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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9548/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 16 luglio 2025 Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9548/2024 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILARDO
[...] C.F._1
NICOLA
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI accertare e dichiarare l'illegittimità del il decreto emesso dal
[...]
Controparte_1
n" IT-609190-A/ME0008191 - CUI 06RST02 datato 20.05.2024 ROMA di trasferimento
[...] dello straniero in ROMANIA, notificata il giorno 30.07.2024, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia per il riconoscimento della protezione internazionale e conseguentemente dichiararsi, per le causali di cui in narrativa la competenza dello Stato Italiano ai sensi della medesima Convenzione, a decidere della domanda presentata dal ricorrente
Pagina 1 ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., all'esito del procedimento semplificato di cognizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato il Parte_1
13.12.1987 di nazionalità CINGALESE con ricorso depositato il 16.8.2024 ha impugnato il decreto emesso dal
[...]
, n" IT-609190- Controparte_1
A/ME0008191 - CUI 06RST02 datato 20.05.2024 ROMA di trasferimento in ROMANIA, notificato il giorno 30.07.2024, con il quale è stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia per il riconoscimento della protezione internazionale nonché avverso ogni atto connesso presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito. Egli in particolare ha eccepito la violazione degli obblighi informativi (artt. 4 e 5) e le carenze sistemiche esistenti in Romania Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Unità e la declaratoria di competenza dell'autorità amministrativa italiana. CP_1
L'Unità non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace. CP_1
°°° Il Collegio ritiene che, pur essendosi pronunciata la Corte di Giustizia UE pronunciata nel corso del giudizio sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 marzo 2021, in ordine alla corretta interpretazione della portata degli obblighi informativi previsti dagli artt.
4-5 Reg. 604/2013, la causa possa essere decisa sulla base della ragione più liquida.
L'art.
3.2. del Regolamento Dublino III stabilisce: Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro
Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. L'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato
“Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti” sancisce il
Pagina 2 divieto assoluto di sottoporre qualsiasi persona a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti ed è sovrapponibile all'art. 3 CEDU. Infine l'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea rubricato “Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione” stabilisce quanto segue:
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. L'introduzione dell'articolo 3.2. nel Regolamento Dublino III ha rappresentato il recepimento del principio contenuto nelle sentenze della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, cause riunite C-411/10 e C 493/10, U:C:2011:865 e del 10 dicembre 2013 C-394/12, EU: C : 203:813, CP_2 CP_3 paragrafo 60 nella sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2013 Abdullahi, nelle quali la Corte ha ritenuto, in relazione ai trasferimenti ai sensi del Regolamento di
, che sebbene il sistema europeo comune di asilo sia basato sulla fiducia reciproca CP_1
e sulla presunzione di osservanza, da parte degli altri Stati membri, del diritto dell'Unione europea e, in particolare, dei diritti fondamentali, tuttavia siffatta presunzione non ha carattere assoluto, non potendosi escludere che il sistema incontri, in pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussista un rischio serio che un richiedente asilo se ivi trasferito, sia sottoposto trattamenti incompatibili con i suoi diritti fondamentali. Successivamente la Corte di Giustizia , con la sentenza del 16 febbraio 2017 C.K. C 578/16 ha ampliato ulteriormente il raggio di operatività dell'art.
3.2 del Regolamento UE 604/2013, valorizzando il richiamo ivi contenuto all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, pertanto essa ha chiarito che anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto de regolamento Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo”.
°°° Il Tribunale, richiamando il proprio precedente (decreto del 18.2.2024, rg 6844/2023 - est. osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti Parte_2 nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di CP_ carenze sistemiche nell'accoglienza del richiedente in Romania e del rischio fondato che in caso di trasferimento egli possa venir sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Nonostante, infatti, i vincoli derivanti dalle direttive europee in materia di protezione internazionale sono stati recepiti per mezzo della L. n. 122 del 4 maggio 2006, aggiornata nel settembre 2016, e siano stati compiuti alcuni progressi nelle garanzie e velocizzazione dei procedimenti e nell'assistenza ai migranti, le carenze profonde e strutturali del sistema di protezione e accoglienza romeno non risultano ancora superate.
Pagina 3 Dall'ultimo rapporto pubblicato dall'AIDA1, fonte ufficiale di informazione relativamente alle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di , vale a dire il Country Report Romania CP_1 aggiornato al 31/05/2023, emerge infatti quanto segue.
Informazioni, interpretazione e traduzione. L'accesso alle procedure di asilo risulta ostacolato e limitato dall'insufficienza delle informazioni disponibili per i migranti e dei servizi di interpretazione e traduzione: gravemente carenti in molti valichi di frontiera;
con interpreti talvolta di dubbia affidabilità; con affidamento a volantini dell'UNHCR o NT in lingue inglese e francese spesso ignote ai migranti;
con informazioni verbali resa dalla polizia e dai funzionari solo in inglese e senza interprete presente alla sessione informativa;
solo alle frontiere con Ucraina e Moldavia sono stati redatti e distribuiti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino;
inesistenza di opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di asilo in altre lingue;
un solo mediatore culturale disponibile a Timișoara, grazie alla fondazione gesuitica ICAR per l'esame e individuazione di situazioni di vulnerabilità; le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo;
molte delle procedure di asilo vengono trattate in videoconferenza, con una modalità che non accresce ma diminuisce le informazioni del richiedente e le possibilità cognitive del decisore. Secondo la Polizia di Frontiera, manca ancora (il servizio di interpretazione (traduzione e mediazione culturale) al confine per fornire informazioni sull'asilo. Nel sistema della Protezione internazionale in Romania per la Procedura di asilo la disponibilità dell'interpretazione per le lingue rare è rimasta un problema. Secondo la legge sull'asilo, se vi sono elementi che indicano che uno straniero intende presentare domanda di protezione internazionale in Romania nel contesto della custodia cautelare o in strutture di detenzione, penitenziaria, valichi di frontiera o zone di transito, le autorità competenti per la domanda d'asilo devono fornire informazioni sulla possibilità di presentare la richiesta. Per quanto riguarda l'informazione sulla possibilità di presentare domanda di asilo, la polizia di frontiera ha precisato che le strutture territoriali della Polizia di Frontiera dispongono di volantini in diverse lingue internazionali in circolazione, compreso arabo, curdo, pashto, farsi. Gli opuscoli contengono informazioni sui diritti e obblighi dei richiedenti asilo e informazioni relative all'assistenza fornita dalle ONG.
Il ha riferito che, a seguito delle consultazioni con l'UNHCR sulle esigenze di CP_4 informazione alla frontiera con Ucraina e Moldavia sono stati redatti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino e distribuito ai valichi di frontiera con l'Ucraina e la Repubblica di Moldavia al fine di aumentare l'accesso a informazioni accurate sulla procedura RSD. Il ha scoperto che non esistevano opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di CP_4 asilo in altre lingue. I volantini possono essere esposti ai valichi di frontiera solo previa approvazione da parte dell'autorità (Polizia di Frontiera). Durante la visita dell'autore
Pagina 4 all'ITPF5 Timişoara, i rappresentanti dell'istituzione hanno mostrato cosa sono i volantini disponibile al valico di Moravita. Si trattava dei seguenti: un volantino del CNRR in inglese sui diritti e obblighi degli stranieri presi in custodia pubblica stampati nell'ambito di un progetto attuato in 2018/2019, opuscoli NT sull'accesso alla procedura di asilo in inglese e francese e un opuscolo sul diritto di presentare reclamo in diverse lingue. I rappresentanti di NT hanno sottolineato che i volantini sono i più utilizzati. Il direttore del centro di Timişoara ha riferito che la polizia di frontiera utilizza interpreti che l' rifiuta di contrattualizzare perché si sospettava che fossero collegati ai CP_5 trafficanti. Ciò forse spiega perché il consulente legale di ha riferito che molte Pt_3 domande di asilo vengono compilate in rumeno e le motivazioni addotte nella domanda sono tutte socio-economiche. La CNRR ha precisato che qualsiasi persona detenuta alla frontiera per attraversamento illegale o che si presenta alla frontiera un valico di frontiera, a seguito dell'audizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, viene informato di avere il diritto di presentare domanda di asilo. Inoltre, il ha affermato che qualsiasi intervista, udienza o 'indagine CP_4 effettuata dalle autorità (Polizia di Frontiera) è accompagnata da un interprete. I rappresentanti dell'ITPF Timişoara hanno dichiarato che quando vengono arrestati gli stranieri viene chiamato un interprete. Gli stranieri vengono informati del diritto di presentare domanda di asilo immediatamente verbalmente in inglese o per iscritto tramite opuscoli NT. La Polizia di Frontiera ha accesso ad interpreti in tutte le lingue parlate dai migranti fermati e in caso di necessità può contattare le ambasciate per ricevere assistenza. La polizia di frontiera ha riferito di fornire informazioni sia oralmente che per iscritto. I volantini disponibili in inglese, francese, arabo e diversi dialetti arabi sono realizzati dall'UNHCR. Nessun interprete è presente alla sessione informativa. A Rădăuţi, i richiedenti asilo lamentano il fatto che la polizia di frontiera non si avvale di interpreti che parlano la loro lingua madre. Secondo il consulente legale di ai richiedenti asilo Pt_3 che fanno domanda di asilo direttamente al centro viene chiesto se parlano inglese e la richiesta asilo è scritta in termini generali, gli interpreti vengono chiamati successivamente. È stato osservato che la maggioranza dei richiedenti asilo, cittadini siriani, hanno presentato domanda di asilo direttamente al centro accompagnati da parenti o amici che potessero interpretare per loro. Hanno anche detto che quando i trasferimenti arrivano da Timişoara, non è presente alcun interprete, poiché arrivano di notte. Secondo il rappresentante del JRS molti dei richiedenti asilo nel centro di detenzione di
Arad facevano affidamento sulle informazioni ricevute dagli altri detenuti, affermando che il consulente legale di Timişoara non fornisce più consulenza legale ai richiedenti asilo di Arad. Ciò è stato confermato anche dai detenuti intervistati dall'autore. All'aeroporto internazionale di Otopeni, tre persone hanno riferito di non aver avuto accesso alle informazioni durante la loro detenzione nell'area di transito. Essi hanno dichiarato che gli agenti della polizia di frontiera hanno ignorato le loro richieste e non hanno chiamato interpreti quando necessario. Le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo. Le ONG dovrebbero essere
Pagina 5 informate sulla presenza di migranti direttamente da parte della Polizia di Frontiera, attraverso l'UNHCR Romania o da parte di familiari o amici del migrante o dallo stesso migrante. Con riferimento alle persone vulnerabili, a Timișoara, i rappresentanti delle ONG hanno rilevato problemi per le persone vulnerabili ospitate nel centro durante gli incontri mensili di coordinamento con l' Secondo il Rappresentante del JRS7, la Fondazione ICAR CP_5 dispone di un meccanismo per identificare le vittime di tortura, ad es. di un mediatore culturale, che aiuta con l'interpretazione in caso di valutazione sul fatto. Nel 2022 sono state effettuate 3.696 interviste, di cui 329 in videoconferenza. L' ha CP_5 riferito di non disporre di statistiche sul numero di domande di asilo valutate senza colloquio Secondo il direttore del centro di Timişoara tutte le interviste con i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in detenzione (trattenimento) sono state condotte tramite videoconferenza e il colloquio è stato fissato il giorno successivo tramite videoconferenza. Il direttore del centro CU di Bucharest ha affermato che tutte le richieste di asilo presentate dai centri di detenzione sono state trattate in videoconferenza.
Maltrattamenti alla frontiera Nell'ottobre 2022, la ha osservato un Parte_4 aumento della violenza nei respingimenti perpetrati dagli agenti di polizia rumeni al confine serbo-rumeno nel “triangolo” della zona, dove si uniscono i confini rumeno, ungherese e serbo. Hanno raccolto testimonianze per lo più da siriani che hanno dichiarato di essere stati picchiati (con manganelli/mani/altro), spinti a terra, insultati, minacciati, derubati dei loro soldi e i loro telefoni distrutti da due Ufficiali rumeni che indossano uniformi mimetiche.
Trasferimenti a catena Nel rapporto si documenta la sconcertante pratica dei trasferimenti a catena dei migranti richiedenti asilo da parte delle autorità Romene, a loro dire giustificata dall'esigenza di ostacolare i contatti con i trafficanti. Come negli anni precedenti, i richiedenti sono stati trasferiti da Timişoara a altri Centri Regionali a causa della capacità limitata. A partire da aprile 2022 circa il 70-80% dei richiedenti asilo venivano trasferiti in altri centri entro due o tre giorni dal loro arrivo. Nel
Giugno 2022, per ordine dell'ispettore generale dell'IGI, tutti i richiedenti asilo del centro di Timişoara sono stati trasferiti.
Da giugno 2022 fino al 25 Nel febbraio 2023 è stato emesso un altro ordine dell'ispettore generale dell'IGI di trasferire i migranti da un centro regionale all'altro. La procedura è stata descritta dal direttore del centro come segue. Pt_5
I richiedenti asilo vengono trasferiti dal centro dove è stata presentata la richiesta di asilo entro un massimo tre giorni;
nel centro successivo viene condotto il colloquio preliminare entro altri tre giorni;
a sette giorni dall'arrivo nel secondo centro, il richiedente asilo è stato
Pagina 6 trasferito in un terzo centro da dove è stato condotto il colloquio personale. Dopo un massimo di sette giorni la persona viene nuovamente trasferita in un quarto centro dove viene presa e comunicata la decisione. Se il provvedimento non è stato emesso e comunicato entro sette giorni, il richiedente è oggetto di un altro trasferimento. Questa catena di trasferimenti si interrompe quando viene emessa la decisione amministrativa in quanto il ricorso è valutato dal Tribunale Regionale con giurisdizione nel luogo in cui è situato il centro regionale in cui si trova il migrante.
Ingresso nel territorio rumeno e housing di accoglienza. Le condizioni igieniche restano generalmente precarie e insufficienti;
la ristrutturazione di alcuni centri e la mancata realizzazione di altri non ha aumentato ma diminuito la capacità totale di accoglienza, a fronte di una pressione migratoria complessivamente in aumento;
è documentato l'utilizzo di container con servizi igienici esterni mobili per ospitare i richiedenti asilo. La pratica documentata dei trasferimenti a catena e dello spostamento da un luogo all'altro dei richiedenti, rende evidente il sovraffollamento costante ed allo stato non superato in ogni centro di accoglienza, che il continuo spostamento dovrebbe forse alleviare e dissimulare. Dal 27 febbraio 2022 l'importo finanziario mensile dell'indennità concessa ai richiedenti asilo è raddoppiata da 480 RON/95 € a 960 RON/195 €. Nel 2022 le condizioni igieniche sono migliorate nei centri visitati dall'autore di Per_1
e . I rapporti dell' descrivono le condizioni igieniche come inadeguate Per_2 CP_6
o deteriorate a Radauti, Somcuta Mare e Tudor Gociu. A Bucarest erano ancora in corso lavori di ristrutturazione Centro regionale AS CU ma era stato finalizzato a
Timişoara. A causa dei lavori di ristrutturazione nel centro AS CU (Bucarest) la capacità totale dei centri è stata ridotta da 1.100 posti a 860 posti (790 posti aperti e 70 posti chiusi). I lavori di costruzione destinati ad aumentare il numero di posti letto nei centri regionali di Timişoara e sono stati sospesi. Pt_3
Nel 2022, tre richiedenti asilo sono stati collocati in spazi chiusi appositamente progettati.
In due dei casi il provvedimento è stato un ordine dell'autorità giudiziaria perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. La costruzione di un'altra struttura di accoglienza in detenzione ad Arad non è stata finalizzata al momento della visita dell'autore il 16 marzo 2023. Si è verificata una diminuzione significativa (oltre il 60%) della pressione migratoria al confine con la Serbia nel 2022, anche se le statistiche degli ultimi mesi del 2022 diffuse dalle agenzie europee competenti hanno segnalato una pressione migratoria in continuo aumento nella Regione dei Balcani occidentali. La polizia di frontiera ha spiegato questo fenomeno come risultato della messa in sicurezza delle zone di frontiera vulnerabili e aumento della capacità di risposta, compreso il sostegno di NT (374 rappresentanti,
Pagina 7 di cui 239 operano a terra e il resto sul Danubio) in collaborazione con le autorità di frontiera serbe per prevenire l'attraversamento illegale dei migranti dal paese vicino. Così, nel 2022, è stato impedito l'ingresso a 27.524 persone nel paese, con un calo del 63,6% rispetto al 2021. La maggior parte dei richiedenti asilo è ospitata nei Centri regionali di alloggio e procedure per ED , gestito da La gestione dell'accoglienza è CP_1 CP_5 decentrata a livello di contee. Nel 2022, la Romania ha continuato a rimpatriare persone in Serbia sulla base del accordo di riammissione.
Il rappresentante dell'Ispettorato Territoriale della Polizia di Frontiera di Timişoara (ITPF Timişoara) ha dichiarato che in seguito alla riammissione sono state rimpatriate in Serbia 685 persone in base all'accordo nel 2022, da parte dell'istituzione. Il numero dei richiedenti asilo è aumentato del 28,9% nel 2022 con 12.368 nuove domande di asilo registrate, rispetto alle 9.591 del 2021. Nel 2022 sono stati registrati 268 minori non accompagnati, rispetto a 1.551 immatricolata nel 2021. Al momento della visita dell'autore, il 16 febbraio 2023, presso l'ITPF Timişoara c'erano quattro container dove venivano ospitati i richiedenti asilo e due servizi igienici mobili collocati nel cortile interno cortile dell'istituto. Uno di questi contenitori è stato presentato all'autore. Aveva otto letti a castello, senza materassi e termoventilatore rotto. I rappresentanti dell'ITPF hanno affermato che i materassi sono stati portati fuori per la pulizia. Hanno inoltre dichiarato che questi contenitori vengono utilizzati quando c'è un gruppo di 10-20 persone in attesa per il colloquio e processo di registrazione. Nel primo trimestre del 2022 l'ITPF Timişoara ha dovuto elaborare gruppi di 10-12 persone.
La capacità dei diversi Centri Regionali operanti sul territorio è il seguente:
Dal quadro descritto emerge una realtà in cui è possibile per un migrante in Romania trovarsi trattenuto in un container in situazione di sovraffollamento senza avere ricevuto
Pagina 8 adeguate informazioni in una forma espressiva per lui comprensibile, dopo essere stato spostato ripetutamente da un centro a un altro, privandolo dell'elementare esigenza di una pur minima stabilità in grado di ristrutturare una dimensione.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate, il Collegio ritiene dunque accertata, ai sensi dell'art.
3.2 del Regolamento UE 604/2013, la sussistenza in Romania, quale Paese competente, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicano un rischio concreto ed effettivo che il ricorrente, in ipotesi di trasferimento in siffatto paese, sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU. Per quanto concerne la determinazione della competenza, il citato art.
3.2. del regolamento stabilisce che “Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. L'esame dell'ulteriore motivo è assorbito Non essendo possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III, oltre che verso la Romania, l'Italia diviene stato competente. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili considerate le ragioni dell'accoglimento emerse in corso di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la contumacia del Controparte_7 CP_1 in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di trasferimento impugnato e dichiara ai sensi dell'art.
3.2. del Reg. UE 604/2013 la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Si comunichi
La Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 16 luglio 2025 Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9548/2024 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILARDO
[...] C.F._1
NICOLA
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI accertare e dichiarare l'illegittimità del il decreto emesso dal
[...]
Controparte_1
n" IT-609190-A/ME0008191 - CUI 06RST02 datato 20.05.2024 ROMA di trasferimento
[...] dello straniero in ROMANIA, notificata il giorno 30.07.2024, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia per il riconoscimento della protezione internazionale e conseguentemente dichiararsi, per le causali di cui in narrativa la competenza dello Stato Italiano ai sensi della medesima Convenzione, a decidere della domanda presentata dal ricorrente
Pagina 1 ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., all'esito del procedimento semplificato di cognizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nato il Parte_1
13.12.1987 di nazionalità CINGALESE con ricorso depositato il 16.8.2024 ha impugnato il decreto emesso dal
[...]
, n" IT-609190- Controparte_1
A/ME0008191 - CUI 06RST02 datato 20.05.2024 ROMA di trasferimento in ROMANIA, notificato il giorno 30.07.2024, con il quale è stata dichiarata l'incompetenza dell'Italia per il riconoscimento della protezione internazionale nonché avverso ogni atto connesso presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito. Egli in particolare ha eccepito la violazione degli obblighi informativi (artt. 4 e 5) e le carenze sistemiche esistenti in Romania Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Unità e la declaratoria di competenza dell'autorità amministrativa italiana. CP_1
L'Unità non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace. CP_1
°°° Il Collegio ritiene che, pur essendosi pronunciata la Corte di Giustizia UE pronunciata nel corso del giudizio sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 29 marzo 2021, in ordine alla corretta interpretazione della portata degli obblighi informativi previsti dagli artt.
4-5 Reg. 604/2013, la causa possa essere decisa sulla base della ragione più liquida.
L'art.
3.2. del Regolamento Dublino III stabilisce: Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro
Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. L'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea intitolato
“Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti” sancisce il
Pagina 2 divieto assoluto di sottoporre qualsiasi persona a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti ed è sovrapponibile all'art. 3 CEDU. Infine l'art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea rubricato “Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione” stabilisce quanto segue:
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. L'introduzione dell'articolo 3.2. nel Regolamento Dublino III ha rappresentato il recepimento del principio contenuto nelle sentenze della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, cause riunite C-411/10 e C 493/10, U:C:2011:865 e del 10 dicembre 2013 C-394/12, EU: C : 203:813, CP_2 CP_3 paragrafo 60 nella sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2013 Abdullahi, nelle quali la Corte ha ritenuto, in relazione ai trasferimenti ai sensi del Regolamento di
, che sebbene il sistema europeo comune di asilo sia basato sulla fiducia reciproca CP_1
e sulla presunzione di osservanza, da parte degli altri Stati membri, del diritto dell'Unione europea e, in particolare, dei diritti fondamentali, tuttavia siffatta presunzione non ha carattere assoluto, non potendosi escludere che il sistema incontri, in pratica, gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato membro, cosicché sussista un rischio serio che un richiedente asilo se ivi trasferito, sia sottoposto trattamenti incompatibili con i suoi diritti fondamentali. Successivamente la Corte di Giustizia , con la sentenza del 16 febbraio 2017 C.K. C 578/16 ha ampliato ulteriormente il raggio di operatività dell'art.
3.2 del Regolamento UE 604/2013, valorizzando il richiamo ivi contenuto all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, pertanto essa ha chiarito che anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto de regolamento Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo”.
°°° Il Tribunale, richiamando il proprio precedente (decreto del 18.2.2024, rg 6844/2023 - est. osserva come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti Parte_2 nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di CP_ carenze sistemiche nell'accoglienza del richiedente in Romania e del rischio fondato che in caso di trasferimento egli possa venir sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Nonostante, infatti, i vincoli derivanti dalle direttive europee in materia di protezione internazionale sono stati recepiti per mezzo della L. n. 122 del 4 maggio 2006, aggiornata nel settembre 2016, e siano stati compiuti alcuni progressi nelle garanzie e velocizzazione dei procedimenti e nell'assistenza ai migranti, le carenze profonde e strutturali del sistema di protezione e accoglienza romeno non risultano ancora superate.
Pagina 3 Dall'ultimo rapporto pubblicato dall'AIDA1, fonte ufficiale di informazione relativamente alle carenze sistemiche dei sistemi di accoglienza nei singoli stati sottoscrittori del Regolamento di , vale a dire il Country Report Romania CP_1 aggiornato al 31/05/2023, emerge infatti quanto segue.
Informazioni, interpretazione e traduzione. L'accesso alle procedure di asilo risulta ostacolato e limitato dall'insufficienza delle informazioni disponibili per i migranti e dei servizi di interpretazione e traduzione: gravemente carenti in molti valichi di frontiera;
con interpreti talvolta di dubbia affidabilità; con affidamento a volantini dell'UNHCR o NT in lingue inglese e francese spesso ignote ai migranti;
con informazioni verbali resa dalla polizia e dai funzionari solo in inglese e senza interprete presente alla sessione informativa;
solo alle frontiere con Ucraina e Moldavia sono stati redatti e distribuiti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino;
inesistenza di opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di asilo in altre lingue;
un solo mediatore culturale disponibile a Timișoara, grazie alla fondazione gesuitica ICAR per l'esame e individuazione di situazioni di vulnerabilità; le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo;
molte delle procedure di asilo vengono trattate in videoconferenza, con una modalità che non accresce ma diminuisce le informazioni del richiedente e le possibilità cognitive del decisore. Secondo la Polizia di Frontiera, manca ancora (il servizio di interpretazione (traduzione e mediazione culturale) al confine per fornire informazioni sull'asilo. Nel sistema della Protezione internazionale in Romania per la Procedura di asilo la disponibilità dell'interpretazione per le lingue rare è rimasta un problema. Secondo la legge sull'asilo, se vi sono elementi che indicano che uno straniero intende presentare domanda di protezione internazionale in Romania nel contesto della custodia cautelare o in strutture di detenzione, penitenziaria, valichi di frontiera o zone di transito, le autorità competenti per la domanda d'asilo devono fornire informazioni sulla possibilità di presentare la richiesta. Per quanto riguarda l'informazione sulla possibilità di presentare domanda di asilo, la polizia di frontiera ha precisato che le strutture territoriali della Polizia di Frontiera dispongono di volantini in diverse lingue internazionali in circolazione, compreso arabo, curdo, pashto, farsi. Gli opuscoli contengono informazioni sui diritti e obblighi dei richiedenti asilo e informazioni relative all'assistenza fornita dalle ONG.
Il ha riferito che, a seguito delle consultazioni con l'UNHCR sulle esigenze di CP_4 informazione alla frontiera con Ucraina e Moldavia sono stati redatti 10.000 volantini informativi sulla procedura di asilo tradotto in ucraino e distribuito ai valichi di frontiera con l'Ucraina e la Repubblica di Moldavia al fine di aumentare l'accesso a informazioni accurate sulla procedura RSD. Il ha scoperto che non esistevano opuscoli informativi aggiornati sulla procedura di CP_4 asilo in altre lingue. I volantini possono essere esposti ai valichi di frontiera solo previa approvazione da parte dell'autorità (Polizia di Frontiera). Durante la visita dell'autore
Pagina 4 all'ITPF5 Timişoara, i rappresentanti dell'istituzione hanno mostrato cosa sono i volantini disponibile al valico di Moravita. Si trattava dei seguenti: un volantino del CNRR in inglese sui diritti e obblighi degli stranieri presi in custodia pubblica stampati nell'ambito di un progetto attuato in 2018/2019, opuscoli NT sull'accesso alla procedura di asilo in inglese e francese e un opuscolo sul diritto di presentare reclamo in diverse lingue. I rappresentanti di NT hanno sottolineato che i volantini sono i più utilizzati. Il direttore del centro di Timişoara ha riferito che la polizia di frontiera utilizza interpreti che l' rifiuta di contrattualizzare perché si sospettava che fossero collegati ai CP_5 trafficanti. Ciò forse spiega perché il consulente legale di ha riferito che molte Pt_3 domande di asilo vengono compilate in rumeno e le motivazioni addotte nella domanda sono tutte socio-economiche. La CNRR ha precisato che qualsiasi persona detenuta alla frontiera per attraversamento illegale o che si presenta alla frontiera un valico di frontiera, a seguito dell'audizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, viene informato di avere il diritto di presentare domanda di asilo. Inoltre, il ha affermato che qualsiasi intervista, udienza o 'indagine CP_4 effettuata dalle autorità (Polizia di Frontiera) è accompagnata da un interprete. I rappresentanti dell'ITPF Timişoara hanno dichiarato che quando vengono arrestati gli stranieri viene chiamato un interprete. Gli stranieri vengono informati del diritto di presentare domanda di asilo immediatamente verbalmente in inglese o per iscritto tramite opuscoli NT. La Polizia di Frontiera ha accesso ad interpreti in tutte le lingue parlate dai migranti fermati e in caso di necessità può contattare le ambasciate per ricevere assistenza. La polizia di frontiera ha riferito di fornire informazioni sia oralmente che per iscritto. I volantini disponibili in inglese, francese, arabo e diversi dialetti arabi sono realizzati dall'UNHCR. Nessun interprete è presente alla sessione informativa. A Rădăuţi, i richiedenti asilo lamentano il fatto che la polizia di frontiera non si avvale di interpreti che parlano la loro lingua madre. Secondo il consulente legale di ai richiedenti asilo Pt_3 che fanno domanda di asilo direttamente al centro viene chiesto se parlano inglese e la richiesta asilo è scritta in termini generali, gli interpreti vengono chiamati successivamente. È stato osservato che la maggioranza dei richiedenti asilo, cittadini siriani, hanno presentato domanda di asilo direttamente al centro accompagnati da parenti o amici che potessero interpretare per loro. Hanno anche detto che quando i trasferimenti arrivano da Timişoara, non è presente alcun interprete, poiché arrivano di notte. Secondo il rappresentante del JRS molti dei richiedenti asilo nel centro di detenzione di
Arad facevano affidamento sulle informazioni ricevute dagli altri detenuti, affermando che il consulente legale di Timişoara non fornisce più consulenza legale ai richiedenti asilo di Arad. Ciò è stato confermato anche dai detenuti intervistati dall'autore. All'aeroporto internazionale di Otopeni, tre persone hanno riferito di non aver avuto accesso alle informazioni durante la loro detenzione nell'area di transito. Essi hanno dichiarato che gli agenti della polizia di frontiera hanno ignorato le loro richieste e non hanno chiamato interpreti quando necessario. Le ONG hanno accesso ai valichi di frontiera solo dopo che i cittadini di paesi terzi hanno presentato la domanda di asilo. Le ONG dovrebbero essere
Pagina 5 informate sulla presenza di migranti direttamente da parte della Polizia di Frontiera, attraverso l'UNHCR Romania o da parte di familiari o amici del migrante o dallo stesso migrante. Con riferimento alle persone vulnerabili, a Timișoara, i rappresentanti delle ONG hanno rilevato problemi per le persone vulnerabili ospitate nel centro durante gli incontri mensili di coordinamento con l' Secondo il Rappresentante del JRS7, la Fondazione ICAR CP_5 dispone di un meccanismo per identificare le vittime di tortura, ad es. di un mediatore culturale, che aiuta con l'interpretazione in caso di valutazione sul fatto. Nel 2022 sono state effettuate 3.696 interviste, di cui 329 in videoconferenza. L' ha CP_5 riferito di non disporre di statistiche sul numero di domande di asilo valutate senza colloquio Secondo il direttore del centro di Timişoara tutte le interviste con i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in detenzione (trattenimento) sono state condotte tramite videoconferenza e il colloquio è stato fissato il giorno successivo tramite videoconferenza. Il direttore del centro CU di Bucharest ha affermato che tutte le richieste di asilo presentate dai centri di detenzione sono state trattate in videoconferenza.
Maltrattamenti alla frontiera Nell'ottobre 2022, la ha osservato un Parte_4 aumento della violenza nei respingimenti perpetrati dagli agenti di polizia rumeni al confine serbo-rumeno nel “triangolo” della zona, dove si uniscono i confini rumeno, ungherese e serbo. Hanno raccolto testimonianze per lo più da siriani che hanno dichiarato di essere stati picchiati (con manganelli/mani/altro), spinti a terra, insultati, minacciati, derubati dei loro soldi e i loro telefoni distrutti da due Ufficiali rumeni che indossano uniformi mimetiche.
Trasferimenti a catena Nel rapporto si documenta la sconcertante pratica dei trasferimenti a catena dei migranti richiedenti asilo da parte delle autorità Romene, a loro dire giustificata dall'esigenza di ostacolare i contatti con i trafficanti. Come negli anni precedenti, i richiedenti sono stati trasferiti da Timişoara a altri Centri Regionali a causa della capacità limitata. A partire da aprile 2022 circa il 70-80% dei richiedenti asilo venivano trasferiti in altri centri entro due o tre giorni dal loro arrivo. Nel
Giugno 2022, per ordine dell'ispettore generale dell'IGI, tutti i richiedenti asilo del centro di Timişoara sono stati trasferiti.
Da giugno 2022 fino al 25 Nel febbraio 2023 è stato emesso un altro ordine dell'ispettore generale dell'IGI di trasferire i migranti da un centro regionale all'altro. La procedura è stata descritta dal direttore del centro come segue. Pt_5
I richiedenti asilo vengono trasferiti dal centro dove è stata presentata la richiesta di asilo entro un massimo tre giorni;
nel centro successivo viene condotto il colloquio preliminare entro altri tre giorni;
a sette giorni dall'arrivo nel secondo centro, il richiedente asilo è stato
Pagina 6 trasferito in un terzo centro da dove è stato condotto il colloquio personale. Dopo un massimo di sette giorni la persona viene nuovamente trasferita in un quarto centro dove viene presa e comunicata la decisione. Se il provvedimento non è stato emesso e comunicato entro sette giorni, il richiedente è oggetto di un altro trasferimento. Questa catena di trasferimenti si interrompe quando viene emessa la decisione amministrativa in quanto il ricorso è valutato dal Tribunale Regionale con giurisdizione nel luogo in cui è situato il centro regionale in cui si trova il migrante.
Ingresso nel territorio rumeno e housing di accoglienza. Le condizioni igieniche restano generalmente precarie e insufficienti;
la ristrutturazione di alcuni centri e la mancata realizzazione di altri non ha aumentato ma diminuito la capacità totale di accoglienza, a fronte di una pressione migratoria complessivamente in aumento;
è documentato l'utilizzo di container con servizi igienici esterni mobili per ospitare i richiedenti asilo. La pratica documentata dei trasferimenti a catena e dello spostamento da un luogo all'altro dei richiedenti, rende evidente il sovraffollamento costante ed allo stato non superato in ogni centro di accoglienza, che il continuo spostamento dovrebbe forse alleviare e dissimulare. Dal 27 febbraio 2022 l'importo finanziario mensile dell'indennità concessa ai richiedenti asilo è raddoppiata da 480 RON/95 € a 960 RON/195 €. Nel 2022 le condizioni igieniche sono migliorate nei centri visitati dall'autore di Per_1
e . I rapporti dell' descrivono le condizioni igieniche come inadeguate Per_2 CP_6
o deteriorate a Radauti, Somcuta Mare e Tudor Gociu. A Bucarest erano ancora in corso lavori di ristrutturazione Centro regionale AS CU ma era stato finalizzato a
Timişoara. A causa dei lavori di ristrutturazione nel centro AS CU (Bucarest) la capacità totale dei centri è stata ridotta da 1.100 posti a 860 posti (790 posti aperti e 70 posti chiusi). I lavori di costruzione destinati ad aumentare il numero di posti letto nei centri regionali di Timişoara e sono stati sospesi. Pt_3
Nel 2022, tre richiedenti asilo sono stati collocati in spazi chiusi appositamente progettati.
In due dei casi il provvedimento è stato un ordine dell'autorità giudiziaria perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. La costruzione di un'altra struttura di accoglienza in detenzione ad Arad non è stata finalizzata al momento della visita dell'autore il 16 marzo 2023. Si è verificata una diminuzione significativa (oltre il 60%) della pressione migratoria al confine con la Serbia nel 2022, anche se le statistiche degli ultimi mesi del 2022 diffuse dalle agenzie europee competenti hanno segnalato una pressione migratoria in continuo aumento nella Regione dei Balcani occidentali. La polizia di frontiera ha spiegato questo fenomeno come risultato della messa in sicurezza delle zone di frontiera vulnerabili e aumento della capacità di risposta, compreso il sostegno di NT (374 rappresentanti,
Pagina 7 di cui 239 operano a terra e il resto sul Danubio) in collaborazione con le autorità di frontiera serbe per prevenire l'attraversamento illegale dei migranti dal paese vicino. Così, nel 2022, è stato impedito l'ingresso a 27.524 persone nel paese, con un calo del 63,6% rispetto al 2021. La maggior parte dei richiedenti asilo è ospitata nei Centri regionali di alloggio e procedure per ED , gestito da La gestione dell'accoglienza è CP_1 CP_5 decentrata a livello di contee. Nel 2022, la Romania ha continuato a rimpatriare persone in Serbia sulla base del accordo di riammissione.
Il rappresentante dell'Ispettorato Territoriale della Polizia di Frontiera di Timişoara (ITPF Timişoara) ha dichiarato che in seguito alla riammissione sono state rimpatriate in Serbia 685 persone in base all'accordo nel 2022, da parte dell'istituzione. Il numero dei richiedenti asilo è aumentato del 28,9% nel 2022 con 12.368 nuove domande di asilo registrate, rispetto alle 9.591 del 2021. Nel 2022 sono stati registrati 268 minori non accompagnati, rispetto a 1.551 immatricolata nel 2021. Al momento della visita dell'autore, il 16 febbraio 2023, presso l'ITPF Timişoara c'erano quattro container dove venivano ospitati i richiedenti asilo e due servizi igienici mobili collocati nel cortile interno cortile dell'istituto. Uno di questi contenitori è stato presentato all'autore. Aveva otto letti a castello, senza materassi e termoventilatore rotto. I rappresentanti dell'ITPF hanno affermato che i materassi sono stati portati fuori per la pulizia. Hanno inoltre dichiarato che questi contenitori vengono utilizzati quando c'è un gruppo di 10-20 persone in attesa per il colloquio e processo di registrazione. Nel primo trimestre del 2022 l'ITPF Timişoara ha dovuto elaborare gruppi di 10-12 persone.
La capacità dei diversi Centri Regionali operanti sul territorio è il seguente:
Dal quadro descritto emerge una realtà in cui è possibile per un migrante in Romania trovarsi trattenuto in un container in situazione di sovraffollamento senza avere ricevuto
Pagina 8 adeguate informazioni in una forma espressiva per lui comprensibile, dopo essere stato spostato ripetutamente da un centro a un altro, privandolo dell'elementare esigenza di una pur minima stabilità in grado di ristrutturare una dimensione.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate, il Collegio ritiene dunque accertata, ai sensi dell'art.
3.2 del Regolamento UE 604/2013, la sussistenza in Romania, quale Paese competente, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicano un rischio concreto ed effettivo che il ricorrente, in ipotesi di trasferimento in siffatto paese, sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 CEDU. Per quanto concerne la determinazione della competenza, il citato art.
3.2. del regolamento stabilisce che “Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. L'esame dell'ulteriore motivo è assorbito Non essendo possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III, oltre che verso la Romania, l'Italia diviene stato competente. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili considerate le ragioni dell'accoglimento emerse in corso di giudizio.
P.Q.M.
dichiara la contumacia del Controparte_7 CP_1 in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di trasferimento impugnato e dichiara ai sensi dell'art.
3.2. del Reg. UE 604/2013 la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale del ricorrente.
Si comunichi
La Presidente Dott.ssa Barbara Fabbrini
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