Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione fossero state ritualmente notificate al ricorrente, una a mani proprie e l'altra ex art. 140 c.p.c.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività impugnazione cartelle

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento nei termini previsti (sessanta giorni) e non poteva dolersi dell'intimazione di pagamento se non per vizi propri.

  • Inammissibile
    Tardività impugnazione cartelle di pagamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento nei termini previsti (sessanta giorni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 13
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo