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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA), il 06.10.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vallone a ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(Partita Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Cozzolino, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 12 dicembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.7.320,00 oltre interessi ed accessori in favore di per lavori eseguiti sul suo immobile. Controparte_1
Pag. 1 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, in via preliminare, la carenza di prova del credito essendo la richiesta fondata su fattura commerciale e, nel merito, la non esecuzione da parte della opposta dei lavori di cui al monitorio per essere stati gli stessi eseguiti da P.C.
Costruzioni Srl come da SCIA del 24 settembre 2013. Inoltre, essendosi dichiarata la società opposta esecutrice dei lavori, avanzava domanda riconvenzionale per la mancata effettuazione dei lavori a regola d'arte e chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni per l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione ed evidenziava di aver realizzato i lavori e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte e che, ad ogni buon conto, l'opponente risultava decaduto ex art. 1667, c. 2 c.c. e che, in ogni caso, era maturata la prescrizione ex art. 1667, c. 3, c.c..
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo delle prove orali mentre veniva ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi
Pag. 2 probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie parte opposta ha dato la prova dell'esistenza del rapporto.
In particolare, parte opponente in sede stragiudiziale implicitamente non disconosceva l'esecuzione dei lavori specificando il saldo di ogni pendenza e tanto alla consegna dei lavori (cfr. comunicazione del
2/12/2019).
Pur non volendo ritenere provato il rapporto in virtù della richiamata comunicazione, occorre sottolineare che sussistono altri elementi probatori che portano alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto tra opponente e opposta.
Invero, parte opponente sottolinea che l'oggetto sociale della opposta ha natura diversa da quella che è l'attività per cui è causa, ovvero la società opposta si occuperebbe esclusivamente di “impianti per la generazione di energia elettrica in genere”. Detto dato, però, risulta sfornito di prova da parte dell'opponente in assenza della produzione di visura camerale dalla quale desumere le necessarie informazioni e prove.
Inoltre, parte opponente ritiene che , teste che ha Testimone_1 dichiarato di aver realizzato i lavori quale dipendente della società opposta, debba essere individuato, invece, come rappresentante della PC
Costruzioni, tanto sulla scorta della testimonianza dell' ing. Tes_2
escusso all'udienza del 06 aprile 2022, che ha riferito:
[...]
Pag. 3 “Durante la mia direzione dei lavori ha operato unicamente la P.C.
Costruzioni che era rappresentata dal sig. che ho Testimone_1 conosciuto e che lavorava insieme ad altri operai.”
Detto aspetto, al di là della dichiarazione del teste non viene Tes_2 ad essere provato documentalmente, né a mezzo visura camerale né a mezzo di altra documentazione di natura lavorativa, fiscale, previdenziale, assicurativa.
Quanto alle prove testimoniali, il teste escusso Testimone_1 all'udienza del 7 ottobre 2021, nel dichiarare di essere stato dipendente della ha evidenziato: 1) “posso dire perché io ho Controparte_1 stesso ho eseguito i lavori insieme ad altri operai”; 2) “preciso che in lavori ferro sono stati eseguiti dalla ed alla stessa CP_1 commissionati, da ed io ero presente quando hanno Parte_1 deciso insieme ad un tecnico, il disegno ed il colore Persona_1 delle ringhiere”. Inoltre, il teste ha confermato i capitoli 2 e 3 della memoria istruttoria di parte opposta, ovvero che è stata la CP_1 ad eseguire le ringhiere ritratte nelle foto che sono state
[...] mostrate e che la messa in opera è avvenuta sull'immobile sito in
Vibonati Località Fortino e che la società opposta ne ha curato anche la pitturazione.
Il teste escusso all'udienza del 2 febbraio 2023, ha Testimone_3 affermato: 1) “Conosco personalmente e con Parte_1 CP_1 ho avuto dei rapporti lavorativi, su loro commissione”; 2)
[...]
“Posso riferire sui fatti perché ho lavorato sullo stesso cantiere, ho realizzato per conto della i pilastri in cemento armato Controparte_1 del cancello lato mare. Mentre mi trovavo sul cantiere ho visto gli operai della che montavano ringhiere e stavano eseguendo lavori di CP_1 pitturazione delle stesse ringhiere”; 3) “Ricordo la presenza sul cantiere per la degli operai , un CP_1 Testimone_1 Per_2 ragazzo rumeno, , non conosco i cognomi di quest' ultimi”; 4) Per_3
Pag. 4 “riconosco le ringhiere di cui ho parlato nelle foto che mi vengono esibite”.
Il teste escusso all'udienza del 7 ottobre 2021, Testimone_4 sottolinea: 1) “preciso che io ho avuto rapporti sempre ed esclusivamente con per tutto ciò che riguardava la
Testimone_1 costruzione”; 2) “ ci ha fatto tra le tante piccole
Testimone_1 cose le ringhiere dell'appartamento ed il cancello”; 3) “i lavori di cui si parla in fattura sono stati eseguita da
Testimone_1 sull'appartamento di mia moglie, ”; 4) “Ho pagato Parte_2 personalmente questi lavori a in data 8 novembre
Testimone_1
2014, giorno del mio compleanno, con due assegni circolari, a titolo di acconto. Poi ho effettuato il pagamento della restante parte”.
Il teste ing. escusso all'udienza del 6 aprile 2022, ha Testimone_2 specificato;
1) “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto Direttore dei Lavori del fabbricato di proprietà di ; 2) “Posso Parte_1 dire che il fabbricato in questione è stato realizzato dall'impresa Pt_3 di Sapri per tutta la parte strutturale ed altre opere di finitura interne ed esterne. La P.C. Costruzioni è subentrata con una SCIA presentata al
Comune di Vibonati il 24 settembre 2013 per il completamento del fabbricato e questi lavori sono stati completati dalla P.C. Costruzioni con comunicazione del 19 febbraio 2014”; 3) “Posso dire che le ringhiere sono state realizzate dalla P.C. Costruzioni considerato che il
6 marzo 2014 è stato richiesto il certificato di agibilità al Comune di
Vibonati che poi ha rilasciato”; 4) “Durante la mia direzione dei lavori ha operato unicamente la P.C. Costruzioni che era rappresentata dal sig.
che ho conosciuto e che lavorava insieme ad altri Testimone_1 operai”.
Orbene, va evidenziato che il teste Ing. evidenzia elementi Tes_2 facendo riferimento al dato documentale in atti e qualifica il sig.
Pag. 5 come rappresentante della P.C. Costruzioni senza, Testimone_1 però, che detto dato sia provato documentalmente nel presente giudizio.
Lo stesso teste fa riferimento a lavori che sono stati eseguiti Tes_4 da sull'abitazione della moglie, salvo poi specificare che il Tes_1 cognato ( pagava anche la parte di lavori della sorella, Parte_1 per, infine, specificare di aver pagato personalmente con due Tes_1 assegni circolari per acconto e poi effettuato il pagamento della restante parte.
I testi e hanno fornito elementi dettagliati della loro Tes_1 Tes_3 presenza per l'esecuzione dei lavori insieme con altri operai e hanno riconosciuto i lavori eseguiti.
Dall'esame delle testimonianze rese, i lavori risultano effettuati da
[...]
e tanto anche in assenza di prove documentali o orali Controparte_1 diverse rispetto a quello che emerge dalla già richiamata documentazione in atti, anche in assenza di visura camerale e/o di altra documentazione di natura lavorativa, fiscale, previdenziale, assicurativa, oltre che della prova dei pagamenti solamente riferiti.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa risulta sfornita di idonea prova sia in relazione ad una tempestiva denuncia dei vizi e alla presenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, sia in relazione alla presenza di adeguati elementi atti a dimostrare l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, così come va disattesa la domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e vengono ridotte della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.181/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 569/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 12 dicembre 2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Giorgio Cozzolino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro 15 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 181/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SA), il 06.10.1961, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vallone a ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(Partita Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Cozzolino, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 12 dicembre 2019 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.7.320,00 oltre interessi ed accessori in favore di per lavori eseguiti sul suo immobile. Controparte_1
Pag. 1 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, in via preliminare, la carenza di prova del credito essendo la richiesta fondata su fattura commerciale e, nel merito, la non esecuzione da parte della opposta dei lavori di cui al monitorio per essere stati gli stessi eseguiti da P.C.
Costruzioni Srl come da SCIA del 24 settembre 2013. Inoltre, essendosi dichiarata la società opposta esecutrice dei lavori, avanzava domanda riconvenzionale per la mancata effettuazione dei lavori a regola d'arte e chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni per l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione ed evidenziava di aver realizzato i lavori e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte e che, ad ogni buon conto, l'opponente risultava decaduto ex art. 1667, c. 2 c.c. e che, in ogni caso, era maturata la prescrizione ex art. 1667, c. 3, c.c..
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., il giudizio veniva istruito a mezzo delle prove orali mentre veniva ritenuta superflua la consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi
Pag. 2 probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Nel caso di specie parte opposta ha dato la prova dell'esistenza del rapporto.
In particolare, parte opponente in sede stragiudiziale implicitamente non disconosceva l'esecuzione dei lavori specificando il saldo di ogni pendenza e tanto alla consegna dei lavori (cfr. comunicazione del
2/12/2019).
Pur non volendo ritenere provato il rapporto in virtù della richiamata comunicazione, occorre sottolineare che sussistono altri elementi probatori che portano alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto tra opponente e opposta.
Invero, parte opponente sottolinea che l'oggetto sociale della opposta ha natura diversa da quella che è l'attività per cui è causa, ovvero la società opposta si occuperebbe esclusivamente di “impianti per la generazione di energia elettrica in genere”. Detto dato, però, risulta sfornito di prova da parte dell'opponente in assenza della produzione di visura camerale dalla quale desumere le necessarie informazioni e prove.
Inoltre, parte opponente ritiene che , teste che ha Testimone_1 dichiarato di aver realizzato i lavori quale dipendente della società opposta, debba essere individuato, invece, come rappresentante della PC
Costruzioni, tanto sulla scorta della testimonianza dell' ing. Tes_2
escusso all'udienza del 06 aprile 2022, che ha riferito:
[...]
Pag. 3 “Durante la mia direzione dei lavori ha operato unicamente la P.C.
Costruzioni che era rappresentata dal sig. che ho Testimone_1 conosciuto e che lavorava insieme ad altri operai.”
Detto aspetto, al di là della dichiarazione del teste non viene Tes_2 ad essere provato documentalmente, né a mezzo visura camerale né a mezzo di altra documentazione di natura lavorativa, fiscale, previdenziale, assicurativa.
Quanto alle prove testimoniali, il teste escusso Testimone_1 all'udienza del 7 ottobre 2021, nel dichiarare di essere stato dipendente della ha evidenziato: 1) “posso dire perché io ho Controparte_1 stesso ho eseguito i lavori insieme ad altri operai”; 2) “preciso che in lavori ferro sono stati eseguiti dalla ed alla stessa CP_1 commissionati, da ed io ero presente quando hanno Parte_1 deciso insieme ad un tecnico, il disegno ed il colore Persona_1 delle ringhiere”. Inoltre, il teste ha confermato i capitoli 2 e 3 della memoria istruttoria di parte opposta, ovvero che è stata la CP_1 ad eseguire le ringhiere ritratte nelle foto che sono state
[...] mostrate e che la messa in opera è avvenuta sull'immobile sito in
Vibonati Località Fortino e che la società opposta ne ha curato anche la pitturazione.
Il teste escusso all'udienza del 2 febbraio 2023, ha Testimone_3 affermato: 1) “Conosco personalmente e con Parte_1 CP_1 ho avuto dei rapporti lavorativi, su loro commissione”; 2)
[...]
“Posso riferire sui fatti perché ho lavorato sullo stesso cantiere, ho realizzato per conto della i pilastri in cemento armato Controparte_1 del cancello lato mare. Mentre mi trovavo sul cantiere ho visto gli operai della che montavano ringhiere e stavano eseguendo lavori di CP_1 pitturazione delle stesse ringhiere”; 3) “Ricordo la presenza sul cantiere per la degli operai , un CP_1 Testimone_1 Per_2 ragazzo rumeno, , non conosco i cognomi di quest' ultimi”; 4) Per_3
Pag. 4 “riconosco le ringhiere di cui ho parlato nelle foto che mi vengono esibite”.
Il teste escusso all'udienza del 7 ottobre 2021, Testimone_4 sottolinea: 1) “preciso che io ho avuto rapporti sempre ed esclusivamente con per tutto ciò che riguardava la
Testimone_1 costruzione”; 2) “ ci ha fatto tra le tante piccole
Testimone_1 cose le ringhiere dell'appartamento ed il cancello”; 3) “i lavori di cui si parla in fattura sono stati eseguita da
Testimone_1 sull'appartamento di mia moglie, ”; 4) “Ho pagato Parte_2 personalmente questi lavori a in data 8 novembre
Testimone_1
2014, giorno del mio compleanno, con due assegni circolari, a titolo di acconto. Poi ho effettuato il pagamento della restante parte”.
Il teste ing. escusso all'udienza del 6 aprile 2022, ha Testimone_2 specificato;
1) “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto Direttore dei Lavori del fabbricato di proprietà di ; 2) “Posso Parte_1 dire che il fabbricato in questione è stato realizzato dall'impresa Pt_3 di Sapri per tutta la parte strutturale ed altre opere di finitura interne ed esterne. La P.C. Costruzioni è subentrata con una SCIA presentata al
Comune di Vibonati il 24 settembre 2013 per il completamento del fabbricato e questi lavori sono stati completati dalla P.C. Costruzioni con comunicazione del 19 febbraio 2014”; 3) “Posso dire che le ringhiere sono state realizzate dalla P.C. Costruzioni considerato che il
6 marzo 2014 è stato richiesto il certificato di agibilità al Comune di
Vibonati che poi ha rilasciato”; 4) “Durante la mia direzione dei lavori ha operato unicamente la P.C. Costruzioni che era rappresentata dal sig.
che ho conosciuto e che lavorava insieme ad altri Testimone_1 operai”.
Orbene, va evidenziato che il teste Ing. evidenzia elementi Tes_2 facendo riferimento al dato documentale in atti e qualifica il sig.
Pag. 5 come rappresentante della P.C. Costruzioni senza, Testimone_1 però, che detto dato sia provato documentalmente nel presente giudizio.
Lo stesso teste fa riferimento a lavori che sono stati eseguiti Tes_4 da sull'abitazione della moglie, salvo poi specificare che il Tes_1 cognato ( pagava anche la parte di lavori della sorella, Parte_1 per, infine, specificare di aver pagato personalmente con due Tes_1 assegni circolari per acconto e poi effettuato il pagamento della restante parte.
I testi e hanno fornito elementi dettagliati della loro Tes_1 Tes_3 presenza per l'esecuzione dei lavori insieme con altri operai e hanno riconosciuto i lavori eseguiti.
Dall'esame delle testimonianze rese, i lavori risultano effettuati da
[...]
e tanto anche in assenza di prove documentali o orali Controparte_1 diverse rispetto a quello che emerge dalla già richiamata documentazione in atti, anche in assenza di visura camerale e/o di altra documentazione di natura lavorativa, fiscale, previdenziale, assicurativa, oltre che della prova dei pagamenti solamente riferiti.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa risulta sfornita di idonea prova sia in relazione ad una tempestiva denuncia dei vizi e alla presenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, sia in relazione alla presenza di adeguati elementi atti a dimostrare l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, così come va disattesa la domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e vengono ridotte della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Pag. 6 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.181/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 569/2019 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 12 dicembre 2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.2.538,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. Giorgio Cozzolino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro 15 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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