Comune di Pero, via Newton
12/14, identificato nel catasto urbano di detto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n. 707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub 705, oltre ad opere edili di completamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a Controparte_2
rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa indeterminabile) in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- condanna a rilasciare in favore di e per essa quale Controparte_2 Pt_1 Parte_1
mandataria la porzione di capannone commerciale posto al piano terra, oltre a Parte_1
due aree scoperte, il tutto facente parte del complesso ubicato in Comune di Pero, via Newton
12/14, identificato nel catasto urbano di detto Comune al foglio 9 mappale 339 subalterno n.
707 e mappale n. 839 sub. 705, nonché mappale n. 838 sub 705, oltre ad opere edili di completamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Controparte_2
liquidate in motivazione in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies pubblicata mediante lettura alla parte presente ed allegazione al verbale.
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