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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1836/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9730/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 30 e pubblicata il 09/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3748-2020 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/12/2020 l'Ing. Ricorrente_1 riceveva l'avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzione n. 3748/2020 emesso da Roma Capitale, con il quale l'Ente impositore contestava l'insufficiente versamento dell'imposta TASI per l'anno 2015 su tredici unità immobiliari, con contestuale irrogazione della sanzione e oltre ai relativi interessi, per un totale avviso di € 305,70.
In data 07/02/2021 il Contribuente inoltrava istanza di autotutela all'Ente impositore, richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento in funzione degli errori riscontrati nell'applicazione delle rendite catastali per la maggior parte delle unità immobiliari nonché l'erronea attribuzione di una di esse.
In data 23/02/2021 il Contribuente notificava il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma.
Con successivo provvedimento di annullamento parziale del 16/06/2022, depositato dall'Ufficio presso la
Corte adita in data 25/07/2022, Roma Capitale accoglieva le censure del Ricorrente per gli immobili di cui ai progressivi nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'avviso di accertamento, con conseguente allineamento delle relative rendite agli importi indicati nel ricorso.
A seguito di tale provvedimento la controversia rimaneva pertanto aperta in relazione all'imposta dovuta per il solo immobile sito in Indirizzo_1, Foglio 473 Particella 154 Sub 509, progressivo n. 12 dell'avviso di accertamento.
Il ricorso veniva accolto dalla Corte limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_2, Foglio 578 Particella 24 Sub 7, progressivo n. 13 dell'avviso di accertamento, e respinto per il resto, pur in presenza di provvedimento di annullamento parziale emesso dall'ente impositore medesimo che “riconosce la fondatezza di quanto eccepito dal Ricorrente in merito alla corretta indicazione delle rendite catastali relative agli immobili riportati ai numeri progressivi 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del prospetto dell'accertato” ad esclusione del solo immobile sito in Indirizzo_1 progressivo n. 12 dell'avviso di accertamento.
Avverso siffatto provvedimento propone appello il contribuente, ribadendo le ragioni a sostegno dell'illegittimità dell'avviso. Resiste il Comune con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di quanto segue.
Dapprima, va osservato che, con atto di autotutela parziale emesso dal Comune, l'Ufficio ha accertato l'illegittimità della rendita catastale di cui all'avviso di accertamento relativa all'immobile 578/24/7.
Fermo quanto sopra, anche correttamente affermato dal giudice a quo, in sede di costituzione il Comune affermava l'illegittimità anche delle rendite relative agli altri immobili (immobili riportati ai numeri progressivi
2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'avviso di accertamento), in contrato con il provvedimento di autotutela parziale.
Il Giudice di primo grado ha però dichiarato la contumacia dell'Ufficio per tardività della costituzione e, quindi, ha considerato irrilevanti le dichiarazioni di natura confessoria del Comune.
Va però osservato che la tardività della costituzione non comporta la contumacia della parte resistente, bensì solo la decadenza da alcune facoltà processuali, quali la possibilità di spiegare domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi.
Dello stesso avviso è stata, ex multis, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, che con ordinanza n. 30388 2024 ha statuito che “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio”.
Così opinando e considerato che il riconoscimento dell'illegittimità della rendita non rientra nelle preclusioni derivanti dalla tardività della costituzione, nonché la mancata eccezione in sede di appello sul punto, l'appello va accolto rispetto agli immobili di cui numeri progressivi 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 per pacificità della corretta misura della rendita catastale.
Quanto, invece, all'immobile Progressivo N. 12 in Indirizzo_1 – Foglio 473 Particella 154 Sub 509, il contribuente si duole del mancato accertamento catastale della soppressione della particella. Al riguardo, questi dimostra appieno che la procedura di soppressione dell'immobile era già iniziata anzitempo e che la mancata trascrizione è dipesa da negligenza dell'Agenzia del Territorio.
Pertanto, il contribuente diligente non può essere pregiudicato dalla negligenza dell'Amministrazione, la quale, diversamente opinando, trarrebbe un profitto indebito, nella misura del gettito derivante dal tributo, dai propri ritardi.
Sussistono tuttavia evidenti ragioni complessive sostanziali e processuali per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1836/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9730/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 30 e pubblicata il 09/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3748-2020 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/12/2020 l'Ing. Ricorrente_1 riceveva l'avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzione n. 3748/2020 emesso da Roma Capitale, con il quale l'Ente impositore contestava l'insufficiente versamento dell'imposta TASI per l'anno 2015 su tredici unità immobiliari, con contestuale irrogazione della sanzione e oltre ai relativi interessi, per un totale avviso di € 305,70.
In data 07/02/2021 il Contribuente inoltrava istanza di autotutela all'Ente impositore, richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento in funzione degli errori riscontrati nell'applicazione delle rendite catastali per la maggior parte delle unità immobiliari nonché l'erronea attribuzione di una di esse.
In data 23/02/2021 il Contribuente notificava il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma.
Con successivo provvedimento di annullamento parziale del 16/06/2022, depositato dall'Ufficio presso la
Corte adita in data 25/07/2022, Roma Capitale accoglieva le censure del Ricorrente per gli immobili di cui ai progressivi nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'avviso di accertamento, con conseguente allineamento delle relative rendite agli importi indicati nel ricorso.
A seguito di tale provvedimento la controversia rimaneva pertanto aperta in relazione all'imposta dovuta per il solo immobile sito in Indirizzo_1, Foglio 473 Particella 154 Sub 509, progressivo n. 12 dell'avviso di accertamento.
Il ricorso veniva accolto dalla Corte limitatamente all'immobile sito in Indirizzo_2, Foglio 578 Particella 24 Sub 7, progressivo n. 13 dell'avviso di accertamento, e respinto per il resto, pur in presenza di provvedimento di annullamento parziale emesso dall'ente impositore medesimo che “riconosce la fondatezza di quanto eccepito dal Ricorrente in merito alla corretta indicazione delle rendite catastali relative agli immobili riportati ai numeri progressivi 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del prospetto dell'accertato” ad esclusione del solo immobile sito in Indirizzo_1 progressivo n. 12 dell'avviso di accertamento.
Avverso siffatto provvedimento propone appello il contribuente, ribadendo le ragioni a sostegno dell'illegittimità dell'avviso. Resiste il Comune con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti di quanto segue.
Dapprima, va osservato che, con atto di autotutela parziale emesso dal Comune, l'Ufficio ha accertato l'illegittimità della rendita catastale di cui all'avviso di accertamento relativa all'immobile 578/24/7.
Fermo quanto sopra, anche correttamente affermato dal giudice a quo, in sede di costituzione il Comune affermava l'illegittimità anche delle rendite relative agli altri immobili (immobili riportati ai numeri progressivi
2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 dell'avviso di accertamento), in contrato con il provvedimento di autotutela parziale.
Il Giudice di primo grado ha però dichiarato la contumacia dell'Ufficio per tardività della costituzione e, quindi, ha considerato irrilevanti le dichiarazioni di natura confessoria del Comune.
Va però osservato che la tardività della costituzione non comporta la contumacia della parte resistente, bensì solo la decadenza da alcune facoltà processuali, quali la possibilità di spiegare domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi.
Dello stesso avviso è stata, ex multis, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, che con ordinanza n. 30388 2024 ha statuito che “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse. La mera proposizione di difese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione, essendo prevista, nel processo tributario, la decadenza delle eccezioni non rilevabili di ufficio”.
Così opinando e considerato che il riconoscimento dell'illegittimità della rendita non rientra nelle preclusioni derivanti dalla tardività della costituzione, nonché la mancata eccezione in sede di appello sul punto, l'appello va accolto rispetto agli immobili di cui numeri progressivi 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 per pacificità della corretta misura della rendita catastale.
Quanto, invece, all'immobile Progressivo N. 12 in Indirizzo_1 – Foglio 473 Particella 154 Sub 509, il contribuente si duole del mancato accertamento catastale della soppressione della particella. Al riguardo, questi dimostra appieno che la procedura di soppressione dell'immobile era già iniziata anzitempo e che la mancata trascrizione è dipesa da negligenza dell'Agenzia del Territorio.
Pertanto, il contribuente diligente non può essere pregiudicato dalla negligenza dell'Amministrazione, la quale, diversamente opinando, trarrebbe un profitto indebito, nella misura del gettito derivante dal tributo, dai propri ritardi.
Sussistono tuttavia evidenti ragioni complessive sostanziali e processuali per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del grado.