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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220249000869766 BOLLO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220130015482202000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220130015482202000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140008099500000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, vinte le spese processuali.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: chiede rigettarsi il ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 12.6.2024, il sig. Ricorrente_1, agendo nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione e della Regione Liguria, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 052 2024 9000869766 000, notificatagli il 23.04.2024, relativamente a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto le tasse auto (la n. 052 2013 0015482202 000 con cui si chiede il pagamento € 239,37, per le tasse auto anno 2008 e la n. 052 2014 0008099500 000 con cui si chiede il pagamento di € 118,86 per le tasse auto anno 2009), chiedendo l'accoglimento del ricorso, vinte le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione presentò controdeduzioni scritte, rilevando la correttezza e la legittimità del suo operato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Non si costituì la Regione Liguria.
Così instauratosi il contraddittorio, osserva lo scrivente quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata non gli sarebbro state notificate, come pure non gli sarebbero stati notificati i prodromici avvisi di accertamento, conseguendone che “l'intimazione di pagamento è da considerarsi illegittima per mancata notifica dell'atto presupposto”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha però dinoistrato che le due cartelle furono ritualmente notificate allo
Ricorrente_1: quella n. 052 2013 0015482202 000 ex art. 140 c.p.c., quella n. 052 2014 0008099500 000 a mani proprie.
Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei sessanta giorni e, non avendolo fatto, non può in oggi dolersi dell'intimazione di pagamento (se non per vizi propri).
Posto ciò, risulterebbero comunque infondati anche gli altri due motivi di impugnazione. In particolare, non è vero che “alla data di notifica della intimazione era nuovamente decorso il termine di prescrizione”, atteso che vi furono atti interruttivi e la disciplina emeregenziale ID (si richiama quanto esposto nelle controdeduzioni della parte costituita), né sarebbe ravvisabile la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato per la mancata indicazione del tasso annuo degli interessi, trattandosi di una percentuale nota e conoscibile, perché determinata ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 200. Imperia, 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BRACCO EDUARDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220249000869766 BOLLO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220130015482202000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220130015482202000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140008099500000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso, vinte le spese processuali.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: chiede rigettarsi il ricorso, vinte le spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 12.6.2024, il sig. Ricorrente_1, agendo nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione e della Regione Liguria, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 052 2024 9000869766 000, notificatagli il 23.04.2024, relativamente a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto le tasse auto (la n. 052 2013 0015482202 000 con cui si chiede il pagamento € 239,37, per le tasse auto anno 2008 e la n. 052 2014 0008099500 000 con cui si chiede il pagamento di € 118,86 per le tasse auto anno 2009), chiedendo l'accoglimento del ricorso, vinte le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione presentò controdeduzioni scritte, rilevando la correttezza e la legittimità del suo operato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Non si costituì la Regione Liguria.
Così instauratosi il contraddittorio, osserva lo scrivente quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata non gli sarebbro state notificate, come pure non gli sarebbero stati notificati i prodromici avvisi di accertamento, conseguendone che “l'intimazione di pagamento è da considerarsi illegittima per mancata notifica dell'atto presupposto”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha però dinoistrato che le due cartelle furono ritualmente notificate allo
Ricorrente_1: quella n. 052 2013 0015482202 000 ex art. 140 c.p.c., quella n. 052 2014 0008099500 000 a mani proprie.
Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei sessanta giorni e, non avendolo fatto, non può in oggi dolersi dell'intimazione di pagamento (se non per vizi propri).
Posto ciò, risulterebbero comunque infondati anche gli altri due motivi di impugnazione. In particolare, non è vero che “alla data di notifica della intimazione era nuovamente decorso il termine di prescrizione”, atteso che vi furono atti interruttivi e la disciplina emeregenziale ID (si richiama quanto esposto nelle controdeduzioni della parte costituita), né sarebbe ravvisabile la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato per la mancata indicazione del tasso annuo degli interessi, trattandosi di una percentuale nota e conoscibile, perché determinata ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 200. Imperia, 19 gennaio 2026. IL GIUDICE dott. Eduardo Bracco