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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc.tà Germaneto 88100 RO CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009060603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009060603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302018005271926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302018005271926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008748973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 DI Nominativo_1 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202500003084000 e le sottese cartelle di pagamento n.
03020160009060603000- n. 0302018005271926000- n.03020200008748973000.
Lamentava l'intervenuta prescrizione triennale per il recupero della tassa automobilistica e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Insisteva, pertanto, nella richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate SS e chiedeva il rigetto del ricorso avendo regolarmente notificato le cartelle esattoriali e successivi atti interruttivi della prescrizione..
Si costituiva la Regione Calabria e deduceva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle esattoriali impugnate.
Con note del 7.01.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso riservandosi di aderire alla rottamazione quinquies.
Chiedeva venisse dichiarato estinto il processo con compensazione alle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte ricorrente, in mancanza di contestazione delle parti convenute, deve dichiarare estinto il procedimento.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura in rito della presente sentenza.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di RO, Sezione I, dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
AT SG
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Loc.tà Germaneto 88100 RO CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500003084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009060603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009060603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302018005271926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302018005271926000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200008748973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 DI Nominativo_1 SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202500003084000 e le sottese cartelle di pagamento n.
03020160009060603000- n. 0302018005271926000- n.03020200008748973000.
Lamentava l'intervenuta prescrizione triennale per il recupero della tassa automobilistica e l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Insisteva, pertanto, nella richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate SS e chiedeva il rigetto del ricorso avendo regolarmente notificato le cartelle esattoriali e successivi atti interruttivi della prescrizione..
Si costituiva la Regione Calabria e deduceva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle esattoriali impugnate.
Con note del 7.01.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso riservandosi di aderire alla rottamazione quinquies.
Chiedeva venisse dichiarato estinto il processo con compensazione alle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte ricorrente, in mancanza di contestazione delle parti convenute, deve dichiarare estinto il procedimento.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura in rito della presente sentenza.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di RO, Sezione I, dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in RO alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
AT SG