Trib. Arezzo, sentenza 11/09/2025, n. 546
TRIB
Sentenza 11 settembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio promosso da una parte attrice, creditore procedente nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, nei confronti di diversi creditori intervenuti, tra cui la società Controparte_1 e la sua mandataria CP_2, nonché Controparte_3. La parte attrice ha introdotto un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. a seguito del rigetto della sua istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del Giudice dell'Esecuzione. L'attrice ha dedotto, tra l'altro, la nullità della procura speciale conferita da Controparte_1 a CP_2 per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e carenza di legittimazione attiva della mandataria per omessa prova della titolarità del credito, non essendo sufficiente l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma richiedendosi la produzione del contratto di cessione e degli elenchi certificati. Ha altresì lamentato l'omessa prova degli adempimenti ex art. 58, co. 2 TUB, relativi all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, e la sussistenza dei presupposti di periculum in mora e fumus boni iuris per la sospensione della procedura.

La parte convenuta Controparte_1, unitamente alla sua mandataria CP_2, ha contestato le argomentazioni avverse, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, la validità della procura e la legittimazione attiva. Ha sostenuto che la produzione dell'avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, qualora l'avviso consenta di individuare con certezza i crediti ceduti, come nel caso di specie, allegando anche la dichiarazione della cedente e la visura camerale attestante l'iscrizione. Ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione della procedura esecutiva. La convenuta Controparte_3, intervenuta nella procedura esecutiva con un proprio titolo, ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio per tardività dell'opposizione, sostenendo che le eccezioni relative alla legittimazione del creditore procedente non possono riverberarsi sulla sua posizione e chiedendo la condanna dell'attrice per lite temeraria. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sollevate. In particolare, ha considerato la procura speciale sufficientemente determinata nei poteri conferiti alla mandataria e ha ritenuto provata la titolarità del credito da parte di Controparte_1 attraverso la produzione dell'avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, integrato da ulteriori documenti, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione. Ha altresì escluso la rilevanza civilistica della mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB per il soggetto incaricato della riscossione, evidenziando che il master servicer è iscritto e che la mandataria agisce come special servicer. Infine, ha ritenuto irrilevante l'omessa prova dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai fini dell'opposizione all'esecuzione e ha respinto la domanda di condanna per lite temeraria. Le spese di lite sono state poste a carico della parte attrice soccombente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, sentenza 11/09/2025, n. 546
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero : 546
    Data del deposito : 11 settembre 2025

    Testo completo