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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Falagiani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terranuova Bracciolini, Viale Piave nr. 3/A,
PARTE ATTRICE
contro e per essa la mandataria rappresentata e difesa dal Prof. Controparte_1 CP_2
Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_3
Enrico Ammirati, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo Via Guido Monaco n.
72,
(C.F. ) quale titolare della ditta individuale CP_4 C.F._1 [...]
(P.IVA ); Controparte_5 P.IVA_1
P.IVA ); CP_2 P.IVA_2
C.F. ; Controparte_6 P.IVA_3
(P.IVA ; Controparte_7 P.IVA_4
(C.F. Controparte_8
) P.IVA_5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
119/2021 R.G.E., e gli altri creditori intervenuti nella procedura, introducendo il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. a seguito dell'emissione in data 20.12.2023 dell'ordinanza del G.E. ex art. 624 c.p.c. con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (doc. 1 atto citazione).
Parte opponente ha in primo luogo dedotto che avverso detta ordinanza è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. evidenziando come la pendenza di tale procedimento non determina il venir meno dell'onere di introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto, in estrema sintesi: la rilevabilità d'ufficio dell'insussistenza del diritto di agire in executivis; la nullità della procura speciale del 14.06.2022 conferita da per indeterminatezza e indeterminabilità Controparte_9 dell'oggetto contrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c. non essendo evincibili i crediti cui la procura si riferisce, nè gli effettivi poteri conferiti alla mandataria con riferimento al singolo rapporto controverso;
la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
- e per essa della mandataria - mancando la prova della titolarità del credito P_ CP_2 in capo alla stessa per assenza di prova circa l'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione di crediti in blocco richiamata dall'opposta. In particolare, parte attrice ha rilevato che la titolarità del credito non può essere provata con la produzione dell'Avviso di cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale essendo necessaria la produzione documentale del contratto di cessione e degli elenchi certificati relativi alle posizioni cedute;
in ogni caso, diversamente da quanto opinato dal G.E., la descrizione contenuta nell'avviso pubblicato in G.U. non consente di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione e di poter affermare la riconducibilità del credito fatto valere in via esecutiva alle categorie di cui all'avviso. Parte attrice ha dedotto altresì l'irrilevanza del fatto che l'intervenuta cessione di una determinata posizione debitoria possa desumersi da un elenco reperibile su Internet ed ha allegato l'inconferenza probatoria e l'inammissibilità della dichiarazione resa dalla cedente, (prodotta dal creditore Controparte_8 procedente nella procedura esecutiva immobiliare sub doc. 7 e nella presente sede al doc. 5 allegati al doc. 7). Inoltre, parte attrice ha dedotto l'omessa prova degli adempimenti ex art. 58, co. 2 TUB, ovvero la mancata prova dell'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese. Infine, ha dedotto la sussistenza dei presupposti di periculum in mora e di fumus boni iuris inerenti la domanda di sospensione della procedura esecutiva.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo:
- dichiarare la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022, per atto Notaio Rep. Per_1 nr. 33251 da mandante a mandataria, per i profili di cui al Controparte_1 CP_2 punto 2) di questo atto di citazione, e per l'effetto dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappresentativo in favore di e per l'effetto vogliasi dichiarare la carenza di CP_2
pagina 2 di 13 legittimazione attiva in executivis, sia sostanziale che processuale delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla mandataria CP_2 con conseguente revoca di ogni provvedimento procedimentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua, o comunque con l'adozione di ogni provvedimento derivato dalla declaratoria dei suddetti profili di nullità;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale della cessionaria e per essa la mandataria per omessa prova della Controparte_1 CP_2 operazione di cessione in blocco e per la inidoneità di prova circa l'inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito controverso, questo rilevando sulla mancata prova della titolarità del credito posto a fondamento delle avverse iniziative esecutive;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale, di e per essa della mandataria per omessa prova degli Controparte_1 CP_2 adempimenti di iscrizione presso il Registro delle Imprese della operazione di cartolarizzazione primigenia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria contestando Controparte_1 CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato. Ha rilevato che in data 02.05.2022 ha stipulato n. 71 contratti di cessione pro soluto di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il cui all'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Contr Repubblica Italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05.05.2022 (doc. 3 ; nell'ambito di tale operazione ha acquistato crediti anche da Controparte_8
come risulta dalla pagina web: https://www.
[...] [...]
e tra i crediti ceduti rientra anche quello di cui all'esecuzione immobiliare n. Email_1
119/2021 R.G.E. Tanto premesso, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della causa per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel merito, parte opposta ha dedotto la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione di rappresentanza processuale per nullità della procura, che deve intendersi quella di cui Contr al n. di Racc. 22333 (doc. 4 ), dal momento che sono individuate in modo puntuale le attività, i poteri, le facoltà e gli obblighi gravanti sulla mandataria ossia la gestione di tutti i CP_2 crediti di cui la mandante è divenuta titolare per effetto della menzionata Controparte_1 cessione. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva della stessa, ha Controparte_1 rilevato come il filone giurisprudenziale richiamato da controparte, oltre che notoriamente minoritario, risulti ormai superato;
infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB e della Legge n. 130/1999, è sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco. Ha allegato che nel caso di specie l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficientemente chiaro e contiene anche il rinvio a una pagina web dalla quale poter individuare senza incertezze se il credito riguardante la propria posizione Contr sia stato oggetto di cessione (cfr. doc. 5 allegati al doc. 6 ); inoltre, sin dalla sede cautelare è stata prodotta la dichiarazione di intervenuta cessione da parte dell'originaria creditrice,
[...]
, ove sono indicati specificamente i rapporti ceduti intestati Controparte_8 pagina 3 di 13 Contr a (cfr. doc. 5 allegati al doc. 7 ). Ha rappresentato che l'eventuale Parte_1 mancanza dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non ha alcun rilievo, posto che non rileva ai fini della validità della cessione in blocco dei crediti, e, in ogni caso, risulta a pagina 4 della visura camerale ordinaria della società Ha dedotto, infine che non sussistono i Controparte_1 presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto detto provvedimento, nel caso, può esser adottato solamente dal Giudice dell'Esecuzione, che nella specie già ha respinto l'istanza con l'ordinanza ex art. 624 c.p.c., così come ha fatto già anche il Tribunale collegiale in sede di reclamo (R.G. n. 20/2024 Tribunale di Arezzo).
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE allo stato l'improcedibilità della domanda i sensi del comma 1bis, art. 5, D.Lgs. 28/2010, come introdotto dalla legge n. 98/2013 – di conversione del D.L. n. 69/2013, che dispone, la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (c.d. mediazione obbligatoria), in materia di contratti bancari. NEL MERITO IN TESI, RIGETTARE tutte le domande formulate (in tesi, in ipotesi in via subordinata ecc.) dall'attrice perché infondate, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente DICHIARARE la validità della procura speciale a rogito Notaio di Sacile (Repertorio n Per_1
.33253 - Raccolta n. 22333) del 14 giugno 2022, nonché DICHIARARE la legittimazione attiva e/o il diritto della società e per essa la Controparte_1 mandataria ad agire esecutivamente nei confronti della società CP_2 [...]
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa. Parte_1
IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI di accoglimento anche parziale della pretesa attorea DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione). In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa”.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza in Controparte_3 fatto ed in diritto dell'opposizione. Ha rappresentato di esser intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 119/2021 R.G.E. in forza di un decreto ingiuntivo (docc. 1 e 2 comparsa AMCO), pertanto munita di valido titolo esecutivo, evidenziando che l'eventuale dichiarazione di vizi relativi alla legittimazione e/o al titolo del creditore procedente non può riverberarsi sull'efficacia della procedura, in presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo. Ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di merito, rilevando che l'opposizione è stata proposta tardivamente, il 27.06.2023, dopo la costituzione ex art. 111 c.p.c. della cessionaria P_
e quando il compendio staggito era già stato posto in vendita all'udienza del 24.01.2023.
[...]
Nonostante le eccezioni sulla nullità della procura conferita a da CP_2 Controparte_1 siano di pertinenza di queste, ha rilevato che tali contestazioni, così come l'asserita carenza CP_3 probatoria circa l'iscrizione dell'operazione di cessione nel Registro Imprese in favore di P_
, non risultano formalmente sollevate nella fase dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, pertanto, non
[...]
pagina 4 di 13 essendo rilevabili d'ufficio, appaiono tardive e quindi inammissibili. Ha escluso la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva ed ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio di merito ovvero l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande nuove ivi formulate, e per l'effetto respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, nel merito respingere l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi di cui in narrativa, COMUNQUE condannare la società attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ED IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Gli altri convenuti pur ritualmente citati non si sono costituiti e deve esserne dichiarata la contumacia, non dichiarata in corso di causa.
La causa è stata istruita documentalmente e, depositate note conclusive, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 29.05.2025. Parte attrice ha concluso come da memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
- dichiarare la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022, per atto Notaio Rep. Per_1 nr. 33251 da mandante a mandataria, per i profili di cui al Controparte_1 CP_2 punto 2) di atto di citazione, e per l'effetto dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappresentativo in favore di e per l'effetto vogliasi dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva in executivis, sia sostanziale che processuale delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla mandataria CP_2 con conseguente revoca di ogni provvedimento procedi-mentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua, o comunque con l'adozione di ogni provvedi-mento derivato dalla declaratoria dei suddetti profili di nullità;
- vogliasi, comunque, dichiarare -con rilievo anche ufficioso- la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022 per atto Notaio Rep. 33251 da mandante, a Per_1 Controparte_1 mandataria, per non essere detta società mandataria, iscritta CP_2 Controparte_2 nell'Albo Speciale di cui ad art. 106 TUB, ricorrendo per tale condizione nullità di norma imperativa di cui ad art. 2, Legge n. 130/1999 e per l'effetto vo-gliasi dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappre-sentativo in favore di per l'effetto, vogliasi di-chiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva in executivis, sia so-stanziale che processuale, delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla manda-taria CP_2 con conseguente revoca di ogni iniziativa e provvedimento procedimentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua o, comunque, con la adozione di ogni provvedimento derivato dalla declaratoria deisuddetti profili di nullità;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in exe-cutivis, sostanziale e processuale della cessionaria e per essa la mandataria per omessa prova della Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 13 operazione di cessione in blocco e per la inidoneità di prova circa l'inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito controverso, questo rilevando sulla mancata prova della titolarità del credito posto a fondamento delle avverse iniziative esecutive;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale, di e per essa della mandataria per omessa prova degli Controparte_1 CP_2 adempimenti di iscrizione presso il Registro delle Imprese della operazione di cartolarizzazione primigenia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
e hanno concluso come da Controparte_1 Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Per quanto concerne la nullità della procura rilasciata da in favore di Controparte_1 CP_2 per la genericità ed indeterminatezza dei poteri conferiti alla mandataria con rappresentanza e
[...] dei crediti cui il mandato è relativo si osserva quanto segue.
Dalla lettura della procura speciale per atto notarile del 14.06.2022 (n. Rep. 3325 e n. Racc. 22333) in atti si ricava che ha conferito a il potere di compiere “in nome e Controparte_1 CP_2 per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva: (a) intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti (ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(b) rilasciare quietanza ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati;
(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, rinunciare ai Crediti nell'ambito delle procedure concorsuali, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate (ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
rilasciare quietanza sia nell'ambito delle azioni esecutive sia in quelle concorsuali sia in altra sede giudiziale e stragiudiziale; (e) sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario a mantenere la validità, il grado e la priorità di ciascuna ipoteca su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle ipoteche ed a mantenere efficace pagina 6 di 13 qualsiasi altra garanzia; (f) eseguire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali;
eseguire, ovvero fare sì che vengano eseguite, eventuali annotazioni, surrogazioni, postergazioni presso ogni competente ufficio nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, con ampio esonero per i competenti funzionari di ogni responsabilità al riguardo;
(g) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni - totali o parziali - di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi Conservatoria dei Registri Immobiliari o Ufficio Tavolare, ivi incluse a titolo esemplificativo le quietanze da rilasciare e le comunicazioni da effettuare ai sensi della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 e relativi provvedimenti attuativi e successive modifiche e integrazioni;
(h) intervenire in procedimenti di mediazione, di conciliazione e di arbitrato con il potere di transigere le relative controversie;
(i) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(j) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(k) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico, con gli organi delle procedure - individuali e/o concorsuali, (anche già radicate) - quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
(l) stabilire termini e condizioni per la prestazione del consenso all'accollo e/o assunzione del debito da parte di terzi aggiudicatari degli immobili cauzionali ai sensi dell'articolo 508 c.p.c. o di qualunque altra disposizione di legge applicabile, e più in generale, anche da parte di terzi acquirenti degli immobili cauzionali;
sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti di consenso;
(m) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti;
predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(n) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze;
(o) apporre girate per l'incasso a cambiali, vaglia e assegni;
(p) ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;
(q) accettare ipoteche, pegni, privilegi ed effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni, ivi incluse le iscrizioni di ipoteche giudiziali;
(r) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(s) conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Procuratrice nei confronti della Società; (t) stipulare in nome e per conto della Società le convenzioni con i legali facenti parte del network della Società Procuratrice;
(u) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico Contr di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge” (cfr. doc. 4 ).
La procura, dunque, ha un oggetto ben determinato: risultano, invero, determinate le attività che la procuratrice è autorizzata a compiere a tutela delle ragioni creditorie di Controparte_1
Parimenti chiaro è il riferimento ai crediti dei quali la società è titolare.
Infatti, nelle premesse della procura viene fatto espresso riferimento ai n. 71 contratti di cessione pro soluto di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione stipulati il 02.05.2022, il cui all'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale pagina 7 di 13 Contr della Repubblica Italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05.05.2022 (doc. 3 ) ed emerge con chiarezza che la procura riguarda tutti i crediti dei quali la mandante è divenuta titolare per effetto di tali cessioni.
Parte opponente ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva di e per Controparte_1 essa della mandataria per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa CP_2 tra i crediti ceduti in blocco da in suo Controparte_8 favore.
Come già rilevato nella parte espositiva, al riguardo parte opponente ha argomentato che non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito la produzione dell'Avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
inoltre ha dedotto che nel caso di specie la descrizione dei crediti oggetto di cessione contenuta nell'avviso pubblicato nella G.U. è generica e non consente adeguatamente l'individuazione dei crediti ceduti;
infine la cessione del credito in oggetto non può evincersi dall'elenco reperibile su un sito Internet o dall'assunta dichiarazione rilasciata dalla cedente.
Anche tale eccezione deve essere disattesa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023).
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in atti sono indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di Contr cessione, senza che residuino incertezze sui crediti effettivamente oggetto di cessione (doc. 3 ).
Nello specifico, dall'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale della Contr Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 52 del 05.05.2022 emerge che ha Controparte_1 acquistato da (e dalle altre Banche Controparte_8 cedenti) “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre 2021 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: (a) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Società Cooperativa, 204; (b) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo De' Paoli Società Cooperativa per Azioni, 51111; (c) in relazione ai Crediti ceduti da Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa, 353523, 203564, 289290, 357467 e Contr 360964” (doc. 3 ).
Si ritiene, come correttamente già statuito dal G.E. nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c., che il credito oggetto di causa rientri in tali categorie in quanto il criterio dell'individuazione dei crediti ceduti in blocco si fonda su tre elementi: (i) si tratta di un credito, in origine, di titolarità di;
Controparte_8
(ii) si tratta di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.07.2008; (iii) si tratta di un credito in sofferenza, circostanza pacifica, tanto è vero che il decreto ingiuntivo per il recupero del credito fatto Contr valere in via esecutiva risale al 2017 (doc. 11 ).
Inoltre, e ad abundantiam, ha fornito prova della titolarità del credito mediante Controparte_1 la produzione del contratto di cessione del 02.05.2022 con allegato documento di identificazione dei Contr crediti oggetto di cessione “Allegato A” (doc. 7 ); degli elenchi dei crediti ceduti, dai quali risulta Contr che il credito oggetto di causa è ricompreso nell'ambito della cessione (doc. 5 allegati doc. 6); della dichiarazione della cedente del Controparte_8
03.07.2023 nella quale risultano esattamente indicati i rapporti ceduti a Controparte_1 intrattenuti la società Immobiliare “
1. contratto di mutuo fondiario del 23.07.2008 Parte_1 rep. n. 1522, racc. n. 1280 e successivi atti integrativi (n. 0009/002/211598, cui corrisponde il n. rapp. post sofferenza 9060990041492);
2. contratto di conto corrente n. 0002/002/202386 (cui corrisponde il n. rapp. post sofferenza 9060990041491);
3. Linea spese di cui al n. rapp. post sofferenza Contr 9060990041493” (cfr. doc. 5 allegati al doc. 7).
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta da si ritiene provata la Controparte_1 titolarità del credito in capo alla stessa.
pagina 9 di 13 Del pari infondata è l'eccezione, sollevata da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUB. CP_2
Giova preliminarmente precisare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli.
Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 130/1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato - venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB sussiste solo per il
“servicer” (o “master servicer”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
pagina 10 di 13 Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. n. 13749 del 17 maggio 2024, con cui il Primo Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la n. 4427/2024) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»).
Posta dunque l'irrilevanza civilistica della questione, in ogni caso, è in primo luogo del tutto evidente che abbia acquistato i crediti senza, tuttavia, aver elargito alcun servizio di Controparte_1 finanziamento nei confronti dell'opponente, avendo come unico interesse quello di procedere all'incasso del credito ceduto per il tramite di proprie mandatarie. Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, è svolto da doNext S.p.A. (cfr. doc. 3 Contr Contr
), soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB (doc. 15 terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. ). Quanto, invece, alla posizione di che recita il ruolo di mera special servicer e rispetto CP_2 alla quale, dunque, non vige alcun obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., risulta prodotta in giudizio la licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma legittimante lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi (doc. 12 terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Contr Contr
). Parte attrice ha contestato che la documentazione appena richiamata (docc. 12-15 , essendo stata prodotta solo in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., non può essere utilizzata in quanto tradiva, ma anche tale doglianza non merita accoglimento poiché la produzione si è resa necessaria a seguito dell'eccezione formulata dall'opponente solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Parte attrice ha invocato, altresì, l'omessa prova della iscrizione dell'operazione di cessione in blocco nel Registro delle Imprese ex art. 58, comma 2 TUB.
pagina 11 di 13 Preme osservare che l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione del credito ex art. 58, comma 2 TUB è un adempimento pubblicitario che rileva solamente ai fini dell'opponibilità dell'atto al debitore ceduto, permettendo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, profilo pertanto non rilevante nel caso di specie.
In ogni caso va rilevato che dalla pagina 4 della visura camerale ordinaria relativa a P_ risulta annotata la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/93 (doc. 10 allegati
[...] Contr comparsa ).
Nelle note conclusionali depositate parte attrice ha sollevato per la prima volta eccezioni relative al credito fatto valere da rilevando che anche il titolo Controparte_3 derivativo di tale soggetto non è assistito dalla prova dell'iscrizione della operazione presso il Registro delle Imprese ex art. 58 TUB, con conseguente inopponibilità al debitore e al terzo dell'asserita derivazione del credito per la nota scissione parziale, e deducendo la carenza di prova in relazione alla inclusione del credito controverso nel patrimonio scisso asseritamente acquisito da CP_3
Al riguardo va evidenziato preliminarmente che è intervenuta nella procedura esecutiva sulla CP_3 base di un decreto ingiuntivo e quindi di un titolo giudiziale. Ebbene, com'è noto, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex multis Cass. 3667/13).
I profili dedotti da parte opponente nel presente giudizio sono già stati dedotti nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale è intervenuta nella CP_3 procedura esecutiva (cfr. sentenza Tribunale Arezzo prodotta dalla stessa e non possono essere CP_3 riproposti in questa sede.
L'opposizione all'esecuzione deve pertanto essere integralmente respinta.
Va infine respinta la domanda proposta da ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile – complessità bassa parametri medi a parte la fase istruttoria per la quale si applica la decurtazione del 50 %).
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di e di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 6.700,00 per ciascuna parte oltre Controparte_3 rimborso spese iva e cpa come per legge;
Arezzo, 11/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 267/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Falagiani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terranuova Bracciolini, Viale Piave nr. 3/A,
PARTE ATTRICE
contro e per essa la mandataria rappresentata e difesa dal Prof. Controparte_1 CP_2
Avv. Giancarlo Poggiali Candidi Tommasi Crudeli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 46,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_3
Enrico Ammirati, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo Via Guido Monaco n.
72,
(C.F. ) quale titolare della ditta individuale CP_4 C.F._1 [...]
(P.IVA ); Controparte_5 P.IVA_1
P.IVA ); CP_2 P.IVA_2
C.F. ; Controparte_6 P.IVA_3
(P.IVA ; Controparte_7 P.IVA_4
(C.F. Controparte_8
) P.IVA_5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
119/2021 R.G.E., e gli altri creditori intervenuti nella procedura, introducendo il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. a seguito dell'emissione in data 20.12.2023 dell'ordinanza del G.E. ex art. 624 c.p.c. con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (doc. 1 atto citazione).
Parte opponente ha in primo luogo dedotto che avverso detta ordinanza è stato proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. evidenziando come la pendenza di tale procedimento non determina il venir meno dell'onere di introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto, in estrema sintesi: la rilevabilità d'ufficio dell'insussistenza del diritto di agire in executivis; la nullità della procura speciale del 14.06.2022 conferita da per indeterminatezza e indeterminabilità Controparte_9 dell'oggetto contrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1324 c.c. non essendo evincibili i crediti cui la procura si riferisce, nè gli effettivi poteri conferiti alla mandataria con riferimento al singolo rapporto controverso;
la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
- e per essa della mandataria - mancando la prova della titolarità del credito P_ CP_2 in capo alla stessa per assenza di prova circa l'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione di crediti in blocco richiamata dall'opposta. In particolare, parte attrice ha rilevato che la titolarità del credito non può essere provata con la produzione dell'Avviso di cessione in blocco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale essendo necessaria la produzione documentale del contratto di cessione e degli elenchi certificati relativi alle posizioni cedute;
in ogni caso, diversamente da quanto opinato dal G.E., la descrizione contenuta nell'avviso pubblicato in G.U. non consente di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione e di poter affermare la riconducibilità del credito fatto valere in via esecutiva alle categorie di cui all'avviso. Parte attrice ha dedotto altresì l'irrilevanza del fatto che l'intervenuta cessione di una determinata posizione debitoria possa desumersi da un elenco reperibile su Internet ed ha allegato l'inconferenza probatoria e l'inammissibilità della dichiarazione resa dalla cedente, (prodotta dal creditore Controparte_8 procedente nella procedura esecutiva immobiliare sub doc. 7 e nella presente sede al doc. 5 allegati al doc. 7). Inoltre, parte attrice ha dedotto l'omessa prova degli adempimenti ex art. 58, co. 2 TUB, ovvero la mancata prova dell'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel Registro delle Imprese. Infine, ha dedotto la sussistenza dei presupposti di periculum in mora e di fumus boni iuris inerenti la domanda di sospensione della procedura esecutiva.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo:
- dichiarare la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022, per atto Notaio Rep. Per_1 nr. 33251 da mandante a mandataria, per i profili di cui al Controparte_1 CP_2 punto 2) di questo atto di citazione, e per l'effetto dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappresentativo in favore di e per l'effetto vogliasi dichiarare la carenza di CP_2
pagina 2 di 13 legittimazione attiva in executivis, sia sostanziale che processuale delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla mandataria CP_2 con conseguente revoca di ogni provvedimento procedimentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua, o comunque con l'adozione di ogni provvedimento derivato dalla declaratoria dei suddetti profili di nullità;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale della cessionaria e per essa la mandataria per omessa prova della Controparte_1 CP_2 operazione di cessione in blocco e per la inidoneità di prova circa l'inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito controverso, questo rilevando sulla mancata prova della titolarità del credito posto a fondamento delle avverse iniziative esecutive;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale, di e per essa della mandataria per omessa prova degli Controparte_1 CP_2 adempimenti di iscrizione presso il Registro delle Imprese della operazione di cartolarizzazione primigenia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria contestando Controparte_1 CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato. Ha rilevato che in data 02.05.2022 ha stipulato n. 71 contratti di cessione pro soluto di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il cui all'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Contr Repubblica Italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05.05.2022 (doc. 3 ; nell'ambito di tale operazione ha acquistato crediti anche da Controparte_8
come risulta dalla pagina web: https://www.
[...] [...]
e tra i crediti ceduti rientra anche quello di cui all'esecuzione immobiliare n. Email_1
119/2021 R.G.E. Tanto premesso, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della causa per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010. Nel merito, parte opposta ha dedotto la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione di rappresentanza processuale per nullità della procura, che deve intendersi quella di cui Contr al n. di Racc. 22333 (doc. 4 ), dal momento che sono individuate in modo puntuale le attività, i poteri, le facoltà e gli obblighi gravanti sulla mandataria ossia la gestione di tutti i CP_2 crediti di cui la mandante è divenuta titolare per effetto della menzionata Controparte_1 cessione. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva della stessa, ha Controparte_1 rilevato come il filone giurisprudenziale richiamato da controparte, oltre che notoriamente minoritario, risulti ormai superato;
infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB e della Legge n. 130/1999, è sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco. Ha allegato che nel caso di specie l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sufficientemente chiaro e contiene anche il rinvio a una pagina web dalla quale poter individuare senza incertezze se il credito riguardante la propria posizione Contr sia stato oggetto di cessione (cfr. doc. 5 allegati al doc. 6 ); inoltre, sin dalla sede cautelare è stata prodotta la dichiarazione di intervenuta cessione da parte dell'originaria creditrice,
[...]
, ove sono indicati specificamente i rapporti ceduti intestati Controparte_8 pagina 3 di 13 Contr a (cfr. doc. 5 allegati al doc. 7 ). Ha rappresentato che l'eventuale Parte_1 mancanza dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese non ha alcun rilievo, posto che non rileva ai fini della validità della cessione in blocco dei crediti, e, in ogni caso, risulta a pagina 4 della visura camerale ordinaria della società Ha dedotto, infine che non sussistono i Controparte_1 presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in quanto detto provvedimento, nel caso, può esser adottato solamente dal Giudice dell'Esecuzione, che nella specie già ha respinto l'istanza con l'ordinanza ex art. 624 c.p.c., così come ha fatto già anche il Tribunale collegiale in sede di reclamo (R.G. n. 20/2024 Tribunale di Arezzo).
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE allo stato l'improcedibilità della domanda i sensi del comma 1bis, art. 5, D.Lgs. 28/2010, come introdotto dalla legge n. 98/2013 – di conversione del D.L. n. 69/2013, che dispone, la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione (c.d. mediazione obbligatoria), in materia di contratti bancari. NEL MERITO IN TESI, RIGETTARE tutte le domande formulate (in tesi, in ipotesi in via subordinata ecc.) dall'attrice perché infondate, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente DICHIARARE la validità della procura speciale a rogito Notaio di Sacile (Repertorio n Per_1
.33253 - Raccolta n. 22333) del 14 giugno 2022, nonché DICHIARARE la legittimazione attiva e/o il diritto della società e per essa la Controparte_1 mandataria ad agire esecutivamente nei confronti della società CP_2 [...]
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa. Parte_1
IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI di accoglimento anche parziale della pretesa attorea DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al risarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione). In ogni caso con vittoria di competenze e spese di causa”.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza in Controparte_3 fatto ed in diritto dell'opposizione. Ha rappresentato di esser intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 119/2021 R.G.E. in forza di un decreto ingiuntivo (docc. 1 e 2 comparsa AMCO), pertanto munita di valido titolo esecutivo, evidenziando che l'eventuale dichiarazione di vizi relativi alla legittimazione e/o al titolo del creditore procedente non può riverberarsi sull'efficacia della procedura, in presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo. Ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di merito, rilevando che l'opposizione è stata proposta tardivamente, il 27.06.2023, dopo la costituzione ex art. 111 c.p.c. della cessionaria P_
e quando il compendio staggito era già stato posto in vendita all'udienza del 24.01.2023.
[...]
Nonostante le eccezioni sulla nullità della procura conferita a da CP_2 Controparte_1 siano di pertinenza di queste, ha rilevato che tali contestazioni, così come l'asserita carenza CP_3 probatoria circa l'iscrizione dell'operazione di cessione nel Registro Imprese in favore di P_
, non risultano formalmente sollevate nella fase dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, pertanto, non
[...]
pagina 4 di 13 essendo rilevabili d'ufficio, appaiono tardive e quindi inammissibili. Ha escluso la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva ed ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e nel rito accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio di merito ovvero l'inammissibilità dell'atto di citazione e delle domande nuove ivi formulate, e per l'effetto respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, nel merito respingere l'opposizione all'esecuzione e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi di cui in narrativa, COMUNQUE condannare la società attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. al risarcimento dei danni che saranno accertati in corso di causa e/o che deriveranno dalla temerarietà dell'azione ex adverso proposta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ED IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Gli altri convenuti pur ritualmente citati non si sono costituiti e deve esserne dichiarata la contumacia, non dichiarata in corso di causa.
La causa è stata istruita documentalmente e, depositate note conclusive, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 29.05.2025. Parte attrice ha concluso come da memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale:
- dichiarare la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022, per atto Notaio Rep. Per_1 nr. 33251 da mandante a mandataria, per i profili di cui al Controparte_1 CP_2 punto 2) di atto di citazione, e per l'effetto dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappresentativo in favore di e per l'effetto vogliasi dichiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva in executivis, sia sostanziale che processuale delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla mandataria CP_2 con conseguente revoca di ogni provvedimento procedi-mentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua, o comunque con l'adozione di ogni provvedi-mento derivato dalla declaratoria dei suddetti profili di nullità;
- vogliasi, comunque, dichiarare -con rilievo anche ufficioso- la nullità della procura speciale del 14 giugno 2022 per atto Notaio Rep. 33251 da mandante, a Per_1 Controparte_1 mandataria, per non essere detta società mandataria, iscritta CP_2 Controparte_2 nell'Albo Speciale di cui ad art. 106 TUB, ricorrendo per tale condizione nullità di norma imperativa di cui ad art. 2, Legge n. 130/1999 e per l'effetto vo-gliasi dichiarare la insussistenza di qualsivoglia potere rappre-sentativo in favore di per l'effetto, vogliasi di-chiarare la carenza di CP_2 legittimazione attiva in executivis, sia so-stanziale che processuale, delle suddette esecutanti, dichiarando la nullità di ogni iniziativa esecutiva posta in essere dalla manda-taria CP_2 con conseguente revoca di ogni iniziativa e provvedimento procedimentale/esecutivo, con conseguente estinzione della procedura esecutiva de qua o, comunque, con la adozione di ogni provvedimento derivato dalla declaratoria deisuddetti profili di nullità;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in exe-cutivis, sostanziale e processuale della cessionaria e per essa la mandataria per omessa prova della Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 13 operazione di cessione in blocco e per la inidoneità di prova circa l'inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito controverso, questo rilevando sulla mancata prova della titolarità del credito posto a fondamento delle avverse iniziative esecutive;
- dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione attiva in executivis, sostanziale e processuale, di e per essa della mandataria per omessa prova degli Controparte_1 CP_2 adempimenti di iscrizione presso il Registro delle Imprese della operazione di cartolarizzazione primigenia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
e hanno concluso come da Controparte_1 Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Per quanto concerne la nullità della procura rilasciata da in favore di Controparte_1 CP_2 per la genericità ed indeterminatezza dei poteri conferiti alla mandataria con rappresentanza e
[...] dei crediti cui il mandato è relativo si osserva quanto segue.
Dalla lettura della procura speciale per atto notarile del 14.06.2022 (n. Rep. 3325 e n. Racc. 22333) in atti si ricava che ha conferito a il potere di compiere “in nome e Controparte_1 CP_2 per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva: (a) intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti (ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti) ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(b) rilasciare quietanza ai debitori in relazione ai pagamenti dagli stessi effettuati;
(c) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(d) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
intervenire, chiedere l'ammissione al passivo, dichiarare crediti, rinunciare ai Crediti nell'ambito delle procedure concorsuali, votare, prestare assenso nelle procedure e cause sopra specificate (ivi compresi: il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria); presentare ricorsi in opposizione allo stato passivo, ricorsi per ammissioni tardive;
rilasciare quietanza sia nell'ambito delle azioni esecutive sia in quelle concorsuali sia in altra sede giudiziale e stragiudiziale; (e) sottoscrivere qualsiasi documento o atto necessario a mantenere la validità, il grado e la priorità di ciascuna ipoteca su ogni bene immobile, ivi compreso l'eventuale rinnovo delle ipoteche ed a mantenere efficace pagina 6 di 13 qualsiasi altra garanzia; (f) eseguire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali;
eseguire, ovvero fare sì che vengano eseguite, eventuali annotazioni, surrogazioni, postergazioni presso ogni competente ufficio nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, con ampio esonero per i competenti funzionari di ogni responsabilità al riguardo;
(g) rinunciare agli atti delle procedure e dei procedimenti relativi ai Crediti e procedimenti di cognizione collegati, consentire alle cancellazioni - totali o parziali - di formalità iscritte o trascritte a favore del creditore, presso qualsiasi Conservatoria dei Registri Immobiliari o Ufficio Tavolare, ivi incluse a titolo esemplificativo le quietanze da rilasciare e le comunicazioni da effettuare ai sensi della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 e relativi provvedimenti attuativi e successive modifiche e integrazioni;
(h) intervenire in procedimenti di mediazione, di conciliazione e di arbitrato con il potere di transigere le relative controversie;
(i) nominare, sostituire e revocare i legali incaricati di rappresentare e difendere la Società, in ogni competente sede giudiziale e procedurale e in ogni stato e grado del giudizio;
(j) eleggere nuovi domicili, ovvero modificare quelli esistenti;
(k) intrattenere in ogni opportuna sede, tutti i rapporti ritenuti necessari od opportuni per il miglior espletamento dell'incarico, con gli organi delle procedure - individuali e/o concorsuali, (anche già radicate) - quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, commissari liquidatori, liquidatori, consulenti tecnici d'ufficio, custodi giudiziali e altri;
(l) stabilire termini e condizioni per la prestazione del consenso all'accollo e/o assunzione del debito da parte di terzi aggiudicatari degli immobili cauzionali ai sensi dell'articolo 508 c.p.c. o di qualunque altra disposizione di legge applicabile, e più in generale, anche da parte di terzi acquirenti degli immobili cauzionali;
sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti di consenso;
(m) intrattenere i rapporti con i potenziali acquirenti dei Crediti;
predisporre, scrivere e sottoscrivere lettere di accettazione di proposte irrevocabili di acquisto di Crediti da parte di terzi, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(n) incassare somme di denaro, anche da pubbliche amministrazioni, enti, istituti, società, banche, e rilasciare le relative quietanze;
(o) apporre girate per l'incasso a cambiali, vaglia e assegni;
(p) ricevere depositi di titoli e valori vincolati a garanzia;
(q) accettare ipoteche, pegni, privilegi ed effettuare le relative iscrizioni e trascrizioni, ivi incluse le iscrizioni di ipoteche giudiziali;
(r) predisporre, scrivere e sottoscrivere qualsiasi atto, lettera in relazione ai poteri di cui sopra;
(s) conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati, ferma restando, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità della Società Procuratrice nei confronti della Società; (t) stipulare in nome e per conto della Società le convenzioni con i legali facenti parte del network della Società Procuratrice;
(u) fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico Contr di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge” (cfr. doc. 4 ).
La procura, dunque, ha un oggetto ben determinato: risultano, invero, determinate le attività che la procuratrice è autorizzata a compiere a tutela delle ragioni creditorie di Controparte_1
Parimenti chiaro è il riferimento ai crediti dei quali la società è titolare.
Infatti, nelle premesse della procura viene fatto espresso riferimento ai n. 71 contratti di cessione pro soluto di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione stipulati il 02.05.2022, il cui all'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale pagina 7 di 13 Contr della Repubblica Italiana Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05.05.2022 (doc. 3 ) ed emerge con chiarezza che la procura riguarda tutti i crediti dei quali la mandante è divenuta titolare per effetto di tali cessioni.
Parte opponente ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva di e per Controparte_1 essa della mandataria per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa CP_2 tra i crediti ceduti in blocco da in suo Controparte_8 favore.
Come già rilevato nella parte espositiva, al riguardo parte opponente ha argomentato che non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito la produzione dell'Avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
inoltre ha dedotto che nel caso di specie la descrizione dei crediti oggetto di cessione contenuta nell'avviso pubblicato nella G.U. è generica e non consente adeguatamente l'individuazione dei crediti ceduti;
infine la cessione del credito in oggetto non può evincersi dall'elenco reperibile su un sito Internet o dall'assunta dichiarazione rilasciata dalla cedente.
Anche tale eccezione deve essere disattesa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023).
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in atti sono indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di Contr cessione, senza che residuino incertezze sui crediti effettivamente oggetto di cessione (doc. 3 ).
Nello specifico, dall'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale della Contr Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 52 del 05.05.2022 emerge che ha Controparte_1 acquistato da (e dalle altre Banche Controparte_8 cedenti) “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre 2021 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: (a) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Società Cooperativa, 204; (b) in relazione ai Crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo De' Paoli Società Cooperativa per Azioni, 51111; (c) in relazione ai Crediti ceduti da Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Società Cooperativa, 353523, 203564, 289290, 357467 e Contr 360964” (doc. 3 ).
Si ritiene, come correttamente già statuito dal G.E. nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c., che il credito oggetto di causa rientri in tali categorie in quanto il criterio dell'individuazione dei crediti ceduti in blocco si fonda su tre elementi: (i) si tratta di un credito, in origine, di titolarità di;
Controparte_8
(ii) si tratta di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.07.2008; (iii) si tratta di un credito in sofferenza, circostanza pacifica, tanto è vero che il decreto ingiuntivo per il recupero del credito fatto Contr valere in via esecutiva risale al 2017 (doc. 11 ).
Inoltre, e ad abundantiam, ha fornito prova della titolarità del credito mediante Controparte_1 la produzione del contratto di cessione del 02.05.2022 con allegato documento di identificazione dei Contr crediti oggetto di cessione “Allegato A” (doc. 7 ); degli elenchi dei crediti ceduti, dai quali risulta Contr che il credito oggetto di causa è ricompreso nell'ambito della cessione (doc. 5 allegati doc. 6); della dichiarazione della cedente del Controparte_8
03.07.2023 nella quale risultano esattamente indicati i rapporti ceduti a Controparte_1 intrattenuti la società Immobiliare “
1. contratto di mutuo fondiario del 23.07.2008 Parte_1 rep. n. 1522, racc. n. 1280 e successivi atti integrativi (n. 0009/002/211598, cui corrisponde il n. rapp. post sofferenza 9060990041492);
2. contratto di conto corrente n. 0002/002/202386 (cui corrisponde il n. rapp. post sofferenza 9060990041491);
3. Linea spese di cui al n. rapp. post sofferenza Contr 9060990041493” (cfr. doc. 5 allegati al doc. 7).
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta da si ritiene provata la Controparte_1 titolarità del credito in capo alla stessa.
pagina 9 di 13 Del pari infondata è l'eccezione, sollevata da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUB. CP_2
Giova preliminarmente precisare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli.
Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 130/1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire, infatti, che la riscossione dei crediti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato - venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB sussiste solo per il
“servicer” (o “master servicer”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato dal master servicer a svolgere specifiche attività, concernenti, ad esempio, il recupero del credito.
pagina 10 di 13 Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. n. 13749 del 17 maggio 2024, con cui il Primo Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi, ritenendo che «le due richiamate decisioni (quella appena menzionata, nonché la n. 4427/2024) delineano un quadro convergente e forniscono, nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo, l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del testo unico bancario (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito»).
Posta dunque l'irrilevanza civilistica della questione, in ogni caso, è in primo luogo del tutto evidente che abbia acquistato i crediti senza, tuttavia, aver elargito alcun servizio di Controparte_1 finanziamento nei confronti dell'opponente, avendo come unico interesse quello di procedere all'incasso del credito ceduto per il tramite di proprie mandatarie. Inoltre, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, è svolto da doNext S.p.A. (cfr. doc. 3 Contr Contr
), soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB (doc. 15 terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. ). Quanto, invece, alla posizione di che recita il ruolo di mera special servicer e rispetto CP_2 alla quale, dunque, non vige alcun obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., risulta prodotta in giudizio la licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma legittimante lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi (doc. 12 terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Contr Contr
). Parte attrice ha contestato che la documentazione appena richiamata (docc. 12-15 , essendo stata prodotta solo in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., non può essere utilizzata in quanto tradiva, ma anche tale doglianza non merita accoglimento poiché la produzione si è resa necessaria a seguito dell'eccezione formulata dall'opponente solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Parte attrice ha invocato, altresì, l'omessa prova della iscrizione dell'operazione di cessione in blocco nel Registro delle Imprese ex art. 58, comma 2 TUB.
pagina 11 di 13 Preme osservare che l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione del credito ex art. 58, comma 2 TUB è un adempimento pubblicitario che rileva solamente ai fini dell'opponibilità dell'atto al debitore ceduto, permettendo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, profilo pertanto non rilevante nel caso di specie.
In ogni caso va rilevato che dalla pagina 4 della visura camerale ordinaria relativa a P_ risulta annotata la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/93 (doc. 10 allegati
[...] Contr comparsa ).
Nelle note conclusionali depositate parte attrice ha sollevato per la prima volta eccezioni relative al credito fatto valere da rilevando che anche il titolo Controparte_3 derivativo di tale soggetto non è assistito dalla prova dell'iscrizione della operazione presso il Registro delle Imprese ex art. 58 TUB, con conseguente inopponibilità al debitore e al terzo dell'asserita derivazione del credito per la nota scissione parziale, e deducendo la carenza di prova in relazione alla inclusione del credito controverso nel patrimonio scisso asseritamente acquisito da CP_3
Al riguardo va evidenziato preliminarmente che è intervenuta nella procedura esecutiva sulla CP_3 base di un decreto ingiuntivo e quindi di un titolo giudiziale. Ebbene, com'è noto, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex multis Cass. 3667/13).
I profili dedotti da parte opponente nel presente giudizio sono già stati dedotti nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale è intervenuta nella CP_3 procedura esecutiva (cfr. sentenza Tribunale Arezzo prodotta dalla stessa e non possono essere CP_3 riproposti in questa sede.
L'opposizione all'esecuzione deve pertanto essere integralmente respinta.
Va infine respinta la domanda proposta da ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore indeterminabile – complessità bassa parametri medi a parte la fase istruttoria per la quale si applica la decurtazione del 50 %).
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di e di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in € 6.700,00 per ciascuna parte oltre Controparte_3 rimborso spese iva e cpa come per legge;
Arezzo, 11/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
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