TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.U. dr.ssa TI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2207/2022 R.G. e 3133/2022 R.G., aventi ad oggetto, rispettivamente, “Mantenimento figli minori” e “Opposizione a precetto”, vertenti
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 CodiceFiscale_1
De Vito;
attore nel procedimento n. 2207/2022 RG
opposto nel procedimento n. 3133/2022 RG
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Giovanni e Martina Montella;
convenuta nel procedimento n. 2207/2022 RG
opponente nel procedimento n. 3133/2022 RG
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.5.24, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino , all'uopo esponendo: Parte_2
- di essere padre della minore nata a [...] il [...]; Persona_1
- che la minore era nata dalla relazione more uxorio con ed era stata Parte_2 riconosciuta da entrambi i genitori;
- che la relazione si era conclusa prima della nascita di;
Per_1
- che il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e prevedeva a carico del padre la corresponsione dell'importo di € 370,00 mensile per il mantenimento della figlia;
- che di fatto però la minore viveva stabilmente con il padre e, pertanto, Parte_1 adiva il Tribunale di Avellino per ottenere il collocamento della minore presso di sé;
- che il giudizio si concludeva con il decreto del 06.06.2015 con il quale, su accordo dei genitori, veniva confermato il collocamento della minore presso la madre, con modifica del diritto di visita esercitato dal padre;
- che, tuttavia, il predetto decreto veniva nuovamente disatteso, giacchè la si Pt_2 allontanava dalla figlia;
- che la resistente veniva sospesa dalla responsabilità genitoriale con decreto del 20.08.2020 emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli;
- che la dopo aver ammesso che la figlia non aveva mai abitato con lei, aveva inviato Pt_2 ad esso attore atto di diffida datato 20.04.2022, con il quale aveva intimato al di Pt_1 corrispondere la somma di € 14.642,00, per gli assegni non pagati per il mantenimento di dal 05.07.2017 al 14.09.2020; Per_1
- che, nonostante l'effettiva collocazione presso il padre, la non aveva mai contribuito Pt_2 alle spese sostenute per la minore, nemmeno quelle di straordinaria amministrazione. Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: • In via principale accertare e dichiarare l'inesistenza della causa giustificativa/ diritto della convenuta a ricevere il pagamento della somma di € 370,00 mensili per il mantenimento della figlia , in quanto Per_1 non è mai stata di fatto genitore collocatario della minore e non ha mai usato e/o avrebbe potuto usare le predette somme per la minore;
• per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
non è tenuto al pagamento dell'importo di € 370,00 mensili da dicembre 2016 a settembre
[...]
2020, quale mantenimento della figlia , per la circostanza incontrovertibile per cui la Per_1 stessa è sempre stata collocata presso il padre e che la madre non ha mai contribuito al suo mantenimento/crescita psico-fisica; • per l'effetto ancora, condannare la convenuta alla restituzione di quanto versato dal sig. da maggio 2012 a novembre 2016 in favore Pt_1 dell'attore in adempimento del provvedimento giudiziario senza che la minore vivesse con la madre
, così per un totale di € 20.350,00 (€ 370,00 x 55 mesi) e/o comunque di tutte le somme che il sig. potrebbe dover corrispondere a titolo di mantenimento della minore alla madre per gli Pt_1 anni 2016-2020 nelle more del presente giudizio. • Sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi rimborsate le spese sostenute -e/o riconosciuto un Parte_1 contributo- per l'allevamento della minore che sia quantificato dal Giudice, Persona_1 anche presuntivamente, prudenzialmente quantificato nella somma di € 400,00 e/o nella somma maggiore e/o minore che l'Onorevole Tribunale riterrà di giustizia anche valutando in via presuntiva le spese straordinarie sopportate a far data dal 2010. • In via subordinata Accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa delle condotte materne con riferimento alla percezione ed alla richiesta del mantenimento e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'appropriazione indebita di somme ed anche per aver violato con malafede l'accordo tra le parti da quantificarsi nella somma che verrà provata in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa;
• in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo;
”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.10.2022 si costituiva , la quale a propria volta deduceva che il periodo in cui la Parte_2 minore aveva vissuto presso l'abitazione paterna era da dicembre 2016 sino a giugno 2017 e, nell'ambito dell'accordo raggiunto dalle parti, era stata prevista la sospensione del pagamento dell'assegno per il periodo predetto. Eccepiva inoltre l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito per la formazione di giudicato esterno, formatosi in seguito al decreto n. 3871/2021 emesso dal Tribunale di Avellino all'esito del procedimento n. 1406/2020 e mai impugnato. Nel merito, la resistente contestava la circostanza secondo cui la minore avesse sempre vissuto con il padre, circostanza confermata dall'accordo recepito dal Tribunale di Avellino con decreto del 06.06.2015. Eccepiva ancora l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di ripetizione di somme nonché della domanda di indebito arricchimento in ragione del principio per cui il giudicato copre anche il deducibile nonchè l'infondatezza delle domande per l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccepiva la nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di un contributo per il mantenimento della figlia a far data dal 2010, nonché, in via subordinata, la prescrizione parziale delle somme richieste. Infine, in via riconvenzionale, eccepiva la compensazione in ragione del controcredito vantato nei confronti del NZ per le somme ancora dovute a titolo di mantenimento della figlia in forza del decreto del Tribunale per i Per_1
Minorenni di Napoli del 2009. La resistente chiedeva inoltre la riunione al giudizio n. 3133/2022 RG. nelle more introdotto in quanto caratterizzato da connessione oggettiva e soggettiva.
Tanto premesso, la così concludeva: … preliminarmente, relativamente alle domande di Pt_2
“accertamento e contestuale condanna al rimborso delle somme sostenute dal Sig.r per le Pt_1 spese per la figlia e al riconoscimento di un contributo per l'allevamento, entrambe a far Per_1 data dal 2010, quantificate dal Giudice anche in via presuntiva secondo giustizia” e di
“risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi” accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, IV comma per i profili di nullità in atto analiticamente indicati;
* Nel merito rigettare in tutto e/o in parte tutte le domande attrici per le motivazioni così come gradatamente, per ciascuna di esse, in atti indicate;
* in via del tutto sub.ta, laddove si dovesse ritenere fondata la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal e/o di contributo per Pt_1
l'allevamento della figlia , accogliere la spiegata eccezione di compensazione per le Per_1 somme ancora dovute dallo stesso alla Sig.ra * vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”. Pt_2
Nelle more, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato a mezzo pec il 5/8/22, iscritto al n. 3133/2022 RG, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_2 notificato in data 18.5.2022, con cui aveva richiesto il pagamento della somma di Parte_1 euro 7.600,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore oltre spese di precetto, in virtù Per_1 del decreto n. 3871/2021 emesso dal Tribunale di Avellino all'esito del procedimento n. 1406/2020.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità del precetto per Parte_2 compensazione del credito precettato con il controcredito da essa vantato nei confronti del Pt_1 in virtù del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli il 6.4.2009 per le somme dovute dal 5.7.2017 al 5.9.2020, per un totale di euro 14.642,01. Assumeva inoltre la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del credito posto in compensazione e chiedeva la sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1.- in via preliminare, ricorrendone i presupposti, disporre la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato. 2.- nel merito, posto il credito della opponente come in atti indicato, accogliere la presente eccezione di compensazione fino alla compensazione della relativa somma di € 7.600,00, per il titolo in atti indicato e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione e dichiarare estinto per compensazione legale il credito vantato nei suoi confronti dal Sig. e Pt_1 riconosciuto dall'ordinanza del Tribunale dei minori di Napoli del 06.04.2009. 3.- in accoglimento della richiesta di condanna al pagamento da parte del Sig. in favore della Sig.ra Pt_1 Pt_2 dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione, posta la compensazione di cui al punto precedente, per l'effetto condannare l'opposto al pagamento della somma di € 7.042,01, rivalutata secondo gli indici ISTAT di cui al provvedimento del 06.04.2009 del Tribunale per i minorenni di Napoli, maggiorata di interessi ed accessori di legge;
4- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di compensazione di cui innanzi, condannare l'opposto al pagamento della somma di € 14.642,01, rivalutata secondo gli indici ISTAT di cui al provvedimento del 06.04.2009 del Tribunale per i minorenni di Napoli, maggiorata di interessi ed accessori di legge . 5.- Vittoria di spese e competenze di lite.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.1.2023 si costituiva in giudizio , il quale contestava quanto prospettato dalla ricorrente e Parte_1 precisava che, dopo il provvedimento assunto dal Tribunale per i minorenni nel 2009, egli stesso aveva richiesto, nel 2014, al Tribunale di Avellino il collocamento della minore presso di sé, in quanto la di fatto aveva collocato la minore presso il padre, esercitando solo saltuariamente il Pt_2 diritto di visita. Eccepiva altresì l'inammissibilità della chiesta compensazione, giacché il credito di mantenimento dei figli ha natura strettamente alimentare e pertanto non può essere oggetto di compensazione. Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti per la compensazione attesa la pendenza del giudizio iscritto al RG n. 2207/22 per l'accertamento del controcredito ex adverso vantato.
Tanto premesso, il così concludeva: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata l'istanza di Pt_1 sospensione dell'esecuzione, respingere l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_2 del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i seguenti motivi, tutti ampiamente esposti in premessa:
- In via preliminare per inammissibilità dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., in quanto proposta su titolo giudiziario;
- Successivamente per incompensabilità dei crediti in quanto crediti alimentari e, per loro natura, non compensabili;
-Per carenza del diritto di credito della opponente per rinuncia della stessa e per irripetibilità di quanto compiuto per adempimento di una obbligazione naturale;
-Per incompensabilità del credito per difetto del requisito della certezza, essendo pendente un giudizio per accertamento negativo Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Disposta la riunione dei procedimenti, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, all'udienza del 4.3.2025 le cause, istruite solo documentalmente, venivano assunte in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1. Proc. 2207/2022 RG Le domande avanzate nell'ambito del presente giudizio vanno esaminate separatamente. Preliminarmente, tuttavia, appare indispensabile, ai fini del decidere, ricostruire la vicenda giudiziaria inerente l'affidamento della minore figlia delle parti, atteso che le circostanze Per_1 di fatto emergenti dagli atti processuali assumono rilevanza in relazione alle domande ed alle eccezioni sollevate nel procedimento in esame. Con decreto del Tribunale dei minorenni di Napoli del 30.3.09 (proc. 1190/2007), la minore veniva affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre, , e obbligo per il padre, , di Parte_2 Parte_1 versare con cadenza mensile la somma di euro 370,00 a titolo di mantenimento della figlia. Successivamente, a seguito di ricorso del NZ iscritto al Proc. R.G. 1343/2014 V.G., il Tribunale di Avellino, con decreto del 7.7.2015, recepiva l'accordo dei genitori e confermava il collocamento della minore presso la madre, con modifica delle condizioni di visita per il padre. Con accordo del 10.11.2016, le parti concordavano la sospensione dell'obbligo di mantenimento a carico del NZ per il periodo compreso tra dicembre 2016 e giugno 2017, dando atto del trasferimento della per motivi di lavoro e della temporanea collocazione della minore Pt_2 presso il padre. Per_1
Nel 2020, con decreto del 20.8.2020 emesso nell'ambito del procedimento n. 1792/2019 VG, il Tribunale per i minorenni di Napoli sospendeva la dalla responsabilità genitoriale sulla Pt_2 minore Per_1
Indi, su ricorso del NZ iscritto al n. 1406/2020 VG, con decreto n. 3871/2021 del 20.12.2021 il Tribunale di Avellino disponeva il collocamento della minore presso il padre, ponendo a Per_1 carico della l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza dalla data della Pt_2 domanda, la somma di euro 400,00 per il mantenimento della figlia. Tanto premesso, si procede alla disamina delle domande formulate da . Parte_1
a) Domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla per il pagamento Pt_2 dell'importo di euro 370,00 mensili da dicembre 2016 a settembre 2020 La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
È incontrovertibile che con scrittura privata del 10.11.2016 le parti concordavano una modifica alle condizioni precedente assunte con decreto del 30.3.2009 e con decreto del 7.7.2015, ovvero il collocamento della minore presso il padre e la sospensione dell'obbligo previsto a carico del di pagamento del mantenimento per il periodo compreso da dicembre 2016 a giugno 2017: Pt_1
Dunque, per espresso accordo delle parti, nessun mantenimento è dovuto per il periodo dicembre 2016-giugno 2017.
Quanto al periodo successivo (luglio 2017 -settembre 2020), assumono rilevanza decisiva le dichiarazioni di natura confessoria rese dalla nell'ambito del proc. 1406/2020 VG, Pt_2 allorquando, all' udienza del 25 febbraio 2021, svoltasi innanzi al Tribunale dei minorenni di Napoli, la convenuta ha, tra l'altro, dichiarato: “…Non vedo da luglio del 2019…Fino al Per_1
2015 mia figlia ha sempre vissuto con me. Dal 2016 stava con il padre, Vivo ad Arezzo dal 2016…”.
È dunque comprovato che dopo il mese di giugno 2017, non ha più convissuto con la Per_1 madre e, dunque, difetta la causa giustificativa del credito vantato dalla Pt_2
Né vale sostenere, come eccepito dalla convenuta, che non sarebbe ammissibile l'accertamento negativo della somma in quanto osterebbe il giudicato derivante dalla mancata impugnazione del decreto del 7.7.2015.
In merito, parte convenuta fa discendere tale inammissibilità dal principio di diritto per cui “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (ex plurimis, Cass. 4224/2021).
La tesi sostenuta dalla difesa della convenuta non è condivisibile.
Invero, il principio di diritto invocato si riferisce alla decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione di precedenti statuizioni in materia di obbligo di mantenimento, ragion per cui un provvedimento non può mai modificare precedenti statuizioni con riferimento a periodi antecedenti la proposizione della domanda.
Il Giudice della “revisione” non può incidere su periodi antecedenti alla proposizione della domanda e dunque, correttamente, non può disporre la revoca per il passato.
Tale principio tuttavia non esclude la ripetibilità delle somme indebitamente versate nel periodo precedente la proposizione della domanda, allorchè si deduca e si accerti l'assenza della causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale.
Invero, il principio di diritto invocato da parte convenuta va coordinato con altro principio secondo cui “In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. 3659/2020)
Nel caso di specie, il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni del collocamento della minore sia stato introdotto dal solo nel settembre 2020, al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento formale del mutamento di detta condizione e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 с.с. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 18266 del 2018). Spetta al giudice cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento (condictio ob causam finitam). Tale principio di diritto ben può applicarsi anche all'azione di accertamento negativo del credito, essendo meritevole di tutela l'interesse dell'odierno attore ad agire per far accertare la non debenza della somma in ragione della inesistenza sopravvenuta della causa giustificativa dell'attribuzione in favore della ovverosia in ragione del venir meno del collocamento della figlia presso la Pt_2 madre quale presupposto del diritto alla percezione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della minore.
Giacchè, nella specie, è comprovato , per ammissione della stessa che la figlia non Pt_2 Per_1 ha più vissuto con la madre dal dicembre 2016, nulla spetta alla a titolo di mantenimento Pt_2 della figlia a decorrere da tale data e sino al mese di settembre 2020.
b) Domanda di restituzione delle somme versate da da maggio 2012 a novembre Pt_1
2016. La domanda di ripetizione va respinta.
In primo luogo, occorre rilevare che la domanda di ripetizione di somme presuppone la prova del versamento delle stesse somme, prova che, nel caso di specie, difetta, attesa, peraltro, la contestazione sollevata dalla Pt_2
Difetta inoltre la prova della inesistenza – per il predetto periodo- della causa giustificativa dell'attribuzione, ovverosia del collocamento stabile e permanente della minore presso il padre.
In particolare, dalla disamina degli atti processuali inerenti i procedimenti instaurati nel corso degli anni, non emerge tale prova.
Lo stesso nell'ambito del procedimento n. 1343/2014 VG, all'udienza del 9/6/2015, Pt_1 accettava la collocazione della minore presso la madre e acconsentiva alla sola revisione del diritto di visita. Né, nel corso del presente procedimento, sono state articolate o fornite prove della predetta circostanza, che non può essere desunta dai soli attestati di frequenza della scuola prodotti da parte attrice.
c) Domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia a far Per_1 data dal 2010. La domanda di rimborso avanzata dal non può essere accolta. Pt_1
In relazione alla domanda di rimborso, viene infatti in evidenza il principio di diritto già richiamato per cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dai provvedimenti giurisdizionali, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Dunque, se è vero che il può fare accertare la non debenza delle somme poste a suo carico Pt_1 da precedenti provvedimenti, è altrettanto vero che l'imposizione a carico della dell'obbligo Pt_2 di contribuire al mantenimento della figlia presuppone la domanda e i relativi effetti decorrono dalla domanda, non potendosi configurare, in questa sede, l'imposizione di un obbligo in contrasto con quanto statuito dai precedenti provvedimenti. Si spiega in tal senso anche la statuizione contenuta nel decreto n. 3871/2021 del 20.12.2021, cui questo Tribunale intende dare continuità. Giacchè l'imposizione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio presuppone una domanda e produce effetti con decorrenza dalla domanda, nel caso di specie, tale domanda è stata proposta solo in data 14.9.2020 e solo da tale data – e non per il periodo precedente – la relativa determinazione può essere assunta.
d) Domanda risarcitoria La domanda, come formulata, è infondata e va respinta.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (Cass. 13328/2015).
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria si profila estremamente generica e indeterminata sia con riferimento ai pregiudizi subiti che alle condotte causative degli asseriti danni, che, in ogni caso, non sono state comprovate in corso di causa.
2.- Proc. 3133/2022 RG
L'opposizione a precetto è infondata e va rigettata. L'opposizione si fonda sostanzialmente sull'eccezione di compensazione spiegata dalla la Pt_2 quale ha dedotto di vantare un controcredito nei confronti del di importo pari a euro Pt_1
14.642,01 per il mantenimento della figlia non corrisposto dal mese di luglio 2017 al mese Per_1 di settembre 2020. L'eccezione è infondata e va rigettata, in quanto trattasi di un credito precettato – relativo al pagamento della somma di euro 7.600,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore , Per_1 oltre spese di precetto, in virtù del decreto n. 3871/2021 emesso dal Tribunale di Avellino all'esito del procedimento n. 1406/2020 - non è compensabile. Invero, la Cassazione, riguardo all'assegno di mantenimento per i figli, ha specificamente affermato che “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli,
…comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie).” (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018). Si è precisato al riguardo che “secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile ..e, di conseguenza, non compensabile (Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569)” (Cass. 9686/2020). Del resto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione). Nel caso di specie, tale controcredito non solo non risulta accertato ma la sua sussistenza è stata esclusa nell'ambito del giudizio riunito n. 2207/2022 RG, laddove è stata accolta la domanda di accertamento negativo avanzata dal Pt_1
3.- Tenuto conto dell'esito complessivo dei giudizi riuniti, le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore delle cause e dell'attività svolta - vanno compensate per 1/3 e poste a carico di per 2/3. Parte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito dei giudizi recanti nn. 2207/2022 e 3133/2022 RG, così provvede:
a) Accoglie la domanda di accertamento negativo avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 accerta e dichiara che non è tenuto al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di euro 370,00 mensili per il periodo compreso tra dicembre 2016 e
[...] settembre 2020 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1
b) Rigetta le altre domande avanzate da nel proc. 2207/2022 RG; Parte_1
c) Rigetta l'opposizione a precetto avanzata da nel proc. 3133/2022 RG;
Parte_2
d) Compensa per 1/3 le spese dei giudizi riuniti e condanna al pagamento, Parte_2 in favore di dei residui 2/3 delle predette spese, che liquida, in misura già Parte_1 ridotta, in euro 500,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generale, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Così deciso in Avellino, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa TI ER