Art. 2.
La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.